Determinazione della Clausole campione

Determinazione della classe di Conversione Universale “CU” - In caso di prima immatricolazione del veicolo, di voltu- ra al PRA, di prima registrazione nell’Archivio Naziona- le dei Veicoli, al contratto si applica la classe di CU 14. - Nel caso di veicoli già assicurati il contratto è asse- gnato alla classe di CU indicata nell’attestazione sullo stato del rischio - Nel caso di Polizze nuove da stipulare in forma Bonus/ Malus relative a veicoli assicurati precedentemente all’e- stero, il contraente consegna una dichiarazione, rilascia- ta dall’assicuratore estero che consenta l’individuazione della classe di CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alla Tabella A, considerando la 14ª quale classe d’ingres- so. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato del rischio. In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di CU 14; I criteri di attribuzione della classe di CU per l’annualità successiva, determinata sulla base della sinistrosità registrata ai sensi degli articoli 2 e 3 del Re- golamento IVASS n. 9, del 19 maggio 2015, per tutte le forme tariffarie, sono riportati nella seguente Tabella A. Non sono considerati anni senza Sinistri quelli per i quali la tabella della Sinistrosità pregressa, di cui all’attestato di rischio, riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato)
Determinazione della classe di Conversione Universale “CU” - In caso di prima immatricolazione del veicolo, di voltu- ra al PRA, di prima registrazione nell’Archivio Naziona- le dei Veicoli, al contratto si applica la classe di CU 14. - Nel caso di veicoli già assicurati il contratto è asse- gnato alla classe di CU indicata nell’attestazione sullo stato del rischio Condizioni di Assicurazione - pag. 7 di 28 - Nel caso di Polizze nuove da stipulare in forma Bonus/ Malus relative a veicoli assicurati precedentemente all’estero, il contraente consegna una dichiarazione, rilasciata dall’assicuratore estero che consenta l’indivi- duazione della classe di CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alla Tabella A, considerando la 14ª quale classe d’ingresso. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato del rischio. In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di CU 14; I criteri di attribuzione della classe di CU per l’annualità successiva, determi- nata sulla base della sinistrosità registrata ai sensi degli articoli 2 e 3 del Regolamento IVASS n. 9, del 19 mag- gio 2015, per tutte le forme tariffarie, sono riportati nella seguente Tabella A. Non sono considerati anni senza Sinistri quelli per i quali la tabella della Sinistrosità pregressa, di cui all’attestato di rischio, riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile). b) si prendono in consi- derazione tutti gli eventuali Sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, pro- vocati nell’ultimo quinquennio (compresa l’annualità in corso). (Criteri di attribuzione della classe di CU)

Related to Determinazione della

  • Determinazione del danno In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, la Società procede alla liquidazione del danno e del relativo pagamento al netto delle franchigie eventualmente previste. Nel caso di spese sostenute all’estero, il rimborso verrà effettuato in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all’Euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Determinazione dell’ammontare del danno In caso di danno parziale l’ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo al netto del degrado per tutti i pezzi di ricambio, escluse le parti di carrozzeria. Il degrado d’uso viene stabilito sulla base della tabella che segue: L’età del veicolo è calcolata dalla data di prima immatricolazione indicata sul libretto. Per gli pneumatici si farà riferimento alle condizioni del battistrada al momento dell’evento. L’ammontare del danno non può superare la differenza tra il valore commerciale del vei- colo prima e dopo il sinistro. Se il valore assicurato è inferiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, l’ammontare del danno viene ridotto nella stessa proporzione, come previsto dall’art.1907 del Codice Civile. Nella determinazione dell’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e contro presentazione del relativo documento fiscale. La Compagnia non risponde dei danni derivanti da privazione d’uso del veicolo o da suo deprezzamento, qualunque ne sia la causa. Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus) o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu). In caso di perdita totale del veicolo l’ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro e non può essere superiore al valore assicurato. In caso di perdita totale avvenuta entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, la liquidazione del danno è effettuata per intero fermo lo scoperto ed è pari al valore assicurato; tale valore non può però essere superiore al valore commerciale al momento dell’acquisto. Nella determinazione dell’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato. ❯ COME SI DENUNCIA UN SINISTRO? Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus) o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu).

  • DETERMINAZIONE DEL PREMIO Per ciascun Assicurato il Premio viene corrisposto in via anticipata e in unica soluzione per tutta la durata dell'Assicurazione ed è deter- minato applicando la seguente formula. P = T×N×Ir P Premio unico anticipato inclusivo di imposte (nella misura del 2,50%) T tasso mensile finito pari a 0,11580% N Durata del Finanziamento espressa in mesi interi Ir importo richiesto del Finanziamento (l’importo finanziato è pari alla somma dell’importo richiesto e dei Premi della presente Polizza Collettiva e della collegata Polizza Collettiva Vita n°3474).

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, così come introdotto dagli artt. 20 e segg. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, serve a soddisfare le esigenze a tempo determinato dell’impresa, che assume le vesti negoziali di “utilizzatore”. Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alla Sezione I dell’Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, nei casi in cui è possibile stipulare un normale contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e può essere concluso quindi ogniqualvolta l’impresa debba fronteggiare particolari problemi legati a motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'impresa stessa. In particolare, ferma restando la libera utilizzabilità dell’istituto nei termini di cui al comma precedente, il contratto di somministrazione a termine può essere stipulato, anche per aumenti temporanei di attività, e comunque nei seguenti casi: - punte di intensa attività alle quali non si può fare fronte con il ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali; - per l'esecuzione di un'opera o di un servizio, definiti o predeterminati, che non possono essere realizzati o eseguiti con il solo ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali; - per l'esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità necessitano di professionalità e specializzazione differenti e più articolate di quelle in forza; - per l’esecuzione di opere o di servizi che richiedono professionalità a carattere eccezionale o presenti unicamente sul mercato del lavoro locale.