Coordinamento e monitoraggio delle attività Clausole campione
Coordinamento e monitoraggio delle attività. Per l'attuazione delle attività oggetto del presente Protocollo è costituito un Gruppo di lavoro con compiti di definizione dei piani di lavoro e di coordinamento e monitoraggio delle attività. Il Gruppo di lavoro si occuperà: • di definire i piani di lavoro di cui al successivo art. 7; • di coordinare le fasi operative, attivando le risorse necessarie per svolgere le attività previste dal presente Protocollo nei piani dì lavoro; • di monitorare le attività attraverso indicatori e descrittori opportunamente identificati in tutte le diverse fasi operative. Il coordinamento tecnico ed il monitoraggio delle attività del presente accordo saranno effettuati dalle Parti, anche al fine della costruzione e dell'aggiornamento di una banca dati delle esperienze maturate.
Coordinamento e monitoraggio delle attività. Per l’attuazione delle attività oggetto del presente Protocollo è costituito un Gruppo di lavoro con compiti di definizione dei piani di lavoro e di coordinamento e monitoraggio delle attività (di seguito “Gruppo di lavoro”). I compiti del Gruppo di lavoro sono:
a) coordinare le fasi operative, attivando le risorse necessarie per svolgere le atti- vità previste dal presente Protocollo nei piani di lavoro;
b) monitorare le attività di cui al presente Protocollo attraverso indicatori e de- scrittori opportunamente identificati in tutte le sue fasi operative. Il coordinamento tecnico e il monitoraggio delle attività del presente accordo saranno effettuati dalle Parti, anche al fine della costruzione e dell’aggiornamento di una banca dati delle esperienze maturate.
Coordinamento e monitoraggio delle attività. Per l’attuazione delle attività oggetto del presente Accordo è costituito un Gruppo di lavoro con compiti di definizione dei piani di lavoro e di coordinamento e monitoraggio delle attività, nonché con l’impegno di:
a) coordinare le fasi operative, attivando le risorse necessarie per svolgere le attività previste dal presente Accordo;
b) monitorare le attività di cui al presente Accordo attraverso indicatori e descrittori opportunamente identificati in tutte le fasi operative. Il coordinamento tecnico ed il monitoraggio delle attività del presente Accordo saranno effettuati dalle Parti al fine di contribuire al monitoraggio previsto nel Protocollo d’intesa M.I. – B.I. del 21 giugno 2021.
