DENUNCIA DELL’INFORTUNIO – OBBLIGHI RELATIVI – FORMA DELLE COMUNICAZIONI. In caso di infortunio il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società, anche per il tramite del broker, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, o dal momento in cui l’Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli artt.1913 e 1915 del C.C.. La denuncia può essere inoltrata anche utilizzando supporti informatici messi a disposizione dal Broker o dalla Società. La denuncia dell’infortunio deve indicare il luogo, giorno ed ora dell’evento e le cause che lo hanno determinato e deve essere corredata da un certificato medico di Pronto Soccorso rilasciato da una struttura Medico Ospedaliera redatto, normalmente, entro 24 ore dall’accadimento del sinistro o, al più tardi, entro 96 ore consecutive all’accadimento del sinistro per consentire alla società assicuratrice di stabilire, in modo certo ed inconfutabile, il nesso causale tra l’infortunio denunciato e le lesioni riportate. Qualora non sia presente una struttura Medico Ospedaliera di Pronto Soccorso o non sia materialmente possibile l’intervento di un’ambulanza o di altro idoneo mezzo per il trasporto dell’infortunato alla struttura Medico Ospedaliera di Pronto Soccorso più vicina o per infortuni che interessino l’apparato dentario, il certificato potrà essere redatto da altro Medico o Specialista, sempreché detta certificazione venga redatta al più tardi entro 96 ore consecutive all’accadimento del sinistro. In mancanza del certificato di guarigione, la liquidazione dell’indennità viene fatta considerando data di guarigione quella pronosticata dall’ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una data anteriore. L'infortunato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alle visite di medici incaricati dalla Società ed a qualsiasi accertamento che la Società ritenga necessario, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato la persona assicurata. Se dall’infortunio risulta la morte dell’Assicurato, la Società deve essere informata entro settantadue ore per telegramma. Se non adempie intenzionalmente agli obblighi sopra previsti, l'infortunato ed i suoi aventi diritto perdono il diritto alle indennità. Se l'inadempienza è involontaria, la Società ha il diritto di ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto. Colui il quale richiede l’indennità deve provare l’esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, a tale fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato.
Appears in 6 contracts
Samples: Assicurazione, Insurance Policy, Insurance Policy
DENUNCIA DELL’INFORTUNIO – OBBLIGHI RELATIVI – FORMA DELLE COMUNICAZIONI. In caso di infortunio il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società, anche per il tramite del broker, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, o dal momento in cui l’Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli artt.1913 e 1915 del C.C.. . La denuncia può essere inoltrata anche utilizzando supporti informatici messi a disposizione dal Broker o dalla Società. La denuncia dell’infortunio denuncia, deve indicare il luogo, giorno ed ora dell’evento e le cause che lo hanno determinato e deve essere corredata da un certificato medico di Pronto Soccorso rilasciato da una struttura Medico Ospedaliera redatto, normalmente, di Pronto Soccorso redatto entro 24 ore dall’accadimento del sinistro o, al più tardi, entro 96 ore consecutive all’accadimento del sinistro per consentire alla società assicuratrice di stabilire, in modo certo ed inconfutabile, il nesso causale tra l’infortunio denunciato e le lesioni riportatesinistro. Qualora non sia presente una struttura Medico Ospedaliera di Pronto Soccorso o non sia materialmente possibile l’intervento di un’ambulanza o di altro idoneo mezzo per il trasporto dell’infortunato alla struttura Medico Ospedaliera di Pronto Soccorso più vicina o per infortuni che interessino l’apparato dentario, il certificato potrà essere redatto da altro Medico o Specialista, sempreché detta certificazione venga redatta al più tardi entro 96 ore consecutive all’accadimento del sinistro. In mancanza del certificato di guarigione, la liquidazione dell’indennità viene fatta considerando data di guarigione quella pronosticata dall’ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una data anteriore. L'infortunato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alle visite di medici incaricati dalla Società ed a qualsiasi accertamento che la Società ritenga necessario, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato la persona assicurata. Se dall’infortunio risulta la morte dell’Assicurato, la Società deve essere informata entro settantadue ore per telegramma. Se non adempie intenzionalmente agli obblighi sopra previsti, l'infortunato ed i suoi aventi diritto perdono il diritto alle indennità. Se l'inadempienza è involontaria, la Società ha il diritto di ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto. Colui il quale richiede l’indennità deve provare l’esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, a tale fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Di Assicurazioni, Assicurazione
DENUNCIA DELL’INFORTUNIO – OBBLIGHI RELATIVI – FORMA DELLE COMUNICAZIONI. In caso di infortunio il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società, anche per il tramite del broker, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, o dal momento in cui l’Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. La denuncia, in deroga a quanto stabilito dagli artt.1913 e 1915 del C.C.. La denuncia può essere inoltrata anche utilizzando supporti informatici messi a disposizione dal Broker o dalla Società. La denuncia dell’infortunio denuncia, deve indicare il luogo, giorno ed ora dell’evento e le cause che lo hanno determinato e deve essere corredata da un certificato medico di Pronto Soccorso rilasciato da una struttura Medico Ospedaliera redatto, normalmente, di Pronto Soccorso redatto entro 24 ore dall’accadimento del sinistro o, al più tardi, entro 96 ore consecutive all’accadimento del sinistro per consentire alla società assicuratrice di stabilire, in modo certo ed inconfutabile, il nesso causale tra l’infortunio denunciato e le lesioni riportatesinistro. Qualora non sia presente una struttura Medico Ospedaliera di Pronto Soccorso o non sia materialmente possibile l’intervento di un’ambulanza o di altro idoneo mezzo per il trasporto dell’infortunato alla struttura Medico Ospedaliera di Pronto Soccorso più vicina o per infortuni che interessino l’apparato dentario, il certificato potrà essere redatto da altro Medico o Specialista, sempreché detta certificazione venga redatta al più tardi entro 96 ore consecutive all’accadimento del sinistro. In mancanza del certificato di guarigione, la liquidazione dell’indennità viene fatta considerando data di guarigione quella pronosticata dall’ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una data anteriore. L'infortunato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alle visite di medici incaricati dalla Società ed a qualsiasi accertamento che la Società ritenga necessario, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato la persona assicurata. Se dall’infortunio risulta la morte dell’Assicurato, la Società deve essere informata entro settantadue ore per telegramma. Se non adempie intenzionalmente agli obblighi sopra previsti, l'infortunato ed i suoi aventi diritto perdono il diritto alle indennità. Se l'inadempienza è involontaria, la Società ha il diritto di ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto. Colui il quale richiede l’indennità deve provare l’esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, a tale fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio, Contratto Di Assicurazione
DENUNCIA DELL’INFORTUNIO – OBBLIGHI RELATIVI – FORMA DELLE COMUNICAZIONI. In caso di infortunio il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società, anche per il tramite del broker, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, o dal momento in cui l’Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli artt.1913 e 1915 del C.C.. . La denuncia può essere inoltrata anche utilizzando supporti informatici messi a disposizione dal Broker o dalla Società. La denuncia dell’infortunio denuncia, deve indicare il luogo, giorno ed ora dell’evento e le cause che lo hanno determinato e deve essere corredata da un certificato medico di Pronto Soccorso rilasciato da una struttura Medico Medica Ospedaliera redatto, normalmente, di Pronto Soccorso redatto entro 24 ore dall’accadimento del sinistro o, al più tardi, entro 96 ore consecutive all’accadimento del sinistro per consentire alla società assicuratrice di stabilire, in modo certo ed inconfutabile, il nesso causale tra l’infortunio denunciato e le lesioni riportatesinistro. Qualora non sia presente una struttura Medico Ospedaliera di Pronto Soccorso o non sia materialmente possibile l’intervento di un’ambulanza o di altro idoneo mezzo per il trasporto dell’infortunato alla struttura Medico Ospedaliera di Pronto Soccorso più vicina o per infortuni che interessino l’apparato dentario, il certificato potrà essere redatto da altro Medico o Specialista, sempreché detta certificazione venga redatta al più tardi entro 96 ore consecutive all’accadimento del sinistro. In mancanza del certificato di guarigione, la liquidazione dell’indennità viene fatta considerando data di guarigione quella pronosticata dall’ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una data anteriore. L'infortunato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alle visite di medici incaricati dalla Società ed a qualsiasi accertamento che la Società ritenga necessario, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato la persona assicurata. Se dall’infortunio risulta la morte dell’Assicurato, la Società deve essere informata entro settantadue ore per telegramma. Se non adempie intenzionalmente agli obblighi sopra previsti, l'infortunato ed i suoi aventi diritto perdono il diritto alle indennità. Se l'inadempienza è involontaria, la Società ha il diritto di ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto. Colui il quale richiede l’indennità deve provare l’esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, a tale fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Assicurazioni