Diligenza e riservatezza Clausole campione

Diligenza e riservatezza. Il telelavoratore è tenuto a prestare la propria opera con diligenza e riservatezza, attenendosi alle istruzioni ricevute dal datore di lavoro. Il telelavoratore non può eseguire lavoro per conto proprio o per terzi in concorrenza con l'attività svolta dal datore di lavoro da cui dipende.
Diligenza e riservatezza. Il lavoratore addetto al telelavoro è tenuto a prestare la sua attività con diligenza ed a custodire il segreto aziendale su tutto ciò di cui venisse a conoscenza nell’esecuzione del lavoro a lui assegnato. A tale proposito, si richiamano gli articoli 2105 del codice civile e la normativa in materia di misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2013, n. 675, DPR 28 luglio 1999, n. 318). In particolare il telelavoratore dovrà impegnarsi al rispetto degli obblighi di segretezza per tutte le informazioni derivanti dall’utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in esso contenuti.
Diligenza e riservatezza. 1. Il lavoratore è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, ad assicurare assoluta riservatezza sul lavoro affidatogli, su tutte le informazioni contenute nella banca dati e attenersi scrupolosamente alle istruzioni ricevute dal dirigente responsabile in relazione all’esecuzione del lavoro. 2. Il telelavoratore non può svolgere attività per conto di terzi, venendo in tal caso meno all’obbligo di fedeltà sancito dall’art. 2105 c.c., fatti salvi i casi in cui venga espressamente autorizzato con atto dell’Amministrazione.
Diligenza e riservatezza. 1. Il dipendente è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, a garantire assoluta riservatezza sul lavoro affidato e su tutte le informazioni contenute nelle banche dati cui abbia accesso nonché ad attenersi alle istruzioni ricevute dal dirigente o dal responsabile della struttura di afferenza relativamente all’esecuzione del lavoro.
Diligenza e riservatezza. Il telelavoratore è tenuto a prestare la propria opera con diligenza e riservatezza, attenendosi alle istruzioni ricevute dal datore di lavoro. L’aderente al telelavoro è tenuto a rispettare le istruzioni ricevute dalle funzioni preposte per l’esecuzione del lavoro affidatogli. Il telelavoratore deve mantenere il segreto sia sulle informazioni in possesso sia sulla banca dati a disposizione. L’hardware dato in comodato d’uso è fornito per uso esclusivo della Azienda.
Diligenza e riservatezza. 1. Il/la telelavoratore/telelavoratrice è tenuto/a al dovere di riservatezza su tutte le informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli/le e di quelle derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi contenuti.
Diligenza e riservatezza. 1) Il lavoratore è tenuto a prestare la propria attività con diligenza, ad assicurare assoluta riservatezza sul lavoro affidatogli e su tutte le informazioni contenute nella banca dati ed attenersi scrupolosamente alle istruzioni ricevute dall’Amministrazione, tramite il Responsabile, sull’esecuzione del lavoro. 2) In nessun caso il lavoratore puo’ eseguire lavori per conto proprio o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa autorizzazione dell’Ente.
Diligenza e riservatezza. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Diligenza e riservatezza. Il lavoratore è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, ad assicurare assoluta riservatezza sul lavoro affidatogli, su tutte le informazioni contenute nella banca dati attenendosi scrupolosamente alle istruzioni ricevute dal dirigente responsabile in relazione all’esecuzione del lavoro. Il telelavoratore non può svolgere attività per conto terzi, venendo in tal caso meno all’obbligo di fedeltà sancito dall’art. 2105 C.C., fatti salvi i casi in cui venga espressamente autorizzato con atto dell’Amministrazione.
Diligenza e riservatezza. Art. 14 – Verifica delle prestazioni Art. 15 - Diritti di informazione