Somministrazione di lavoro a tempo determinato Clausole campione
Somministrazione di lavoro a tempo determinato. Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.
Somministrazione di lavoro a tempo determinato. Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, così come introdotto dagli artt. 20 e segg. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, serve a soddisfare le esigenze a tempo determinato dell’impresa, che assume le vesti negoziali di “utilizzatore”. Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alla Sezione I dell’Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, nei casi in cui è possibile stipulare un normale contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e può essere concluso quindi ogniqualvolta l’impresa debba fronteggiare particolari problemi legati a motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'impresa stessa. In particolare, ferma restando la libera utilizzabilità dell’istituto nei termini di cui al comma precedente, il contratto di somministrazione a termine può essere stipulato, anche per aumenti temporanei di attività, e comunque nei seguenti casi: - punte di intensa attività alle quali non si può fare fronte con il ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali; - per l'esecuzione di un'opera o di un servizio, definiti o predeterminati, che non possono essere realizzati o eseguiti con il solo ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali; - per l'esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità necessitano di professionalità e specializzazione differenti e più articolate di quelle in forza; - per l’esecuzione di opere o di servizi che richiedono professionalità a carattere eccezionale o presenti unicamente sul mercato del lavoro locale.
Somministrazione di lavoro a tempo determinato. La legge di conversione del D.L 87/2018 interviene sul 2° comma dell’art 34 del D.Lgs 81/2015 : « In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli artt 21 comma 2, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto può in ogni caso essere prorogato con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore» La disciplina della somministrazione a tempo determinato viene pertanto parificata (salvo alcune eccezioni che si esamineranno) all’attuale disciplina del rapporto a tempo determinato: - Obbligo della causale per i contratti di durata superiore ai 12 mesi ; - Obbligo di causale a partire dal primo rinnovo anche se inferiore a 12 mesi: - In entrambi i casi la causale deve essere verificata in capo all’azienda utilizzatrice e non in capo all’agenzia di somministrazione; - Limite generale che fissa in 24 mesi la durata del singolo contratto a termine; - Limite riferito alla durata complessiva del rapporto tra agenzia e lavoratori pari a 24 mesi complessivi in presenza di più contratti a termine instaurati tra le parti purchè riferito alle mansioni di pari livello e categoria con riferimento all’impresa utilizzatrice; - Per quanto riguarda i limiti di durata sia in senso migliorativo, sia in senso peggiorativo sono fatte salve diverse previsioni dei CCNL applicati dalle aziende utilizzatrici; Obbligo di causale in capo all’utilizzatore Le causali devono essere riferite all’impresa utilizzatrice; Ciò significa che il contratto stipulato tra l’agenzia ed il dipendente dovrà indicare le esigenze del soggetto terzo (utilizzatore). - Esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività (es: introduzione in via sperimentale di una linea diversa dei prodotti normalmente realizzati) - Esigenze di sostituzione di altri lavoratori - Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria (es: necessità improvvisa di ristrutturazione del magazzino e esigenza di vendita dello stock contenuto) Xxxxxx complessiva di 24 mesi tra contratti a termine diretti e somministrazione?
Somministrazione di lavoro a tempo determinato. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa in tutti i casi previsti dall’arti- colo 54 (Contratto a tempo determinato) del presente CCNL. Possono essere utilizzati con contratto di somministrazione a tempo determinato lavoratori nella misura massima dell’8 per cento rispetto alla popolazione media dei lavoratori a tempo inde- terminato in forza nell’anno precedente. A livello aziendale le Parti potranno definire maggiori per- centuali di ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato. E’ sempre possibile la proroga, con il consenso scritto del lavoratore nei casi e per la durata pre- vista dal CCNL applicato dal somministratore, del termine inizialmente previsto dal contratto di lavoro. I lavoratori in somministrazione dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche della mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi all’esecuzione del lavoro. Il prestatore di lavoro in somministrazione non è computato nell’organico dell’Azienda utiliz- zatrice ai fini della applicazione di normative di legge o del presente CCNL, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. I lavoratori in somministrazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo com- plessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’azienda utilizzatrice, a pari- tà di mansioni svolte. In occasione dell’attivazione di contratti di somministrazione a tempo determinato, l’azienda comunicherà semestralmente alle RSU/RSA o, in assenza, alle Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti, le fattispecie di ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato e il numero di lavoratori interessati.
Somministrazione di lavoro a tempo determinato. ART. 66 (Limiti percentuali)
Somministrazione di lavoro a tempo determinato. (1) E’ consentito il ricorso a personale con prefissione di termini nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n. 81/2015.
(2) In ciascuna unità produttiva, il numero delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati con contratto di somministrazione a tempo determinato sarà contenuto entro i limiti di seguito indicati: 0-5 100% 6-9 100% 10-15 75% 16-49 75% Oltre 49 50%
(3) La base di computo è costituita dall’organico complessivo dell’unità produttiva dei lavoratori occupati all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo. Sono compresi in tale insieme i lavoratori assunti a tempo indeterminato e gli apprendisti. Per le aziende di stagione, attesa la loro particolarità, sono compresi anche i lavoratori assunti a tempo determinato. Le frazioni di unità si computano per intero.
(4) La contrattazione collettiva di secondo livello può stabilire percentuali maggiori in funzione di parametri quali “l’area geografica, il comparto di appartenenza, i tassi di occupazione e la dimensione aziendale”.
(5) E’ in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all’art. 8, comma 2, della Legge n. 223/91, di soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
(6) L'E.BI.TE.N. potrà progettare iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori temporanei e richiedere i relativi finanziamenti.
Somministrazione di lavoro a tempo determinato. Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, e la limitazione dell’utilizzo di questa tipologia contrattuale per il solo settore amministrativo, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 5% dell’organico amministrativo a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a venti dipendenti amministrativi è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per un lavoratore.
Somministrazione di lavoro a tempo determinato. Come regolamentato dal comma 2 dell’articolo 31, del D.Lgs n. 81/2015 la somministrazione di lavoro a tempo determinato è utilizzata nei limiti individuati dalla discplina di cui alla Normativa comune agli articoli 8 e 8 bis ad eccezione di quanto di seguito riportato:
1. necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino delle funzionalità e sicurezza degli impianti;
2. sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008;
Somministrazione di lavoro a tempo determinato. È un contratto a tempo determinato celebrato fra un lavoratore ed un’impresa di somministrazione. Nel contratto a tempo determinato il lavoratore, pur È possibile ricorrere alla somministrazione: 1) Per la realizzazione di un’opera. 2) Per fronteggiare necessità produttive contingenti. 3) Per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e registrato presso L’ufficio del lavoro entro 10 giorni dalla conclusione. Il periodo di ciascuna somministrazione non 1) Decreto legge n. 358/89 2) Decreto reale 16 giungo del 2000 sui contratti conclusi dalla pubblica amministrazione, che ammette la possibilità di ricorrere alle agenzie rimanendo formalmente assunto dall’impresa di somministrazione, viene inviato per un determinato periodo di tempo presso l’azienda utilizzatrice, per svolgere l’attività lavorativa nell’interesse di quest’ultima. può superare: 1) i 2 anni, rinnovi compresi; 2) 6 mesi nel caso di un posto divenuto vacante e per il quale sia già stata indetta la procedura di reclutamento; 3) 12 mesi nel caso di aumento esponenziale dell’attività dell’azienda utilizzatrice. Divieto di concludere contratti di somministrazione per: 1) sostituire lavoratori in sciopero 2) per lavori particolarmente pericolosi Somministratore: 1) è considerato il solo datore di lavoro 2) è responsabile dei doveri imposti dalle disposizioni della legislazione giuslavoristica. Utilizzatore: 1) è chiamato a rispondere del pagamento dei salari 2) esercita il potere direttivo per il periodo in cui il lavoratore presta la sua attività in somministrazione. di somministrazione.
Somministrazione di lavoro a tempo determinato. Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare le soglie individuate nel successivo art. 34, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività e per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Per fase di avvio si intende il tempo necessario per la messa a regime dell'organizzazione aziendale e comunque fino ad un massimo di 12 mesi.