Determinazione dell’ammontare del danno Clausole campione

Determinazione dell’ammontare del danno. In caso di danno parziale l’ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo al netto del degrado per tutti i pezzi di ricambio, escluse le parti di carrozzeria. Il degrado d’uso viene stabilito sulla base della tabella che segue: L’età del veicolo è calcolata dalla data di prima immatricolazione indicata sul libretto. Per gli pneumatici si farà riferimento alle condizioni del battistrada al momento dell’evento. L’ammontare del danno non può superare la differenza tra il valore commerciale del vei- colo prima e dopo il sinistro. Se il valore assicurato è inferiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, l’ammontare del danno viene ridotto nella stessa proporzione, come previsto dall’art.1907 del Codice Civile. Nella determinazione dell’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e contro presentazione del relativo documento fiscale. La Compagnia non risponde dei danni derivanti da privazione d’uso del veicolo o da suo deprezzamento, qualunque ne sia la causa. Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus) o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu). In caso di perdita totale del veicolo l’ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro e non può essere superiore al valore assicurato. In caso di perdita totale avvenuta entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, la liquidazione del danno è effettuata per intero fermo lo scoperto ed è pari al valore assicurato; tale valore non può però essere superiore al valore commerciale al momento dell’acquisto. Nella determinazione dell’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato. ❯ COME SI DENUNCIA UN SINISTRO? Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus) o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di EUROTAX (quotazion...
Determinazione dell’ammontare del danno. A) Nel caso di danni suscettibili di riparazione (sinistri parziali): l’indennizzo è calcolato sulla base del valore della fattura di riparazione comprensiva delle spese di diretta imputazione (quali ad esempio imballaggio, trasporto, dogana e montaggio), IVA esclusa (potrà essere inclusa solamente se era stata compresa originariamente nella definizione di somma assicurata). B) Nel caso di danni non suscettibili di riparazione (sinistri totali): per l’intera durata della copertura, sia per i beni nuovi che per i beni usati, l’indennizzo è calcolato sulla base dell’ammontare del valore commerciale del bene al momento del sinistro (che sarà ricavato dalla media delle tariffe Eurotax Macchine Agricole - giallo/blu - qualora si tratti di beni che compaiono sulle dette tariffe), ma con il limite minimo di corrispettivo dei canoni a scadere alla data dell’ultimo pagamento effettuato dal Cliente/Conduttore (comprensivo della “quota capitale” e della “quota interessi”). Tale importo complessivo comunque non potrà superare la somma assicurata iniziale del Contratto di Riferimento, rilevabile secondo quanto previsto all’articolo 21 ”somme assicurate”. Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando l’ammontare calcolato come al punto a) è uguale o superiore all’ammontare determinato come al punto b). In caso di indicazione di somma assicurata diversa rispetto a quanto previsto all’Art.21, si applicherà la regola proporzionale di cui all’art.1907 del C.C. per l’indennizzo del sinistro. Agli importi determinati secondo quanto sopra indicato andrà detratto il valore dei residui del sinistro ed applicati scoperti, franchigie, limiti di indennizzo ed ogni altra detrazione prevista alle condizioni di polizza.
Determinazione dell’ammontare del danno. L'ammontare del danno è determinato, separatamente per ogni cosa colpita, secondo le norme seguenti: a) Nel caso di danno riparabile: 1) stimando il costo di rimpiazzo al momento del sinistro delle cose danneggiate, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 3; 2) stimando l'importo totale delle spese, valutate in base ai costi al momento del sinistro, necessarie per rimettere la cosa danneggiata in condizioni di poter compiere normalmente le funzioni cui è destinata; 3) stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite. Per il calcolo dell'indennizzo si detrae dall'importo stimato come in a) 2) quello stimato come in a) 3). b) Nel caso di danno non riparabile: 1) stimando il costo di rimpiazzo al momento del sinistro delle cose danneggiate, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 3; 2) stimando il valore della cosa danneggiata al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa; 3) stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui. Per il calcolo dell'indennizzo si detrae dall'importo stimato come in b) 2) quello stimato come in b) 3). Un danno si considera non riparabile quando le spese di riparazione calcolate in a) 2) sono uguali o superiori al valore della cosa danneggiata, calcolato come in b) 2). Se la somma assicurata per ciascuna cosa risulta inferiore al suo costo di rimpiazzo al momento del sinistro, l'Assicurato sopporta la sua parte proporzionale di danno, esclusa ogni compensazione con le somme assicurate per le altre cose; tuttavia, non si applicherà tale disposizione qualora si verifichino aumenti dei prezzi di listino entro un massimo del 20% della somma inizialmente assicurata per la cosa stessa; qualora tale misura venga superata la predetta disposizione si applicherà solo per l'eccedenza del predetto 20%. Dall'indennizzo calcolato come ai precedenti commi sono detratte le franchigie fissate in polizza. Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie, le spese supplementari per lavoro straordinario, notturno o festivo e per trasporti a grande velocità o aerei e i costi di eventuali revisioni o modifiche delle cose colpite da sinistro.
Determinazione dell’ammontare del danno. L’ammontare del danno è dato dalla differenza tra il valore che il Veicolo Assicurato o le sue parti avevano al momento del Sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il Sinistro stesso. a) In caso di Danno Totale, la Compagnia liquiderà all’Assicurato l’Indennizzo, col massimo del Valore Assicurato, con le seguenti modalità: - Valore Assicurato, - Ridotto del valore ricavato dal relitto - Ridotto della percentuale della successiva “Tabella di degrado” - Ridotto dello Scoperto e relativo minimo convenuto all’art. 11.1 La Compagnia ha il diritto di acquistare il relitto del Veicolo Assicurato per avviarlo alla demolizione e/o radiazione, rinunciando così alla detrazione di quanto ricavato dal relitto. Entro i primi 6 mesi dalla data di 1^ immatricolazione Nessun degrado Da 7 a 12 mesi 15% Oltre 12 mesi Il Valore Assicurato sarà pari al valore commerciale come previsto dalla rivista specializzata Eurotax (nella versione gialla più favorevole all’Assicurato) con la sola esclusione delle Autovetture per le quali si fa riferimento alla rubrica “AUTO USATE” della rivista Quattroruote Per Autocarri e Autobetoniere Il Valore Assicurato sarà pari per l’intero periodo contrattuale al valore commerciale come previsto dalla pubblicazione specializzata Eurotax (nella versione gialla più favorevole all’Assicurato) Per i veicoli già immatricolati all’estero e poi reimmatricolati in Italia a seguito di importazione Verrà considerata come data di 1^ immatricolazione, ai fini della valutazione commerciale e dei relativi degradi, quella avvenuta all’estero b) In caso di danno parziale la Compagnia liquiderà l’Indennizzo all’Assicurato, con le seguenti modalità: - Per i veicoli immatricolati da non oltre 12 mesi la Compagnia, valutata l’entità del danno, effettuerà l’Indennizzo senza tenere conto del degrado d’uso - Per i veicoli immatricolati da oltre 12 mesi la Compagnia effettuerà l’Indennizzo tenendo conto del degrado d’uso come risultante dal rapporto tra valore a nuovo e valore commerciale, relativamente a pneumatici, batterie e parti meccaniche soggette ad usura - Le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte non possono superare il valore del veicolo al momento del Sinistro, risultante dalla Tabella di degrado di cui sopra - Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’IVA ove l’Assicurato la tenga a proprio carico c) In tutti i casi: - Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o m...
Determinazione dell’ammontare del danno. Premesso che la liquidazione del sinistro avviene nei limiti ed alle condizioni della presente polizza, le modalità di liquidazione possono avvenire tramite:
Determinazione dell’ammontare del danno. In caso di perdita totale del veicolo, l’ammontare del dan- no è determinato dal valore commerciale, rilevato dal mensile “Quattroruote Professional - Motocicli e Ciclomotori”, che il veicolo aveva al momento del Sinistro al netto del valore di quanto residua dopo il Sinistro stesso. Pertanto in caso di liquidazione del valore commerciale del veicolo il pro- prietario si impegna a lasciare alla Compagnia la piena disponibilità del veicolo danneggiato e a prestarsi per tutte le formalità necessarie per la vendita dello stes- so ad un soggetto indicato dalla Compagnia. A richiesta dell’Impresa, inoltre, dovrà essere prodotto il certificato di pro- prietà digitale con annotata la radiazione al PRA del mezzo.. In caso di danno parziale, l’ammontare del danno è deter- minato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, il valore del danno è dato dal costo delle riparazioni al netto del degrado d’uso (art. 23), quando applicabile. L’ammontare del danno così determinato non può superare la differenza fra il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del Sinistro e di quan- to residua dopo il Sinistro stesso. Non si tiene in ogni caso conto delle spese di ricovero, dei danni da man- cato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi,
Determinazione dell’ammontare del danno. L’ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.
Determinazione dell’ammontare del danno. L’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro e il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro. In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione. Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi. L'indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo del veicolo al momento del sinistro. Il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che: 1. non verrà applicato nessun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione, in seguito verrà applicato per ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 50%; 2. relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino ad un anno dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato per ogni anno un deprezzamento del 5% fino ad un massimo del 50%; 3. non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate al veicolo in occasione della riparazione nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali. L’imposta sul valore aggiunto concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente in quanto l’Assicurato non abbia diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti. Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione, secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice Civile, salvo il caso in cui l’a...
Determinazione dell’ammontare del danno. In caso di danno parziale l’ammontare del danno, fermo lo scoperto e il minimo, è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo al netto del degrado per tutti i pezzi di ricambio, escluse le parti di carrozzeria. Il degrado d’uso viene stabilito sulla base della tabella che segue: In caso di perdita totale l’ammontare del danno, fermo lo scoperto e il minimo, è calcolato applicando al valore assicurato i parametri della tabella soprastante (Tabella di degrado). In caso di incendio o danneggiamento la Compagnia rimborsa l’Assicurato al netto del valore del relitto stabilito in Perizia.
Determinazione dell’ammontare del danno. L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che il veicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro e il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.