COSA DEVONO FARE I PERITI. I periti devono: 1. indagare su circostanze, natura, cause e modalità del Sinistro; 2. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 6.1 – Cosa deve fare l’assicurato -; 3. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate, determinando il valore che le Cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 6.5 – Come viene calcolato il valore delle Cose assicurate al momento del Sinistro e quantificato il danno -; 4. procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese previste da eventuali garanzie accessorie e/o aggiuntive richiamate alle singole sezioni. I risultati delle operazioni peritali, concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in due copie, uno per ognuna delle parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione o eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
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Samples: Condizioni Di Assicurazione, Assicurazione Fabbricati Civili
COSA DEVONO FARE I PERITI. I periti devono:
1. indagare su circostanze, natura, cause e modalità del Sinistrosinistro;
2. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’assicurato o od il Contraente contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 6.1 – Cosa deve fare l’assicurato -8.1 - Obblighi in caso di sinistro;
3. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle Cose cose assicurate, determinando il valore che le Cose cose medesime avevano al momento del Sinistro sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 6.5 – Come viene calcolato il valore delle Cose assicurate al momento del Sinistro e quantificato il danno -8.8 seguente;
4. procedere alla stima e ed alla liquidazione del danno comprese le spese previste da eventuali garanzie accessorie e/o aggiuntive richiamate alle singole sezioni. I risultati delle operazioni peritali, concretati concertati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in due copiedoppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione o od eccezione inerente all’indennizzabilità all’ indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
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Samples: Assicurazione
COSA DEVONO FARE I PERITI. I periti devono:
1. indagare su circostanze, natura, cause e modalità del Sinistrosinistro;
2. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 6.1 – Cosa deve fare l’assicurato -;
3. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle Cose cose assicurate, determinando il valore che le Cose cose medesime avevano al momento del Sinistro sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 6.5 – Come viene calcolato il valore delle Cose cose assicurate al momento del Sinistro sinistro e quantificato il danno -;
4. procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese previste da eventuali garanzie accessorie e/o aggiuntive richiamate alle singole sezioni. I risultati delle operazioni peritali, concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in due copie, uno per ognuna delle parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione o eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
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Samples: Assicurazione Fabbricati Civili