Somministrazione di lavoro a tempo determinato. Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.
Somministrazione di lavoro a tempo determinato. Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, così come introdotto dagli artt. 20 e segg. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, serve a soddisfare le esigenze a tempo determinato dell’impresa, che assume le vesti negoziali di “utilizzatore”. Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alla Sezione I dell’Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, nei casi in cui è possibile stipulare un normale contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e può essere concluso quindi ogniqualvolta l’impresa debba fronteggiare particolari problemi legati a motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'impresa stessa. In particolare, ferma restando la libera utilizzabilità dell’istituto nei termini di cui al comma precedente, il contratto di somministrazione a termine può essere stipulato, anche per aumenti temporanei di attività, e comunque nei seguenti casi: - punte di intensa attività alle quali non si può fare fronte con il ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali; - per l'esecuzione di un'opera o di un servizio, definiti o predeterminati, che non possono essere realizzati o eseguiti con il solo ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali; - per l'esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità necessitano di professionalità e specializzazione differenti e più articolate di quelle in forza; - per l’esecuzione di opere o di servizi che richiedono professionalità a carattere eccezionale o presenti unicamente sul mercato del lavoro locale.
Somministrazione di lavoro a tempo determinato. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa in tutti i casi previsti dall’arti- colo 54 (Contratto a tempo determinato) del presente CCNL. Possono essere utilizzati con contratto di somministrazione a tempo determinato lavoratori nella misura massima dell’8 per cento rispetto alla popolazione media dei lavoratori a tempo inde- terminato in forza nell’anno precedente. A livello aziendale le Parti potranno definire maggiori per- centuali di ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato. E’ sempre possibile la proroga, con il consenso scritto del lavoratore nei casi e per la durata pre- vista dal CCNL applicato dal somministratore, del termine inizialmente previsto dal contratto di lavoro. I lavoratori in somministrazione dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche della mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi all’esecuzione del lavoro. Il prestatore di lavoro in somministrazione non è computato nell’organico dell’Azienda utiliz- zatrice ai fini della applicazione di normative di legge o del presente CCNL, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. I lavoratori in somministrazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo com- plessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’azienda utilizzatrice, a pari- tà di mansioni svolte. In occasione dell’attivazione di contratti di somministrazione a tempo determinato, l’azienda comunicherà semestralmente alle RSU/RSA o, in assenza, alle Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti, le fattispecie di ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato e il numero di lavoratori interessati.
Somministrazione di lavoro a tempo determinato. 1. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita nelle circostanze e con le modalità fissate dalle disposizioni legislative vigenti integrate dalla regolamentazione del presente articolo. In particolare, ferme restando tutte le possibilità previste dai vari istituti contrattuali in materia di flessibilità della prestazione, la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Somministrazione di lavoro a tempo determinato. Art. 66 (Limiti percentuali)
Somministrazione di lavoro a tempo determinato. In applicazione di quanto previsto dall’art. 20, comma 4 del D. Lgs 10.9.2003 n. 276,, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso a fronte delle seguenti ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’attività ordinaria dell’impresa:
Somministrazione di lavoro a tempo determinato. 1. Il contratto di somministrazione non è ammesso nei seguenti casi:
Somministrazione di lavoro a tempo determinato. Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, e la limitazione dell’utilizzo di questa tipologia contrattuale per il solo settore amministrativo, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 5% dell’organico amministrativo a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a venti dipendenti amministrativi è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per un lavoratore.
Somministrazione di lavoro a tempo determinato. 1. E’ consentito il ricorso a personale con prefissione di termini nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n. 81/2015.
Somministrazione di lavoro a tempo determinato. Come regolamentato dal comma 2 dell’articolo 31, del D.Lgs n. 81/2015 la somministrazione di lavoro a tempo determinato è utilizzata nei limiti individuati dalla discplina di cui alla Normativa comune agli articoli 8 e 8 bis ad eccezione di quanto di seguito riportato: