Debitore ceduto Clausole campione
Debitore ceduto. 7.1 La Parte cedente contestualmente alla sottoscrizione del presente atto si impegna e si obbliga a provvedere a propria cura e spese alla immediata notifica al debitore ceduto nonché ai suoi avallanti, garanti e/o obbligati in solido ceduti della comunicazione di cui all’ art. 1264 c.c.. nonché a compiere quant’ altro fosse necessario affinché i destinatari prendano debita nota dell’ intervenuta cessione; tale comunicazione una volta perfezionatasi con la ricezione da parte del debitore ceduto e/o degli altri coobbligati verrà successivamente consegnata in originale a Crescent e così allegata al presente contratto quale Allegato C
7.2 Tuttavia qualora in data successiva a quella del presente atto, il debitore procedesse al pagamento dei crediti ceduti nei confronti della Parte cedente, questa si impegna e si obbliga a ripetere contestualmente con giusta valuta in favore della Parte cessionaria ogni somma eventualmente corrisposta dal debitore ceduto senza concedere sconti e/o agevolazioni di alcun genere né compiere atti di disposizione di alcun genere che possano arrecare pregiudizio a Crescent.
Debitore ceduto. La legge in materia di cessione di crediti d’impresa non rende necessaria la sussistenza di specifiche caratteristiche in capo al debitore ceduto; tanté che può essere chiunque intrattenga o intratterrà nell’arco di due anni rapporti contrattuali con il cedente. Un riscontro di ciò si ritrova all’art. 3,3° comma legge n. 52 del 1991: per il quale è possibile cedere anche crediti futuri e in massa, sempre che questi “sorgano da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a 24 mesi”. L’art. 6 della medesima legge si occupa della “revocatoria fallimentare e dei pagamenti del debitore ceduto”; anche in tal caso il legislatore non vuole che il ceduto possieda inevitabilmente la qualifica di imprenditore, ma l’articolo troverà applicazione solo se il debitore avrà la suddetta qualifica 86. Occorre precisare poi che: nel caso in cui il ceduto sia un consumatore, il contratto da cui sorgeranno i crediti acquistati dal factor sarà soggetto ad una diversa regolamentazione; e troverà applicazione la normativa 86 ▇. ▇▇▇▇▇, Contratti moderni: factoring, franchising, leasing, in Trattato di diritto civile, 2004, IV, p. 100. concernente le clausole vessatorie o abusive87. I peculiari principi inerenti la tutela del consumatore a cui dovrà sottostare il contratto, “incidono non soltanto sulla disciplina delle azioni ed eccezioni esercitabili, delle responsabilità, delle prerogative, ma anche sul contenuto economico dell’accordo e sullo ius variandi”88. In sostanza se il debitore è un consumatore il cedente avrà una minor tutela della propria posizione contrattuale e il factor ne risentirà.
