Common use of Denuncia dei sinistri della Convenzione Clause in Contracts

Denuncia dei sinistri della Convenzione. In deroga a quanto stabilito dagli artt.1913 e 1915 del Codice Civile, la denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell'Assicurato all’Assicuratore o all’ufficio all’uopo preposto: - in caso di sinistro di “responsabilità civile verso terzi”, entro 30 giorni da quando l’Assicurato ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria avanzata dai danneggiati o dai loro aventi causa; - in caso di sinistro di “responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro”, entro 30 giorni da quando l’Assicurato ha avuto conoscenza dell'avviso per l'inchiesta giudiziaria a norma della Legge Infortuni. Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale deve darne avviso agli Assicuratori appena ne abbia notizia. Del pari, deve dare comunicazione agli Assicuratori di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi causa nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant’altro riguardi la vertenza; - in caso di sinistro “infortuni”, entro 30 giorni dalla data dell'evento e/o dal momento in cui l'Assicurato e/o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Infortuni E Responsabilità Civile, Contratto Di Assicurazione Infortuni E Responsabilità Civile, Contratto Di Assicurazione Infortuni E Responsabilità Civile

Denuncia dei sinistri della Convenzione. In deroga a quanto stabilito dagli artt.1913 e 1915 del Codice Civile, la denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell'Assicurato all’Assicuratore o all’ufficio di gestione all’uopo preposto/a, come meglio specificato nel successivo art.10 “Modalità operative di denuncia del sinistro”, anche tramite il broker: - in caso di sinistro di “responsabilità civile Responsabilità Civile verso terziTerzi”, entro 30 45 giorni da quando l’Assicurato ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria avanzata dai danneggiati o dai loro aventi causa; - in caso di sinistro di “responsabilità civile Responsabilità Civile verso i propri prestatori di lavoro”, entro 30 45 giorni da quando l’Assicurato ha avuto conoscenza dell'avviso per l'inchiesta giudiziaria a norma della Legge Infortuni. Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale deve darne avviso agli Assicuratori appena ne abbia notizia. Del pari, deve dare comunicazione agli Assicuratori di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi causa nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant’altro riguardi la vertenza; - in caso di sinistro “infortuniInfortuni”, entro 30 45 giorni dalla data dell'evento e/o dal momento in cui l'Assicurato e/o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

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Samples: Convenzione Multirischi Per L’assicurazione Infortuni E Responsabilita’ Civile Verso Terzi

Denuncia dei sinistri della Convenzione. In deroga a quanto stabilito dagli artt.1913 e 1915 del Codice Civile, la denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell'Assicurato all’Assicuratore o all’ufficio all’ufficio/società di gestione all’uopo preposto/a, come meglio specificato nel successivo art.10 “Modalità operative di denuncia del sinistro”, anche tramite il broker: - in caso di sinistro di “responsabilità civile verso terzi”, entro 30 45 giorni da quando l’Assicurato ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria avanzata dai danneggiati o dai loro aventi causa; - in caso di sinistro di “responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro”, entro 30 45 giorni da quando l’Assicurato ha avuto conoscenza dell'avviso per l'inchiesta giudiziaria a norma della Legge Infortuni. Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale deve darne avviso agli Assicuratori appena ne abbia notizia. Del pari, deve dare comunicazione agli Assicuratori di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi causa nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant’altro riguardi la vertenza; - in caso di sinistro “infortuni”, entro 30 45 giorni dalla data dell'evento e/o dal momento in cui l'Assicurato e/o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

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Samples: Estratto Di Polizza