COMUNE DI ASSEMINI
COMUNE DI ASSEMINI
Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 0 00000 – Xxxxxxxx (XX)
Capitolato di Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (RCO)
Sede Legale: Via Nomentana, 183 - 00161 – Roma - pec: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Definizioni comuni
ANNUALITA’ ASSICURATIVA O PERIODO ASSICURATIVO | Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell’assicurazione; |
ASSICURATO | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione e pertanto: il Contraente, il legale rappresentante, gli Amministratori, i Dirigenti, i Funzionari, i Quadri, i dipendenti, prestatori di lavoro, le persone addette anche in via occasionale o provvisoria all’esercizio e al funzionamento dei servizi nonché tutti coloro che partecipano alle attività svolte dall’Assicurato. |
ASSICURAZIONE | Il contratto di assicurazione. |
ATTIVITA’ | Quella svolta in qualità di Amministrazione Comunale per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all’attività principale, ovunque e comunque svolte. |
BROKER | La GBSAPRI S.p.A. (in seguito detta Broker). |
CONTRAENTE | La persona giuridica che stipula l’assicurazione, e cioè il Comune di Assemini |
COSE | Sia gli oggetti materiali che gli animali. |
DANNO CORPORALE | Il pregiudizio economico per lesioni o morte di persone, compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale; |
DANNO MATERIALE | Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa, nonché i danni ad essi conseguenti; |
FRANCHIGIA | L’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato. |
GARANZIE | Le prestazioni della Società oggetto dell’Assicurazione; |
INDENNIZZO/ RISARCIMENTO | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro |
MASSIMALE/ SOMMA ASSICURATA | L’importo convenuto nel presente capitolato che, salvo eventuali sottolimiti, per sinistro/anno, rappresenta la massima esposizione della Società. |
POLIZZA/ CAPITOLATO | Il documento contrattuale che prova l’assicurazione. |
PREMIO | La somma dovuta alla Società a corrispettivo dell’assicurazione. |
PRESTATORE DI LAVORO | tutte le persone fisiche (compresi xx.xx.xx, prestatori di lavoro “temporaneo” non dipendenti dell’Assicurato ma assunti da un somministratore, stagisti, borsisti, LSU, etc.), di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l’Assicurato si avvalga nell’esercizio dell’attività dichiarata in polizza, incluse le persone per le quali l’obbligo di corrispondere il premio assicurativo all’INAIL ricada, ai sensi di |
Legge, su soggetti diversi dall’Assicurato. Xxxxxx intendersi equiparati a prestatori di lavoro eventuali figure che vengano introdotte da riforme di legge successive all’aggiudicazione del presente capitolato | |
PROSPETTO DI OFFERTA | La scheda allegata al presente capitolato dove vengono richiamati gli elementi identificativi del contratto. |
RICHIESTA DI RISARCIMENTO | Qualsiasi citazione in giudizio o altra comunicazione scritta con la quale il terzo manifesta all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile dei danni subiti, oppure fa all’Assicurato una formale richiesta che gli vengano risarciti i danni subiti oppure promuove una richiesta di mediazione ai sensi del D. Lgs. 4.3.2010, n° 28 per ottenere il risarcimento dei danni subiti; |
RETRIBUZIONE | Tutto ciò che i prestatori di lavoro dipendenti inclusi i lavoratori parasubordinati ed i xx.xx.xx. ricevono a compenso dell’opera prestata (al lordo di ogni trattenuta) e/o gli importi pagati dal Contraente a soggetti terzi quale corrispettivo per l’utilizzo delle stesse persone, nonché l’ammontare dei compensi per gli amministratori denunciati ai fini della determinazione del premio INAIL; |
RISCHIO | La probabilità del verificarsi del sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
SCOPERTO | La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell’Assicurato. |
SINISTRO | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
SOCIETA’ | L’Impresa assicuratrice nonché le eventuali Coassicuratrici. |
SUBAPPALTATORE | La persona fisica o giuridica cui il Contraente ha ceduto l’esecuzione di una parte dei lavori e la cui denominazione ha comunicato agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza; |
La Società | Il Contraente |
………………………. | ……………………… |
DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO
L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione allo svolgimento di attività istituzionali, comunque ed ovunque svolte, e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.
La garanzia è, inoltre, operante per tutte le attività esercitate dall’Assicurato per legge, statuto, regolamenti o delibere, compresi i regolamenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.
L'assicurazione si estende a tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata comprese quelle che il Contraente ritiene e riterrà opportuno svolgere in favore della collettività.
Il Contraente qualora non gestisca in proprio i servizi, attività e competenze, può avvalersi di Ditte, di terzi o altri Istituti, Consorzi, Enti appositamente delegati; in tal senso la garanzia vale per la Responsabilità civile che possa ricadere sul Contraente, a qualsiasi titolo, per fatti commessi nell’esecuzione delle attività ad essi demandate.
Si precisa che l’attività può essere esercitata sia per conto proprio che di terzi nelle proprie sedi o presso terzi.
Art. 1 - Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale
Art. 1.1 - Prova del contratto
Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l’indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.
Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.
Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt.1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 1.5 (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.
A parziale deroga dell’art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l’obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all’art. 1.3 “Variazione del rischio” e la Società si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini di cui al successivo art.
1.5 “Clausola di recesso”, ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolato.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
L’omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all’indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave.
Art. 1.3 – Variazione del rischio
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori.
Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.
Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Art. 1.4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora la Società intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all’Art. 1.3 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali previsti in polizza.
2. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.
Art. 1.5 – Clausola di Recesso
1. In caso di mancato accordo ai sensi dell’art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta della Società.
3. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio calcolato in pro-rata temporis nei modi e nei termini di cui all’art. 1.6 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”.
4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art 1.16 (Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
Art. 1.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che:
- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
- i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.
Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto.
Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.
Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio.
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte del Contraente e conseguente riduzione del premio.
Art. 1.8 - Durata del contratto
Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell’Allegato (Prospetto di offerta), non è previsto il tacito rinnovo.
Art. 1.9 – Cessazione anticipata del contratto
È data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 90 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell’annualità. Nell’ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell’annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di tre mesi. In tal caso la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso.
Art. 1.10 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 1.11 – Foro competente
Per le eventuali controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza, ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l’altra parte ad aderire e a partecipare all’incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs n. 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell’Assicurato, può avere sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono.
In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l’organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.
Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio. In tale caso foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente e/o Assicurato.
Art. 1.12 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 1.13 – Coassicurazioni e delega
Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato in Coassicurazione o in raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell’art. 1911 c.c., essendo tutte le Società sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.
Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all’uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l’atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.
La Delegataria è altresì incaricata dalle altre Coassicuratrici per la gestione, esecuzione del contratto e l’esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza. Il broker provvederà alla rimessa del premio direttamente ed unicamente nei confronti della Società Delegataria, la quale provvederà, secondo gli accordi presi, alla rimessa nei confronti delle Coassicuratrici delle quote di premio ad esse spettanti.
Art. 1.14- Assicurazione presso diversi assicuratori
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Per effetto di quanto sopra si conviene che, in caso di sinistro coperto sia da una o più delle polizze preesistenti che dalla presente, quest’ultima opererà solo dopo l’esaurimento delle prestazioni previste dalle prime. Pertanto, in caso di sinistro non coperto o di mancanza di operatività - per qualsiasi motivo - delle preesistenti coperture, la presente polizza opererà come sola in essere, senza alcun pregiudizio per il Contraente.
Art. 1.15 – Xxxxxxxx broker
Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:
• che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
• di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
• che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell’art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker,all’incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
• che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
• che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art.
1.6 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”;
• che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 5 % (cinque per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.
• che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
• che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.
Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.
Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio
1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel sia tramite file modificabili, sia tramite file non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:
‐ il Contraente di Polizza;
- il numero del sinistro attribuito dalla Società;
- il numero di polizza;
‐ la data di accadimento dell’evento;
- sintetica descrizione dell’evento;
- il periodo di riferimento;
‐ la data della denuncia;
‐ l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
a) sinistro agli atti, senza seguito;
b) sinistro liquidato, in data con liquidazione pari a € ; gli importi indicati dovranno essere al lordo di eventuali scoperti/franchigie
c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € .]:
2. la Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.
3. La Società, per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, dovrà fornire, a semplice richiesta da parte del broker ed entro e non oltre 30 giorni solari dal ricevimento della stessa, le informazioni di cui al comma1.
Art. 1. 17 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Eccezion fatta per il recesso a seguito di sinistro o la cessazione anticipata del contratto, che dovranno essere trasmesse direttamente alla parte interessata e per copia conoscenza al broker, tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata, PEC e/o fax e/o telegramma e/o e-mail indirizzati al Broker.
Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.
Art. 1. 18 - Elementi per il calcolo del premio
Il premio viene anticipato in base all’applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell’Allegato (Prospetto di offerta).
Si precisa che non è prevista la regolazione del premio a fine annualità.
Art. 1.19 - Efficacia temporale della garanzia
Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.
Art. 1.20 – Tracciabilità Flussi Finanziari
Le parti:
- La Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita “clausola broker”, sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.
- Il broker ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.
Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.
Art. 1.21 – Disciplina delle responsabilità
La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.
La Società | Il Contraente |
………………………. | ……………………… |
Art. 2 - Norme che regolano l’assicurazione in particolare
L’eventuale discordanza tra le norme che regolano il contratto di assicurazione in generale, le norme che regolano l’assicurazione in particolare, le norme che regolano la gestione sinistri, le disposizioni legislative in materia nonché le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più estensiva e favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.
Art. 2.1 - Oggetto dell’assicurazione
A) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente e/o l’Assicurato di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni accidentali involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, verificatisi in relazione all’attività svolta. La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 Codice Civile.
B) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera soggetti all’assicurazione di Legge contro gli Infortuni - I.N.A.I.L. (RCO)
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a. ai sensi degli artt. 10 e 11 del X.X.X. 00 xxxxxx 0000, x. 0000 x xxx Xxxxxxx Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 e s.m.i., per gli infortuni, escluse le malattie professionali, sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti nonché da lavoratori parasubordinati, così come definiti dall’art. 5 del citato D. Lgs. 38/2000, addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione. La Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente le somme richieste dall’I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall’infortunato e/o aventi diritto, per evento di morte o per capitalizzazione di postumi invalidanti;
b. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno non patrimoniale compreso) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e
D. Lgs. del 23.02.2000 n. 38 e successive modificazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.
Le garanzie di cui ai precedenti punti A) e B) sono inoltre operanti:
1. ai sensi tutti del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.
2. per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 e successive modifiche e integrazioni;
L’assicurazione di Responsabilità Civile verso i dipendenti soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l’INAIL di personale, quando ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di leggi vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.
L’assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, stagisti, tirocinanti ecc.) che prestano sevizio per addestramento, corsi di istruzione, studi, prove ed altro, assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.
La garanzia R.C.O. s’intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, si trovino nell’ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario
Art. 2.2 – Massimali
La garanzia è prestata sino alla concorrenza dei seguenti massimali:
RCT:
Euro per sinistro 2.500.000,00 |
Euro per persona 2.500.000,00 |
Euro per danni a cose e/o animali 2.500.000,00 RCO |
Euro per sinistro 2.500.000,00 |
Euro per persona 2.500.000,00 |
Resta convenuto fra le parti che, in caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la domanda, resta, per ogni effetto unico anche se vi è corresponsabilità di più assicurati tra loro.
Nel caso di sinistro che interessi contemporaneamente la garanzia R.C.T. e la garanzia R.C.O. la massima esposizione complessiva della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati, oltre alle spese di difesa nei limiti di quanto indicato nel presente capitolato.
Art. 2.3 – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti
In caso di sinistro, la liquidazione di ciascun danno verrà effettuata previa applicazione dei seguenti franchigie/scoperti per sinistro e danneggiato, e secondo i seguenti limiti di risarcimento, riepilogati nel prospetto in calce al presente capitolato:
a) Per ciascun sinistro e danneggiato rimarrà a carico del Contraente il risarcimento dei danni sino alla concorrenza dell’importo di Euro 2.000,00 (franchigia S.I.R.) salvo differenti franchigie e/o scoperti che siano previsti dal presente capitolato.
b) Danno biologico: franchigia per sinistro/danneggiato: Franchigia prevista per qualsiasi danno, Art. 2.3 a)
c) danni a veicoli: per ciascun veicolo rimarrà a carico del Contraente il risarcimento dei danni fino all’importo di €: Franchigia prevista per qualsiasi danno, Art. 2.3 a)
d) Danni da spargimento di acqua a seguito di rottura accidentale e/o occlusione di condutture o tubazioni: limite di risarcimento Euro 250.000,00 per sinistro e per anno
e) Danni da randagismo: limite di risarcimento Euro 100.000,00 per sinistro e per anno
f) Danni dalla rete fognaria: limite di risarcimento Euro 250.000,00 per sinistro e per anno
g) inquinamento accidentale: limite di risarcimento Euro 300.000,00 per sinistro ed Euro 500.000,00 per anno, scoperto del 10% con minimo di € (Franchigia prevista per qualsiasi danno, Art. 2.3 a))
h) danni a condutture ed impianti sotterranei: limite di risarcimento Euro 500.000,00 per sinistro e per anno
i) danni da cedimento o franamento del terreno: limite di risarcimento Euro 500.000,00 per sinistro e per anno, scoperto del 10% con minimo di € (Franchigia prevista per qualsiasi danno, Art. 2.3 a))
l) danni da mancato/ritardato inizio, interruzioni o sospensioni di attività: limite di risarcimento Euro 500.000,00 per sinistro e per anno, scoperto del 10% con minimo di € (Franchigia prevista per qualsiasi danno, Art. 2.3 a))
m) danni da furto: limite di risarcimento Euro 50.000,00 per sinistro e per anno, scoperto del 10% con minimo di € (Franchigia prevista per qualsiasi danno, Art. 2.3 a))
n) danni alle cose di terzi: limite di risarcimento Euro 500.000,00 per sinistro e per anno, scoperto del 10% con minimo di € (Franchigia prevista per qualsiasi danno, Art. 2.3 a))
o) cose in consegna o custodia: limite di risarcimento Euro 150.000,00 per sinistro e per anno, scoperto del 10% con minimo di € (Franchigia prevista per qualsiasi danno, Art. 2.3 a))
p) Xxxxx a cose sollevate, caricate e scaricate: limite di risarcimento Euro 50.000,00 per sinistro e per anno, scoperto del 10% con minimo di € (Franchigia prevista per qualsiasi danno, Art. 2.3 a))
q) danni da Incendio: massimo risarcimento di Euro 500.000,00 per sinistro e per anno.
r) scavi e reinterri: limite di risarcimento Euro 150.000,00 per sinistro e per anno, scoperto del 10% con minimo di € (Franchigia prevista per qualsiasi danno, Art. 2.3 a))
Qualora siano operanti in concomitanza più franchigie/scoperti, verrà applicata quale unica la detrazione maggiore
Art.2.4 – Modalità gestione sinistri in Franchigia (Self Insurance Retention – S.I.R. - € 2.000,00)
La presente Assicurazione è prestata con una franchigia frontale per ogni sinistro e danneggiato pari ad € 2.000,00.
Si conviene quanto segue:
1 I sinistri aventi per conseguenza esclusivamente danni materiali, per cui pervenga richiesta di risarcimento per un importo pari o inferiore ad € 2.000,00 saranno gestiti direttamente dal Contraente che terrà a proprio carico ogni e qualsivoglia spesa ad essi correlata; tali sinistri non dovranno essere denunciati alla Società.
2 I sinistri aventi per conseguenza esclusivamente danni materiali, per cui pervenga richiesta di risarcimento per un importo superiore ad € 2.000,00 e quelli che, pur in assenza di richiesta di risarcimento, possano stimarsi sulla base della descrizione del danno di importo superiore ad
€ 2.000,00 saranno inoltrati alla Società entro 30 gg. dal ricevi
3 mento e la Società ne assumerà la gestione provvedendo direttamente alla trattazione.
4 I sinistri aventi per conseguenza la morte o lesioni fisiche, a prescindere dall’entità della richiesta, saranno inoltrati alla Società entro 30 gg. dal ricevimento e la Società ne assumerà la gestione provvedendo direttamente alla trattazione.
Per quanto riguarda i casi di cui ai punti 2 e 3, qualora la Società dovesse giungere ad una definizione in franchigia del sinistro, dovrà farsi carico di trasmettere la proposta transattiva formulata al Contraente, affinché questi possa valutarla e provvedere direttamente alla trattazione.
Nel caso di mancato riscontro da parte del Comune nel termine massimo di 15 gg. dal ricevimento dell’ipotesi di cui sopra, o nel caso in cui il Comune esprima parere sfavorevole alla definizione transattiva prospettata dalla Società, quest’ultima dovrà intendersi sollevata da qualsiasi ulteriore responsabilità ed onere legato alla gestione del sinistro e rimarrà impegnata esclusivamente per l’ammontare dell’importo concordato nella proposta transattiva senza che null’altro possa essergli eccepito.
Il Comune e/o altri soggetti da lui debitamente autorizzati alla gestione dei sinistri sotto franchigia, si impegnano a detenere un proprio database relativo ai sinistri rientranti nelle quote SIR che preveda almeno i seguenti dati:
- Data di accadimento del sinistro;
- Data di notifica alla Contraente;
- Importo richiesto per i sinistri aperti;
- Importo liquidato per i sinistri definiti;
ed a fornire alla Società, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, il suddetto database nelle modalità da quest’ultima indicate.
Si conviene infine tra le parti che ogni trimestre la società provvederà ad inviare al Comune l’elenco delle franchigie da recuperare e il Comune provvederà al pagamento entro 30 gg. dal ricevimento.
Art. 2.5– Novero dei Terzi
Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante il quale peraltro mantiene la qualifica di “Terzo” limitatamente alle lesioni corporali subite durante lo svolgimento del proprio incarico e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.
Gli Assicurati sono considerati Terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.
Non sono considerati Terzi ai fini della garanzia RCT solamente i dipendenti del Contraente o equiparati, limitatamente ai danni alla persona, quando subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio ed opera la garanzia RCO.
Art. 2.6- Rischi inclusi nell’assicurazione
A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:
1) Committenza
L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell’art.2049 Codice Civile per danni provocati da altri soggetti della cui opera il Contraente si avvalga pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano essi appaltatori e/o subappaltatori di lavori pubblici e/o di forniture, professionisti, ecc. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei medesimi, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno.
2) Committenza auto ed altri veicoli
L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell’art. 2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche:
- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
- per i danni cagionati con l’uso di biciclette e/o velocipiedi a pedali senza motore La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario.
3) Danni a mezzi sotto carico e scarico
La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l’esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.
4) Danni a veicoli
La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli di terzi e dei dipendenti che si trovino in sosta nelle aree adibite a parcheggio, di pertinenza delle sedi dove si svolge l’attività del Contraente, fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente ed altro.
5) RC attività varie
L’assicurazione si intende prestata per la Responsabilità Civile derivante al Contraente ai sensi di legge:
- in qualità di proprietario, possessore, esercente, utente di macchinari ed attrezzature in genere
- in qualità di proprietario di veicoli a mano, biciclette ed altri veicoli a trazione muscolare
- per i rischi derivanti dall’esistenza presso i propri insediamenti di prodotti infiammabili
- da proprietà, possesso, esercizio, conduzione, amministrazione, utilizzo, utente, custodia, di fabbricati a qualsiasi fine destinati e relativo contenuto, impianti e loro pertinenze tutte (quali ascensori, montacarichi, elevatori, scale mobili, impianti gas, acqua potabile, elettrici, apparecchi di riscaldamento e/o refrigerazione, antenne radiotelevisive, cancelli, recinzioni, strade, porte ad apertura elettronica, etc), ovunque dislocati. Per fabbricati si intendono sia quelli in proprietà che quelli demaniali o in conduzione e/o concessione e/o locazione e/o
comodato, comunque e a qualsiasi altro titolo detenuti, come risulta da catasto, da atti notarili, da atti deliberativi o da qualsiasi atto ufficiale, adibiti agli usi stabiliti dal Contraente ed inoltre il patrimonio immobiliare di proprietà o comproprietà del Contraente, anche se in uso o in possesso di terzi. La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili oggetto della copertura.
- da proprietà, possesso, conduzione, amministrazione, utilizzo, utente, custodia, terreni ed aree in genere, (compresi impianti sportivi, convitti, arenili, parchi, giardini con piante anche di alto fusto e recinzioni, parchi giochi, strade private e parcheggi). Sono compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, le operazioni di derattizzazione e/o disinfestazione anche con uso di prodotti tossici e nocivi. Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità derivante al Contraente dalla direzione dei lavori o dal rapporto di committenza, anche in relazione ai danni rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- dall’esistenza, proprietà, esercizio, uso e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, parcheggi, officine, laboratori, impianti di autolavaggio, centrali termiche, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per la saldatura ossiacetilenica ed amogena e relativi depositi ed altre attrezzature usate dal Contraente, ovunque ubicati.
- da operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall’Assicurato all’attività descritta in polizza. Qualora tali attività siano affidate a terzi, la garanzia s’intende prestata a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente.
- dalla proprietà ed esercizio di impianti video esterni, con telecamere, antenne paraboliche e ponti radio posizionati presso parcheggi, piazze ed altri luoghi/edifici pubblici.
- dall’organizzazione di visite agli uffici ed agli impianti di proprietà od in uso dal Contraente e dalla presentazione e dimostrazione di impianti ed attrezzature dell’Assicurato stesso;
- dall’organizzazione, promozione, dalla gestione e dalla partecipazione ad esposizioni, mercati, mostre e fiere in genere (compreso l’allestimento e lo smontaggio di stand), manifestazioni, concerti, attività culturali, sociali, assistenziali, sportive, ricreative, politiche, religiose, festeggiamenti, gite, visite, convegni, congressi, seminari, concorsi, simposi, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, spettacoli, proiezioni, eventi in genere, direttamente gestiti o gestiti da terzi (fatto salvo, in quest’ultimo caso, il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili), per danni cagionati all’interno di sedi del Contraente o di terzi, ovvero all’aperto nei luoghi in cui si svolgono gli stessi; la garanzia è altresì prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente in relazione all’installazione di eventuali palchi e/o tribune, anche non di proprietà.
- dalla proprietà, conduzione, uso, esistenza, manutenzione ed installazione, gestione di insegne, striscioni, cartelli pubblicitari, nonché spazi per affissioni, ovunque installati nel territorio nazionale;
- dalla somministrazione di cibi, bevande, prodotti alimentari e simili anche se affidate a terzi o se distribuiti mediante macchine automatiche.
- da operazioni di consegna, prelievo, rifornimento, ferma restando l’esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore
- da proprietà e gestione di mense, spacci e bar, compresa committenza per servizi dati in appalto a terzi;
- da proprietà, possesso, esercizio, conduzione e lavori di manutenzione, eseguiti direttamente o in economia, di strade, piazze, ponti, pontili, canali, fognature, fossi, depuratori ed inceneritori di pertinenza comunale, di acquedotti e dighe compresi i danni derivanti da erogazione di acqua alterata. Sono compresi i danni derivanti da scavi con o senza uso di compressori, ruspe o macchine edili in genere, fermo restando l’esclusione per fatti dolosi e per danni da sospensione di servizio e mancato uso.
Qualora l’esercizio sia affidato a terzi, la garanzia opera per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di Committente dei servizi. Per quanto riguarda i danni provocati dalla rete fognaria sono compresi nell’assicurazione soltanto quelli conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e condutture;
- dall’esercizio, gestione, organizzazione di scuole di qualsiasi grado (asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie, scuole superiori, serali e professionali), corsi,
Centri Ricreativi Estivi, colonie estive, invernali ed elioterapiche, campeggi, campi solari, corsi di studio e/o istruzione sia scolastici che extrascolastici, borse di studio, corsi di formazione professionale, comprese relative prove pratiche e tecniche, corsi di addestramento e praticantato anche presso aziende ed altri Enti frequentati da giovani ed adulti ovunque svolti, anche all’estero, centri per handicappati ed affini, attività di laboratorio in istituti scolastici e non, gite, spostamenti fra sedi e/o succursali, visite a stabilimenti, piscine, impianti sportivi sempreché in ambito di attività scolastica e parascolastica; la garanzia comprende inoltre la Responsabilità Civile del personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali. E' garantita la Responsabilità Civile personale degli alunni per i danni fra loro ed a terzi, compreso il personale direttivo, docente e non docente, e agli organi collegiali;
- dalla preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande; qualora tale servizio fosse affidato a terzi la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente tale servizio;
- dai minori che il Contraente affida a nuclei familiari, compresi i danni, limitatamente alle lesioni corporali, subiti dai minori medesimi;
- da trasporti sociali ed alloggi per il recupero di tossico dipendenti, centri di accoglienza per gli extracomunitari;
- dall’esercizio di case di riposo, soggiorni per anziani e per l’assistenza domiciliare ad anziani e portatori di handicap. L’assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante al Contraente per le prestazioni di carattere infermieristica e sanitario eventualmente effettuate, esclusa la responsabilità professionale del personale addetto a tali servizi. Tali servizi possono essere gestiti anche da terzi, nel qual caso si intende compresa la sola responsabilità che possa far carico all’Assicurato nella sua qualità di committente i servizi medesimi;
- dall’esercizio/gestione di macelli pubblici, mercati, fiere, celle frigorifere, gabinetti per servizi igienici, cimiteri, servizi funebri, bagni pubblici, di canili ed altri ricoveri di animali, compresa la responsabilità derivante all’Assicurato quale custode di animali in dotazione a giardini pubblici;
- da proprietà, esercizio, gestione di ambulatori pubblici, farmacie, poliambulatori, servizio di infermeria e pronto soccorso. La garanzia non comprende comunque la R. C. professionale di medici/paramedici addetti agli ambulatori/poliambulatori/servizio di infermeria e di pronto soccorso, nonché la responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’esercizio di attività attribuite per legge ad U.S. L /A.S.L. ed alle aziende municipalizzate e l’esercizio di eventuali case di cura;
- dalla raccolta, trasporto rifiuti solidi urbani, gestione relative discariche; tale garanzia comprende anche l’uso di cassonetti, campane e contenitori vari per la raccolta della nettezza urbana, la cui vuotatura sia direttamente gestita o gestita da terzi;
- da lavori edili in genere, di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento, riadattamento, ristrutturazione, sopraelevazione, demolizione, edificazione a nuovo, effettuati su fabbricati di proprietà o su altri per i quali il Contraente sia tenuto ad intervenire, e/o eseguiti da ditte specializzate con regolare contratto d’appalto.
- dall’esistenza, proprietà e/o esercizio di musei, pinacoteche, biblioteche, teatri, auditori, cinematografi, gallerie d’arte ed altre strutture aperte al pubblico, giardini zoologici, acquari e simili;
- dall’organizzazione, esercizio e direzione di attività di volontariato in genere, compresa quella finalizzata al recupero del disagio sociale e della marginalità. La garanzia copre anche la responsabilità personale dei volontari che partecipano alle suddette attività.
- dall’attività di rimozione e rimorchio di veicoli non in avaria effettuata su richiesta delle competenti Autorità. Qualora esista un concessionario del servizio rimozione veicoli, la garanzia opererà a secondo rischio rispetto alla polizza di R.C. di detto concessionario.
- dall’esercizio di notificazione atti effettuato tramite vigili urbani e/o messi comunali, nonché indagini statistiche e distribuzione di certificati elettorali, effettuate anche da personale non dipendente incaricato dal Contraente;
- dal servizio di polizia municipale, nonché di vigilanza/sorveglianza (con guardie armate e non) e di servizi antincendio;
- da proprietà e/o uso di cani da guardia e non e dal servizio di accalappia cani;
- dall’erogazione e distribuzione di gas metano, compresa la proprietà di impianti, tubazioni ed attrezzature;
- da lavori di pulizia, costruzione, manutenzione in genere, scavi per fognature, posa in opera di impianti e tubature;
- premesso che l’Assicurato, ai fini di assumere il personale occorrente per la sua attività, può effettuare selezioni o prove pratiche, per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali.
6) Carrelli e macchinari
La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà, uso, comodato di tutti i mezzi, impianti, macchinari, attrezzature, macchine operatrici o speciali, veicoli, carrelli ed altri mezzi di sollevamento e trasporto di materiali e merci come muletti, carrelli, gru, bracci caricatori su autocarri e simili - compresi i danni derivanti da operazioni di carico e scarico - durante l’esplicazione delle loro attività per ordine e conto del Contraente, compresa la circolazione su aree in genere, ferma restando l’esclusione dei rischi di circolazione per i quali sussista l’obbligo di assicurazione ai sensi della Legge n. 209/2005 Titolo X e successive modifiche.
7) Inquinamento accidentale
Sono compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente unicamente se causato da fatto improvviso ed accidentale e derivante dall'attività descritta in polizza, anche se i predetti danni derivino da cose trasportate su automezzi del Contraente.
Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da qualsiasi causa accidentale e/o agente originati, da parte di sostanze di qualunque natura (comprese onde elettromagnetiche) emessi, scaricati, dispersi, deposti o comunque fuoriuscite.
8) Installazione, collaudo e/o manutenzione
La garanzia comprende i danni derivanti dall’esecuzione di lavori di installazione, collaudo e/o manutenzione anche all’esterno ed anche se in presenza di traffico.
9) Infortuni subiti dagli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti
Sono considerati terzi, nel limite del massimale previsto per l’assicurazione RCO, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 Codice Penale.
10) Danni a condutture ed impianti sotterranei Danni da cedimento o franamento del terreno
Danni da mancato/ritardato inizio, interruzioni o sospensioni di attività
La garanzia comprende i danni:
- alle condutture, cavi ed agli impianti sotterranei;
- a cose dovuti a vibrazione, cedimento franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sotto murature o altre tecniche sostitutive;
- derivanti da mancato/ritardato inizio, interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;
11) Danni da furto
L’assicurazione vale per la responsabilità civile dell’Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l’azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall’Assicurato.
12) Xxxxx alle cose di terzi
La garanzia comprende i danni ai locali ed alle cose di terzi e dei dipendenti trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori, ivi inclusi i danni alle cose movimentate, sollevate e scaricate durante i lavori.
La garanzia comprende anche i danni da acqua piovana e da agenti atmosferici, verificatisi in occasione dell’esecuzione dei lavori, a causa di insufficienze o deterioramenti delle opere provvisorie adottate
13) Cose in consegna e custodia
La garanzia comprende i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l’Assicurato è tenuto a rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento.
14) Xxxxxxxx professionali (comprese le malattie extratabellari)
L’assicurazione della responsabilità civile verso tutti i dipendenti è estesa al rischio delle malattie professionali di cui al DPR 30.6.1965 n. 1124 come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988 nonché a quelle malattie che fossero riconosciute, dalla magistratura, come professionali o dovute a causa di servizio, a condizione che la malattia si manifesti in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e sia conseguenza di fatti colposi verificatisi durante il periodo di efficacia temporale della stessa ma non oltre la scadenza contrattuale.
La presente estensione vale anche per le malattie che si manifestano non oltre 24 mesi dalla data di cessazione del contratto.
Il massimale per sinistro indicato all’art. 2.2 “Massimali” rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o minor periodo qualora previsto
La garanzia non vale:
1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile
2) per le malattie professionali conseguenti:
a. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali del Contraente
b. alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali del Contraente
La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono attuati accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
4) cagionati dalla presenza, detenzione, impiego, estrazione, lavorazione di amianto o prodotti contenenti amianto
5) cagionati dalla produzione e/o somministrazione di prodotti costituiti o derivati in tutto o in parte da O.G.M. (Organismi Geneticamente Modificati)
6) i danni derivanti dall’emissione di onde e campi elettromagnetici
7) per l’asbestosi e la silicosi
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
15) Norme per la sicurezza sul lavoro
L’assicurazione copre la responsabilità civile delle persone individuate dal Contraente, alle quali siano stati attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al D.Lgs n. 81/2008, con espressa rinuncia alla rivalsa da parte della Società.
16) Responsabilità Civile Personale
La garanzia vale, entro i massimali pattuiti per la RCT, anche per la responsabilità civile personale degli Assicurati e dei partecipanti a corsi organizzati dall’Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.
Il massimale resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.
Il Contraente accorda alla Società la facoltà di ispezione del rischio, senza che tale facoltà diminuisca gli impegni e gli obblighi assunti in forza della presente condizione.
17) Danni da partecipazione occasionale
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato:
1) per i danni cagionati a terzi dai titolari e dai dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all’attività formante oggetto dell’assicurazione;
2) per i danni subiti dai titolari e dai dipendenti di ditte - non controllate, collegate o consorziate con l’Assicurato - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti quando partecipino occasionalmente a lavori di carico e scarico o complementari all’attività formante oggetto dell’assicurazione.
18) Segnaletica di cantiere mancante od insufficiente
La garanzia comprende i danni per mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell’incolumità di terzi.
19) Xxxxx a cose sollevate, caricate o scaricate
La garanzia comprende i danni a cose sollevate, caricate o scaricate.
20) Centrali elettriche, cabine elettriche, reti di distribuzione energia elettrica
L’Assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato in relazione alla proprietà, manutenzione ed esercizio di:
• cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione con relative condutture;
• centrali;
• impianti e reti di distribuzione, compresi i lavori di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria.
Sono esclusi i risarcimenti relativi ai danni da “rischi atomici”.
21) Smercio
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di legge per i danni cagionati a terzi, ivi compreso l’acquirente, causati dalle cose vendute.
L’assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna, e comunque, non oltre la data di scadenza della polizza, da cose vendute o consegnate durante il periodo di validità della garanzia, e non comprende danneggiamenti alle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.
22) Danni da Incendio: l’assicurazione è operante per i danni a terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà del Contraente o dallo stesso detenute. La presente copertura opera a secondo rischio rispetto ai massimali eventualmente previsti, per la stessa garanzia sulla polizza “Incendio” del Contraente. Nel caso di inesistenza o inefficacia della polizza “Incendio” del Contraente la presente garanzia opererà a primo rischio (Drop Down).
23) Xxxxx a cose sulle quali si eseguono i lavori: la garanzia comprende i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori purchè non di proprietà od in consegna dell’Assicurato. Sono comunque esclusi i danni resi necessari per l’esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione.
24) Scavi e reinterri
Limitatamente ai lavori di scavo, la garanzia comprende i danni verificatisi dopo il reinterro degli scavi medesimi fino a 90 giorni dall’avvenuta consegna dei lavori al committente, compresi i danni da improvviso cedimento del terreno, sempreché tali danni si verifichino durante il periodo di efficacia del contratto.
Art. 2.7- Delimitazione dell’assicurazione - Esclusioni
a) i danni da furto, salvo quanto previsto dall'art. 2.6 “Rischi inclusi nell’assicurazione” punto 11);
b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005 Titolo X e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
c) i danni derivanti dall'impiego di aeromobili;
d) alle cose e/o opere in costruzione, ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori, salvo quanto indicato all’art. 2.6 “Rischi inclusi nell’assicurazione”;
e) cagionati da opere od installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori, nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto indicato all’art. 2.6 “Rischi inclusi nell’assicurazione”;
f) da impiego di macchinari od impianti che siano condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
g) conseguenti ad inquinamento dell'aria dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o
deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto dall’art. 2.6 “Rischi inclusi nell’assicurazione” punto 7);
h) da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone o danni a cose;
i) da esondazione, inondazione, alluvione, frane, slavine, valanghe e movimenti tellurici avente come causa un evento naturale e non;
j) da violazione dei doveri di civile e pacifica convivenza con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori - ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze o abusi sessuali, e simili;
k) derivanti da qualsiasi tipo di RC Professionale.
L'assicurazione R.C.T. /R.C.O. non comprende:
l) i danni da detenzione o impiego di esplosivi;
m) i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.), salvo quanto previsto dall'art. 2.6 “Rischi inclusi nell’assicurazione”;
n) sinistri derivanti dalla presenza, uso, esposizione e/o contatto con l’asbesto o amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto;
o) sinistri derivanti da campi elettromagnetici;
p) sinistri derivanti da atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere;
q) i danni provocati dalla rete fognaria e da spargimento d’acqua non conseguenti a rottura accidentale di impianti e condutture.
r) i danni derivanti, sia direttamente che indirettamente da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico o derivante da simili sostanze o materiali (OGM);
Art. 2.8- Limiti territoriali
L’assicurazione RCT vale per i danni che avvengono nel mondo intero, con esclusione di USA e Canada; L’assicurazione RCO vale per il mondo intero.
Art. 2.9 - Rinuncia alla rivalsa
La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno per sinistri liquidati ai sensi di polizza,
rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di dipendenti e/o Amministratori e/o collaboratori del Contraente assicurato, salvo che per il caso di dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto per la quota di responsabilità ad essi imputabile.
Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante al Contraente per legge
La Società | Il Contraente |
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Art. 3 - Norme che regolano la gestione sinistri
Art. 3.1 – Obbligo del Contraente in caso di sinistro
A parziale deroga dell’art. 1913 Codice Civile, in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza.
Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia “Responsabilità civile verso prestatori di lavoro” di cui all’art. 2.1 (Oggetto dell’assicurazione) lett. B) solo ed esclusivamente:
a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell’INAIL in caso di surroga ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e successive modificazioni.
Art. 3.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, - anche con riferimento ai procedimenti di cui all’art. 696 e 696 bis del codice di procedura civile, se ed in quanto applicabili ai sensi della normativa vigente, e quelli di cui al D.lgs. 04/03/2010 n. 28 - a nome del Contraente, designando ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso.
Nell'opzione di cui all'art. 2.4 della presente polizza, saranno a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale prestato dal presente contratto per il danno cui si riferisce la domanda, esclusivamente per i danni che eccederanno l'importo della SIR. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed il Contraente nella misura del rispettivo interesse.
La Società non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale. La Società ricevuta copia dell’atto giudiziario notificato all’Assicurato, in tempo utile a non pregiudicare la possibilità da parte dell’Assicurato di chiamata in manleva della Società stessa e/o di altri soggetti, confermerà la presa in carico della gestione della vertenza per conto dell’Assicurato o motiverà le ragioni del suo diniego. In carenza di risposta nei termini indicati, in ipotesi di validità di garanzia, la Società sarà tenuta a rimborsare le spese sostenute dall’Assicurato per legali e tecnici, anche se non designati dalla Società stessa.
La Società | Il Contraente |
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Riepilogo limiti di risarcimento, franchigie e scoperti | ||||
Garanzia | Limite di indennizzo/ risarcimento | Franchigia per sinistro/danneggiato | Scoperto | Minimo/ Xxxxxxx |
Qualsiasi danno | € 2.000,00 (S.I.R.) - Art. 2.3 a) | |||
Danno biologico | ------------ | (franchigia prevista per qualsiasi danno; Art. 2.3 a) | ||
Danni a veicoli (Art. 2.6 – punto 4) | (franchigia prevista per qualsiasi danno; Art. 2.3 a) | |||
Danni da spargimento di acqua a seguito di rottura accidentale e/o occlusione di condutture o tubazioni | € 250.000,00 per sinistro/anno | (franchigia prevista per qualsiasi danno; Art. 2.3 a) | ||
Danni alla rete fognaria | € 250.000,00 per sinistro/anno | (franchigia prevista per qualsiasi danno; Art. 2.3 a) | ||
Randagismo | € 100.000,00 per sinistro/anno | (franchigia prevista per qualsiasi danno; Art. 2.3 a) | ||
Danni da inquinamento accidentale (Art. 2.6 – punto 7) | € 300.000,00 per sinistro € 500.000,00 per anno | ------ | 10% | minimo € (franchigia prevista per qualsiasi danno; Art. 2.3 a) |
Danni a condutture e impianti sotterranei (Art. 2.6 – punto 10) | € 500.000,00 per anno e per sinistro | (franchigia prevista per qualsiasi danno; Art. 2.3 a) | ------ | ------ |
Danni a cose da cedimento o franamento del terreno (Art. 2.6 – punto 10) | € 500.000,00 per anno e per sinistro | ------ | 10% | minimo € (franchigia prevista per qualsiasi danno; Art. 2.3 a) |
Danni da mancato/ritardato inizio, interruzione o sospensione di attività (Art. 2.6 – punto 10) | € 500.000,00 per anno e per sinistro | ------ | 10% | minimo € (franchigia prevista per qualsiasi danno; Art. 2.3 a) |
Danni da furto (Art. 2.6 – punto 11) | € 50.000,00 per anno/sinistro | ------ | 10% | minimo € (franchigia prevista per qualsiasi danno; Art. 2.3 a) |
Xxxxx alle cose di terzi nell’ambito di esecuzione dei lavori (Art. 2.6 – punto 12) | € 500.000,00 per anno/sinistro | ------ | 10% | minimo € (franchigia prevista per qualsiasi danno; Art. 2.3 a) |
Cose in consegna e custodia (Art. 2.6 – punto 13) | € 150.000,00 per anno/sinistro | ------ | 10% | minimo € (franchigia prevista per qualsiasi danno; Art. 2.3 a) |
Danni a cose sollevate, caricate e scaricate (Art. 2.6 – punto 19) | € 50.000,00 per anno/sinistro | 10% | minimo € (franchigia prevista per qualsiasi danno; Art. 2.3 a) | |
Danni da Incendio (Art. 2.6 – punto 22) | € 500.000,00 per anno e per sinistro | (franchigia prevista per qualsiasi danno; Art. 2.3 a) | ||
Scavi e reinterri (Art. 2.6 – punto 24) | € 150.000,00 per anno/sinistro | ------ | 10% | minimo € (franchigia prevista per qualsiasi danno; Art. 2.3 a) |
Disposizione finale
Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria in sede di
presentazione dell'offerta, dopo il decreto di aggiudicazione del Contraente assumerà, in caso di eventuale richiesta di esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa. Quanto innanzi nelle more del decorso del termine di cui al successivo comma 9 e fatto salvo quanto ivi previsto.
Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società. Saranno ammesse solo le modifiche espressamente indicate in sede di offerta.
La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d’atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.
Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente, per tramite del broker, dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara.
La Società aggiudicataria inserirà l’eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all’atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.
La Società | Il Contraente |
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Dichiarazione
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:
Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; Art. 1.3 – Variazioni del rischio
Art. 1.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia; Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro;
Art. 1.8 - Durata del contratto;
Art. 1.9 – Cessazione anticipata del contratto; Art. 1.11 - Foro competente;
Art. 1.14 - Assicurazione presso diversi assicuratori; Art. 1.15 - Clausola Broker.
Art. 1.20 – Tracciabilità Flussi Finanziari
Art. 2.4 – Modalità gestione sinistri in franchigia
La Società | Il Contraente |
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ALLEGATO (PROSPETTO DI OFFERTA)
Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione
(da compilarsi esclusivamente in sede di Offerta Economica)
La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:
1 | CONTRAENTE/ASSICURATO P.IVA: X.X. | Xxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx,0 00000 – Xxxxxxxx (XX) 00544230923 80004870921 |
2 | DURATA CONTRATTUALE FRAZIONAMENTO | Anni 3 mesi 0 giorni 0 Dalla data di aggiudicazione Annuale |
3 | RISCHIO ASSICURATO | |
3.1 | Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) | |
3.2 | Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (RCO) | |
4 | MASSIMALI | |
4.1 | RCT | Euro per sinistro 2.500.000,00 |
Euro per persona 2.500.000,00 | ||
Euro per danni a cose e/o animali 2.500.000,00 | ||
4.2 | RCO | Euro per sinistro 2.500.000,00 |
Euro per persona 2.500.000,00 | ||
5 | RETRIBUZIONI ANNUE LORDE PREVENTIVATE | |
Euro 3.300.000,00 |
6 | OFFERTA ECONOMICA | ||
6.1 | TASSO ANNUO LORDO | ....….‰ (promille) (da applicare sulle retribuzioni annue lorde preventivate) | |
Premio annuo lordo | EURO ……………………………………… (cifre) EURO ……………………………………… (lettere) | ||
7 | ONERI SICUREZZA | ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, i costi relativi alla sicurezza sono pari ad € | |
8 | ACCETTAZIONE |
La Società ……………………………, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. …….. del ……………… pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.
) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare ed il presente
capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.
9 | CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI |
Il Contraente, ai sensi de X.Xxx. 196/2003, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.
La Società | Il Contraente |
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