Coordinamento della sicurezza Clausole campione

Coordinamento della sicurezza. 1) Il servizio comprende le prestazioni relative al Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione (D.lgs. 81/2008 Tit. IV). 2) Il coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione sarà espletato mediante le seguenti prestazioni (elenco esemplificativo e non esaustivo): a) sopralluogo preliminare sul sito del cantiere per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC); b) redazione del PSC e dei relativi allegati (programma lavori, fascicolo, lay-out, etc.) con elaborazione progressiva secondo i diversi stati di avanzamento della progettazione; c) documentazione grafica relativa ad una proposta di organizzazione del cantiere attraverso planimetria del cantiere con dislocazione degli impianti, dei servizi, della viabilità interna e delle connessioni con l’ambiente esterno; d) elaborazione di disegni per l’individuazione di soluzioni tecniche di progetto per la sicurezza in fase di realizzazione (concordate con il gruppo di progettazione); e) predisposizione di cronoprogramma, dell’analisi dei rischi presenti (con riferimento all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze ad esclusione di quelli specifici propri dell’attività dell’impresa) e dell’analisi delle interferenze con terzi; il PSC dovrà in ogni caso avere una sezione dedicata all’analisi delle eventuali interferenze con terzi (attività scolastica, altri cantieri limitrofi, attività limitrofe, circolazione di zona, attività all’interno di siti produttivi, abitazioni, ambienti occupati in genere, etc.); si dovranno predisporre le regole generali per il coordinamento all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi collettivi; così come il coordinamento, l’organizzazione e la reciproca informazione fra datori di lavoro e lavoratori autonomi; dovrà essere prioritariamente analizzata la compatibilità dell’articolazione delle lavorazioni con la presenza delle attività scolastiche all’interno del plesso oggetto d’intervento: la scansione dei lavori dovrà essere tale da ridurre al minimo il disagio per l’attività della scuola, contenendo e limitando tutti i possibili rischi interferenziali; sarà cura dell’incaricato rapportarsi allo scopo sia con il Committente sia con la Dirigenza scolastica per definire la scansione delle lavorazioni nel cronoprogramma di progetto avendo cura di considerare gli effetti della stagionalità sull’impiego d...
Coordinamento della sicurezza. 1. Al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione sono attribuiti i compiti previsti dal titolo IV “Cantieri temporanei o mobili” del D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento, rispettivamente, agli artt. 91 ed 92.
Coordinamento della sicurezza. 15 Coordinamento sicurezza in fase di progettazione 15 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 16
Coordinamento della sicurezza. L’Aggiudicatario con la firma del presente contratto, si impegna altresì ad accettare l’incarico per l’espletamento delle attività necessarie al Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, comprensivi di ogni prestazione, adempimento e altra obbligazione previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2018, dal decreto legislativo n. 50 del 2016, per quanto di pertinenza, e della propria offerta tecnica presentata in fase di gara. L’Aggiudicatario con il presente atto conferma: a) il nominativo indicato in sede di gara, nella figura di , nato in il , quale persona fisica designata Coordinatore per la sicurezza e la salute nei cantieri in Fase di Progettazione di cui all’articolo 91 del decreto legislativo n. 81 del 2018; b) il nominativo indicato in sede di gara, nella figura di , nato in il , quale persona fisica designata Coordinatore per la sicurezza e la salute nei cantieri in Fase di Esecuzione di cui all’articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2018.
Coordinamento della sicurezza. L’Affidatario, con la firma del presente contratto, si impegna altresì ad accettare l’incarico per l’espletamento delle attività necessarie al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (comprensivo dello svolgimento di ogni necessaria prestazione, compito ed obbligo previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e smi). L’Affidatario dovrà dimostrare al Committente il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 (e smi) per l’incarico in argomento.
Coordinamento della sicurezza. A rticolo 14) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazone e di esecuzione – C ondizione sospensiva 14.1 L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere in fase di progettazione ed esecuzione di cui agli artt. 91 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 14.2 L’Appaltatore dovrà compiere tutte le attività e gli adempimenti prescritti dall’art. 91 del D. Lgs. n. 81 del 2008 per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 14.3 Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dovrà compiere tutte le attività e gli adempimenti prescritti dall’art. 92 del D. Lgs. n. 81 del 2008. 14.4 Il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, è assunto da………, iscritto all’Ordine degli ……… della Provincia di … n. … (C.F. …) in qualità di ……………………. 14.5 Il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, è assunto da ………………… iscritto all’Ordine degli ……… della Provincia di … n. … (C.F. …) in qualità di ………………... La responsabilità personale del coordinatore non esclude la responsabilità dell’Appaltatore.
Coordinamento della sicurezza. L’ Operatore Economico con la firma del presente contratto, si impegna altresì ad accettare l’incarico per l’espletamento delle attività necessarie al Coordinamento della Sicurezza in Fase di esecuzione, (comprensivo dello svolgimento di ogni necessaria prestazione, compito ed obbligo previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). L’ Operatore Economico con il presente atto conferma il nominativo indicato in sede di gara, nella figura del Dr. Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, nato in San Xxxxxx Xxx di Comino (FR) il 20/05/1958, quale persona fisica designata e responsabile per il Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione.
Coordinamento della sicurezza. 7.3.1 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione L’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione prevede l’espletamento di tutte le attività e le responsabilità definite ed attribuite dal d.lgs. 81/2008 s.m.i. alla figura propriamente detta, con particolare riguardo alla verifica sull’applicazione delle condizioni di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri, al fine di ridurre i rischi di incidente, all’accertamento dell'idoneità dei piani operativi di sicurezza e alla garanzia dell'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, nonché al raccordo delle informazioni e delle reciproche attività delle imprese.
Coordinamento della sicurezza. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori assicura l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza previsti dall’art. 100 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.; l’adeguamento dei predetti piani e del relativo fascicolo di cui all’art. 91 c. 1 lettera b) del suddetto decreto, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute; l’organizzazione della cooperazione e del coordinamento delle attività tra i datori di lavoro nonché la loro reciproca informazione. In caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, il coordinatore per la sicurezza nei cantieri dovrà inoltre proporre alla stazione appaltante la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto e sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Coordinamento della sicurezza. L’Aggiudicatario con la firma del presente contratto, si impegna altresì ad accettare l’incarico per l’espletamento delle attività necessarie comprensivi di ogni prestazione, adempimento e altra obbligazione previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2018, dal decreto legislativo n. 50 del 2016, per quanto di pertinenza, e della propria offerta tecnica presentata in fase di gara. Per quanto riguarda il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, il nominativo dovrà essere comunicato entro il termine di consegna della progettazione definitiva fissato all’art. 7. L’Aggiudicatario dovrà dimostrare ad AIPo il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni, da parte dei coordinatori designati.