CAUZIONI E GARANZIE Clausole campione

CAUZIONI E GARANZIE. Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................
CAUZIONI E GARANZIE. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, l’esecutore dei lavori é obbligato a costituire una garanzia fideiussoria denominata “garanzia definitiva” a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,...
CAUZIONI E GARANZIE. Art. 34 Garanzia provvisoria ................................................................................................................................
CAUZIONI E GARANZIE. Art. 28 – Cauzione provvisoria “ 13
CAUZIONI E GARANZIE. A garanzia delle obbligazioni tutte derivanti dall’esecuzione del contratto, la società affidataria si impegna a prestare una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo lordo preventivato in offerta per la realizzazione dell’evento sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06. Tale cauzione, costituita a prima richiesta, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del C.C. e la sua operatività entro 15 gg., a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali e cessa di avere effetto solo al rilascio di positiva valutazione in sede di verifica effettuata e verbalizzata dall’Incontro di coordinamento entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della manifestazione. A garanzia del ripristino dei luoghi viene richiesta la stipula di una polizza fideiussoria da svincolarsi al termine dei lavori dopo nulla osta dell'Ufficio Verde. La polizza ammonterà a euro 6.300, 00 . L’Amministrazione organizzatrice garantirà al soggetto aggiudicatario l’esclusiva della gestione del servizio di ristorazione descritto nell’articolo 4 settore D e della gestione del merchandising nel settore F. Il soggetto aggiudicatario riconosce il diritto di somministrare cibi e bevande da parte dell’esercizio pubblico già esistente all’interno del Parco (chiosco Bar del Parco della Coop. Sociale Camelot) e da parte dell’Ente Palio limitatamente all’area che verrà loro riservata all’interno della manifestazione. Il soggetto aggiudicatario è obbligato, come da offerta presentata in sede di gara, alla stipula di adeguate polizze assicurative a beneficio del Comune di Ferrara e dei soggetti da essa indicati per le seguenti coperture:
CAUZIONI E GARANZIE. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di decadenza, da garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, dell’importo pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, salvo quanto previsto al c.7 del medesimo articolo. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fidejussione. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fidejussione, questa dovrà:
CAUZIONI E GARANZIE. A.2.1 – CAUZIONE PROVVISORIA: dell’importo di € 7.486,16, valida 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta ed emessa secondo le modalità previste dall'art. 75 commi da 1 a 6 del DLgs 163/06. La garanzia, a scelta dell’offerente, deve essere obbligatoriamente costituita in una delle forme previste al c. 2 del citato art. 75 (contanti, titoli di debito pubblico garantiti dallo Stato, bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del DLgs 385/93). Inoltre, ai sensi dell’art. 38 c. 2-bis del DLgs 163/06, detta cauzione dovrà ESPRESSAMENTE PREVEDERE IL VERSAMENTO DELLE EVENTUALI SANZIONI PECUNIARIE da applicare in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive previste dal Dlgs 163/06. La ULTERIORE somma garantita dovrà essere di almeno € 374,31, pari all’uno per mille dell’importo posto a base di gara. • in caso di costituzione della garanzia in contanti, il deposito provvisorio dovrà essere effettuato, ai sensi dell’art. 75 DLgs 163/06, presso la Tesoreria Comunale (Cassa di Risparmio di Firenze – Arezzo Xxx Xxxx 0 – IBAN XX00X0000000000000000000000). La quietanza dovrà riportare, quale causale, la dicitura “Cauzione provvisoria per appalto riqualificazione assi ottocenteschi 1° lotto - 1° stralcio - CIG 6038950B2E”. In caso di partecipazione in raggruppamento/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE/aggregazione di imprese di rete dalla quietanza attestante l’avvenuto deposito in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà risultare l’intestazione del deposito medesimo a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio o del GEIE o dell’aggregazione di imprese di rete e l’impresa mandataria. La quietanza di cui sopra, deve scansionata ed inserita sul sistema nell’apposito spazio previsto. • In caso di costituzione della garanzia mediante fideiussione, la stessa deve recare la firma del soggetto autorizzato (legale rappresentante di istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione) e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 C.C., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura “Cauzione provvisoria per appalto riqualificazione assi ottocenteschi 1° lo...
CAUZIONI E GARANZIE. Art. 33 CAUZIONE PROVVISORIA 19
CAUZIONI E GARANZIE art. 25 – cauzione provvisoria art. 26 – cauzione definitiva‌
CAUZIONI E GARANZIE. 1) A garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione del servizio di illuminazione votiva, la Concessionaria costituisce alla data di inizio della gestione del servizio apposita cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nella misura pari al 10%, fatte salve le riduzioni di legge (d.Lgs. 50/2016 art.183 c.13) del costo annuo operativo di esercizio desunto dal PEF e predeterminata in € ….. con le modalità previste dal succitato articolo 103 del codice dei contratti. In caso di presentazione fidejussione di bancaria/polizza fideiussoria assicurativa, queste hanno durata pari alla concessione e verranno ripresentate in caso di esaurimento per escussione della stessa, fatto salvo che il Comune richieda il pagamento di eventuali penali in via prioritaria al concessionario e solo in caso di mancato adempimento procederà all'escussione della garanzia. La ditta concessionaria autorizza il Comune a disporre della garanzia stessa nel modo più ampio, con rinuncia ad ogni opposizione giudiziale o stragiudiziale e si obbliga, qualora la garanzia venisse escussa, in tutto o in parte, a seguito delle inadempienze previste nel presente contratto, a reintegrare la stessa entro e non oltre due giorni dalla semplice richiesta del Comune. Detta garanzia potrà essere svincolata solamente previa autorizzazione del Comune.