Common use of DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO Clause in Contracts

DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO. L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione allo svolgimento di attività istituzionali, comunque ed ovunque svolte, e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall’Assicurato per legge, statuto, regolamenti o delibere, compresi i regolamenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future. L'assicurazione si estende a tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata. Il Contraente qualora non gestisca in proprio i servizi, attività e competenze, può avvalersi di Ditte, di terzi o altri Istituti, Consorzi, Enti appositamente delegati; in tal senso la garanzia vale per la Responsabilità civile che possa ricadere sul Contraente, a qualsiasi titolo, per fatti commessi nell’esecuzione delle attività ad essi demandate. Si precisa che l’attività può essere esercitata sia per conto proprio che di terzi nelle proprie sedi o presso terzi.

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Samples: www.unicampania.it, trasparenza.mit.gov.it

DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO. L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione allo svolgimento di attività istituzionali, comunque ed ovunque svolte, e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La garanzia è inoltre è, inoltre, operante per tutte le attività esercitate dall’Assicurato per legge, statuto, regolamenti o delibere, compresi i regolamenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future. L'assicurazione si estende a tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuataeccettuata comprese quelle che il Contraente ritiene e riterrà opportuno svolgere in favore della collettività. Il Contraente qualora non gestisca in proprio i servizi, attività e competenze, può avvalersi di Ditte, di terzi o altri Istituti, Consorzi, Enti appositamente delegati; in tal senso la garanzia vale per la Responsabilità civile che possa ricadere sul Contraente, a qualsiasi titolo, per fatti commessi nell’esecuzione delle attività ad essi demandate. Si precisa che l’attività può essere esercitata sia per conto proprio che di terzi nelle proprie sedi o presso terzi.

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