Inquadramento giuridico. La normativa di riferimento in materia di servizio taxi è innanzitutto costituita dalla l. 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), che fornisce la disciplina quadro degli autoservizi pubblici non di linea, demandando a Regioni ed Enti locali la disciplina di dettaglio e quella inerente alla gestione del servizio; detta legge, per la prestazione del servizio taxi, prevede il rilascio della licenza da parte delle Amministrazioni Comunali attraverso un bando di pubblico concorso (art. 8). In base alla suddetta normativa, in particolare, le Regioni individuano i criteri cui devono attenersi i Comuni nel redigere i regolamenti sull’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea. I Comuni, con propri regolamenti, individuano: il numero e tipo di veicoli da adibire al servizio, le modalità per lo svolgimento di questo, i criteri per la determinazione delle tariffe, i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza. Con il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), il legislatore è intervenuto al fine di rafforzare la concorrenza nell’ambito del servizio taxi, in particolare per quanto riguarda l’accesso al mercato e la determinazione delle tariffe, assicurando nel contempo una maggiore efficienza del servizio e livello qualitativo dello stesso. In particolare, l’art. 6 reca una serie di puntuali disposizioni poste “[a]l fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché la funzionalità e l'efficienza del medesimo servizio adeguati ai fini della mobilità urbana […]”. In particolare, la lett. b) del medesimo articolo 6 consente agli enti competenti di bandire concorsi straordinari, ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio di nuove licenze ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992. Successivamente, il legislatore è d...
Inquadramento giuridico. Procedura scelta dei soggetti: formazione elenco dei prestatori
Inquadramento giuridico. A livello nazionale ed europeo non c’è una normativa specifica per gli utility token. Quello che è possibile asserire con ragionevole certezza è che gli utility token non possono essere qualificati come strumenti finanziari. Tale affermazione 82 Xxxxxxxx X. Xxxx C. (2019). Aspetti economici e regolamentari delle «cripto-attività». in QEF, n. 484 83 Xxxxxxx, X. (2020). Le criptovalute e le loro contraddizioni: tra rischi di opacità e di eccessiva trasparenza. Notariato 1/2020 84 FCA acronimo di Financial Conduct Authority è l’organismo di regolamentazione finanziaria del Regno Unito 85 FCA, (2019) CP19/3: GUIDANCE ON CRYPTOASSETS.
Inquadramento giuridico. Il quadro normativo per la fusione delle associazioni non riconosciute contenuto nell’art. 42 bis codice e dal rinvio espresso contenuto al comma 3, c.c. alla Sezione II del Capo X del Titolo V del Libro V del Codice civile che disciplina la fusione delle società commerciali. Dall’analisi del dettato normativo alla fusione delle associazioni non riconosciute, non trattandosi di società regolate dai capi V e VI del titolo V del codice civile, né società cooperative per azioni sono applicabili le semplificazioni previste dall’art. 2505-quater c.c.., le citate semplificazioni, fatte proprie dal presente progetto di fusione, sono indicate nei punti che seguono:
1. riduzione alla metà dei termini di cui agli artt. 2501-ter, quarto comma, 2501- septies, primo comma, e 2503, primo comma.
2. rinuncia con il consenso di tutti i soci degli enti partecipanti alla fusione:
A. alla relazione dell’organo amministrativo di cui all’art. 2501-quinquies c.c.
B. alla relazione degli esperti di cui all’art. 2501-sexies c.c. L’approvazione del presente progetto, pertanto – da parte degli soci del “COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI, L’IGIENE E L’AMBIENTE DI LAVORO CAGLIARI E PROVINCIA” e dei soci dell’”ENTE SCUOLA PER L’INDUSTRIA EDILIZIA E AFFINI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI” - varrà anche quale espressione del consenso unanime di tutti i titolari del diritto di voto delle associazioni partecipanti alla fusione all’adozione delle indicate semplificazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2501-quater, comma 3, c.c. nonché dell’art. 2501-quinquies, comma 4, c.c. nonché dell’art. 2501-sexies, comma 8, c.c.. “COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI, L’IGIENE E L’AMBIENTE DI LAVORO CAGLIARI E PROVINCIA” “L’ENTE SCUOLA PER L’INDUSTRIA EDILIZIA E AFFINI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI “
1. Sezione Costruttori Edili di Confindustria Sardegna Meridionale - Ance Sardegna Meridionale
Inquadramento giuridico. Il Ministero del lavoro nel ribadire che il lavoro intermittente costituisce una particolare tipologia di rapporto di lavoro subordinato, caratterizzata dall'espletamento di prestazioni di carattere "discontinuo o intermettente” (può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato), anche rese per periodi di durata significativa, chiarisce che detti periodi dovranno essere intervallati da una o più interruzioni, in modo tale, così che non vi sia coincidenza tra la durata del contratto e la durata della prestazione.
Inquadramento giuridico. Contratto ***
Inquadramento giuridico. Articolo 1676 Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.
Inquadramento giuridico. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu` rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarita` complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche' i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.. Il committente imprenditore o datore di lavoro e` convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. >>> >>> Il committente imprenditore o datore di lavoro puo` eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilita` solidale di tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva puo` essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento puo` esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. (Legge n 92/2012) • Art. 35 c. 28 DL 223/2006 (convertito in L 134/2012)e ss modifiche In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi...
Inquadramento giuridico. 28-bis (introdotto dalla DL 83/2012 convertito in L 134/2012) Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. • Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore. (13) La circolare n. 2/E dell’Agenzia delle Entrate La circolare n. 2/E dell’Agenzia delle Entrate • L'articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (cd. decreto crescita) - convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 - ha sostituito integralmente il comma 28 dell'articolo 35 del DL n. 223 del 2006 ed ha aggiunto i commi 28-bis e 28-ter.
Inquadramento giuridico. La Cassa per i servizi energetici e ambientali (cfr. xxxxx://xxx.xxxx.xx/) è un ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), che opera nei settori dell’elettricità, del gas, dell’acqua e dei rifiuti. La sua missione principale è la riscossione di alcune componenti tariffarie dagli operatori; tali componenti vengono raccolte nei conti di gestione dedicati e successivamente erogate a favore delle imprese secondo regole emanate dall’ARERA. Ai sensi dell’art. 3 del D.L. 29 settembre 2023, n. 131, convertito con legge 27 novembre 2023, n. 169, nonché dei decreti ministeriali 21 dicembre 2017 e s.m.i. del Ministero dello sviluppo economico e 21 dicembre 2021 n. 541 del Ministero della transizione ecologica, alla CSEA è affidato il compito, nel rispetto delle disposizioni impartite dall’ARERA, di costituire, per ciascun anno di competenza, gli Elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica e di gas naturale. Al fine predisporre i suddetti elenchi, la CSEA ha realizzato un Portale attraverso il quale le imprese interessate hanno la possibilità di inviare le dichiarazioni sostitutive di atto notorio (istanze) utili ai fini del riconoscimento delle agevolazioni spettanti alle imprese a forte consumo di energia elettrica e di gas naturale (di seguito anche “Portali Elettrivori e Gasivori” xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxx.xx/Xxxxxxxxxx/ e xxxxx://xxxxxxxx.xxxx.xx/Xxxxxxxx/). Alla luce del crescente numero di imprese a forte consumo di energia elettrica e gas naturale che si interfacciano con la CSEA, nonché al fine di fornire alle stesse un servizio di assistenza dedicato, la CSEA ha deciso di avvalersi di un servizio di Call Center avanzato in outsourcing (di seguito “Contact Center”).