CAUZIONI E GARANZIE Clausole campione

CAUZIONI E GARANZIE. Art. 34 Cauzione provvisoria ............................................................................................................................... Art. 35 Cauzione definitiva .................................................................................................................................. Art. 36 Riduzione delle garanzie.......................................................................................................................... Art. 37 Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore ........................................................................................
CAUZIONI E GARANZIE. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, l’esecutore dei lavori é obbligato a costituire una garanzia fideiussoria denominata “garanzia definitiva” a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,...
CAUZIONI E GARANZIE. 40.1. L'Appaltatore deve presentare cauzione a garanzia dell’adempimento del contratto per importo pari al 10% (diecipercento) dell'importo di aggiudicazione, sotto forma di polizza assicurativa ovvero di fideiussione bancaria rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 40.2. Tale polizza assicurativa ovvero fideiussione bancaria dovrà essere corredata da dichiarazione con la quale il garante si impegna esplicitamente ad effettuare il versamento dovuto al Committente, nel caso in cui questo intendesse disporre della cauzione, entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta formulata per raccomandata A.R. dal Committente stessa; la garanzia dovrà essere testualmente prestata con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore e senza possibilità di opporre eccezioni di qualsiasi natura e genere, ivi comprese quelle relative all’eventuale mancato pagamento dei premi e di decadenza prevista dall’art. 1957 c.c., né di richiedere prove o documentazione dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione della fideiussione. La firma dei rappresentanti dell’Istituto Bancario o Compagnia Assicuratrice garante deve essere autenticata da notaio. 40.3. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrarla sino all'importo convenuto entro il termine di quindici giorni, a pena di immediata risoluzione di diritto del contratto. 40.4. La garanzia a prima richiesta dovrà essere efficace per tutta la durata effettiva dell’appalto, aumentata di mesi quattro; la durata dell’appalto sarà definita includendo eventuali ritardi dell’Appaltatore, sospensioni e/o proroghe disposte e/o accordate dal Committente, nonché eventuali rinnovi. 40.5. L'Appaltatore si impegna inoltre a stipulare a favore del Committente, con effetto dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto, una assicurazione (C.A.R.) per un massimale, riferito a ciascun rischio assicurato, pari all’importo netto contrattuale, che tenga indenne il Committente da tutti i rischi di esecuzione dell’appalto da qualsiasi causa determinati. 40.6. L’Appaltatore dovrà inoltre stipulare una polizza per responsabilità civile verso terzi, ivi compresi, senza pretesa di esaustività, rappresentant...
CAUZIONI E GARANZIE. Cauzione provvisoria .............................................................................................................
CAUZIONI E GARANZIE. Art. 34 Garanzia provvisoria ................................................................................................................................ Art. 35 Garanzia definitiva................................................................................................................................... Art. 36 Riduzione delle garanzie.......................................................................................................................... Art. 37 Obblighi assicurativi dell’appaltatore......................................................................................................
CAUZIONI E GARANZIE. 1) A garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione del servizio di illuminazione votiva, la Concessionaria costituisce alla data di inizio della gestione del servizio apposita cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nella misura pari al 10%, fatte salve le riduzioni di legge (d.Lgs. 50/2016 art.183 c.13) del costo annuo operativo di esercizio desunto dal PEF e predeterminata in € ….. con le modalità previste dal succitato articolo 103 del codice dei contratti. In caso di presentazione fidejussione di bancaria/polizza fideiussoria assicurativa, queste hanno durata pari alla concessione e verranno ripresentate in caso di esaurimento per escussione della stessa, fatto salvo che il Comune richieda il pagamento di eventuali penali in via prioritaria al concessionario e solo in caso di mancato adempimento procederà all'escussione della garanzia. La ditta concessionaria autorizza il Comune a disporre della garanzia stessa nel modo più ampio, con rinuncia ad ogni opposizione giudiziale o stragiudiziale e si obbliga, qualora la garanzia venisse escussa, in tutto o in parte, a seguito delle inadempienze previste nel presente contratto, a reintegrare la stessa entro e non oltre due giorni dalla semplice richiesta del Comune. Detta garanzia potrà essere svincolata solamente previa autorizzazione del Comune. 2) durante la fase di gestione la ditta si obbliga a presentare e mantenere le garanzie di cui all’art. 103,
CAUZIONI E GARANZIE. Saranno prestate nei modi e nei tempi previsti dalle leggi vigenti al momento della lettera di invito di partecipazione alla gara. Qualora prima dell’espletamento della gara non siano avvenute significative variazioni delle leggi vigenti, saranno prestate nei termini seguenti: La cauzione provvisoria è prevista in ragione del 2% dell’ammontare dei lavori a base d’asta, ai sensi dell’art. 75 comma 1 D.Lgs. 163/2006. La stessa verrà svincolata, ai non aggiudicatari, subito dopo l’espletamento della gara. La prestazione della cauzione definitiva e la firma del contratto di appalto dovranno avvenire perentoriamente nel termine che comunicherà l’Amministrazione Appaltante alla Impresa aggiudicataria dei lavori. Se l’aggiudicatario non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito, l’Amministrazione Appaltante può darne comunicazione alla Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici. La cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/2006 è stabilita nella misura del 10% dell’importo dei lavori. Per ribassi eccedenti 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia eccedente il 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Ai sensi dell’art. 6 della legge 10.12.1981 n. 741 è in facoltà dell’impresa costituire la cauzione suddetta mediante prestazione di fideiussione rilasciata da istituti bancari o imprese di assicurazione regolarmente autorizzate, a norma del D.P.R. 13.02.1959 n. 449 e successive modifiche ed integrazioni, nonché della Legge 10.06.1982 n.348. La cauzione definitiva permane entro i termini previsti dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. Per quanto riguarda i danni subiti dalla Stazione appaltante e i danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori si applica quanto previsto dall’art. 14 del D.M. 145/2000 e dall’art. 103 del Regolamento di Attuazione (D.P.R. 554/99)
CAUZIONI E GARANZIE. 1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l’impresa ha prestato la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di Euro …………………. Si precisa che, ai sensi dell'art. 40, comma 7, del richiamato decreto, l'impresa ha fruito del beneficio della riduzione del 50% dell'importo garantito. 2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la cauzione di cui al comma precedente, fermo restando che l’impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 15 giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento. 3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 4. È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle forniture e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., emessa il …………….. da , per un importo garantito di Euro ………………….., così come previsto nel bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall’esecuzione, ed Euro 500.000,00 per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi.
CAUZIONI E GARANZIE. 12.1. Non è prevista la prestazione di alcuna cauzione né provvisoria né definitiva. 12.2. Parimenti le Società non rilasciano nessuna garanzia, in qualsiasi forma, a favore dell’Appaltatore.