Coordinamento della sicurezza Clausole campione

Coordinamento della sicurezza. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori assicura l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza previsti dall’art. 100 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.; l’adeguamento dei predetti piani e del relativo fascicolo di cui all’art. 91 c. 1 lettera b) del suddetto decreto, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute; l’organizzazione della cooperazione e del coordinamento delle attività tra i datori di lavoro nonché la loro reciproca informazione. In caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, il coordinatore per la sicurezza nei cantieri dovrà inoltre proporre alla stazione appaltante la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto e sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Coordinamento della sicurezza. 1) Il servizio comprende le prestazioni relative al Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione (D.lgs. 81/2008 Tit. IV).
Coordinamento della sicurezza. 1. Al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione sono attribuiti i compiti previsti dal titolo IV “Cantieri temporanei o mobili” del D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento, rispettivamente, agli artt. 91 ed 92.
Coordinamento della sicurezza. 15 Coordinamento sicurezza in fase di progettazione 15 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 16
Coordinamento della sicurezza. 7.3.1 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione L’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione prevede l’espletamento di tutte le attività e le responsabilità definite ed attribuite dal d.lgs. 81/2008 s.m.i. alla figura propriamente detta, con particolare riguardo alla verifica sull’applicazione delle condizioni di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri, al fine di ridurre i rischi di incidente, all’accertamento dell'idoneità dei piani operativi di sicurezza e alla garanzia dell'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, nonché al raccordo delle informazioni e delle reciproche attività delle imprese.
Coordinamento della sicurezza. A rticolo 14) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazone e di esecuzione – C ondizione sospensiva
Coordinamento della sicurezza. Il titolare del permesso di costruire, in qualità di committente, dovrà nominare il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, che assumeranno gli obblighi di cui al D.lgs. 09/04/2008 n. 81.
Coordinamento della sicurezza. L’ Operatore Economico con la firma del presente contratto, si impegna altresì ad accettare l’incarico per l’espletamento delle attività necessarie al Coordinamento della Sicurezza in Fase di esecuzione, (comprensivo dello svolgimento di ogni necessaria prestazione, compito ed obbligo previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). L’ Operatore Economico con il presente atto conferma il nominativo indicato in sede di gara, nella figura del Dr. Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, nato in San Xxxxxx Xxx di Comino (FR) il 20/05/1958, quale persona fisica designata e responsabile per il Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione.
Coordinamento della sicurezza. L’Affidatario, con la firma del presente contratto, si impegna altresì ad accettare l’incarico per l’espletamento delle attività necessarie al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (comprensivo dello svolgimento di ogni necessaria prestazione, compito ed obbligo previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e smi). L’Affidatario dovrà dimostrare al Committente il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 (e smi) per l’incarico in argomento.
Coordinamento della sicurezza. L’Aggiudicatario con la firma del presente contratto, si impegna altresì ad accettare l’incarico per l’espletamento delle attività necessarie al Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, comprensivi di ogni prestazione, adempimento e altra obbligazione previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2018, dal decreto legislativo n. 50 del 2016, per quanto di pertinenza, e della propria offerta tecnica presentata in fase di gara. L’Aggiudicatario con il presente atto conferma: