Contrattazione collettiva decentrata integrativa. 1. Le parti di cui all'art. 13, comma 1 sottoscrivono il contratto collettivo decentrato integrativo con le risorse del Fondo previste dall'art. 87, al fine di incrementare la produttività e la qualità del servizio e di sostenere i processi di riorganizzazione e di innovazione tecnologica e organizzativa.
2. La contrattazione collettiva decentrata integrativa nella “Regione Siciliana”, si svolge a livello di Dipartimento e di strutture equiparate intese come destinatarie di una quota del Fondo di cui all’art. 87 in sede centrale e periferica nonché negli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali e nelle Stazioni Uniche Appaltanti.
3. Il contratto collettivo decentrato integrativo regola i sistemi di incentivazione del personale in servizio destinatario del presente contratto, sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, definisce i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed indica i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di Amministrazione per il Miglioramento delle Prestazioni fra le varie finalità di utilizzo indicate nell'art. 88, ferme restando le competenze della contrattazione collettiva di cui all’art. 3, comma 3.
4. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa possono essere, altresì, regolate le seguenti materie:
A) A livello di Dipartimento o struttura equiparata per la “Regione Siciliana” e di struttura corrispondente per gli “Enti di cui all’art. 1 della L.r. 10 del 15.5.2000”
B) presso ogni sede centrale o periferica individuata come sede di contrattazione dall’art. 9 del D.P.R.S. 11.11.1999, n. 26 o a seguito della elezione delle RSU:
5. Le componenti salariali da attribuire a livello di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono comunque correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei citati programmi.
6. Xxxxx restando i principi di comportamento delle parti durante le trattative indicati nell'art. 16 sulle materie di cui al comma 4, lettere A) e B) del presente articolo non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico accessorio, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa.
7. I contratti di cui al presente articolo non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dal presente contratto o comportare oneri n...
Contrattazione collettiva decentrata integrativa. (art.4, comma 4, lettera “ A “): • determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni di cui agli artt. 24 e 25; per la “Regione Siciliana rientra nella contrattazione di cui all’art. 3, comma 3; • individuazione dei profili di cui agli artt. 20 e 21;
Contrattazione collettiva decentrata integrativa. Art. 5: Contrattazione collettiva regionale integrativa
Contrattazione collettiva decentrata integrativa. 1. La contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge presso gli enti e le strutture di livello diri- genziale generale, gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e gli uffici speciali, sulle seguenti materie:
a) le ricadute delle innovazioni tecnologiche e organizzative dei processi di disattivazione o riqualificazione dei servizi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei dirigenti;
b) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro;
c) l’individuazione dei criteri per la corresponsione di specifici compensi per le invenzioni industriali (art. 67, comma 2);
d) le attività che, svolgendosi in particolari situazioni operative, non consentano di fruire, durante le tra- sferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione (art. 68, comma 5);
e) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero secondo quanto previsto dalle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali;
f) ogni altra materia attribuita alla contrattazione decentrata integrativa dal presente accordo.
2. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con le norme del contratto collettivo regio- nale o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale o pluriennale e nei bilanci delle singole Amministrazioni. Le clausole difformi sono da considerarsi nulle ed inefficaci.
3. Per gli enti regionali formano oggetto della presente contrattazione anche le materie indicate nell’articolo 4.
Contrattazione collettiva decentrata integrativa. La contrattazione collettiva decentrata integrativa riguarda le materie previste dall’art. 4 del CCNL 1.4.1999, dall'art. 16 comma 1 del CCNL 31.3.1999, dall’art. 5 comma 3 del CCNL 6.7.1995, dal CCNL 14.9.2000. Verranno organizzati incontri periodici di verifica dello stato di attuazione del contratto integrativo decentrato.
Contrattazione collettiva decentrata integrativa. Il contratto collettivo integrativo di Ente si articola su tutte le materie previste dall'art. 4 del CCNL 1998/2001 e inoltre su: • • il completamento e l'integrazione dei criteri per la progressione economica all'interno delle categorie individuate dal nuovo ordinamento professionale; • • • le modalità di ripartizione delle eventuali risorse aggiuntive per il finanziamento della progressione economica e per la loro distribuzione tra i fondi annuali, costituiti per la copertura dei costi collegati allo scorrimento del personale all'interno delle categorie professionali.
Contrattazione collettiva decentrata integrativa. La contrattazione decentrata integrativa si svolge sulle seguenti materie:
Contrattazione collettiva decentrata integrativa. 1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie previste dall’art. 4 del CCNL del 23/12/1999, con esclusione di quelle non ricomprese in quest’ambito, in base a quanto dispone il d.lgs. n. 165/2001, così come modificato dal d.lgs. n. 150/2009.
2. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo, pertanto si riferisce a tutti gli istituti contrattuali rimessi a livello sindacale, da trattarsi i un’unica sessione negoziale.
3. Sono fatte salve le materie e gli istituti che, per scelta delle parti o per loro intrinseca natura, richiedono tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche diverse.
4. In particolare, i criteri generali sulle modalità di utilizzo delle risorse economiche destinate alla retribuzione di risultato sono determinati in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.
Contrattazione collettiva decentrata integrativa. Materie e procedure
(a) La contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di istituzione scolastica si svolge su tutte le materie che il CCNL e che la normativa vigente demandano ad essa. Tali materie possono interessare sia la totalità del personale, che, nello specifico, il personale di ciascuna area, docente ed ATA.
(b) L’elenco delle materie demandate alla contrattazione collettiva integrativa a livello di istituzione scolastica non esclude, peraltro, che possano essere definiti, per volontà delle parti, protocolli d’intesa e accordi su altre.
Contrattazione collettiva decentrata integrativa. Le materie oggetto di contrattazione La contrattazione integrativa di istituto ha per oggetto le seguenti norme:
a. Modalità di utilizzo del personale in relazione al POF con particolare riferimento ai carichi di lavoro, alle ricadute sull’organizzazione del lavoro delle riduzioni orarie comprese le modalità di recupero;
b. Attuazione della normativa sulla sicurezza
c. Criteri di assegnazione alle sezioni staccate e ai plessi
d. Orario, organizzazione del lavoro del personale ATA e criteri per l’individuazione del personale da retribuire con il fondo
e. Criteri, procedure e modalità per la fruizione dei permessi e delle ferie. Sono inoltre oggetto di contrattazione integrativa:
a. Criteri generali per l’impiego delle risorse, comprese quelle del fondo, in relazione alle diverse professionalità
b. La misura dei compensi al personale docente per le attività di flessibilità didattica e per le attività complementari.
c. La misura dei compensi da corrispondere al personale docente (non più di 2 unità) della cui collaborazione il Dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Se le parti lo convengono, altre materie potranno costituire oggetto di contrattazione e di accordo.