Norme finali e transitorie Clausole campione

Norme finali e transitorie. Norma di collegamento alla legislazione regionale art.45 - Norme transitorie art.46 - Norma finale art.47 - Disapplicazioni art.48 - Verifica delle disponibilità finanziarie complessive art.49 DICHIARAZIONI DELLE PARTI ART. 1 (Servizi Pubblici essenziali) 1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto di cui all'art. 11 del a) stato civile e servizio elettorale; b) igiene, sanità ed attività assistenziali; c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica; d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti,limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; f) trasporti; g) servizi concernenti l'istruzione pubblica; h) servizi del personale; i) servizi culturali. 2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui all'art. 2, la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati. ART. 2 (Contrattazione decentrata e contingenti di personale) 1. In relazione al sistema organizzativo dei singoli enti, in contrattazione decentrata sono individuate le posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero perché la loro presenza in servizio e la loro attività sono necessarie per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi di cui all’art.1. 2. I contratti decentrati di cui al comma 1 sono stipulati, per ciascuna amministrazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente contratto collettivo nazionale di comparto e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata. 3. Nelle more della definizione dei contratti di cui al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi essenziali e le prestazioni indispensabili, anche attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata. ART. 3 (Modalità di effettuazione degli scioperi) 1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art.1, sono tenute a darne comunicazione alle amministrazioni interessate con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappr...
Norme finali e transitorie. TORNA ALL'INDICE 1. Il presente regolamento definisce e disciplina ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, secondo i principi espressi dallo statuto, nel rispetto della primaria funzione scientifica e didattica dell'ateneo, i criteri e le modalità di svolgimento dell’attività convenzionale. 2. Le attività convenzionali possono essere classificate in due tipologie: a) contributi che rientrano nell’attività istituzionale dell’ateneo con i quali soggetti pubblici e privati erogano finanziamenti anche in eventuale concomitanza ad un interesse non preminente; b) contratti che rientrano nell’attività conto terzi per i quali il soddisfacimento dell’interesse del committente è preminente. Tali attività possono essere svolte nei locali e con le attrezzature dell’ateneo, purché siano congruenti e compatibili con il perseguimento dei fini e dei compiti istituzionali di didattica e ricerca e solo dopo la stipula di un apposito contratto. 3. Rientrano altresì nell'ambito di applicazione del presente regolamento i progetti di ricerca, didattica e internazionalizzazione, finanziati attraverso programmi nazionali, regionali e comunitari, con le seguenti eccezioni: - progetti di ricerca, didattica e internazionalizzazione per cui è esclusa la possibilità di caricare spese generali forfettarie o di valorizzare e rendicontare i costi del personale strutturato dell’ateneo; - finanziamenti per convenzioni o progetti di didattica o internazionalizzazione destinati all’erogazione di borse di studio o altri benefici a favore di studenti, neolaureati o dottorandi.
Norme finali e transitorie. Per tutto quanto non previsto nel presente bando di selezione, valgono le disposizioni vigenti in materia.
Norme finali e transitorie. 1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all’art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo. 2. Con l’entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento. 3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità almeno per i tre anni successivi all’entrata in vigore, e comunque sino all’emanazione del successivo regolamento; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.
Norme finali e transitorie. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme di legge in vigore ed al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore Terziario e Servizi (con esclusione della parte relativa all'accordo per l'Ente Bilaterale). Nell'allegato A si definisce l'equivalenza tra la scala classificatoria del presente regolamento (in vigore da Gennaio 2009) e quella del precedente regolamento (in vigore fino a dicembre 2006). 32 B1 - B1 -
Norme finali e transitorie. Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni in materia di accesso agli impieghi nella Pubblica Amministrazione.
Norme finali e transitorie. 1. Le flessibilità previste dagli artt. 3, 4, 5 compreso il comma tre e gli artt. 6, 8 e 9 decorrono dal giorno successivo a quello della stipulazione del presente contratto e si applicano nei comparti e nelle separate aree di contrattazione della dirigenza di cui all’art.1, comma 1. 2. Fermo rimanendo il numero complessivo dei distacchi sindacali previsti dalle vigenti disposizioni per le Autonomie locali (Comuni, Province, Comunità Montane, I.PA.B.) - in presenza del decreto legge 25 novembre 1996, convertito in legge 24 gennaio 1997, n. 5 che definisce le modalità di suddivisione delle spese tra gli enti predetti - nell’ambito degli adempimenti dell’art. 2, comma 6 del D.P.C.M. 770/1994 ed all’interno delle suddette articolazioni settoriali - è possibile utilizzare in forma compensativa la ripartizione dei distacchi previsti per i dirigenti sindacali delle citate autonomie locali dal DM. 5 maggio 1995, compensando le relative spese tra gli enti interessati. 3. Eventuali casi di contenzioso in qualsiasi momento insorti sull’applicazione del D.P.C.M. 770/1994 relativamente alla concessione o revoca dei distacchi a causa dell’assenza nel predetto Regolamento di norme sulla compensazione, sono risolti sulla base dell’art. 8, comma 6.
Norme finali e transitorie. 1. Il presente Regolamento si applica agli incarichi didattici da attribuirsi a partire dall’anno accademico 2012/2013, nonché, per i contratti non ancora perfezionati, si applicano anche gli artt. 14, 19 e 20 del presente regolamento.
Norme finali e transitorie. Il presente accordo viene redatto in duplice copia originale e conservato rispettivamente presso la Scuola capofila, che provvederà a rilasciarne copia agli altri soggetti aderenti, e inviato all’USR di riferimento oltre che all’Ufficio IV della Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione; le scuole possono sottoscriverlo in qualsiasi momento nel periodo di validità dello stesso e l’adesione così manifestata ha validità immediata. Copia in formato elettronico dell’accordo sarà altresì pubblicata, e costantemente aggiornata, sul portale appositamente creato per le azioni relative al progetto FAMI 740.