AMBITO E GARANZIE Clausole campione

AMBITO E GARANZIE. La garanzia è prestata a tutela del Contraente, in persona del legale rappresentante e delle persone assicurate per le responsabilità connesse alle singole unità immobiliari adibite a uso abitativo e non, per le seguenti fattispecie:
AMBITO E GARANZIE. La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate:
AMBITO E GARANZIE. Con riferimento all'Art. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qualora:
AMBITO E GARANZIE. Con riferimento all’Articolo 10, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate qualora alla guida di veicoli a motore, siano coinvolte in un incidente della circolazione stradale.
AMBITO E GARANZIE. Con riferimento all’Articolo 12, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate nell’ambito del lavoro subordinato o parasubordinato da loro svolto. Tale tutela si sostanzia nella Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravven- zione. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa e da circolazione, purchè avvenute nello svolgimento dell’attività lavorati- va. La presente copertura opera in via sussidiaria e solo dopo esaurimento di quanto dovuto da altra poliz- za di Tutela Legale stipulata dall’Assicurato o di cui lo stesso possa beneficiare.
AMBITO E GARANZIE. Con riferimento all’Articolo 10, in caso di Furto d’identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei dati personali o finanziari dell’Assicurato, sia sul Web sia tramite altre modalità, la Società assicura: - l’assistenza legale per la predisposizione dell’eventuale denuncia/querela agli Organi di polizia inquirente e per la ricerca di prove a difesa; - l’assistenza legale per ottenere il risarcimento di danni extracontrattuali subiti da parte dell’autore della violazione dei diritti dell’Assicurato; - l’assistenza legale, in caso di frode creditizia, davanti all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, così come regolato dalle disposizioni della Banca d'Italia e dalle altre disposizioni vigenti, in tema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e Banche o Finanziarie; - l’assistenza legale per il ripristino dell’onorabilità dell’Assicurato a seguito di cause pendenti e/o protesti al fine di ottenere la cancellazione dai pubblici registri; - l’assistenza legale in caso di procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; - l’assistenza legale in caso di procedimento penale doloso. In tal caso la Società rimborserà le spese di difesa sostenute purché l’Assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. L’Assicurato è sempre tenuto a denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine penale.
AMBITO E GARANZIE. Con riferimento all’Articolo 1, la garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente e delle Persone Assicurate, nei seguenti ambiti:
AMBITO E GARANZIE. La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato che, in relazione alla proprietà e conduzione del veicolo assicurato:
AMBITO E GARANZIE. Art.5.2.1 Forma di garanzia Tutela legale business del Codice di Procedura Penale o in caso di derubricazione del reato da doloso a colposo. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato o a seguito dell’archiviazione o della derubricazione. Sono espressamente esclusi i casi di estinzione del reato e quelli di applicazione della pena su richiesta delle parti (Patteggiamento). Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbiano ricevuto comunque notizia di coinvolgimento nell’indagine penale. Sono compresi i soccombenza, dalla Polizza di Responsabilità Civile, operante a favore dell’Assicurato, ai sensi dell’Articolo 1917 del Codice Civile. In tali ipotesi la Società garantisce le spese legali necessarie per l’eventuale citazione in giudizio della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile, con il limite massimo di € 1.000,00 (euromille). Si intendono escluse le altre spese di difesa. materia fiscale e tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 1.000,00 (euromille). limite di € 2.500,00 (euroduemilacinquecento) per Sinistro, già compreso nel Massimale indicato in Polizza.
AMBITO E GARANZIE. Con riferimento all'Art. 2 – Oggetto dell’assicurazione, la garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente/Assicurato in qualità di libero professionista e/o dipendente di Ente/Azienda Pubblica o Privata e/o Medico convenzionato con SSN regolarmente abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale(ove previsto) e delle altre Persone Assicurate nell’ambito dell’attività professionale dichiarata in polizza.