AMBITO E GARANZIE Clausole campione

AMBITO E GARANZIE. La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate: I) in relazione alla locazione, al diritto di proprietà o ad altro diritto reale riferiti ai primi due beni immobili assicurati indicati in polizza quali dimora abituale e/o saltuaria ad uso esclusivo delle persone assicurate, escludendo i beni immobili in uso a terzi; II) nell’ambito della loro vita privata; III) nell’ambito del lavoro, subordinato o parasubordinato, da loro svolto; nei seguenti casi: A) nel caso in cui le Persone Assicurate subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi; sono compresi i danni alle persone e alle cose di loro appartenenza; B) nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. Sono compresi i procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione o per delitto doloso, derivati da violazioni in materia fiscale e amministrativa; C) nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, l’Impresa rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso, derivati da violazioni in materia fiscale e amministrativa; D) nel caso in cui le Persone Assicurate debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, - controversie relative all’acquisto di beni e servizi; - controversie, incluse quelle relative alla locazione, al diritto di proprietà o ad altri diritti reali, riguardanti gli immobili come sopraindicati; - controversie nascenti dal contratto di lavoro subordinato o parasubordinato svolto dall’Assicurato, anche con Ente Pubblico; E) nel caso in cui le persone assicurate debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto dalla copertura della Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta copertura per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’Art. 1917 Codice Civile.
AMBITO E GARANZIE. Con riferimento all’Articolo 10, in caso di Furto d’identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei dati personali o finanziari dell’Assicurato, sia sul Web sia tramite altre modalità, la Società assicura: - l’assistenza legale per la predisposizione dell’eventuale denuncia/querela agli Organi di polizia inquirente e per la ricerca di prove a difesa; - l’assistenza legale per ottenere il risarcimento di danni extracontrattuali subiti da parte dell’autore della violazione dei diritti dell’Assicurato; - l’assistenza legale, in caso di frode creditizia, davanti all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, così come regolato dalle disposizioni della Banca d'Italia e dalle altre disposizioni vigenti, in tema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e Banche o Finanziarie; - l’assistenza legale per il ripristino dell’onorabilità dell’Assicurato a seguito di cause pendenti e/o protesti al fine di ottenere la cancellazione dai pubblici registri; - l’assistenza legale in caso di procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; - l’assistenza legale in caso di procedimento penale doloso. In tal caso la Società rimborserà le spese di difesa sostenute purché l’Assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. L’Assicurato è sempre tenuto a denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine penale.
AMBITO E GARANZIE. La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato che, in relazione alla proprietà e conduzione del veicolo assicurato: a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi: • durante la circolazione su strada ed estesa a gare di regolarità; • danni al veicolo dovuti a fatto illecito di terzi, quando il veicolo non è in circolazione, durante partecipazioni a raduni, manifestazioni, ritrovi. La garanzia opera sempreché sia identificato il responsabile e non opera per le controversie relative a danni subiti dal veicolo per fatto illecito la cui responsabilità ricade sul comitato organizzatore; b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; c) xxxxx presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone; d) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi. e) la Società garantisce inoltre, un servizio di Consulenza Legale Telefonica nell’ambito delle materie previste in polizza. L’Assicurato potrà telefonare in orario d’ufficio per ottenere: • consulenza legale; • chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti; • consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l’Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.
AMBITO E GARANZIE. La garanzia è prestata a tutela del Contraente per fatti inerenti all’esercizio dell’attività indicata in polizza per le seguenti fattispecie:
AMBITO E GARANZIE. Con riferimento all’Articolo 10, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate qualora alla guida di veicoli a motore, siano coinvolte in un incidente della circolazione stradale. a) Difesa Legale delle Persone Assicurate qualora siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; b) Difesa Legale delle Persone Assicurate in sede di interrogatorio avanti l'organo di Polizia inquirente; c) Difesa Legale delle Persone Assicurate qualora debbano presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi; d) Difesa Legale delle Persone Assicurate per l’eventuale ricorso avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca del Documento di Guida, irrogate in conseguenza di incidente stradale e connesso allo stesso o derivante da violazione di norme di comportamento previste dal Nuovo Codice della Strada. e) Difesa Legale delle Persone Assicurate qualora debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. f) Difesa Legale delle Persone Assicurate qualora debbano presentare ricorso amministrativo o giurisdizionale, contro l’illegittima variazione da parte dell’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida dei punti relativi al proprio Documento di Guida.
AMBITO E GARANZIE. Con riferimento all’Articolo 1, la garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente e delle Persone Assicurate, nei seguenti ambiti:
AMBITO E GARANZIE. Con riferimento all’Articolo 12, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate nell’ambito del lavoro subordinato o parasubordinato da loro svolto. Tale tutela si sostanzia nella Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravven- zione. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa e da circolazione, purchè avvenute nello svolgimento dell’attività lavorati- va. La presente copertura opera in via sussidiaria e solo dopo esaurimento di quanto dovuto da altra poliz- za di Tutela Legale stipulata dall’Assicurato o di cui lo stesso possa beneficiare.
AMBITO E GARANZIE. Con riferimento all'Art. 2 – Oggetto dell’assicurazione, la garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente/Assicurato in qualità di libero professionista e/o dipendente di Ente/Azienda Pubblica o Privata e/o Medico convenzionato con SSN regolarmente abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale(ove previsto) e delle altre Persone Assicurate nell’ambito dell’attività professionale dichiarata in polizza.
AMBITO E GARANZIE con riferimento all’Art. 18.0.1, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle persone assicurate, in stretta relazione alla proprietà e/o alla conduzione del bene immobile indicato nella scheda di polizza, qualora: - i beni medesimi subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi; - le persone assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all’Art. 20; - debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale riguardanti l’immobile di cui sopra, per le quali il valore in lite sia superiore a € 250,00, sono comprese: 1) le controversie, incluse quelle relative alla locazione, al diritto di proprietà o ad altri diritti reali; 2) le controversie nei confronti di xxxxxxxxxx e/o appaltatori per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione commissionati dall’Assicurato. Inoltre, in estensione all’ambito relativo alla proprietà e/o alla conduzione del bene immobile indicato nella scheda di polizza, la garanzia viene prestata per gli eventi riconducibili alla vita privata del Contraente o di un suo familiare convivente che tale risulti da riscontro anagrafico, qualora le persone assicurate debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla polizza di Responsabilità Civile, operante a favore dell'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1917 Codice civile. Nel caso in cui non esista o non sia operante la suddetta polizza di Responsabilità civile, la garanzia vale per le spese legali necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato relative all'intervento della Società, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale. L'Assicurato è tenuto a dichiarare alla Società, al momento del sinistro, l'esistenza e l'operatività o meno della suddetta polizza di Responsabilità civile e, a seguito di semplice richiesta da parte della
AMBITO E GARANZIE