Debitore ceduto Clausole campione

Debitore ceduto. 7.1 La Parte cedente contestualmente alla sottoscrizione del presente atto si impegna e si obbliga a provvedere a propria cura e spese alla immediata notifica al debitore ceduto nonché ai suoi avallanti, garanti e/o obbligati in solido ceduti della comunicazione di cui all’ art. 1264 c.c.. nonché a compiere quant’ altro fosse necessario affinché i destinatari prendano debita nota dell’ intervenuta cessione; tale comunicazione una volta perfezionatasi con la ricezione da parte del debitore ceduto e/o degli altri coobbligati verrà successivamente consegnata in originale a Crescent e così allegata al presente contratto quale Allegato C
Debitore ceduto. La legge in materia di cessione di crediti d’impresa non rende necessaria la sussistenza di specifiche caratteristiche in capo al debitore ceduto; tanté che può essere chiunque intrattenga o intratterrà nell’arco di due anni rapporti contrattuali con il cedente. Un riscontro di ciò si ritrova all’art. 3,3° comma legge n. 52 del 1991: per il quale è possibile cedere anche crediti futuri e in massa, sempre che questi “sorgano da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a 24 mesi”. L’art. 6 della medesima legge si occupa della “revocatoria fallimentare e dei pagamenti del debitore ceduto”; anche in tal caso il legislatore non vuole che il ceduto possieda inevitabilmente la qualifica di imprenditore, ma l’articolo troverà applicazione solo se il debitore avrà la suddetta qualifica 86. Occorre precisare poi che: nel caso in cui il ceduto sia un consumatore, il contratto da cui sorgeranno i crediti acquistati dal factor sarà soggetto ad una diversa regolamentazione; e troverà applicazione la normativa 86 X. XXXXX, Contratti moderni: factoring, franchising, leasing, in Trattato di diritto civile, 2004, IV, p. 100. concernente le clausole vessatorie o abusive87. I peculiari principi inerenti la tutela del consumatore a cui dovrà sottostare il contratto, “incidono non soltanto sulla disciplina delle azioni ed eccezioni esercitabili, delle responsabilità, delle prerogative, ma anche sul contenuto economico dell’accordo e sullo ius variandi”88. In sostanza se il debitore è un consumatore il cedente avrà una minor tutela della propria posizione contrattuale e il factor ne risentirà.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).