Norme finali e transitorie Clausole campione

Norme finali e transitorie. Norma di collegamento alla legislazione regionale art.45 - Norme transitorie art.46 - Norma finale art.47 - Disapplicazioni art.48 - Verifica delle disponibilità finanziarie complessive art.49 DICHIARAZIONI DELLE PARTI ART. 1 (Servizi Pubblici essenziali) 1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto di cui all'art. 11 del a) stato civile e servizio elettorale; b) igiene, sanità ed attività assistenziali; c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica; d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti,limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; f) trasporti; g) servizi concernenti l'istruzione pubblica; h) servizi del personale; i) servizi culturali. 2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui all'art. 2, la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati. ART. 2 (Contrattazione decentrata e contingenti di personale) 1. In relazione al sistema organizzativo dei singoli enti, in contrattazione decentrata sono individuate le posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero perché la loro presenza in servizio e la loro attività sono necessarie per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi di cui all’art.1. 2. I contratti decentrati di cui al comma 1 sono stipulati, per ciascuna amministrazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente contratto collettivo nazionale di comparto e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata. 3. Nelle more della definizione dei contratti di cui al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi essenziali e le prestazioni indispensabili, anche attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata. ART. 3 (Modalità di effettuazione degli scioperi) 1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art.1, sono tenute a darne comunicazione alle amministrazioni interessate con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappr...
Norme finali e transitorie. 15.1. Il presente Accordo sostituisce ad ogni effetto il precedente Protocollo d’Intesa siglato tra le Regioni il 30 giugno 2011 e quello siglato tra Regione Siciliana e IOR in data 4 ottobre 2011 15.2. Le parti si impegnano a sottoscrivere gli Accordi Attuativi di cui agli artt. 3.8 e 7.1 entro 60 giorni dalla sigla del presente Protocollo. L’approvazione di tali accordi è condizione sospen- siva dell’efficacia dei vincoli e degli obiettivi stabiliti negli artt. 3, 4 e 10 del presente Proto- collo. Nelle more di tale sottoscrizione, IOR prosegue l'erogazione dell'attività assistenziale e Regione Siciliana si impegna a remunerare a IOR il valore della produzione erogata mensil- mente, nonché la somma di 450.000 euro mensili determinata ai sensi del successivo art. 15.4. 15.3. Fino a nuove determinazioni in merito alle volontà della Regione Siciliana sullo sviluppo del- la sede di cui al punto 8, si conferma il contratto di comodato a regime gratuito dell'immobile di Bagheria in favore di IOR. 15.4. Al fine di concludere il precedente accordo, la Regione Siciliana si impegna a liquidare a IORi crediti residui il cui ammontare è determinato dal fatturato relativo al valore della produzio- ne (flusso A, sdao, C, file F) al netto dei controlli sanitari, oltre il budget per la ricerca e for- mazione pari a € 1.000.000 e il budget delle funzioni assistenziali pari a € 4.400.000. Il valore complessivo della remunerazione del budget delle funzioni assistenziali di cui sopra, ai sensi dell’art. 8 sexies del D.lgs 502/1992, non può in ogni caso superare il 30 per cento del limite di remunerazione assegnato. Il credito residuo che Regione Siciliana si impegna a liquidare entro 90 giorni dalla stipula del presente protocollo è pari agli importi indicati nelle tabelle “A e B” che ne sono parte integrante. Con riferimento agli anni dal 2016 al 2020 gli importi pre- visti, nella citata tabella “A”, sono determinati al netto dei controlli sanitari rispetto ai quali lo IOR si impegna ad emettere i relativi documenti contabili. Relativamente all’anno 2021 nella tabella “B” è stato indicato l’importo del credito, al lordo di eventuali decurtazioni derivanti dai successivi controlli sanitari, riferito al periodo fatturato fino alla data di sottoscrizione del presente protocollo (gennaio-luglio). Il riconoscimento economico dell’attività relativa al pe- riodo agosto-settembre 2021, sarà determinato secondo i criteri individuati per i precedenti mesi dello stesso anno di riferi...
Norme finali e transitorie. (Durata e campo di applicazione dell’Accordo sul Fondo Risorse Decentrate)
Norme finali e transitorie. Per tutto quanto non previsto nel presente bando di selezione, valgono le disposizioni vigenti in materia.
Norme finali e transitorie. 1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all’art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo. 2. Con l’entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento. 3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità almeno per i tre anni successivi all’entrata in vigore, e comunque sino all’emanazione del successivo regolamento; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.
Norme finali e transitorie. Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni in materia di accesso agli impieghi nella Pubblica Amministrazione.
Norme finali e transitorie. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme di legge in vigore ed al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore Terziario e Servizi (con esclusione della parte relativa all'accordo per l'Ente Bilaterale). Nell'allegato A si definisce l'equivalenza tra la scala classificatoria del presente regolamento (in vigore da Gennaio 2009) e quella del precedente regolamento (in vigore fino a dicembre 2006). 32 B1 - B1 -
Norme finali e transitorie. 1. Le flessibilità previste dagli artt. 3, 4, 5 compreso il comma tre e gli artt. 6, 8 e 9 decorrono dal giorno successivo a quello della stipulazione del presente contratto e si applicano nei comparti e nelle separate aree di contrattazione della dirigenza di cui all’art.1, comma 1. 2. Fermo rimanendo il numero complessivo dei distacchi sindacali previsti dalle vigenti disposizioni per le Autonomie locali (Comuni, Province, Comunità Montane, I.PA.B.) - in presenza del decreto legge 25 novembre 1996, convertito in legge 24 gennaio 1997, n. 5 che definisce le modalità di suddivisione delle spese tra gli enti predetti - nell’ambito degli adempimenti dell’art. 2, comma 6 del D.P.C.M. 770/1994 ed all’interno delle suddette articolazioni settoriali - è possibile utilizzare in forma compensativa la ripartizione dei distacchi previsti per i dirigenti sindacali delle citate autonomie locali dal DM. 5 maggio 1995, compensando le relative spese tra gli enti interessati. 3. Eventuali casi di contenzioso in qualsiasi momento insorti sull’applicazione del D.P.C.M. 770/1994 relativamente alla concessione o revoca dei distacchi a causa dell’assenza nel predetto Regolamento di norme sulla compensazione, sono risolti sulla base dell’art. 8, comma 6.
Norme finali e transitorie. 1. Il presente Regolamento si applica agli incarichi didattici da attribuirsi a partire dall’anno accademico 2012/2013, nonché, per i contratti non ancora perfezionati, si applicano anche gli artt. 14, 19 e 20 del presente regolamento.
Norme finali e transitorie. 1. Le parti, considerato il ritardo con il quale sono state avviate le trattative rispetto all’inizio del quadriennio 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, ritengono prioritario concludere la presente fase negoziale in tempi brevi e, pertanto, concordano di rinviare, in considerazione dell’eccezionalità della situazione, ad una apposita sequenza contrattuale, integrativa del presente CCNL, da definirsi entro la conclusione del quadriennio 2006-2009, anche la trattazione delle seguenti tematiche: - rivisitazione delle tematiche riguardanti le relazioni sindacali, nell’ottica di valorizzare ulteriormente la contrattazione di secondo livello; - riordino complessivo del sistema degli incarichi gestionali e professionali, secondo quanto previsto all’art 6; - disciplina delle flessibilità del rapporto di lavoro, alla luce delle disposizioni contenute nella legge 120 del 2007 e nel decreto legge 112 del 2008; - disciplina della formazione; - verifica del sistema di valutazione, ai fini di pervenire ad una maggiore funzionalità dello stesso; - individuazione di un sistema sperimentale di procedure e sanzioni a carattere disciplinare e comportamentale, ai sensi dell’art. 11 del presente CCNL: - individuazione di una idonea disciplina in materia di copertura assicurativa e tutela legale, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione di cui all’art. 15; - problematiche relative al risk management e della sicurezza sul lavoro.