Corsa standard. Nell’ambito delle precedenti interlocuzioni con la Regione gli Uffici dell’Autorità avevano segnalato che oltre alle osservazioni che avrebbero trovato recepimento nell’ambito delle analisi commissionate al consulente esterno, ve ne erano alcune che potevano trovare immediata applicazione mediante operazioni non necessitanti di particolari approfondimenti. Tra queste si segnalava la necessità che nel tariffario fosse riportato il prezzo di una corsa standard per 1 persona priva di bagagli, basata su un tragitto urbano di lunghezza 5 km con 5 minuti di sosta/attesa nel traffico durante il servizio feriale diurno, così come indicato al punto 54 delle Linee guida. Nell’Allegato C allo schema di delibera la Regione ha riassunto la metodologia utilizzata per il calcolo della corsa standard con significative difformità rispetto ai criteri indicati nelle Linee guida. Nella nota di integrazioni citata in premessa, la Regione, rispondendo a specifiche richieste di chiarimento degli Uffici, ha dichiarato che la metodologia è stata adottata “con l’obiettivo di fornire una stima del costo del servizio il più verosimile possibile, con un grado di approssimazione che consenta agli utenti di avere una stima ‘realistica’ dei costi che dovranno sostenere usufruendo di tale servizio”. Tuttavia, la corsa standard va definita secondo i criteri stabiliti nelle Linee guida dell’Autorità per assolvere non solo alla funzione informativa circa il costo approssimativo che l’utente sosterrà, bensì anche alla funzione comparativa tra le tariffe di diversi ambiti territoriali, da considerare in termini di “prezzo teorico”. Pertanto, l’operato della Regione, seppur condivisibile nelle intenzioni, discostandosi dal p. 54 delle Linee guida, non consente di effettuare detto confronto teorico in base agli univoci parametri di riferimento ivi previsti. In ogni caso, nelle Linee guida è presente un’indicazione rispondente alla finalità informativa per l’utenza richiamata dalla Regione proprio “Al fine di consentire agli utenti di stimare, con un accettabile grado di approssimazione, la spesa di una corsa taxi” il punto 58 precisa che “è opportuno che i Comuni pubblichino la spesa media (anche come intervallo di variazione) relativa a corse taxi per collegamenti tra punti strategici (ad esempio, tragitti tra stazione e ospedali, tra porto e stazione, tra centro storico e centro fieristico), anche differenziata per tipologia di giorno della settimana e/o fascia oraria qualora si rilevi una ele...