CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
STUDI PROFESSIONALI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per i dipendenti da studi professionali
29 NOVEMBRE 2011 (*)
(Decorrenza: 1°ottobre 2010 - Scadenza: 30 settemb re 2013)
rinnovato
17 APRILE 2015
(Decorrenza: 1°aprile 2015 - Scadenza: 31 marzo 20 18)
Parti stipulanti
Confprofessioni (Confederazione sindacale italiana libere professioni) Confedertecnica (Confederazione sindacale italiana delle professioni tecniche) (**) CIPA (Confederazione italiana dei professionisti e artisti) (**)
e
FILCAMS-CGIL (Federazione italiana lavoratori commercio, turismo servizi) (***)
FISASCAT-CISL (Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali, affini e del turismo)
UILTUCS-UIL (Unione italiana lavoratori commercio, turismo e servizi)
(*) Trattasi di accordo di rinnovo con il quale è stato definito l'intero articolato contrattuale. L'accordo è stato integrato dagli accordi 18 gennaio 2012, 13 giugno 2013 e 28 maggio 2014 in materia di detassazione della retribuzione accessoria, dal Protocollo 21 marzo 2012 per la disciplina dei lavoratori dipendenti da laboratori di patologia clinica e da studi e strutture sanitarie ambulatoriali private, dal verbale di accordo 28 novembre 2012 in materia di lavoro a termine, dall'accordo 14 giugno 2013 in materia di assistenza sanitaria integrativa e dall'accordo 22 ottobre 2013 in materia di elemento di garanzia.
(**) La presente Confederazione ha siglato il c.c.n.l. 29 novembre 2011 nel mese di giugno 2012 mentre non ha siglato il verbale di accordo 28 novembre 2012, l'accordo 13 giugno 2013, l'accordo 22 ottobre 2013 e l'accordo 17 aprile 2015.
(***) La presente Associazione non ha siglato il Protocollo aggiuntivo sull'arbitrato.
Testo del c.c.n.l.
Visti:
- i cc.cc.nn.l. stipulati con CONSILP-Confprofessioni nelle date del 10 dicembre 1978 - 12 maggio 1983 - 25 luglio 1988 - 10 dicembre 1992 - 19 dicembre 1996;
- i verbali di accordo sottoscritti in data 24 ottobre 2001 - 9 luglio 2003 - 28 luglio 2004;
- il Protocollo (sulla formazione continua nel settore degli studi professionali ed aziende collegate) stipulato in data 21 ottobre 2005;
Visti:
- i cc.cc.nn.l. stipulati con Confedertecnica nelle date del 19 luglio 1993 - 14 maggio
1996;
- i verbali di accordo sottoscritti in data 24 ottobre 2001 - 9 luglio 2003 - 28 luglio 2004;
- il Protocollo (sulla formazione continua nel settore degli studi professionali ed aziende
collegate) stipulato in data 21 ottobre 2005; Visti:
- i cc.cc.nn.l. stipulati con CIPA nelle date del 13 ottobre 1953 - 31 luglio 1968 - 20 dicembre 1978 - 8 marzo 1983 - 21 giugno 1983 - 21 gennaio 1988 - 10 dicembre 1992 - 19
dicembre 1996;
- i verbali di accordo sottoscritti in data 24 ottobre 2001 - 9 luglio 2003 - 28 luglio 2004;
- il Protocollo (sulla formazione continua nel settore degli studi professionali ed aziende collegate) stipulato in data 21 ottobre 2005;
Visto:
- l'accordo nazionale di II livello per i dipendenti da studi odontoiatrici aderenti ad ANDI e AIO stipulato in data 12 dicembre 1997;
Visti:
- i cc.cc.nn.l. stipulati con CONSILP-Confprofessioni nelle date del 10 dicembre 1978 - 12 maggio 1983 - 25 luglio 1988 - 10 dicembre 1992 - 19 dicembre 1996;
- i verbali di accordo sottoscritti in data 24 ottobre 2001 - 9 luglio 2003 - 28 luglio 2004; Visti:
- i cc.cc.nn.l. stipulati con Confedertecnica nelle date del 19 luglio 1993 - 14 maggio
1996;
- il testo unico contrattuale stipulato congiuntamente con Confprofessioni e CIPA in data
3 maggio 2006;
- i verbali di accordo sottoscritti in data 24 ottobre 2001 - 9 luglio 2003 - 28 luglio 2004;
- i Protocolli (sulla formazione continua nel settore degli studi professionali ed aziende collegate) stipulato in data 21 ottobre 2005 - (sulla costituzione del Fondo di previdenza complementare "Previprof") stipulato il 20 dicembre 2006 e la sua successiva integrazione con il verbale del 6 febbraio 2007;
Visti:
- i cc.cc.nn.l. stipulati con CIPA nelle date del 13 ottobre 1953 - 31 luglio 1968 - 20 dicembre 1978 - 8 marzo 1983 - 21 giugno 1983 - 21 gennaio 1988 - 10 dicembre 1992 - 19
dicembre 1996;
- il testo unico contrattuale stipulato congiuntamente con Confprofessioni e Confedertecnica in data 3 maggio 2006;
- i verbali di accordo sottoscritti in data 24 ottobre 2001 - 9 luglio 2003 - 28 luglio 2004;
- i Protocolli (sulla formazione continua nel settore degli studi professionali ed aziende collegate) stipulato in data 21 ottobre 2005 - (sulla costituzione del Fondo di previdenza complementare "Previprof") stipulato il 20 dicembre 2006 e la sua successiva integrazione con il verbale del 6 febbraio 2007;
- il verbale sulla confluenza del Fondo di previdenza complementare "Previprof" al Fondo "Fonte", stipulato in data 16 luglio 2010;
Visto:
- l'accordo nazionale di II livello per i dipendenti da studi odontoiatrici aderenti ad ANDI e AIO stipulato in data 12 dicembre 1997 e successive modifiche intervenute con il Protocollo relativo alla sicurezza degli ambienti di lavoro siglato tra le parti;
Visti:
- i Protocolli aggiuntivi al c.c.n.l. studi professionali "Testo unico" 3 maggio 2006 stipulati da A.N.C.O.T - I.N.T. - A.N.C.I.T. in data 30 maggio 2006 e da FederAnisap in data 28 gennaio 2008;
Visto:
- la dichiarazione di presa d'atto del Ministero del lavoro circa la positiva conclusione delle trattative per il rinnovo del c.c.n.l. stipulato in data 3 maggio 2006, così come riportata nello specifico verbale del 6 settembre 2006 sottoscritto dalle parti in sede di Ministero del lavoro;
Visto:
- l'avviso comune e le linee-guida (sul ruolo e le sinergie del sistema paritetico/bilaterale sugli ammortizzatori sociali) e sul "welfare" contrattuale e le linee-guida per la gestione degli effetti della crisi nel settore degli studi (delle attività e dei servizi professionali nel territorio) stipulati in data 12 maggio 2009;
Visto:
- l'accordo sulla detassazione del salario di produttività per i lavoratori degli studi professionali e delle società di servizi riconducibili ai liberi professionisti (Confprofessioni) stipulato il 13 aprile 2011;
Si è stipulata la presente ipotesi di c.c.n.l. a valere per i dipendenti degli studi professionali.
Premessa
Considerato le indicazioni e gli obiettivi così come richiamati e riportati nella premessa generale all'accordo di rinnovo del c.c.n.l. del 29 luglio 2008.
Valutati i risultati raggiunti nell'arco di una decennale esperienza di pratica attuazione del modello di relazioni sindacali indicato nel "Verbale di incontro" redatto e sottoscritto in sede CNEL in data 26 luglio 1999.
Accertato il ruolo ed il valore socio/economico nazionale rappresentato dal settore attraverso il complesso delle attività professionali esercitate e riferibili sia a quelle ordinistiche sia a quelle non ordinistiche.
Preso atto che le diverse forme di esercizio della libera professione sono allo stato coinvolte dal processo di riforma legislativa, la cui possibile conclusione impegnerà, sia sul versante nazionale che comunitario i diversi soggetti interessati quali, in particolare, le parti sociali, gli ordini, le Associazioni.
Constatato che al ruolo ed al valore sopra richiamato contribuisce anche la peculiare presenza della forza lavoro, che nel settore si caratterizza per una sua composizione a maggioranza giovanile, femminile e con scolarità medio-alta.
Per tutto quanto sopra le parti hanno definito il presente contratto collettivo di lavoro quale strumento di governo del modello/sistema di relazioni sindacali, di governo delle strutture paritetiche/bilaterali e, per quanto di sua competenza, di governo degli sviluppi che potranno determinarsi a fronte dei processi di riforma del settore.
Le parti, con il presente contratto collettivo nazionale di lavoro hanno inteso riconfermare la loro titolarità negoziale in materia di mercato del lavoro finalizzata all'obiettivo di stabilizzare e fidelizzare la forza lavoro complessivamente intesa valorizzandone, anche tramite specifica formazione, le potenzialità professionali ed occupazionali presenti nel settore.
Le parti, inoltre, con il presente contratto collettivo nazionale di lavoro hanno anche inteso rispondere all'esigenza di produrre un riferimento contrattuale per tutto il settore e quindi da valere per tutti i dipendenti e per tutti gli addetti occupati negli studi e nelle attività professionali e intellettuali, così come riportati nella sua sfera di applicazione. A tal fine le parti si impegnano a ridurre il numero dei contratti collettivi di settore esistenti razionalizzando, così, il sistema di relazioni sindacali.
Le parti, infine, dopo la proficua e positiva esperienza in materia di bilateralità e di relazioni sindacali, intendono proseguire su tale indirizzo e rafforzarlo ulteriormente anche attraverso la contrattazione decentrata (secondo livello regionale), alla quale viene assegnato anche il compito di contribuire alla crescita occupazionale fondata sull'aumento della produttività e allo sviluppo economico.
Validità e sfera di applicazione del contratto
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il presente contratto collettivo di lavoro ha durata triennale e disciplina, in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro dipendente nell'ambito delle attività professionali, anche in forma di studio associato e/o nelle forme societarie consentite dalla legge, nonché i rapporti di lavoro tra gli altri datori di lavoro che svolgono delle altre attività e servizi strumentali e/o funzionali alle stesse, e il relativo personale dipendente.
Il presente contratto collettivo di lavoro disciplina, inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di legge:
- i rapporti di lavoro dipendente;
- i tirocini formativi e di orientamento al lavoro (c.d. stage);
- gli addetti al settore occupati con le diverse forme di impiego e con le diverse modalità formative, così come richiamate e regolamentate dallo stesso contratto ai titoli e agli articoli di cui agli istituti "Formazione lavoro" e "Mercato del lavoro";
- quanto sarà definito a seguito della conclusione dei lavori di cui al sotto riportato "Impegno a verbale".
Impegno a verbale
Negli ultimi anni è stato osservato un utilizzo sempre più frequente di rapporti di lavoro flessibili di natura autonoma e un grave problema di disoccupazione giovanile in alcune aree geografiche del Paese.
Le parti si impegnano ad istituire entro un mese dalla data di stipulazione del presente
c.c.n.l. un gruppo di lavoro composto da esperti, sia di parte datoriale che di parte sindacale, con il compito di studiare e verificare, per il settore degli studi professionali, il fenomeno delle collaborazioni coordinate e continuative, dei rapporti di apprendistato di alta formazione e di ricerca con riferimento alle figure riferibili al praticantato e, in generale, dei rapporti di lavoro atipici, nonché le differenze tra i fabbisogni del mercato del lavoro, l'offerta formativa e la qualifica delle persone in cerca di occupazione.
I risultati della ricerca costituiranno la base nel definire linee-guida per il riconoscimento di un equo compenso e tutele di "welfare" contrattuale a favore di questi addetti. Le linee-guida potranno essere sviluppate anche in collaborazione con il Ministero del lavoro.
Il gruppo di lavoro verificherà inoltre il fenomeno dell'elevato tasso di disoccupazione giovanile in alcune aree geografiche del Paese. I risultati della ricerca costituiranno la base per definire accordi con modalità di emersione e di ingresso nel mercato del lavoro. Questi accordi potranno essere, temporaneamente, anche in deroga alle tutele previste dal presente c.c.n.l.
L'attività del gruppo di lavoro sarà supportata dal sistema di bilateralità del settore e potrà svolgersi in collaborazione con università, istituzioni ed enti di ricerca in possesso di specifica esperienza. La ricerca si concluderà entro il sesto mese antecedente alla scadenza del presente c.c.n.l. al fine delle opportune valutazioni.
Il contratto collettivo di lavoro si applica a tutte le attività professionali, come sopra definite, appartenenti alle professioni di seguito elencate nelle specifiche "aree":
A) Area professionale economico-amministrativa
Consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, revisori contabili, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.
B) Area professionale giuridica
Avvocati, notai, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.
C) Area professionale tecnica
Ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, geologi, agronomi e forestali, periti agrari, agrotecnici, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.
D) Area professionale medico-sanitaria e odontoiatrica
Medici, medici specialisti, medici dentisti, odontoiatri, medici veterinari e psicologi, operatori sanitari, abilitati all'esercizio autonomo della professione di cui alla specifica decretazione ministeriale, ad esclusione dei laboratori odontotecnici, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.
E) Altre attività professionali intellettuali
Si tratta di quelle attività non rientranti nelle prime quattro aree, con o senza Albo professionale.
Il presente c.c.n.l. sostituisce le norme di tutti i precedenti contratti collettivi sottoscritti dalle parti stipulanti, fatto salvo quanto previsto in materia di apprendistato per i rapporti già instaurati e ancora disciplinati dalla normativa precedente. Per tutto il periodo della sua validità, il presente c.c.n.l. deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e/o dalla contrattazione di secondo livello realizzata nel settore. Alla contrattazione collettiva di secondo livello trovano applicazione le misure di decontribuzione e detassazione previste dalla normativa di legge vigente.
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare la sfera di applicazione e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il contratto stesso e le norme stipulate in base ai criteri da esso previsti.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Validità del contratto
Il presente contratto collettivo di lavoro ha durata triennale e disciplina, in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro dipendente nell'ambito delle attività professionali, anche in forma di studio associato e/o nelle forme societarie consentite dalla legge, nonché i rapporti di lavoro tra gli altri datori di lavoro che svolgono delle altre attività e servizi strumentali e/o funzionali alle stesse, e il relativo personale dipendente.
Alla luce del principio di ultravigenza contrattuale e preso atto che il precedente contratto ha cessato la sua vigenza il 31 marzo 2015, le parti concordano che la vigenza del presente contratto decorre dal 1° aprile 2015, sino al 31 marzo 2018.
Il contratto può essere disdetto da una delle parti contraenti almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata A/R con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a certificare la ricezione.
In caso di mancata disdetta esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.
La parte che avrà dato disdetta del contratto dovrà comunicare alle altre parti le sue proposte almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a certificare la ricezione.
Il negoziato per il rinnovo ha inizio almeno sei mesi prima della scadenza del contratto. Durante il periodo delle trattative di rinnovo e per un massimo di 7 (sette) mesi dalla data di presentazione della piattaforma le parti contraenti non possono assumere iniziative unilaterali né procedere ad azioni dirette.
Le parti individueranno durante il periodo di validità del presente contratto collettivo specifiche procedure per garantire e rendere effettiva la tregua sindacale per la fase di rinnovo del c.c.n.l. e del II livello di contrattazione.
Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
Parte prima
SISTEMI DI RELAZIONI SINDACALI
Titolo I
RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO NAZIONALE DI SETTORE RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO NAZIONALE
DI AREA PROFESSIONALE E/O
DI AREA PROFESSIONALE OMOGENEA
Art. 1
(Esame su quadro socio-economico e materie negoziali di settore)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, la Confprofessioni, la Confedertecnica, la CIPA e le XX.XX. di categoria dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto della evoluzione normativa e del quadro socio-economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di riorganizzazione, di ammodernamento e di innovazione tecnologica.
Xxxxxxx altresì presi in esame:
1) i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti, direttamente o indirettamente, dal processo di riforma del settore e che abbiano riflessi sia sull'esercizio delle singole professioni che sulle aree professionali strutturalmente omogenee;
2) i processi di apprendimento e formazione derivanti dalla riforma del sistema educativo di istruzione e formazione, ivi compresi i tirocini formativi e di orientamento e le tipologie di apprendistato disciplinate dalle vigenti norme;
3) le conseguenze dei suddetti processi sulla struttura del settore, sia sotto l'aspetto organizzativo che sotto l'aspetto formativo/professionale di tutti gli addetti;
4) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa della occupazione, con particolare riguardo alla occupazione giovanile, nonché, sulla base di quanto definito dal presente contratto in materia di formazione e di mercato del lavoro, lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dei rapporti di collaborazione, con particolare riferimento alle monocommittenze, lo stato qualitativo e quantitativo dei percorsi formativi relativi ai tirocini formativi e di orientamento e ai contratti di apprendistato e all'andamento dell'occupazione femminile anche in rapporto con le possibili azioni positive in linea con la legge n. 125/1991 e con quanto deliberato dal gruppo per le pari opportunità di cui al presente c.c.n.l.;
5) studi scientifici e ricerche sul comparto professionale sulle buone prassi in materia di lavoro.
Nel corso della vigenza contrattuale, su richiesta delle parti stipulanti il presente contratto, saranno inoltre affrontate e definite in appositi incontri le materie relative a:
6) gli indirizzi/obiettivi sui fabbisogni professionali e occupazionali, su quelli formativi e, in particolare, sulla riqualificazione professionale;
7) lo studio delle problematiche connesse alla previdenza complementare e alla assistenza sanitaria integrativa;
8) la costituzione, a livello nazionale, di funzionali strumenti bilaterali di settore, così come previsti al successivo Titolo II;
9) l'esame e l'elaborazione di un codice di condotta sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e della dignità della persona nel settore, tenuto conto delle risoluzioni e raccomandazioni della Unione europea (molestie sessuali, "mobbing", stress lavoro-correlato);
10) la costituzione, ove non già operative, delle Commissioni paritetiche provinciali di conciliazione per la gestione della "composizione delle controversie", di cui alla legislazione vigente, nonché la nomina dei rappresentanti e la sede operativa delle stesse, così come previsto dal presente contratto;
11) la nomina dei membri/arbitri dei Collegi di arbitrato e la sede operativa degli stessi, così come previsto dal presente c.c.n.l. e dalla normativa di legge.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 1
(Esame su quadro socio-economico e materie negoziali di settore)
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, Confprofessioni, e le XX.XX. di categoria dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto della evoluzione normativa e del quadro socio-economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di riorganizzazione, di ammodernamento e di innovazione tecnologica.
Art. 2
(Esame su quadro socio-economico e materie negoziali a
livello nazionale di area professionale e/o di area professionale omogenee)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Annualmente, e di norma dopo l'incontro a livello nazionale di settore, le rispettive parti impegnate nella pratica attuazione di questo livello di relazioni sindacali si incontreranno per avviare specifici confronti di approfondimento e di ricerca di possibili iniziative tese al governo della prevedibile evoluzione dei processi di riforma e di sviluppo della "area professionale" e dei riflessi che potranno verificarsi sul settore, così come richiamati al precedente art. 1 e nella premessa. Nel corso di tale incontro, o in altra data concordata, potranno altresì essere affrontate e definite le seguenti materie:
1) individuazione e definizione di norme contrattuali relative alle forme di impiego;
2) esame dei fabbisogni formativi anche raccordandosi, ove nominati, con i "referenti regionali", così come previsti al successivo art. 8, per addivenire alla definizione di proposte di piani formativi da sottoporre al Fondoprofessioni;
3) esame e definizione di accordi e/o di convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale, apprendistato e tirocini formativi e di orientamento tesi ad accrescere, anche attraverso la fruizione di crediti formativi, la qualità e la produttività del lavoro, nonché funzionali ad un migliore utilizzo degli addetti occupati con le diverse forme d'impiego ed idonei a creare le condizioni più opportune per la pratica attuazione delle disposizioni legislative nazionali e comunitarie inerenti tale materia;
4) esame e definizione, entro 12 mesi dalla stipula del presente c.c.n.l., dei nuovi profili professionali facenti parte delle "altre attività professionali intellettuali" di cui alla lett. E) del c.c.n.l., ivi compresi quelli dei quadri, da inserire nelle corrispondenti declaratorie previste per ogni livello dalla classificazione generale;
5) esame della classificazione al fine di ricercare, tra le declaratorie definite dal c.c.n.l. e le realtà organizzative, coerenti soluzioni di aggiornamento dei profili professionali e dei modelli organizzativi degli studi professionali in linea con le tendenze internazionali del settore;
6) esame e definizione di quanto in materia di congedi per la formazione e politiche per la conciliazione è delegato alle parti sociali dalla legge n. 53/2000;
7) esame ed individuazione di idonee modalità, anche con la istituzione di specifici dipartimenti di "area", per la partecipazione e/o per la confluenza, ove già costituito ed operativo, dell'Ente bilaterale nazionale di area professionale nell'Ente bilaterale nazionale di settore;
8) la definizione di specifici accordi in materia di "sicurezza sul lavoro" ai sensi della legislazione vigente. Sono fatti salvi quelli già stipulati;
9) la definizione di specifici accordi per l'applicazione e la pratica gestione delle "attività sindacali" così come demandato, a questo livello, dal presente c.c.n.l.;
10) la definizione di specifici accordi in materia di flessibilità dei regimi di orario di lavoro ed in materia di contratti a termine.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 2
(Esame su quadro socio-economico e materie negoziali a livello nazionale di area professionale e/o di area professionale omogenee)
Annualmente, e di norma dopo l'incontro a livello nazionale di settore, le rispettive parti impegnate nella pratica attuazione di questo livello di relazioni sindacali si incontreranno per avviare specifici confronti di approfondimento e di ricerca di possibili iniziative tese al governo della prevedibile evoluzione dei processi di riforma e di sviluppo dell'"Area professionale" e dei riflessi che potranno verificarsi sul settore, così come richiamati al precedente articolo 1 e nella premessa.
Titolo II
STRUMENTI BILATERALI NAZIONALI DI SETTORE
Le parti, per la realizzazione degli impegni/obiettivi richiamati in premessa al presente c.c.n.l., concordano di istituire i sotto elencati strumenti bilaterali con gli scopi, i ruoli, la composizione, la sede di lavoro e le procedure di costituzione e di funzionamento così come definiti nei successivi articoli che ad essi fanno riferimento.
Sono strumenti bilaterali nazionali di settore, strumentali alla realizzazione delle finalità del presente c.c.n.l. e di quanto ad essi demandato dalla legge:
A) la Commissione paritetica nazionale;
B) il gruppo di lavoro per le pari opportunità;
C) l'Ente bilaterale nazionale di settore (X.XX.XXX.);
D) Cassa di assistenza sanitaria supplementare (Cadiprof).
Art. 3 (Commissione paritetica nazionale) (Vedi accordo di rinnovo in nota)
La Commissione paritetica nazionale ha il compito di:
a) verificare il rispetto delle regole di funzionamento delle relazioni sindacali così come definite e riportate al successivo art. 12;
b) esaminare le controversie collettive relative alla autentica e corretta interpretazione ed integrale applicazione del presente c.c.n.l.
La Commissione paritetica è composta di 12 (dodici) membri di cui 6 (sei) in rappresentanza delle Confederazioni dei datori di lavoro (quattro Confprofessioni, uno Confedertecnica e uno CIPA) e 6 (sei) in rappresentanza delle Federazioni sindacali dei lavoratori (due FILCAMS-CGIL, due FISASCAT-CISL e due UILTUCS-UIL), che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate entro 30 (trenta) giorni dalla firma del presente accordo. Ciascuna rappresentanza potrà revocare e sostituire in qualsiasi momento il proprio membro nella Commissione dandone comunicazione alle altre parti.
Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente e la comunicazione dei membri e dei membri supplenti designati dovrà essere trasmessa alla Presidenza dell'Ente bilaterale nazionale di settore.
La Commissione paritetica è costituita presso l'Ente bilaterale nazionale di settore. La Commissione opererà con le seguenti procedure e modalità:
1) per lo svolgimento dei compiti di cui al punto a), la Commissione si riunirà periodicamente secondo quanto definito da apposito regolamento;
2) per quanto previsto dal punto b):
I) alla Commissione paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto ovvero tramite le stesse, le Organizzazioni territoriali ad esse facenti capo, nonché gli Organismi delle strutture paritetiche/bilaterali costituite dalle parti firmatarie del presente c.c.n.l. (enti - fondi - casse);
II) all'atto della presentazione dell'istanza, la parte richiedente produce tutti gli elementi utili all'esame della controversia;
III) in pendenza di procedure presso la Commissione paritetica, le rispettive Organizzazioni interessate e gli Organismi di cui al precedente punto 1 non potranno prendere alcuna iniziativa;
IV) la data di convocazione, per l'esame della controversia, sarà fissata, d'accordo tra i componenti la Commissione paritetica, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (trenta) giorni successivi;
V) la Commissione paritetica prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa;
VI) la Commissione paritetica provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione paritetica stessa;
VII) le deliberazioni della Commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di conformarvisi e di adottare le misure necessarie.
La Commissione, inoltre, tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenterà alle parti stipulanti il c.c.n.l. un rapporto conclusivo del lavoro svolto;
3) per esercitare la sua attività la Commissione paritetica potrà dotarsi di gruppi di lavoro con esclusiva competenza tecnica.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Titolo IV
STRUMENTI BILATERALI NAZIONALI DI SETTORE
Le parti hanno concordato di istituire i sotto elencati strumenti bilaterali con gli scopi, i ruoli, la composizione, la sede di lavoro e le procedure di costituzione e di funzionamento così come definiti nei successivi articoli che ad essi fanno riferimento.
Sono strumenti bilaterali nazionali di settore, strumentali alla realizzazione delle finalità del presente c.c.n.l. e di quanto ad essi demandato alla legge:
A) la Commissione paritetica nazionale;
B) il Gruppo di lavoro per le pari opportunità;
C) l'Ente bilaterale nazionale di settore (X.XX.XXX.);
D) Cassa di assistenza sanitaria supplementare (XX.XX.XXXX.).
In considerazione della rilevanza strategica degli interventi posti in essere negli anni a favore di tutti coloro che operano nelle strutture professionali le parti firmatarie concordano di avviare un processo di rafforzamento e razionalizzazione del sistema bilaterale di settore in attuazione dei principi di efficienza, semplificazione, sostenibilità, trasparenza e sussidiarietà. Per questo scopo
concordano di avviare una integrazione funzionale tra gli Enti bilaterali del settore per una migliore attuazione degli impegni contrattuali.
Le strutture di X.XX.XXX. e XX.XX.XXXX. in particolare opereranno sinergicamente nell'erogazione delle tutele ai propri iscritti.
Art. 11
(Commissione paritetica nazionale)
1. La Commissione paritetica nazionale, costituita presso l'Ente bilaterale nazionale di settore, ha il compito di esaminare le controversie collettive relative alla autentica e corretta interpretazione ed integrale applicazione del presente c.c.n.l.
2. La Commissione paritetica è composta di 12 (dodici) membri di cui 6 (sei) in rappresentanza di Confprofessioni e 6 (sei) in rappresentanza delle Federazioni sindacali dei lavoratori (due FILCAMS-CGIL, due FISASCAT-CISL e due UILTUCS-UIL), che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate entro 30 (trenta) giorni dalla firma del presente accordo. Ciascuna rappresentanza potrà revocare e sostituire in qualsiasi momento il proprio membro nella Commissione dandone comunicazione alle altre parti. Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente e la comunicazione dei membri e dei membri supplenti designati dovrà essere trasmessa alla Presidenza dell'Ente bilaterale nazionale di settore.
3. La Commissione paritetica opererà secondo le procedure e le modalità previste da apposito regolamento o deliberazione.
Art. 4
(Gruppo di lavoro per le pari opportunità)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il gruppo di lavoro per le pari opportunità ha il compito di formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità sul lavoro e, sulla base dei risultati della ricerca promossa da Fondoprofessioni su "disuguaglianze di genere di generazione e distribuzione geografica", potranno essere formulate proposte finalizzate sia alla definizione di nuovi e specifici istituti contrattuali, sia per facilitare l'inserimento stabile dei giovani all'interno degli studi e delle attività professionali.
Il gruppo di lavoro è, inoltre, incaricato a studiare e proporre soluzioni in materia di "azioni a sostegno delle politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro", così come definito dall'accordo del 7 marzo 2011 tra le parti sociali e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
In questo senso il gruppo, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge n. 125/1991, si attiva per seguire anche l'iter dei progetti stessi sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla legge sopra richiamata sia nell'attuazione degli stessi.
Il gruppo di lavoro per le pari opportunità è composto di 6 membri di cui 3 in rappresentanza delle Confederazioni dei datori di lavoro e 3 in rappresentanza delle Federazioni sindacali dei lavoratori, che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate, entro 30 (trenta) giorni dalla firma del c.c.n.l.
Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente e la comunicazione dei membri e dei membri supplenti designati dovrà essere trasmessa alla Presidenza dell'Ente bilaterale nazionale di settore.
La sede operativa del gruppo di lavoro per le pari opportunità, sarà presso la sede dell'Ente Bilaterale nazionale di settore
Per tutto quanto relativo al funzionamento del gruppo, potrà provvedere il gruppo stesso con proprie deliberazioni.
I componenti del gruppo, inoltre, di norma nel secondo trimestre di ogni anno, riporteranno alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati del lavoro svolto e comunque
tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenteranno alle stesse parti un rapporto conclusivo.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 12
(Gruppo di lavoro per le pari opportunità)
1. Il Gruppo di lavoro per le pari opportunità, che opererà presso la sede dell'Ente bilaterale nazionale di settore, ha il compito di formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità sul lavoro.
2. Il Gruppo di lavoro per le pari opportunità è composto di 6 membri di cui 3 in rappresentanza di Confprofessioni e 3 in rappresentanza delle Federazioni sindacali dei lavoratori, che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate, entro 30 (trenta) giorni dalla firma del c.c.n.l. Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente e la comunicazione dei membri e dei membri supplenti designati dovrà essere trasmessa alla Presidenza dell'Ente bilaterale nazionale di settore.
3. Il Gruppo di lavoro per le pari opportunità opererà secondo le procedure e le modalità previste da apposito regolamento operativo.
Art. 5
(Ente bilaterale nazionale di settore)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
L'Ente bilaterale nazionale di settore costituisce lo strumento/struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi qualitativi che, in coerenza con gli indirizzi/obiettivi richiamati in premessa al presente c.c.n.l., è rivolto a tutti gli addetti del settore (titolari e lavoratori) che operano nelle attività professionali.
L'Ente bilaterale nazionale di settore attua, promuove, concretizza e valorizza in coerenza con quanto previsto anche dall'art. 12:
A) la divulgazione, con le modalità più opportune, delle relazioni sul quadro normativo e socio-economico del settore, delle varie aree professionali e sulle relative prospettive di sviluppo, anche coordinando indagini, rilevazioni, stime e proiezioni, al fine di fornire alle parti stipulanti il c.c.n.l. il supporto necessario alla realizzazione degli incontri di cui al Titolo I, artt. 1 e 2;
B) studi e ricerche sulle aree professionali e/o sull'area professionale omogenea, circa la consistenza e la tipologia della forza lavoro occupata, l'analisi dei fabbisogni occupazionali e, ove richiesto dal Fondoprofessioni, l'analisi dei fabbisogni formativi e professionali, anche predisponendo l'assistenza tecnica per la formazione continua;
C) specifiche convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale, apprendistato e tirocini formativi e di orientamento anche in collaborazione con le Istituzioni nazionali, locali, europee e internazionali, nonché con università e con altri Organismi orientati ai medesimi scopi;
D) le procedure per attivare - coordinandosi con il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua (Fondoprofessioni) di cui all'accordo interconfederale del 7 novembre 2003, sottoscritto tra Consilp-Confprofessioni, Confedertecnica, CIPA e CGIL, CISL, UIL - la realizzazione dei progetti programmati per la formazione continua, operando per ottenere il loro riconoscimento quali crediti formativi e curandone la divulgazione e l'organizzazione con le modalità più idonee;
E) tutte le necessarie attività relative al servizio di registrazione nel libretto formativo del cittadino, di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005, delle competenze acquisite dai lavoratori del settore attraverso la formazione;
F) specifiche iniziative per l'inserimento giovanile, le tutele sulle materie così come richiamate al Titolo V del c.c.n.l. e quanto demandato e definito dal "Gruppo per le pari opportunità";
G) iniziative di fidelizzazione, anche attraverso la corresponsione di quote economiche e/o di borse di studio e di dottorato, nei confronti dei lavoratori occupati, con le diverse forme di impiego, che partecipano a corsi di formazione predisposti dal Fondo "Fondoprofessioni" o da altri Organismi preposti allo scopo, nonché altre iniziative d'intervento di carattere sociale a favore dei suddetti lavoratori;
H) iniziative in merito allo sviluppo dell'organizzazione degli studi professionali finalizzate all'avvio delle procedure di qualità e alla tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
I) lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e assistenza sanitaria, secondo le intese realizzate tra le parti sociali e secondo gli indirizzi/obiettivi predisposti dagli strumenti bilaterali allo scopo costituiti dalle parti firmatarie del presente c.c.n.l.;
J) studi, ricerche ed iniziative (anche utilizzando le competenze e le possibili sinergie che le professioni del settore consentono) relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva, nonché assume funzioni operative in materia, previa specifica intesa tra le parti firmatarie dello specifico accordo applicativo al decreto legislativo n. 81/2008 allegato al presente c.c.n.l.;
K) studi e ricerche, anche ai fini statistici, sulla vigente legislazione sul lavoro e sulla contrattazione del settore, confrontandole con la situazione di altri settori a livello nazionale e con le altre situazioni ed esperienze vigenti nei Paesi della Unione europea;
L) iniziative finalizzate al sostegno temporaneo, anche mediante lo strumento della bilateralità, in aggiunta a quanto corrisposto dal sistema pubblico, del reddito dei lavoratori coinvolti in processi che comportino la cessazione e/o la temporanea sospensione dei rapporti di lavoro, ovvero finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato a tali provvedimenti e politiche attive per favorire il reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro;
M) la specificità delle "relazioni sindacali e di lavoro" del settore e le relative esperienze bilaterali;
N) gli adempimenti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente bilaterale nazionale di settore;
O) le iniziative che rispondano all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all'Ente bilaterale nazionale e per tale finalità, fatto salvo quanto in tema di bilateralità è già costituito ed operativo, può promuovere la costituzione degli Enti bilaterali regionali, coordinandone l'attività e verificandone la coerenza con quello nazionale e con quanto derivante dagli accordi, a tale livello realizzati;
P) l'istituzione di camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell'art. 808-ter del codice di procedura civile, delle controversie nelle materie di cui all'art. 409 del medesimo codice;
Q) la gestione del fondo per il rimborso al lavoratore delle eventuali spese a carico del medesimo per il compenso del Presidente del Collegio e del proprio arbitro di parte nelle procedure di arbitrato svolte all'interno della bilateralità del settore;
R) le altre funzioni affidategli dal contratto collettivo e dalla legge.
L'Ente bilaterale nazionale di settore ha, inoltre, il compito di ricevere ed elaborare, anche a fini statistici:
S) gli accordi di secondo livello di settore;
T) gli accordi forniti dalle singole strutture professionali e/o dalle varie aree professionali, relativi alla definizione di intese in materia di "Mercato del lavoro", "Flessibilità", "Regimi di orario", "Salute e sicurezza" e "Classificazione", nonché le intese relative alla "Formazione" e alla "Attività sindacale";
U) i dati forniti dalle Organizzazioni internazionali a cui aderiscono i rispettivi Sindacati delle attività professionali e dei lavoratori italiani;
V) le comunicazioni concernenti la nomina dei membri e dei membri supplenti designati dalle rispettive parti quali rappresentanti e componenti gli strumenti bilaterali: "Commissione paritetica nazionale" e "Gruppo per le pari opportunità", nonché la nomina dei "Referenti regionali" di cui agli artt. 3, 4 e 8 del presente c.c.n.l.;
W) la comunicazione concernente la costituzione della Commissione paritetica provinciale e del Collegio di arbitrato per la gestione delle controversie individuali di cui alla legislazione vigente.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 15
(Ente bilaterale nazionale di settore - X.XX.XXX.)
1. L'Ente bilaterale nazionale di settore costituisce Io strumento/struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi qualitativi rivolto a tutti gli addetti del settore (Titolari e Lavoratori) che operano nelle attività professionali.
2. L'Ente bilaterale nazionale di settore attua, promuove, concretizza e valorizza:
A) la divulgazione, con le modalità più opportune, delle relazioni sul quadro normativo e socio- economico del settore, delle varie aree professionali e sulle relative prospettive di sviluppo, anche coordinando indagini, rilevazioni, stime e proiezioni, al fine di fornire alle parti stipulanti il c.c.n.l. il supporto necessario alla realizzazione degli incontri di cui al Titolo I, artt. 1 e 2;
B) studi e ricerche sulle aree professionali e/o sull'Area professionale omogenea, circa la consistenza e la tipologia della forza lavoro occupata, l'analisi dei fabbisogni occupazionali e, ove richiesto dal Fondoprofessioni, l'analisi dei fabbisogni formativi e professionali, anche predisponendo l'assistenza tecnica per la formazione continua;
C) specifiche convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale, apprendistato e tirocini formativi e di orientamento anche in collaborazione con le Istituzioni nazionali, locali, europee e internazionali, nonché con Università e con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
D) le procedure per attivare - coordinandosi con il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua (Fondoprofessioni) di cui all'accordo interconfederale del 7 novembre 2003, sottoscritto tra Consilp-Confprofessioni, Confedertecnica, CIPA e CGIL-CISL-UIL - la realizzazione dei progetti programmati per la formazione continua, operando per ottenere il loro riconoscimento quali crediti formativi e curandone la divulgazione e l'organizzazione con le modalità più idonee;
E) tutte le necessarie attività relative al servizio di registrazione nel Libretto formativo del cittadino, di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005, delle competenze acquisite dai lavoratori del settore attraverso la formazione;
F) specifiche iniziative per l'inserimento giovanile, le tutele sulle materie così come richiamate al Titolo V del c.c.n.l. e quanto demandato e definito dal "Gruppo per le pari opportunità";
G) iniziative di fidelizzazione, anche attraverso la corresponsione di quote economiche e/o di borse di studio e di dottorato, nei confronti dei lavoratori occupati, con le diverse forme di impiego, che partecipano a corsi di formazione predisposti dal fondo "Fondoprofessioni" o da altri organismi preposti allo scopo, nonché altre iniziative d'intervento di carattere sociale a favore dei suddetti lavoratori;
H) iniziative in merito allo sviluppo dell'organizzazione degli studi professionali finalizzate all'avvio delle procedure di qualità e alla tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
I) lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e assistenza sanitaria, secondo le intese realizzate tra le parti sociali e secondo gli indirizzi/obiettivi predisposti dagli strumenti bilaterali allo scopo costituiti dalle parti firmatarie del presente c.c.n.l.;
K) studi, ricerche ed iniziative (anche utilizzando le competenze e le possibili sinergie che le professioni del settore consentono) relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva, nonché assume funzioni operative in materia, previa specifica intesa tra le parti firmatarie dello specifico accordo applicativo al decreto legislativo n. 81/2008 allegato al presente c.c.n.l.;
L) studi e ricerche, anche ai fini statistici, sulla vigente legislazione sul lavoro e sulla contrattazione del settore, confrontandole con la situazione di altri settori a livello nazionale e con le altre situazioni ed esperienze vigenti nei Paesi della Unione europea;
M) iniziative finalizzate al sostegno temporaneo, anche mediante lo strumento della bilateralità, in aggiunta a quanto corrisposto dal sistema pubblico, del reddito dei lavoratori coinvolti in processi che comportino la cessazione e/o la temporanea sospensione dei rapporti di lavoro, ovvero finanziare corsi dl riqualificazione per il personale interessato a tali provvedimenti e politiche attive per favorire il reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro;
M) la specificità delle "Relazioni sindacali e di lavoro" del settore e le relative esperienze bilaterali;
N) gli adempimenti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente bilaterale nazionale di settore;
O) le iniziative che rispondano all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all'Ente bilaterale nazionale e per tale finalità, fatto salvo quanto in tema di bilateralità è già costituito ed operativo, può promuovere la costituzione di sportelli territoriali, coordinandone l'attività e verificandone la coerenza con quello nazionale e con quanto derivante dagli accordi, a tale livello realizzati;
P) l'istituzione di Camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell'art 808-ter del codice di procedura civile, delle controversie nelle materie di cui all'art. 409 del medesimo codice;
Q) la gestione del fondo per il rimborso al lavoratore delle eventuali spese a carico del medesimo per il compenso del Presidente del Collegio e del proprio arbitro di parte nelle procedure di arbitrato svolte all'interno della bilateralità del settore;
R) la gestione e il coordinamento di iniziative di assistenza a favore dei professionisti;
R.1) il sostegno per la gestione della bilateralità e l'assistenza contrattuale anche mediante la costituzione di una Commissione paritetica per il coordinamento e il monitoraggio del mercato del lavoro;
R.2) le altre funzioni affidategli dal contratto collettivo e dalla legge;
R.3) il sostegno agli Enti bilaterali territoriali e agli sportelli territoriali di cui all'art. 3.
L'Ente bilaterale nazionale di settore ha, inoltre, il compito di ricevere ed elaborare, anche a fini statistici:
S) gli accordi di II livello di settore;
T) gli accordi forniti dalle singole strutture professionali e/o dalle varie aree professionali, relativi alla definizione di intese in materia di "Mercato del Lavoro", "Flessibilità", "Regimi di Orario", "Salute e Sicurezza" e "Classificazione", nonché le intese relative alla "Formazione" e alla "Attività Sindacale";
U) i dati forniti dalle Organizzazioni internazionali a cui aderiscono i rispettivi Sindacati delle attività professionali e dei lavoratori italiani;
V) le comunicazioni concernenti la nomina dei membri e dei membri supplenti designati dalle rispettive parti quali rappresentanti e componenti gli strumenti bilaterali: "Commissione paritetica nazionale" e "Gruppo per le pari opportunità", nonché la nomina dei "Referenti regionali" di cui agli articoli 11, 12 e 3, del presente c.c.n.l.;
W) la comunicazione concernente la costituzione della Commissione paritetica provinciale e del Collegio di arbitrato per la gestione delle controversie individuali di cui alla legislazione vigente.
Gli organi di gestione dell'Ente bilaterale nazionale di settore sono composti su base paritetica tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
2. La costituzione dell'Ente bilaterale nazionale potrà, al suo interno, articolarsi in dipartimenti riferibili alle aree professionali di cui alla sfera di applicazione del presente c.c.n.l.
3. L'Ente bilaterale nazionale è disciplinato dallo Statuto e dal regolamento. Copia del testo dello Statuto/regolamento autenticato costituirà allegato al c.c.n.l.
Art. 6
(Costituzione dell'Ente bilaterale nazionale di settore)
Gli Organi di gestione dell'Ente bilaterale nazionale di settore sono composti su base paritetica tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
La costituzione dell'Ente bilaterale nazionale potrà al suo interno articolarsi in dipartimenti riferibili alle aree professionali di cui alla sfera di applicazione del presente c.c.n.l.
L'Ente bilaterale nazionale è disciplinato dallo Statuto e dal regolamento.
Copia del testo dello Statuto/regolamento autenticato costituirà allegato al c.c.n.l.
Al riguardo, fatto salvo quanto previsto al punto 7 del precedente art. 2, circa le modalità di partecipazione e/o per la confluenza nell'Ente bilaterale nazionale di settore degli "Enti bilaterali di area professionale" già costituiti, le parti in coerenza con quanto previsto al successivo art. 7, concordano che tali Enti dovranno comunque essere armonizzati con gli scopi, il ruolo, gli oneri e i compiti previsti e assegnati all'Ente bilaterale nazionale di settore.
Art. 7
(Finanziamento dell'Ente bilaterale nazionale di settore)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Al fine di assicurare l'effettività dei servizi e delle tutele previste dal presente c.c.n.l. per il tramite della bilateralità, sono tenuti a contribuire al finanziamento degli Enti bilaterali tutti i soggetti che applicano il presente contratto collettivo.
La quota contrattuale di servizio per il finanziamento dell'Ente bilaterale nazionale di settore e degli Enti bilaterali regionali di settore, ove costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti alla lett. O) del precedente art. 5, è fissata nella misura globale di 4 (quattro) euro mensili per 12 (dodici) mensilità, di cui 2 (due) euro a carico dei datori di lavoro e 2 (due) euro a carico dei lavoratori.
Il versamento è dovuto per tutte le tipologie di lavoratori subordinati ed avrà decorrenza dal mese di iscrizione. Per i lavoratori assunti a tempo parziale, i versamenti di cui sopra saranno comunque dovuti in misura intera. In caso di un dipendente con più rapporti part-time, nell'ambito di applicazione del presente c.c.n.l., sarà dovuta una sola iscrizione all'Ente con le
modalità individuate dal regolamento dell'Ente stesso e a far data dall'instaurazione del primo rapporto di lavoro.
Al fine di ampliare e parificare le tutele anche a favore dei lavoratori del settore che non sono titolari di un contratto di lavoro subordinato, questi possono aderire all'Ente bilaterale e ai servizi erogati da questo se versano i contributi nella misura indicata per i lavoratori dipendenti. L'Ente bilaterale dovrà prevedere apposite modalità di gestione, di versamento dei contributi e di erogazione delle prestazioni.
Il 30% (trenta per cento) del gettito globale è destinato direttamente al finanziamento dell'Ente bilaterale nazionale di settore. In tale quota è compreso il finanziamento della Commissione paritetica nazionale, del gruppo per le pari opportunità, della Commissione salute e sicurezza sul lavoro e il finanziamento per il sostegno al reddito di cui all'art. 5, lett. L) del presente c.c.n.l. Verranno inoltre definite le modalità di ripartizione e di verifica dell'utilizzo delle somme a questo titolo versate. Il restante 70% (settanta per cento) verrà ripartito - in ragione della provenienza del gettito - tra gli Enti bilaterali regionali di settore quando costituiti, con gli scopi e le modalità sopra richiamate, ivi compreso il finanziamento di quanto previsto agli artt. 9, 10, 11 del presente c.c.n.l.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 13
(Contribuzione alla bilateralità di settore)
Sono tenuti a contribuire al finanziamento degli Enti bilaterali tutti i soggetti ricompresi nella sfera di applicazione prevista dal presente contratto collettivo.
Il finanziamento di tutte le attività che vengono esercitate dagli Enti bilaterali di settore (XX.XX.XXXX. - X.XX.XXX.), come elencate dal presente c.c.n.l., viene effettuato mediante un contributo unificato di 22 euro, di cui 2 euro a carico del lavoratore, che dovrà essere versato dal datore di lavoro per ciascun lavoratore mediante modello F24, Sez. INPS con causale ASSP.
Nella contribuzione sono ricomprese le forme di assistenza a favore di tutti coloro che operano all'interno dello studio professionale datori di lavoro, committenti e lavoratori.
Per i lavoratori assunti a tempo parziale i versamenti di cui sopra saranno comunque dovuti in misura intera. In caso di un dipendente con più rapporti part-time, nell'ambito di applicazione del presente c.c.n.l., sarà dovuta una sola iscrizione.
Le medesime condizioni previste per i lavoratori dipendenti si applicano anche ai collaboratori coordinati e continuativi.
Le parti firmatarie del c.c.n.l. convengono dl suddividere la citata quota nel seguente modo:
- 15 euro per 12 mensilità a XX.XX.XXXX.;
- 7 euro di cui 2 euro a carico del lavoratore e 5 euro a carico del datore di lavoro, per 12 mensilità ad X.XX.XXX. Le modalità di gestione delle risorse per le singole iniziative sono definite dallo specifico accordo allegato al presente c.c.n.l.
Il datore di lavoro che ometta il versamento delle quote destinate alla bilateralità è tenuto a corrispondere, a partire dal mese successivo alla stipulazione del presente c.c.n.l., al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a Euro 32 (trentadue),
corrisposto per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto e nella base di calcolo per il trattamento di fine rapporto. L'importo non è riproporzionabile in caso di contratto di lavoro a tempo parziale.
Art. 14
(Welfare integrativo per i liberi professionisti)
Le parti intendono garantire ai liberi professionisti, datori di lavoro e non, forme di assistenza sanitaria integrativa. Per tale finalità verrà costituita una gestione autonoma e separata nell'ambito di X.XX.XXX. che verrà disciplinata mediante l'allegato di cui all'articolo precedente.
Allegato sulla bilateralità di settore
al c.c.n.l. di lavoro degli studi professionali Confprofessioni .......... .......... .......... ..........
FILCAMS-CGIL .......... .......... .......... ..........
FISASCAT-CISL .......... .......... .......... ..........
UILTUCS .......... .......... .......... ..........
Considerato che
Il c.c.n.l. disciplina agli artt. 15 e 16 le finalità e le funzioni degli Enti bilaterali del settore XX.XX.XXXX. ed X.XX.XXX. affidando ad essi la gestione di una pluralità di prestazioni di fondamentale rilevanza per lo sviluppo dei lavoratori del settore;
Le parti intendono estendere forme di assistenza anche ai liberi professionisti;
Le parti danno atto che Confprofessioni è l'esclusiva rappresentante della parte datoriale, anche ai fini della valutazione delle opportune forme di tutela assistenziale a favore dei liberi professionisti;
Le parti intendono disciplinare la gestione dei contributi e delle prestazioni della bilateralità; Convengono quanto segue:
1) la somma che il datore di lavoro dovrà versare per ciascun lavoratore per i servizi della bilateralità ammonta complessivamente a 22 euro per numero 12 mensilità;
2) il suddetto importo è così ripartito:
a) 15 euro a XX.XX.XXXX.;
b) 7 euro ad X.XX.XXX.;
3) 4 euro sono utilizzati da X.XX.XXX. per il conseguimento delle finalità ad esso affidate dal c.c.n.l.;
4) 3 euro sono destinati a finanziare l'assistenza integrativa per i liberi professionisti datori di lavoro, al netto degli oneri di riscossione e gestione;
5) X.XX.XXX. costituisce, per l'amministrazione delle somme di cui al punto 4, una gestione separata dalle altre attività istituzionali, assicurando l'equilibrio economico-finanziario della suddetta gestione.
Tale gestione viene svolta sotto la vigilanza e la direzione di Confprofessioni, la quale selezionerà le coperture assistenziali e le eventuali Compagnie assicurative di riferimento, con decisioni che verranno attuate da X.XX.XXX.;
6) XX.XX.XXXX., già incaricata dell'incasso della quota unitaria in base al c.c.n.l., riscuoterà altresì le quote per conto di X.XX.XXX.;
7) XX.XX.XXXX. verserà ad X.XX.XXX. l'intera quota di sua spettanza, come indicata al precedente punto 2 b), e presterà, per la necessaria fase di start up, l'apporto tecnico opportuno ai fini della operatività della gestione di cui al punto 5;
8) le prestazioni ai professionisti saranno attivate entro il termine massimo di 180 giorni dalla stipula del c.c.n.l. ed entro lo stesso termine sarà approvato da Confprofessioni e recepito da X.XX.XXX., il regolamento che disciplina modalità di adesione, contribuzione, prestazioni e cessazione dalla copertura per i professionisti.
Art. 7 bis
Allo scopo di facilitare le operazioni per la riscossione del sopra richiamato finanziamento e fermo restando che la quota di 2 (due) euro a carico dei lavoratori, dovrà risultare come trattenuta in busta paga con la dicitura EBP il versamento della suddetta quota contrattuale globale (4 euro mensili) sarà effettuata tramite il Mod. F24 utilizzando lo stesso codice di Cadiprof (ASSP) la quale svolge la funzione di esattore per conto di X.XX.XXX., versandone la quota parte ad esso spettante.
Pertanto, la somma complessiva da versare per ogni dipendente (tramite Mod. F24), per le rispettive adesioni alla Cadiprof ed all'Ente bilaterale nazionale, sarà pari a 18 (diciotto) euro mensili per 12 (dodici) mensilità a partire dal 1° ottobre 2011 di cui 14 (quattordici) euro a favore della Cadiprof e 4 (quattro) euro a favore dell'Ente bilaterale nazionale e 19 (diciannove) euro mensili per dodici mensilità dal 1°settembre 2013 di cui 15 (quindici) euro a favore della Cadiprof e 4 (quattro) euro a favore dell'Ente bilaterale nazionale.
Le parti si danno atto che nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell'obbligatorietà dei contributi a favore di Cadiprof e di X.XX.XXX., pari a euro 18 (diciotto) mensili, per ogni dipendente iscritto a partire dal 1°ottobre 2011 e pari a 19 (diciannove) euro dal 1°settembre 2013.
Il datore di lavoro che ometta il versamento delle quote destinate alla bilateralità è tenuto a corrispondere, a partire dal mese successivo alla stipulazione del presente c.c.n.l., al lavoratore un Elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a euro 22 (ventidue), 20 euro per Cadiprof e 2 euro per X.XX.XXX. di euro 23 (ventitre) a partire dal 1° settembre 2013, di cui 21 euro per Cadiprof e 2 euro per X.XX.XXX., corrisposto per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto e nella base di calcolo per il trattamento di fine rapporto. L'importo non è riproporzionabile in caso di contratto di lavoro a tempo parziale.
Il datore di lavoro è tenuto comunque a garantire le prestazioni ed i servizi previsti dal sistema della bilateralità.
Dichiarazione congiunta
Le parti, riconosciuta l'importanza che il "welfare" negoziale riveste nella modernizzazione delle relazioni sindacali e di lavoro del settore e preso atto delle posizioni ministeriali in materia, precisano che i trattamenti previsti dalla bilateralità sono obbligatori per tutti i datori di lavoro che applicano il presente c.c.n.l. e formano parte integrante del sistema delle tutele (economiche e normative) concesse ai lavoratori. Le prestazioni e le tutele garantite dal sistema della bilateralità nazionale e/o territoriale costituiscono, di conseguenza, un diritto contrattuale per ogni singolo lavoratore. Nei confronti dei datori di lavoro non aderenti al
sistema bilaterale, il lavoratore matura il diritto alla erogazione diretta dell'Elemento distinto della retribuzione non assorbibile come determinato dal presente articolo, dalla data di firma del presente c.c.n.l.
Titolo III
RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DECENTRATO
Premessa
Preso atto che il settore, con la sua struttura economica/organizzativa articolata sul territorio nazionale, allo stato, risulta coinvolto dalla prevedibile ristrutturazione derivante dai processi di riforma che investono tutti i comparti delle attività professionali in Italia;
Valutato che la conclusione di tali processi, visto l'intreccio e la necessaria armonizzazione tra la situazione giuridica/legislativa italiana e quella internazionale, in particolare europea, si ipotizza di durata medio/lunga e comunque nel corso di vigenza del presente c.c.n.l.;
Constatato che tale ipotesi temporale, non eludibile per l'avvio di un riassetto più stabile del settore, ha posto le parti nella necessità di definire un modello di struttura contrattuale che, nell'immediato e nell'arco della sua vigenza, rispondesse anche all'esigenza di governo e di gestione di tale riassetto;
Considerata inoltre la rilevanza che il livello decentrato assume nell'ambito del "Sistema di relazioni sindacali";
Tutto ciò premesso le parti hanno convenuto che per la vigenza del presente contratto, quale punto di riferimento per tutti gli addetti del settore, la soluzione atta a rendere esigibile l'esercizio delle relazioni sindacali a livello decentrato trovi coerente e funzionale definizione con quanto stabilito nei successivi articoli del presente titolo.
Art. 8
(Secondo livello di contrattazione)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Al fine di rendere esigibile per il settore la pratica attuazione del secondo livello di contrattazione, questa, in via preferenziale, troverà soluzione a livello regionale per l'intero settore.
A questo livello potranno essere esercitate e gestite le seguenti materie:
A) Diritti di informazione
Annualmente, a livello regionale, di norma entro il primo quadrimestre o in altra data concordata, le Organizzazioni datoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto - articolato per area professionale e/o per area professionale omogenea - sulle dinamiche strutturali del settore, sulle prospettive di sviluppo, sull'analisi dei fabbisogni formativi e professionali, sulle possibili iniziative legislative regionali in materia di attività professionali, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, concentrazione, internazionalizzazione, innovazione tecnologica e sui loro effetti socio-economici nel territorio regionale in materia lavoristica.
B) Confronto con le Istituzioni regionali/territoriali
Sulla base di quanto emerso dalle informazioni di cui sopra, le parti potranno attivare incontri con le Istituzioni territoriali alle quali, nell'ambito delle competenze loro assegnate, sottoporre e richiedere soluzioni negoziali idonee allo sviluppo del settore, al ruolo delle attività professionali, al coordinamento delle attività formative per le quali è possibile tenere conto di quanto previsto dalle linee-guida di cui all'accordo-quadro sul confronto con le Istituzioni territoriali per il coordinamento delle attività formative promosse dalle regioni, nonché quelle derivanti dall'analisi dei fabbisogni elaborati dalle parti e/o dal "Fondoprofessioni" sulla formazione continua, che quelle rivolte alla qualificazione dell'apprendistato, alla occupazione ed alla stabilità di impiego della stessa.
C) Materie di accordi regionali
La contrattazione collettiva di livello regionale si esercita nell'ambito delle materie ad essa delegate dal presente contratto.
Resta inteso che, in caso di incremento economico derivante da contrattazione collettiva di secondo livello, lo stesso godrà dei benefici contributivi e delle misure di detassazione previste ai sensi della legislazione vigente.
A questo livello, inoltre, le parti definiranno con specifici accordi e compatibilmente con le esigenze delle strutture lavorative, le modalità di partecipazione a tutte le attività formative avuto riguardo ai seguenti criteri:
- le modalità di svolgimento dei percorsi formativi, ivi compresi i percorsi formativi connessi al contratto di apprendistato di cui agli artt. da 27 a 33 del presente c.c.n.l., i criteri di partecipazione e individuazione dei lavoratori;
- le modalità di orario dei lavoratori in formazione;
- la definizione di un monte ore annuo di congedi, di cui quelli retribuiti non potranno essere inferiori a 30 ore e non potranno superare la misura massima di 60 ore;
- eventuali altre materie lavoristiche quali lavoro a tempo determinato, orario di lavoro e le Rappresentanze sindacali territoriali.
Per l'eventuale sostituzione dei lavoratori in congedo, derivante dall'applicazione degli accordi sopra richiamati, valgono le norme previste all'art. 53 del presente c.c.n.l.
Tali accordi, in coerenza con quanto previsto alla lett. B) del presente articolo, potranno essere stipulati anche in raccordo con le autorità regionali e/o territoriali preposte alla formazione.
In mancanza di accordi di regolamentazione si applicano i criteri indicati al punto 1, lett. a), b) e d) dell'art. 23 del presente c.c.n.l.
A questo livello, inoltre, le parti potranno costituire strumenti bilaterali quali:
- Ente bilaterale regionale, con gli scopi e le modalità previste alla lett. "O" del precedente
art. 5;
- Commissioni paritetiche territoriali per la gestione dei licenziamenti individuali di cui alla
legge n. 108/1990 e delle controversie individuali o plurime di cui alla legislazione vigente, trasmettendone la composizione all'Ente bilaterale nazionale di settore, così come previsto dal precedente art. 5, e ove costituito, all'Ente bilaterale regionale al quale, se convenuto, potrà anche essere assegnato il compito di gestione di suddette attività;
- referenti regionali e/o territoriali di area professionale e/o di area professionale omogenea e/o di settore e delle rispettive XX.XX. dei lavoratori quali soggetti di raccordo con i Comitati paritetici del Fondoprofessioni (facilitatori) costituiti nelle macro/aree nord-ovest, nord- est, centro e sud per la divulgazione e per la promozione/predisposizione di progetti formativi per la formazione continua. I nominativi di tali referenti dovranno essere comunicati al "Fondo" e all'Ente bilaterale nazionale e, ove costituito, all'Ente bilaterale regionale;
- Organismi paritetici territoriali (OPT) così come previsti dall'accordo applicativo del D.Lgs. n. 81 in materia di salute e sicurezza.
A questo livello, infine, fatta salva la possibilità di accordi sulle diverse materie che il presente c.c.n.l. demanda a tale livello, potranno essere elaborate proposte di progetti formativi coerenti con i fabbisogni individuati nel territorio regionale.
Oltre a quanto elencato in precedenza sono oggetto della contrattazione territoriale anche le seguenti materie:
- accordi per l'incremento della produttività, efficienza, competitività, qualità delle prestazioni, redditività e innovazione;
- contratto di lavoro a termine;
- lavoro a tempo parziale;
- orario di lavoro;
- apprendistato;
- tirocini formativi e di orientamento (stage);
- contratti di inserimento;
- somministrazione di lavoro;
- lavoro a chiamata (comprese le misure di "welfare");
- la stipulazione di accordi-quadro a livello territoriale;
- la stipulazione di accordi in materia di formazione con le diverse Istituzioni universitarie, regionali o provinciali;
- sicurezza del lavoro;
- ogni altra competenza affidata in futuro dalle parti firmatarie del presente c.c.n.l. alla competenza territoriale.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 3
(Secondo livello di contrattazione)
1. La contrattazione collettiva decentrata si esercita, a livello regionale, sulle materie e sugli istituti demandati dal presente contratto collettivo e dalla legge.
2. Al II livello le parti firmatarie possono definire intese temporaneamente modificative degli istituti del c.c.n.l. riguardanti le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, l'orario e l'organizzazione del lavoro, al fine di favorire l'incremento della qualità e produttività del lavoro, di consentire la gestione di crisi settoriali, nonché l'emersione, la stabilizzazione e l'incremento dell'occupazione.
3. A questo livello le parti definiranno con specifici accordi e compatibilmente con le esigenze delle strutture lavorative, le modalità di partecipazione a tutte le attività formative avuto riguardo ai seguenti criteri:
a) le modalità di svolgimento dei percorsi formativi, ivi compresi i percorsi formativi connessi al contratto di apprendistato di cui agli articoli da 26 a 33 del presente c.c.n.l.;
b) i criteri di partecipazione e individuazione dei lavoratori;
c) le modalità di orario dei lavoratori in formazione;
d) la definizione di un monte ore annuo di congedi.
Tali accordi, potranno estere stipulati anche in raccordo con le Autorità regionali e/o territoriali preposte alla formazione.
In mancanza di accordi di regolamentazione si applicano i criteri indicati al punto 1), lettere a), b) e
d) dell'articolo 23 del presente c.c.n.l.
4. A questo livello, inoltre, le parti potranno costituire strumenti bilaterali quali:
a) Ente bilaterale regionale, con gli scopi e le modalità previste alla lettera "O" dell'articolo 15;
b) Commissioni paritetiche territoriali per la gestione dei licenziamenti individuali di cui alla legge
n. 108/1990 e delle controversie individuali o plurime di cui alla legislazione vigente, trasmettendone la composizione all'Ente bilaterale nazionale e, ove costituito, all'Ente bilaterale regionale al quale, se convenuto, potrà anche essere assegnato il compito di gestione di suddette attività;
c) Referenti regionali e/o territoriali di area professionale e/o di area professionale omogenea e/o di settore e delle rispettive XX.XX. dei lavoratori quali soggetti di raccordo con i Comitati paritetici del Fondoprofessioni (Fondo) costituiti nelle micro/aree nord-ovest, nord-est, centro e sud per la divulgazione e per la promozione/predisposizione di progetti formativi per la formazione continua. I nominativi di tali referenti dovranno essere comunicati al "Fondo" e all'Ente bilaterale nazionale e, ove costituito, all'Ente bilaterale regionale;
d) Organismi paritetici territoriali (OPT) così come previsti dall'accordo applicativo del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza.
Le parti, in attesa della costituzione degli Enti bilaterali territoriali, avvieranno articolazioni dell'Ente bilaterale nazionale, a livello territoriale, denominate sportelli, con compiti di promozione e gestione delle prestazioni che il presente c.c.n.l. delega alla bilateralità di settore.
Agli sportelli saranno, altresì, affidate in via sperimentale quelle di promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e sostegno all'occupazione giovanile (anche mediante accordi territoriali finalizzati alla diffusione della Xxxxxxxx Xxxxxxx).
5. Le condizioni per la costituzione degli sportelli ed il finanziamento delle attività sono definite dalle parti firmatarie tramite secondo quanto previsto da allegato al presente c.c.n.l.
Art. 8 bis
(Procedure per la pratica attuazione del secondo livello di contrattazione territoriale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
1) Modalità di presentazione della piattaforma
Al fine di avviare le trattative per il secondo livello di contrattazione regionale, la piattaforma sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza.
Durante tale periodo e comunque fino a 2 (due) mesi successivi alla scadenza dell'accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale non potendo le parti assumere iniziative unilateriali, né procedere ad azioni dirette.
In caso di ritardo nella presentazione della piattaforma, il periodo di 4 (quattro) mesi di cui al precedente comma si applica dalla data di effettiva presentazione della piattaforma medesima.
In fase di prima applicazione, il periodo complessivo di 4 (quattro) mesi si applica dalla data di presentazione della piattaforma.
Le piattaforme saranno presentate dalle XX.XX. regionali dei lavoratori alle rispettive Confederazioni regionali dei datori di lavoro, nonchè alle XX.XX. nazionali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UITUCS-UIL e alle Confederazioni nazionali Confprofessioni, Confedertecnica, CIPA.
2) Modalità di verifica
Ricevute le piattaforme, le Confederazioni nazionali dei datori di lavoro e le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori procederanno, anche disgiuntamente, alla verifica del rispetto delle procedure e dei contenuti delle richieste in rapporto alle materie demandate al secondo livello di contrattazione dal c.c.n.l.
L'esame della verifica dovrà esaurirsi entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento della piattaforma.
In caso di controversia, su iniziativa anche di una sola delle controparti, si potrà procedere al ricorso presso la Commissione paritetica nazionale.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 4
(Procedure per la pratica attuazione del II livello di contrattazione territoriale) Modalità di presentazione della piattaforma
Le piattaforme saranno inviate dalle XX.XX. regionali dei lavoratori alle delegazioni regionali di Confprofessioni, nonché alle XX.XX. nazionali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS e a Confprofessioni nazionale che invieranno, tramite la Commissione costituita tra le parti firmatarie del presente c.c.n.l. di cui all'Allegato X, osservazioni entro 30 gg dalla ricezione.
Il testo dell'accordo regionale concordato ma non ancora sottoscritto sarà poi inviato alle XX.XX. nazionali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS e a Confprofessioni nazionale per eventuali osservazioni. Queste ultime dovranno essere inviate, tramite la Commissione di cui al comma precedente, entro 30 gg dalla ricezione del testo stesso.
Il mancato rispetto della procedura prevista dai precedenti commi determina l'inefficacia dell'accordo.
Art. 8 ter
(Elemento economico di garanzia)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Qualora nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa ai sensi delle disposizioni del c.c.n.l. studi professionali che regolano la materia non venga definito un accordo entro il 30 settembre 2013, il datore di lavoro erogherà, con la retribuzione del mese di ottobre 2013, ai lavoratori in forza da almeno 6 mesi alla data del 1°ottobre 2013, i seguenti importi "una tantum":
- Q, 1°, 2°: € 100,00;
- 3°S, 3°: € 90,00;
- 4°S, 4°, 5°: € 80,00.
Tale erogazione non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l'ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. L'elemento economico di garanzia è riproporzionato per i rapporti di lavoro a tempo parziale.
L'erogazione può essere assorbita da elementi retributivi già concessi a titolo di acconto su futuri aumenti contrattuali.
In occasione del successivo rinnovo del c.c.n.l. per i dipendenti degli studi professionali, le parti valuteranno gli esiti della prima applicazione del premio, al fine di concordare eventuali correttivi.
Dichiarazione a verbale
Le parti considerati i termini di durata del presente c.c.n.l., dichiarano che le piattaforme integrative di secondo livello di cui al presente art. 8 e per gli effetti di cui all'art. 8-ter dovranno essere presentate entro il mese di marzo 2013.
Le parti si impegnano a partecipare in buona fede, dopo la presentazione della piattaforma, alla discussione e trattazione al livello territoriale delle medesime. La mancata partecipazione del presentatore della piattaforma alla trattazione costituirà impedimento al riconoscimento dell'elemento economico di garanzia.
N.d.R.: L'accordo 22 ottobre 2013 prevede quanto segue:
Premesso
- Quanto previsto dall'art. 8-ter del c.c.n.l. studi professionali;
- Che nella Dichiarazione a verbale all'art. 8-ter si dispone che "le parti considerati i termini di durata del presente c.c.n.l., dichiarano che le piattaforme integrative di secondo livello di cui al presente articolo 8 e per gli effetti di cui all'art. 8-ter dovranno essere presentate entro il mese di marzo 2013. Le parti si impegnano a partecipare in buona fede, dopo la presentazione della piattaforma, alla discussione e trattazione al livello territoriale delle medesime. La mancata partecipazione del presentatore della piattaforma alla trattazione costituirà impedimento al riconoscimento dell'elemento economico di garanzia".
Considerato che
- le parti hanno inteso definire a livello nazionale l'elemento economico di garanzia per dare stimolo alla contrattazione di secondo livello;
- le parti hanno avviato in più regioni le trattative per la definizione di intese territoriali sulla base delle piattaforme presentate nei termini di cui all'art. 8-ter del c.c.n.l.;
- in tali regioni non sono stati sottoscritti contratti di secondo livello;
- le relazioni tra le parti a livello territoriale sono improntate alla buona fede ed alla reciproca correttezza e che si giungerà verosimilmente in tempi brevi alla definizione di intese di secondo livello di carattere territoriale;
- le parti sono in procinto di avviare le procedure di rinnovo del c.c.n.l. studi professionali, scaduto il 30 settembre 2013
Concordano
di prorogare di sette mesi, per le regioni nelle quali sono già state presentate le piattaforme per la contrattazione di secondo livello, quanto previsto all'art. 8-ter del c.c.n.l. studi professionali del 29 novembre 2011.
Art. 9
(Gestione dei licenziamenti individuali a livello decentrato)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
A) Tentativo di conciliazione
Per i licenziamenti individuali il tentativo di conciliazione di cui agli artt. 410 e seguenti cod. proc. civ. potrà essere esperito tramite le Commissioni di conciliazione istituite presso le Direzioni provinciali del lavoro competenti secondo i fori indicati nell'art. 413. cod. proc. civ. e scelto dal lavoratore licenziato o dal datore di lavoro richiedente tra le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi laddove successiva, il lavoratore o il datore di lavoro può conferire mandato ad una Organizzazione sindacale, firmataria del presente contratto, di espletare il tentativo di conciliazione. In tal caso l'Organizzazione sindacale alla quale è stato conferito il mandato ne darà comunicazione ad almeno una contrapposta Organizzazione sindacale ed alla Direzione provinciale per l'attivazione del tentativo di conciliazione.
Per quanto riguarda la richiesta del tentativo di conciliazione e le fasi successive della procedura si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art. 410 e seguenti cod. proc. civ.
Ove il tentativo di conciliazione previsto dai precedenti commi abbia esito negativo, le parti possono consensualmente definire la controversia mediante arbitrato irrituale con le procedure previste alla successiva lett. B).
B) Collegio arbitrale
Le parti che hanno esperito il tentativo di conciliazione potranno, entro 20 (venti) giorni dall'esito negativo, conferire consensualmente mandato alle rispettive Organizzazioni sindacali decentrate per il deferimento della controversia al Collegio arbitrale. Sarà considerato nullo il mandato rilasciato prima dell'esperimento del tentativo di conciliazione.
Il Collegio arbitrale dovrà essere costituito entro 10 giorni dal mandato ricevuto e lo stesso dovrà essere composto da due arbitri, uno nominato dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, uno nominato dalla Organizzazione sindacale dei lavoratori alla quale, il dipendente abbia conferito mandato e da un Presidente scelto di comune accordo dalle rispettive Organizzazioni.
In caso di mancato accordo fra le rispettive Organizzazioni, il Presidente verrà sorteggiato da una rosa di nomi congiuntamente concordata.
Il presidente, non appena ricevuto ed accettato l'incarico, provvederà a convocare entro 15 (quindici) giorni il Collegio arbitrale che dovrà esaminare la domanda nonchè le eventuali richieste di istruttorie disponendo, anche d'ufficio, l'assunzione di tutti i mezzi di prova che riterrà utili ai fini della decisione. Le eventuali deposizioni di testi saranno riassunte in un breve verbale, che essi sottoscriveranno, e le parti potranno chiedere di averne copia vistata dal Presidente.
Il pronunciamento del Collegio arbitrale dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni successivi alla prima convocazione. Tale termine potrà essere prorogato solo su accordo delle parti.
Ove i termini di cui al precedente comma 5 siano trascorsi inutilmente, ciascuna delle parti può intimare al Collegio, con atto scritto, di depositare il lodo entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine la controversia può essere sottoposta all'autorità giudiziaria.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 5
(Gestione dei licenziamenti individuali a livello decentrato)
A) Tentativo di conciliazione
1. Per i licenziamenti individuali il tentativo di conciliazione di cui agli artt. 410 e seguenti cod. proc. civ. potrà essere esperito tramite le Commissioni di conciliazione istituite presso le Direzioni provinciali del lavoro competenti secondo i fori indicati nell'art. 413 cod. proc. civ. e, scelto dal lavoratore licenziato o dal datore di lavoro richiedente tra le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori.
2. Entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi laddove successiva, il lavoratore o il datore di lavoro può conferire mandato ad una Organizzazione sindacale, firmataria del presente contratto, di espletare il tentativo di conciliazione. In tal caso l'Organizzazione sindacale alla quale è stato conferito il mandato ne darà comunicazione ad almeno una contrapposta Organizzazione sindacale ed alla Direzione provinciale per l'attivazione del tentativo di conciliazione.
3. Per quanto riguarda la richiesta del tentativo di conciliazione e le fasi successive della procedura si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art. 410 e seguenti cod. proc. civ.
4. Ove il tentativo di conciliazione previsto dai precedenti commi abbia esito negativo, le parti possono consensualmente definire la controversia mediante arbitrato irrituale con le procedure previste alla successiva lettera B).
B) Collegio arbitrale
1. Le parti che hanno esperito il tentativo di conciliazione potranno, entro 20 (venti) giorni dall'esito negativo, conferire consensualmente mandato alle rispettive Organizzazioni sindacali decentrate per il deferimento della controversia al Collegio arbitrale. Sarà considerato nullo il mandato rilasciato prima dell'esperimento del tentativo di conciliazione.
2. Il Collegio arbitrale dovrà essere costituito entro 10 giorni dal mandato ricevuto e lo stesso dovrà essere composto da due arbitri, uno nominato dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, uno nominato dalla Organizzazione sindacale dei lavoratori alla quale il dipendente abbia conferito mandato e da un Presidente scelto di comune accordo dalle rispettive Organizzazioni.
3. In caso di mancato accordo fra le rispettive Organizzazioni, il Presidente verrà sorteggiato da una rosa di nomi congiuntamente concordata.
4. Il Presidente, non appena ricevuto ed accettato l'incarico, provvederà a convocare entro 15 (quindici) giorni il Collegio arbitrale che dovrà esaminare la domanda nonché le eventuali richieste di istruttorie disponendo, anche d'ufficio, l'assunzione di tutti i mezzi di prova che riterrà utili ai fini
della decisione. Le eventuali deposizioni di testi saranno riassunte in un breve verbale, che essi sottoscriveranno, e le parti potranno chiedere di averne copia vistata dal Presidente.
5. Il pronunciamento del Collegio arbitrale dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni successivi alla prima convocazione. Tale termine potrà essere prorogato solo su accordo delle parti.
6. Ove i termini di cui al precedente comma 5 siano trascorsi inutilmente, ciascuna delle parti può intimare al Collegio, con atto scritto, di depositare il lodo entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.
Trascorso tale termine la controversia può essere sottoposta all'Autorità giudiziaria.
Art. 10
(Composizione delle controversie a livello decentrato)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Tentativo di conciliazione
Per tutte le controversie individuali o plurime, comunque non collettive, relative alla integrale applicazione del presente contratto e/o di altri accordi comunque riguardanti i rapporti di lavoro nelle strutture lavorative comprese nella sfera di applicazione del presente c.c.n.l., può essere esperito il tentativo di conciliazione in sede sindacale dove si svolge in modo prevalente il rapporto di lavoro tramite la "Commissione paritetica provinciale di Conciliazione" che verrà costituita in ogni singola provincia secondo le norme, le modalità e le procedure previste dal presente articolo.
A) Costituzione della Commissione paritetica provinciale di conciliazione La Commissione paritetica provinciale di conciliazione è composta:
1) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Organizzazione sindacale dei datori di lavoro, aderente ad una delle Confederazioni, firmatarie del presente c.c.n.l., le quali comunicheranno ad ogni singola Direzione provinciale del lavoro, il nominativo del loro rappresentante, quale delegato competente per territorio;
2) per i lavoratori, da un rappresentante della FILCAMS-CGIL o della FISASCAT-CISL o della UILTUCS-UIL firmatarie del presente c.c.n.l. e competenti per territorio, a cui il dipendente sia iscritto o abbia conferito mandato;
3) l'Organizzazione sindacale territoriale alla quale è stato conferito mandato, provvederà a comunicare alla Direzione provinciale del lavoro, contestualmente alla richiesta di attivazione della Commissione paritetica provinciale di conciliazione, il nominativo del proprio rappresentante;
4) la Commissione paritetica provinciale di conciliazione svolge le sue funzioni presso la sede della Organizzazione sindacale territoriale dei datori di lavoro o, ove costituiti, presso la sede dell'Ente bilaterale regionale o in altro luogo stabilito dalle parti. La composizione dei rappresentanti e la sede della "Commissione" sarà stabilita dalle parti a livello territoriale e sarà comunicata all'Ente bilaterale nazionale.
B) Procedura
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta o abbia conferito mandato.
L'Organizzazione dei datori di lavoro ovvero l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione paritetica provinciale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
Ricevuta la comunicazione la Commissione paritetica provinciale di conciliazione provvederà entro 20 (venti) giorni successivi alla convocazione delle parti fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine di 40 (quaranta) giorni.
Il termine di 40 (quaranta) giorni di cui al comma precedente decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte della Organizzazione dei datori di lavoro o della Organizzazione sindacale a cui il dipendente e/o il collaboratore conferisce mandato.
La Commissione paritetica provinciale di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione nelle forme previste con proprio regolamento.
Se la conciliazione ha esito positivo si redige processo verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti, che acquista efficacia di titolo esecutivo e che sarà depositato a cura della "Commissione" presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.
In caso di mancato accordo, si dovrà redigere apposito verbale che dovrà contenere:
a) le questioni della controversia;
b) le eventuali disposizioni rilevanti da applicarsi con riferimento sia al c.c.n.l. sia ad eventuali accordi di secondo livello;
c) le eventuali disponibilità transattive manifestate dalle parti;
d) la proposta di definizione della controversia formulata dalla "Commissione" e i motivi del mancato accordo;
e) la sottoscrizione dei componenti della Commissione paritetica che hanno esperito il tentativo di conciliazione;
f) la sottoscrizione personale delle parti personalmente o dei loro rappresentanti.
In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura.
Le decisioni assunte dalla Commissione paritetica provinciale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione paritetica nazionale.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 6
(Composizione delle controversie a livello decentrato) Tentativo di Conciliazione
Per tutte le controversie individuali o plurime, comunque non collettive, relative alla integrale applicazione del presente contratto e/o di altri accordi comunque riguardanti i rapporti di lavoro nelle strutture lavorative comprese nella sfera di applicazione del presente c.c.n.l., può essere esperito il tentativo di conciliazione in sede sindacale dove si svolge in modo prevalente il rapporto di lavoro tramite la "Commissione paritetica provinciale di conciliazione" che verrà costituita in ogni singola provincia secondo le norme, le modalità e le procedure previste dal presente articolo.
A) Costituzione della Commissione paritetica provinciale di conciliazione
La Commissione paritetica provinciale di conciliazione è composta:
1. Per i datori di lavoro, da un rappresentante della Organizzazione sindacale dei datori di lavoro, aderente ad una delle Confederazioni, firmatarie del presente c.c.n.l., le quali comunicheranno ad ogni singola Direzione provinciale del lavoro, il nominativo del loro rappresentante, quale delegato competente per territorio.
2. Per i lavoratori, da un rappresentante della FILCAMS-CGIL o della FISASCAT-CISL o della UILTUCS-UIL firmatarie del presente c.c.n.l. e competenti per territorio, a cui il dipendente sia iscritto o abbia conferito mandato.
3. L'Organizzazione sindacale territoriale alla quale è stato conferito mandato, provvederà a comunicare alla Direzione provinciale del lavoro, contestualmente alla richiesta di attivazione della Commissione paritetica provinciale di conciliazione, il nominativo del proprio rappresentante.
4. La Commissione paritetica provinciale di conciliazione svolge le sue funzioni presso la sede della Organizzazione sindacale territoriale dei datori di lavoro o, ove costituiti, presso la sede dell'Ente bilaterale regionale o dello sportello di cui all'art. 3 in altro luogo stabilito dalle parti. La composizione dei rappresentanti e la Sede della "Commissione" sarà stabilita dalle parti a livello territoriale e sarà comunicata all'Ente bilaterale nazionale.
B) Procedura
1. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta o abbia conferito mandato.
2. L'Organizzazione dei datori di lavoro ovvero l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione paritetica provinciale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
3. Ricevuta la comunicazione, la Commissione paritetica provinciale di conciliazione provvederà entro 20 (venti) giorni successivi alla convocazione delle parti fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine di 40 (quaranta) giorni.
4. Il termine di 40 (quaranta) giorni di cui al comma precedente decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte della Organizzazione dei datori di lavoro o della Organizzazione sindacale a cui il dipendente e/o il collaboratore conferisce mandato.
5. La Commissione paritetica provinciale di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione nelle forme previste con proprio regolamento.
6. Se la conciliazione ha esito positivo si redige processo verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti, che acquista efficacia di titolo esecutivo e che sarà depositato a cura della "Commissione" presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.
7. In caso di mancato accordo, si dovrà redigere apposito verbale che dovrà contenere:
a) le questioni della controversia;
b) le eventuali disposizioni rilevanti da applicarsi con riferimento sia al c.c.n.l. sia ad eventuali accordi di II livello;
c) le eventuali disponibilità transattive manifestate dalle parti;
d) la proposta di definizione della controversia formulata dalla "Commissione" e i motivi del mancato accordo;
e) la sottoscrizione dei componenti della Commissione paritetica che hanno esperito il tentativo di conciliazione;
f) la sottoscrizione personale delle parti personalmente o dei loro rappresentanti.
8. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura.
9. Le decisioni assunte dalla Commissione paritetica provinciale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione paritetica nazionale.
Art. 11 (Collegio arbitrale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Ove il tentativo di conciliazione di cui al precedente art. 10, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.
A tal fine, è istituito a cura delle rispettive parti competenti per territorio, un Collegio di arbitrato provinciale che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente comma. Il collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione
L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'Organizzazione sindacale cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 (trenta) giorni successivi alla conclusione del tentativo di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.
Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, un altro designato dalla Organizzazione sindacale dei lavoratori competente per territorio a cui il dipendente sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle rispettive predette Organizzazioni. Il Presidente del Collegio, nominato di comune accordo, dura in carica un anno ed è rinnovabile.
I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle parti.
In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiore a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza, provvede a fissare entro 15 (quindici) giorni la data di convocazione del Collegio.
Il Collegio ha facoltà di procedere, nel rispetto del principio del contraddittorio, ad una fase istruttoria secondo le forme previste dal regolamento arbitrale.
Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della prima riunione, salva la facoltà del Presidente di disporre, previa motivazione, una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 (quindici) giorni. Il lodo verrà depositato presso la sede del Collegio arbitrale e sarà data tempestiva comunicazione alle parti interessate.
I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La segreteria del Collegio sarà istituita presso la sede stabilita dalle rispettive parti competenti per territorio e sarà comunicato all'Ente bilaterale nazionale.
Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento.
Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 7
(Collegio arbitrale)
1. Ove il tentativo di conciliazione di cui al precedente articolo 10, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l'Autorità giudiziaria, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.
2. A tal fine, è istituito a cura delle rispettive parti competenti per territorio, un Collegio di arbitrato provinciale che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente comma. Il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione.
3. L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'Organizzazione sindacale cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 (trenta) giorni successivi alla conclusione del tentativo di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà dl presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla Segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.
4. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, un altro designato dalla Organizzazione sindacale dei lavoratori competente per territorio a cui il dipendente sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle rispettive predette Organizzazioni. Il Presidente del Collegio, nominato di comune accordo, dura in carica un anno ed è rinnovabile.
5. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle parti.
6. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiore a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
7. II Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza, provvede a fissare entro 15 (quindici) giorni la data di convocazione del Collegio.
8. Il Collegio ha facoltà di procedere, nel rispetto del principio del contraddittorio, ad una fase istruttoria secondo le forme previste dal regolamento arbitrale.
9. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della prima riunione, salva la facoltà del Presidente di disporre, previa motivazione, una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 (quindici) giorni. Il lodo verrà depositato presso la sede del Collegio arbitrale e sarà data tempestiva comunicazione alle parti interessate.
10. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La Segreteria del Collegio sarà istituita presso la Sede stabilita dalle rispettive parti competenti per territorio e sarà comunicato all'Ente bilaterale nazionale.
11. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento.
12. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo.
Art. 12
(Funzionamento delle relazioni sindacali - Contributi finalizzati - Procedure) Premessa
L'evoluzione del modello/sistema di relazioni sindacali, così come definito nella prima parte del c.c.n.l., ha prodotto, nell'arco della sua gestione (2004/2010), la costituzione di strumenti paritetici/bilaterali nazionali finalizzati sia alla corretta applicazione del c.c.n.l. (Commissione paritetica nazionale) che al compito di formulare progetti di azioni positive per il raggiungimento delle pari opportunità (gruppo di lavoro per le pari opportunità), nonché la costituzione degli strumenti paritetici/bilaterali finalizzati e funzionali alla crescita professionale, alle tutele sociali e all'offerta di servizi a favore degli addetti al settore quali: la formazione continua (Fondoprofessioni anno 2003) - l'assistenza sanitaria complementare (Cadiprof anno 2003) - la previdenza integrativa (PREVIPROF anno 2007) - un sistema plurimo di servizi qualitativi (X.XX.XXX anno 2009) e in materia di ammortizzatori sociali.
Nel corso di tale esperienza si è più volte manifestata l'esigenza di ricercare sinergie tra gli strumenti/strutture costituite ed al riguardo si è convenuto di operare definendo, di volta in volta, specifiche intese, attraverso le quali è stato possibile gestire la pratica attuazione di quanto previsto al Titolo V del c.c.n.l. (tutele e "welfare" contrattuale).
Allo stato, anche a fronte delle recenti novità legislative e di una loro possibile evoluzione, si ravvisa l'esigenza di rivedere ruoli, funzioni e compiti degli strumenti/strutture costituite al fine di rendere maggiormente utile, efficace e funzionale, anche nella percezione dei destinatari (datori di lavoro - lavoratori), la gestione delle competenze contrattualmente e statutariamente assegnate ai diversi soggetti che compongono la bilateralità del settore.
Pertanto, trascorsa l'esperienza sopra sintetizzata, si è posta la questione di un riassetto organico e coordinato della bilateralità i cui criteri di indirizzo siano orientati secondo alcune fondamentali linee direttrici quali:
1) avviare e completare il decentramento organizzativo attraverso la contrattazione di 2° livello ed in tale contesto addivenire alla costituzione degli Enti bilaterali regionali;
2) specializzare, razionalizzare e rendere efficienti gli strumenti/strutture paritetici/bilaterali, concentrando gli sforzi verso obiettivi prioritari, ottimizzando la loro gestione;
3) eliminare le attività non caratteristiche e improprie alle specifiche missioni delle strutture, in particolare eliminare le eventuali duplicazioni.
Sulla base della premessa, per una funzionale gestione della bilateralità e del modello/sistema di relazioni sindacali le parti hanno individuato i seguenti ruoli e compiti:
"Governance"
A) Ruolo delle parti sociali:
- definizione degli indirizzi strategici e gestionali della bilateralità;
- definizione delle regole per le nomine negli Organi;
- revisione degli Statuti e dei regolamenti delle strutture paritetiche/bilaterali in conformità agli Statuti tipo di Cadiprof e di E.BI.PPRO. allegati al presente c.c.n.l.;
- definizione delle normative contrattuali applicabili agli addetti occupati nelle strutture bilaterali (enti - fondi - Casse);
- definizione delle modalità per un confronto permanente tra le parti sociali volto al monitoraggio e alla verifica degli indirizzi strategici definiti nella bilateralità, assegnando alla Commissione paritetica nazionale, di cui all'art. 3 del c.c.n.l., sia la definizione di tali modalità che lo svolgimento di tale compito. Al riguardo, così come richiamato al punto 1 dello stesso art. 3 la "Commissione" predisporrà uno specifico regolamento di funzionamento da depositare c/o l'Ente bilaterale nazionale;
- definizione delle aree geografiche a cui assegnare veste e ruolo di Ente bilaterale regionale.
B) Compiti degli Organi:
- attuazione degli indirizzi strategici e gestionali definiti dalle parti sociali nell'ambito del confronto permanente sulla bilateralità;
- rendicontazione "politica" alle parti sociali dell'attività svolta in relazione agli obiettivi definiti;
- azioni per favorire lo sviluppo qualitativo e quantitativo della bilateralità attuando anche tutte le possibili sinergie che il modello/sistema consente, coordinandosi tra le diverse strutture, in particolare, per le attività da svolgere nei confronti delle Istituzioni;
- azioni per favorire l'installazione e l'utilizzo di sistemi informatici che permettono di dialogare tra le diverse strutture;
- attuazione di una metodologia di raccolta dati di tutte le strutture che consenta l'ottimizzazione gestionale sia della promozione funzionale all'adesione delle strutture/strumenti bilaterali che a indispensabili informazioni per favorire al meglio la stipula di convenzioni quali prodotti e/o servizi da offrire agli addetti al settore;
- utilizzazione dei dati raccolti finalizzata alla costruzione di una banca dati che possa assumere la configurazione di "fonte informativa" del modello/sistema delle attività professionali.
C) Ruolo e compiti dell'Ente bilaterale nazionale (X.XX.XXX.) Premesso:
- che le attività assegnate all'Ente bilaterale nazionale hanno anche il compito di contribuire a valorizzare il decentramento del modello/sistema di relazioni sindacali;
- che tale modello/sistema, nell'ambito della prevista contrattazione di 2°livello, consente la costituzione dell'Ente bilaterale regionale.
Per tutto quanto sopra l'Ente bilaterale nazionale svilupperà le seguenti funzioni:
- monitoraggio e supporto dell'attuazione degli indirizzi delle parti sociali;
- supporto agli Enti bilaterali regionali per la redazione degli Statuti e dei loro rispettivi regolamenti, verificandone la coerenza con quello nazionale;
- interfaccia con gli Enti bilaterali regionali per il monitoraggio dell'attuazione dei loro compiti, delle loro attività e dell'andamento gestionale;
- proponente di riferimento per l'adozione di uno schema unico di bilancio e le relative strumentazioni tecniche, da valere per tutti gli Enti bilaterali regionali, redatto secondo le regole indicate per i bilanci degli enti, dei fondi e delle Casse;
- soggetto che predisporrà, annualmente, una relazione per le parti sociali che illustri per gli Enti bilaterali regionali:
- le buone prassi;
- le gestioni di eccellenza evidenziando le eventuali criticità, anche al fine di individuare possibili soluzioni;
- il risultato del monitoraggio sulla regolarità contributiva.
D) Ruolo e compiti dell'Ente bilaterale regionale (X.XX.XXX./R.)
In coerenza con quanto disposto al precedente punto C), gli Enti bilaterali regionali, così come saranno geograficamente costituiti, dovranno attuare sia quanto ad essi assegnato dal c.c.n.l., dalla contrattazione di 2°livello e dai loro rispettivi Statuti che quanto ai punti di seguito esplicitati:
- trasmettere, annualmente, all'Ente bilaterale nazionale, copia del bilancio di pertinenza redatto secondo lo schema unico di cui alla lett. C);
- qualora le entrate dell'Ente regionale non garantissero una sufficiente quantità di risorse per l'espletamento dei compiti previsti dagli Statuti, lo stesso Ente regionale, congiuntamente a quello nazionale, dovranno sottoporre alla Commissione paritetica nazionale, di cui all'art. 3 del c.c.n.l., un piano di razionalizzazione anche prevedendo processi di aggregazione secondo modalità congrue alle peculiarità territoriali.
Criteri di funzionamento
E) Regole generali:
- le regole di funzionamento generali degli enti, dei fondi e delle Casse sono previste dai loro rispettivi Statuti e regolamenti;
- gli Statuti-tipo sono allegati al contratto collettivo nazionale, di cui fanno parte integrante, con l'obiettivo di rendere i principi e le norme in essi contenuti obbligatori e vincolanti per tutti gli Statuti degli enti, dei fondi e delle Casse nazionali e degli Enti bilaterali regionali;
- per la concreta realizzazione di quanto sopra disposto la Commissione paritetica nazionale procederà alla revisione degli attuali Statuti degli enti, fondi e Casse nazionali ed alla revisione, ove esistenti, dei relativi regolamenti ovvero alla loro costituzione, in coerenza con quanto previsto dal presente accordo, entro il 31 dicembre 2011;
- tutte le parti sociali si impegnano a dare concreta e puntuale applicazione alle decisioni della Commissione paritetica di cui al punto precedente.
F) Criteri di selezione e professionalità - Gestione risorse umane Si introducono requisiti diversi a seconda dei livelli di riferimento. Componenti degli Organi esecutivo/gestionali:
- requisiti di moralità previsti dall'art. 5, comma 1, lett. d), decreto legislativo n. 276/2003;
- requisiti minimi di professionalità (esclusi Organi assembleari) quali:
- aver maturato esperienze professionali coerenti con la missione degli strumenti/struttura, svolte anche in Organizzazioni sindacali (dei lavoratori e datoriali) per almeno 24 mesi.
Posizioni direttive di struttura:
- requisiti di moralità previsti dall'art. 5, comma 1, lett. d), decreto legislativo n. 276/2003;
- necessità di titoli o esperienze professionali coerenti con l'attività dell'ente/fondo/Cassa maturate in ruoli di responsabilità per almeno 5 anni.
Personale di struttura:
- necessità di titoli di studio e/o esperienze pregresse coerenti con le mansioni da assegnare e conseguentemente con i livelli di inquadramento previsti.
Negli Statuti ai vari livelli va prevista la sostituzione automatica di chi decade dagli Organi a qualsiasi titolo o in caso di perdita dei requisiti di moralità di cui ai commi precedenti.
G) Consulenze e incarichi esterni:
- gli strumenti/strutture (enti - fondi - Casse) adottano criteri di selezione omogenei, oggettivi e misurabili, degli operatori esterni, delle società di servizi, degli incarichi di consulenza, secondo i principi di professionalità ed economicità con riferimento ai costi e alla tipologia di servizi resi, valutando, ove compatibile con la natura dei servizi, una pluralità di offerte;
- in caso di pluralità di offerte, per le prestazioni di servizi, gli strumenti/strutture dovranno adottare una procedura di trasmissione e valutazione delle offerte tese a garantire la massima segretezza;
- la scelta dei servizi dovrà assicurare un equo bilanciamento tra il costo e la qualità dei servizi o incarichi resi.
H) Compiti:
- i compiti degli enti, dei fondi e delle Casse sono esclusivamente quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, in conformità dei rispettivi Statuti allegati al c.c.n.l. e nel rispetto delle specifiche norme di legge vigenti;
- qualora uno strumento/struttura paritetica/bilaterale intenda introdurre innovazioni che intervengano sulle finalità ad essa assegnate, quali l'introduzione di nuovi compiti e/o di prestazioni e/o la modifica di quelle esistenti, gli Organi ne danno tempestiva preventiva comunicazione alla Commissione paritetica nazionale di cui al punto A) per una verifica di coerenza con le linee di indirizzo e secondo le modalità che potranno essere definite.
I) Risorse e bilanci - Pubblicità e trasparenza
L'attività degli strumenti/strutture paritetico/bilaterali dovrà essere improntata alla massima efficacia, impegnando le risorse disponibili prevalentemente per il finanziamento dei servizi e delle prestazioni così come previste dalla contrattazione, dagli Statuti e dai regolamenti, secondo i seguenti criteri:
- adozione, in tutti i bilanci, di usuali criteri;
- evidenza delle voci in entrata e in uscita;
- evidenza analitica delle spese di funzionamento, individuando le spese di gestione, i costi del personale e i compensi degli Organi, nel rispetto delle normative fiscali e contributive.
Viene predisposta a cura degli Organi, in concomitanza con la redazione del bilancio consuntivo e del budget previsionale, una relazione annuale sull'andamento della gestione, anche rispetto agli obiettivi, e sull'andamento dell'attività in corso anche con riferimento alla quantità e qualità delle prestazioni rese, nonché alle verifiche effettuate periodicamente sulla soddisfazione misurata presso gli iscritti (lavoratori - datori di lavoro) rispetto ai vantaggi concreti e percepiti.
Sono individuati i seguenti meccanismi per la pubblicità dei bilanci:
- gli Enti bilaterali regionali, così come geograficamente definiti, inviano all'Ente bilaterale nazionale il bilancio e la relazione annuale;
- gli strumenti/strutture nazionali inviano il bilancio e la relativa documentazione alle Organizzazioni nazionali socie e alla Commissione paritetica nazionale.
Ogni strumento/struttura renderà noto alle parti sociali, alla Commissione paritetica nazionale ed agli Organi costituiti ai vari livelli, il rapporto risorse/prestazioni/servizi, al fine di una valutazione complessiva che indichi il rapporto ottimale.
Gli Statuti degli Enti bilaterali regionali dovranno prevedere, trascorsi 3 mesi dalla data di scadenza prevista per l'approvazione e l'invio dei bilanci:
- l'automatica scadenza degli Organi e la nomina da parte del Comitato esecutivo dell'Ente bilaterale nazionale di un Commissario "ad acta" con il compito di provvedere entro 3 mesi alla redazione del bilancio al fine di permettere alle parti sociali la ricostituzione dell'Ente.
Titolo IV ATTIVITA' SINDACALE
Premessa
Valutato quanto in materia disciplinavano i precedenti cc.cc.n.l. stipulati dalle XX.XX. dei lavoratori con Consilp-Confprofessioni, con Confedertecnica e con CIPA;
Valutato quanto, per la stessa materia, è attualmente disciplinato dalle specifiche normative di legge;
Constatato l'evolversi e la possibile conclusione del processo di riforma delle "Professioni intellettuali" e della conseguente riorganizzazione strutturale del "settore";
Considerato quanto convenuto tra le parti firmatarie il presente c.c.n.l. in tema di "Validità e sfera di applicazione contrattuale", in tema di "Relazioni sindacali" e più in generale in tema di "Modello di struttura contrattuale";
Constatato che il modello/struttura contrattuale ha prodotto anche una evoluzione informatica la cui gestione, da parte degli addetti al settore, riscontra un significativo utilizzo/visitazione sia dei siti delle parti sociali che di quelli delle strutture paritetiche/bilaterali;
In coerenza con tutto quanto sopra, le parti hanno concordato di disciplinare tale materia con le norme contenute nei successivi articoli del presente titolo, che così come definite traggono origine dalla volontà delle parti di stabilire nuove e più funzionali "relazioni sindacali".
Art. 13
(Permessi per attività sindacale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Ai lavoratori del settore, per l'esercizio delle attività sindacali, sono concessi permessi retribuiti per un massimo di 8 (otto) ore pro-capite annue.
Fermo restando quanto sopra stabilito, le parti concordano che per 6 (sei) ore le modalità del loro utilizzo saranno definite nel 2°livello d i contrattazione regionale, per le rimanenti 2 (due) ore queste saranno utilizzate per consentire la connessione con i siti delle parti sociali e/o con i siti delle strutture paritetiche/bilaterali, e/o per la consultazione del c.c.n.l., con l'eventuale utilizzo delle attrezzature telematiche aziendali.
Tale diritto dovrà essere esercitato entro il 31 dicembre di ciascun anno e previa autorizzazione del datore di lavoro.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 8
(Permessi per attività sindacale)
Ai lavoratori del settore, per l'esercizio delle attività sindacali, sono concessi permessi retribuiti per un massimo di 8 (otto) ore "pro-capite" annue fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 300/1970.
Fermo restando quanto sopra stabilito, le parti concordano che per 6 (sei) ore le modalità del loro utilizzo saranno definite nel II livello di contrattazione regionale, per le rimanenti 2 (due) ore queste saranno utilizzate per consentire la connessione con i siti delle parti sociali e/o con i siti delle strutture paritetiche/bilaterali, e/o per la consultazione del c.c.n.l., con l'eventuale utilizzo delle attrezzature telematiche aziendali.
Tale diritto dovrà essere esercitato entro il 31 dicembre di ciascun anno e previa autorizzazione del datore di lavoro.
Art. 14
(Rappresentanze sindacali - Rappresentanze sindacali unitarie)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Ai fini della costituzione delle Rappresentanze sindacali aziendali, (R.S.A.) fatta salva l'applicabilità della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle strutture lavorative del Settore dove ne sussistano i requisiti dalla stessa legge previsti, le parti concordano che ove nelle strutture lavorative con i requisiti di cui sopra, venga avanzata richiesta di costituzione della
Rappresentanza sindacale unitaria, (R.S.U.) si farà riferimento allo specifico regolamento che sarà definito nel corso di vigenza del presente c.c.n.l.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 9
(Rappresentanze sindacali - Rappresentanze sindacali unitarie)
Ai fini della costituzione delle Rappresentanze sindacali aziendali (R.S.A.) fatta salva l'applicabilità della legge n. 300/1970, nelle strutture lavorative del settore dove sussistano i requisiti dalla stessa legge previsti, le parti concordano che qualora venga avanzata richiesta di costituzione della Rappresentanza sindacale unitaria (R.S.U.) si farà riferimento allo specifico regolamento che sarà definito nel corso di vigenza del presente c.c.n.l.
Art. 15 (Trattenuta sindacale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il datore di lavoro provvederà al servizio di esazione dei contributi che i lavoratori addetti al settore intendono versare ai loro rispettivi Sindacati di categoria che hanno stipulato il presente c.c.n.l.
Questi ultimi faranno pervenire ai datori di lavoro una comunicazione aggiornata e per iscritto dalla quale risulti:
- l'elenco nominativo dei lavoratori che hanno conferito tale delega;
- l'indicazione dell'ammontare del contributo da trattenere e le modalità di versamento alla Organizzazione sindacale prescelta.
A detta comunicazione dovrà essere allegata l'originale della delega rilasciata dal lavoratore alla Organizzazione sindacale, così come riprodotta in "fac-simile" e riportata in allegato al presente c.c.n.l.
L'esazione dei contributi per i quali il lavoratore abbia revocato la delega, sarà sospesa contestualmente all'arrivo della comunicazione di revoca al datore di lavoro.
Se la revoca viene inviata direttamente al datore di lavoro, lo stesso ne darà comunicazione alla Organizzazione sindacale interessata, procedendo nel contempo alla sospensione della trattenuta sindacale.
Resta stabilito che il datore di lavoro non assume e non può assumere responsabilità alcuna di qualsiasi natura in conseguenza delle operazioni di riscossione dei contributi a carico dei lavoratori e che, in difetto di tempestiva ricezione da parte del datore di lavoro della dichiarazione di revoca del lavoratore, quest'ultimo non può reclamare alcun diritto né avanzare rivendicazione alcuna nei confronti del proprio datore di lavoro, neanche dopo la risoluzione del rapporto di lavoro.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 10
(Trattenuta sindacale)
Il datore di lavoro provvederà al servizio di esazione dei contributi che i lavoratori addetti al settore intendono versare ai loro rispettivi Sindacati di categoria che hanno stipulato il presente c.c.n.l.
Questi ultimi faranno pervenire ai datori di lavoro una comunicazione aggiornata e per iscritto dalla quale risulti:
1) l'elenco nominativo dei lavoratori che hanno conferito tale delega;
2) l'indicazione dell'ammontare del contributo da trattenere e le modalità di versamento alla Organizzazione sindacale prescelta.
A detta comunicazione dovrà essere allegata l'originale della delega rilasciata dal lavoratore alla Organizzazione sindacale, così come riprodotta in "Fac-Simile" e riportata in allegato al presente c.c.n.l.
L'esazione dei contributi per i quali il lavoratore abbia revocato la delega, sarà sospesa contestualmente all'arrivo della comunicazione di revoca al datore di lavoro.
Se la revoca viene inviata direttamente al datore di lavoro, lo stesso ne darà comunicazione alla Organizzazione sindacale interessata, procedendo nel contempo alla sospensione della trattenuta sindacale.
Resta stabilito che il datore di lavoro non assume e non può assumere responsabilità alcuna di qualsiasi natura in conseguenza delle operazioni di riscossione dei contributi a carico dei lavoratori e che, in difetto di tempestiva ricezione da parte del datore di lavoro della dichiarazione di revoca del lavoratore, quest'ultimo non può reclamare alcun diritto no avanzare rivendicazione alcuna nei confronti del proprio datore di lavoro, neanche dopo la risoluzione del rapporto di lavoro.
Allegato 2
Fac-Simile - All'Organizzazione sindacale
Il sottoscritto .......... ........... ............ .......... .......... ........... ............ .......... .......... ...........
Qualifica .......... ........... ............ Livello .......... Struttura lavorativa .......... ........... ............
Via (indirizzo privato) .......... ........... ............ ........... Comune .......... ........... ............
Tel. .......... ........... ............
Il sottoscritto delega codesta Amministrazione a trattenere sulla retribuzione lorda la percentuale dell'1% per 14 mensilità, quale contributo associativo da versarsi alla
FILCAMS-CGIL di .......... ........... ............
FISASCAT-CISL di .......... ........... ............
UILTUCS-UIL di .......... ........... ............
La presente delega ha validità annuale per cui in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, l'Amministrazione provvederà a trattenere in unica soluzione le quote restanti sulla indennità di fine rapporto.
La delega s'intende tacitamente rinnovata qualora nel mese di dicembre di ciascun anno, non venga data formale disdetta all'Amministrazione e all'Organizzazione sindacale.
Data .......... ........... ............
Firma
.......... ........... ............ ..........
Fac-Simile - All'Amministrazione della sede di lavoro
Il sottoscritto .......... ........... ............ .......... .......... ........... ............ .......... .......... ..
Qualifica .......... ........... ............ Livello .......... Struttura lavorativa .......... ........... ............
Il sottoscritto delega codesta Amministrazione a trattenere sulla retribuzione lorda la percentuale dell'1% per 14 mensilità, quale contributo associativo da versarsi alla
FILCAMS-CGIL di .......... ........... ............
FISASCAT-CISL di .......... ........... ............
UILTUCS-UIL di .......... ........... ............
La presente delega ha validità annuale per cui in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, l'Amministrazione provvederà a trattenere in unica soluzione le quote restanti sulla indennità di fine rapporto.
La delega s'intende tacitamente rinnovata qualora nel mese di dicembre di ciascun anno, non venga data formale disdetta all'Amministrazione e all'Organizzazione sindacale.
Data .......... ........... ............
Firma
.......... ........... ............ ..........
Titolo V
TUTELE E WELFARE CONTRATTUALE
Premessa
Le parti individuano come valori condivisi la tutela della salute, la sicurezza, e la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro, il rispetto dell'ambiente, la salvaguardia dei prodotti, la qualità dei servizi e concordano sulla necessità di consolidare e diffondere comportamenti e applicazioni consapevoli, partecipati e coerenti delle norme contrattuali e di legge.
L'obiettivo comune è quello del miglioramento continuo della salute psico-fisica e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, attraverso una gestione preventiva ed un approccio globale ai fattori di rischio.
Utile al perseguimento di questi obiettivi può essere la scelta di applicare, con il coinvolgimento pieno di tutta la struttura lavorativa, standards nazionali o internazionali, modelli organizzativi e sistemi di qualificazione relativi alla gestione della salute, dell'ambiente e della qualità anche attraverso i relativi sistemi di certificazione e osservazione (artt. 27, 30 e 51 del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 106/2009).
Altrettanto strategico, per la tutela della persona del lavoratore e per la modernizzazione del sistema di relazioni sindacali e di lavoro del settore, è il ruolo del sistema di "welfare" negoziale assicurato dalla bilateralità che eroga ai lavoratori prestazioni contrattuali obbligatorie, così come precisato nell'art. 7 del presente c.c.n.l.
Art. 16
(Tutela della dignità della persona sul lavoro)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Ferma restando l'applicazione di quanto previsto dalla normativa di legge vigente in materia, le parti in coerenza con quanto richiamato all'art. 1, punto 9, si impegnano ad elaborare un "Codice di condotta per la tutela della dignità della persona", quale strumento contrattuale utile sia dal punto di vista sociale che da quello della gestione di eventi indubbiamente caratterizzati da aspetti di grande delicatezza.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 19
(Tutela della dignità della persona sul lavoro)
Ferma restando l'applicazione di quanto previsto dalla normativa di legge vigente in materia, le parti si impegnano ad elaborare un "Codice di condotta per la tutela della dignità della persona", quale strumento contrattuale utile sia dal punto di vista sociale che da quello della gestione di eventi indubbiamente caratterizzati da aspetti di grande delicatezza.
Art. 17
(Tutela della integrità psico-fisica dei lavoratori)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Su tale materia, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nel settore le parti convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori sulla base di quanto previsto dalle norme di legge vigenti nonché dalle buone prassi e da codici di comportamento.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 20
(Tutela della integrità psico-fisica dei lavoratori)
Su tale materia, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nel settore, le parti convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori sulla base di quanto previsto dalle norme di legge vigenti nonché dalle buone prassi e da Codici di comportamento.
A tale fine è prevista l'attivazione di sportelli informativi sui diritti e sulle tutele dei lavoratori affetti da patologie oncologiche e la possibilità di stipulare convenzioni con Organizzazioni no profit o Strutture sanitarie pubbliche e/o private per garantire una serie di servizi previdenziali e sociali gratuiti per i malati oncologici e le famiglie assistite.
Art. 18
(Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Nel confermare che tale materia rientra tra i compiti di elaborazione e di negoziazione previsti a livello di area professionale e/o di area professionale omogenea le parti rinviano allo specifico accordo, allegato al presente contratto, l'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 21
(Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)
Nel confermare che tale materia rientra tra i compiti di elaborazione e di negoziazione previsti a livello di Area professionale e/o di Area professionale omogenea le parti rinviano allo specifico accordo, allegato al presente contratto, l'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008.
Art. 19
(Assistenza sanitaria supplementare)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti, nel confermare la propria volontà di sviluppare una politica sociale che vada incontro alle esigenze dei lavoratori e nel contempo contribuisca alla fidelizzazione ed alla stabilità di impiego degli addetti al settore, hanno convenuto di istituire un apposito strumento bilaterale finalizzato a tali fini.
Al riguardo, le parti in ottemperanza a quanto previsto all'articolo 7 del Verbale di accordo del 24 ottobre 2001, in data 22 luglio 2003 con atto notarile hanno costituito la "Cassa di assistenza sanitaria supplementare per i dipendenti degli studi professionali" denominata "X.X.XX.XXXX.", il cui compito è quello di gestire i trattamenti assistenziali sanitari, integrativi delle prestazioni sanitarie pubbliche obbligatorie, nonché di gestire quanto ad essa demandato e previsto dal suo Statuto e dal suo regolamento.
Le parti, in coerenza con quanto definito nel precedente art. 12, si impegnano a rivedere lo Statuto della Cassa, anche per valutare l'ipotesi di attribuire a tale Ente la personalità giuridica.
Il finanziamento della "Cassa", operativa dal 1°ge nnaio 2005, e le modalità di versamento delle quote mensili vengono aggiornate e ridefinite come indicato nei punti successivi.
a) Soggetti beneficiari della assistenza sanitaria supplementare
Sono soggetti beneficiari delle prestazioni previste dalla Cassa tutti gli addetti con le diverse forme di impiego previste nel presente c.c.n.l.
b) Finanziamento della "Cassa"
Le quote a carico dei datori di lavoro per l'iscrizione dei soggetti beneficiari alla X.X.XX.XXXX. di cui al precedente punto a), sono fissate in:
- 14 (quattordici) euro mensili per 12 (dodici) mensilità a partire dal 1°ottobre 2011 per ogni soggetto beneficiario, con decorrenza dal mese di iscrizione e 15 (quindici) euro mensili per 12 (dodici) mensilità a partire dal 1°settembr e 2013;
- 24 (ventiquattro) euro "una tantum" quale quota di iscrizione per ogni soggetto beneficiario.
Dette somme rientrano tra quelle previste dall'articolo 12 della legge n. 153/1969 riformulato dal D.Lgs. n. 314/1997 e quindi non imponibili sia ai fini fiscali che previdenziali e non influiscono sugli altri istituti contrattuali (t.f.r., ecc.).
Per i lavoratori assunti a tempo parziale i versamenti di cui sopra saranno comunque dovuti in misura intera. In caso di un dipendente con più rapporti part-time, nell'ambito di applicazione del presente c.c.n.l., sarà dovuta una sola iscrizione alla Cassa.
Inoltre per i lavoratori assunti a tempo determinato nessun versamento sarà dovuto per i contratti di durata inferiore a 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe; per i contratti superiori a 3 (tre) mesi, comprese le eventuali proroghe, saranno dovuti integralmente i versamenti sopra richiamati.
Il versamento di tali quote è una delle condizioni per esercitare il diritto alle prestazioni previste dal Piano sanitario per i dipendenti degli studi professionali.
Per ogni soggetto beneficiario di cui alla lett. a) il diritto alle prestazioni previste dal dalla Cassa sorgerà, comunque, dal 1°giorno del quarto m ese successivo a quello della data di iscrizione alla "Cassa".
c) Modalità di iscrizione e versamento
L'iscrizione e il versamento della quota "una tantum" di 24 (ventiquattro) euro, e del contributo mensile di cui alla precedente lett. b), dovranno essere effettuati secondo le modalità indicate nel regolamento XX.XX.XXXX. presente sul sito xxx.xxxxxxxx.xx.
La XX.XX.XXXX. ha stipulato apposita convenzione con l'INPS per la riscossione dei contributi di cui all'obbligo contrattuale previsto al punto a) del presente articolo attraverso il modello F24 codice di riferimento ASSP; le relative istruzioni sono presenti sul sito xxx.xxxxxxxx.xx.
Dichiarazione congiunta
Le parti, allo scopo di operare nella massima trasparenza, dichiarano l'impegno a portare a conoscenza di tutti gli addetti al settore le modalità di iscrizione alla "Cassa" ed il suo funzionamento (regolamento), il Piano sanitario, le modalità di richiesta delle prestazioni e le condizioni per esercitare il diritto delle stesse.
Per tale impegno, le parti rendono noto che nel sito della "Cassa" xxx.xxxxxxxx.xx è già possibile trovare tutte le informazioni.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che il contributo dovuto alla Cadiprof è parte integrante del trattamento economico, in quanto il versamento stabilito di cui all'art. 7 del verbale di accordo sottoscritto il 24 luglio 2001 - istitutivo della Cassa - è sostitutivo di un aumento contrattuale altrimenti maturato e negoziato in quanto le parti ribadiscono che l'importo stabilito viene destinato alla creazione di un sistema di "welfare" contrattuale con le prestazioni rese ai lavoratori a cui si applica il presente contratto.
Il datore di lavoro che ometta il versamento della suddetta quota è tenuto a corrispondere al lavoratore un Elemento distinto della retribuzione secondo quanto previsto dall'art. 7-bis.
Non è consentito ai datori di lavoro stipulare polizze, a favore dei dipendenti, alternative a quella prevista dall'art. 19 del presente c.c.n.l. e deve ritenersi irrinunciabile il diritto del dipendente all'assistenza sanitaria supplementare.
Nota a verbale
Durante la vigenza del presente c.c.n.l. le parti firmatarie potranno procedere ad un miglioramento ed a uno sviluppo del "welfare", individuando le modalità applicative necessarie a tale finalità.
N.d.R.: L'accordo 14 giugno 2013 prevede quanto segue:
Premessa
La disciplina dell'una tantum è contenuta all'art. 19 del c.c.n.l. per gli Studi Professionali sottoscritto il 29 novembre 2011 e prevede che per ciascun nuovo dipendente iscritto alla CADIPROF, ogni datore di lavoro sia tenuto al versamento di un contributo pari a euro 24,00 quale quota di iscrizione.
- Tale contributo non è finalizzato alla copertura delle prestazioni sanitarie, bensì all'efficientamento della gestione amministrativa e informatica delle posizioni degli iscritti. Esistono economie di scala legate alla dimensione degli iscritti: tali economie si traducono in una riduzione dei costi di gestione all'aumento del numero dei lavoratori che vengono iscritti per la prima volta in unica soluzione.
Le parti in considerazione di quanto sopra esposto convengono
di riformulare la disciplina dell'una tantum contenuta all'art. 19 del c.c.n.l. per gli Studi Professionali, prevedendo che la quota una tantum, per ciascun datore di lavoro - intendendosi per tale ciascun titolare di codice fiscale, anche dislocato e/o organizzato in più realtà lavorative - sia definita come segue:
- euro 24 (ventiquattro) per ciascun lavoratore, per i primi 50 lavoratori iscritti;
- euro 12 (dodici) per ciascun lavoratore, per i successivi lavoratori iscritti fino a 100;
- nessuna quota una tantum per i successivi lavoratori iscritti oltre 100.
Si definisce in tal modo in euro 1.800 (mille ottocento), l'importo massimo del versamento della quota una tantum per soggetti che iscrivono oltre 100 lavoratori in unica soluzione.
La nuova disciplina riguarda esclusivamente il versamento dell'una tantum iniziale a seguito della prima iscrizione del datore di lavoro e dei lavoratori.
Per le iscrizioni successive, resta in vigore l'obbligo del versamento per ciascun lavoratore neo iscritto della quota una tantum pari a euro 24 (ventiquattro).
Su richiesta degli interessati, può essere considerato unico datore di lavoro nel senso sopra evidenziato, anche un insieme di soggetti facenti parte dello stesso gruppo di imprese: in tal caso dovrà essere appositamente indicato l'unico datore di lavoro cui riferire l'obbligo di pagamento della quota una tantum calcolata sul totale dei lavoratori del gruppo di imprese.
La decorrenza delle modifiche introdotte è con effetto immediato dopo la firma del presente accordo.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 13
(Contribuzione alla bilateralità di settore)
Sono tenuti a contribuire al finanziamento degli Enti bilaterali tutti i soggetti ricompresi nella sfera di applicazione prevista dal presente contratto collettivo.
Il finanziamento di tutte le attività che vengono esercitate dagli Enti bilaterali di settore (XX.XX.XXXX. - X.XX.XXX.), come elencate dal presente c.c.n.l., viene effettuato mediante un contributo unificato di 22 euro, di cui 2 euro a carico del lavoratore, che dovrà essere versato dal datore di lavoro per ciascun lavoratore mediante modello F24, Sez. INPS con causale ASSP.
Nella contribuzione sono ricomprese le forme di assistenza a favore di tutti coloro che operano all'interno dello studio professionale datori di lavoro, committenti e lavoratori.
Per i lavoratori assunti a tempo parziale i versamenti di cui sopra saranno comunque dovuti in misura intera. In caso di un dipendente con più rapporti part-time, nell'ambito di applicazione del presente c.c.n.l., sarà dovuta una sola iscrizione.
Le medesime condizioni previste per i lavoratori dipendenti si applicano anche ai collaboratori coordinati e continuativi.
Le parti firmatarie del c.c.n.l. convengono dl suddividere la citata quota nel seguente modo:
- 15 euro per 12 mensilità a XX.XX.XXXX.;
- 7 euro di cui 2 euro a carico del lavoratore e 5 euro a carico del datore di lavoro, per 12 mensilità ad X.XX.XXX. Le modalità di gestione delle risorse per le singole iniziative sono definite dallo specifico accordo allegato al presente c.c.n.l.
Il datore di lavoro che ometta il versamento delle quote destinate alla bilateralità è tenuto a corrispondere, a partire dal mese successivo alla stipulazione del presente c.c.n.l., al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a Euro 32 (trentadue), corrisposto per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto e nella base di calcolo per il trattamento di fine rapporto. L'importo non è riproporzionabile in caso di contratto di lavoro a tempo parziale.
Art. 16
(Cassa di assistenza sanitaria supplementare -CA.DI.PROF.)
1. La "Cassa di assistenza sanitaria supplementare per i lavoratori degli studi professionali" denominata "XX.XX.XXXX.'' ha il compito di gestire i trattamenti assistenziali sanitari, integrativi delle prestazioni sanitarie pubbliche obbligatorie, nonché di gestire quanto ad essa demandato e previsto dal suo Statuto e dal suo regolamento.
2. Sono soggetti beneficiari delle prestazioni previste dalla Cassa tutti gli addetti con le diverse forme di impiego previste nel presente c.c.n.l.
3. Le quote a carico dei datori di lavoro per l'iscrizione dei soggetti beneficiari alla XX.XX.XXXX. sono quelle indicate dal precedente art. 13 a cui devono essere aggiunte 24 (ventiquattro) Euro "Una tantum" quale quota di iscrizione per ogni soggetto beneficiario. Dette somme rientrano tra quelle previste dall'articolo 12 della legge n. 153/1969 riformulato dal D.Lgs. n. 314/1997 e quindi non imponibili sia ai fini fiscali che previdenziali e non influiscono sugli altri Istituti contrattuali (t.f.r., ecc.).
6. Il versamento delle quote è una delle condizioni per esercitare il diritto alle prestazioni previste dal Piano sanitario per i dipendenti degli studi professionali.
7. Per ogni soggetto beneficiario il diritto alle prestazioni previsto dalla Cassa sorgerà, comunque, dal 1° giorno del 4° mese successivo a quello dalla data di iscrizione alla "Cassa".
Allegato sulla bilateralità di settore
al c.c.n.l. di lavoro degli studi professionali Confprofessioni .......... .......... .......... ..........
FILCAMS-CGIL .......... .......... .......... ..........
FISASCAT-CISL .......... .......... .......... ..........
UILTUCS .......... .......... .......... ..........
Considerato che
Il c.c.n.l. disciplina agli artt. 15 e 16 le finalità e le funzioni degli Enti bilaterali del settore XX.XX.XXXX. ed X.XX.XXX. affidando ad essi la gestione di una pluralità di prestazioni di fondamentale rilevanza per lo sviluppo dei lavoratori del settore;
Le parti intendono estendere forme di assistenza anche ai liberi professionisti;
Le parti danno atto che Confprofessioni è l'esclusiva rappresentante della parte datoriale, anche ai fini della valutazione delle opportune forme di tutela assistenziale a favore dei liberi professionisti;
Le parti intendono disciplinare la gestione dei contributi e delle prestazioni della bilateralità; Convengono quanto segue:
1) la somma che il datore di lavoro dovrà versare per ciascun lavoratore per i servizi della bilateralità ammonta complessivamente a 22 euro per numero 12 mensilità;
2) il suddetto importo è così ripartito:
a) 15 euro a XX.XX.XXXX.;
b) 7 euro ad X.XX.XXX.;
3) 4 euro sono utilizzati da X.XX.XXX. per il conseguimento delle finalità ad esso affidate dal c.c.n.l.;
4) 3 euro sono destinati a finanziare l'assistenza integrativa per i liberi professionisti datori di lavoro, al netto degli oneri di riscossione e gestione;
5) X.XX.XXX. costituisce, per l'amministrazione delle somme di cui al punto 4, una gestione separata dalle altre attività istituzionali, assicurando l'equilibrio economico-finanziario della suddetta gestione.
Tale gestione viene svolta sotto la vigilanza e la direzione di Confprofessioni, la quale selezionerà le coperture assistenziali e le eventuali Compagnie assicurative di riferimento, con decisioni che verranno attuate da X.XX.XXX.;
6) XX.XX.XXXX., già incaricata dell'incasso della quota unitaria in base al c.c.n.l., riscuoterà altresì le quote per conto di X.XX.XXX.;
7) XX.XX.XXXX. verserà ad X.XX.XXX. l'intera quota di sua spettanza, come indicata al precedente punto 2 b), e presterà, per la necessaria fase di start up, l'apporto tecnico opportuno ai fini della operatività della gestione di cui al punto 5;
8) le prestazioni ai professionisti saranno attivate entro il termine massimo di 180 giorni dalla stipula del c.c.n.l. ed entro lo stesso termine sarà approvato da Confprofessioni e recepito da X.XX.XXX., il regolamento che disciplina modalità di adesione, contribuzione, prestazioni e cessazione dalla copertura per i professionisti.
Art. 20
(Previdenza complementare)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Premesso che con accordi firmati in data 16 luglio 2010 e 30 settembre 2010 il Fondo di previdenza complementare XXX.XX.XXXX. è confluito nel Fondo di previdenza del terziario FON.TE., le parti convengono:
- di lasciare inalterata la contribuzione dovuta alla previdenza complementare che è attualmente pari all'1,55% sulla retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., per la quota a carico del datore di lavoro, e dello 0,55% sulla retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. come contribuzione minima a carico del lavoratore. Il lavoratore può comunque versare, a sua scelta e a suo carico, una percentuale di contribuzione fino a un massimo del 3% della retribuzione utile per il computo del t.f.r.;
- di confermare che, per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28 aprile 1993, è prevista la integrale destinazione del trattamento di fine rapporto (t.f.r.) maturando dal momento dell'adesione al Fondo di previdenza;
- di confermare che la previdenza complementare dovrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, compresi gli apprendisti;
- che a partire dal 1°gennaio 2011 la quota di isc rizione al Fondo di previdenza complementare e le modalità di ripartizione della quota stessa saranno quelle determinate da FON.TE.
Dichiarazione a verbale
Le parti individuano in FON.TE. il Fondo di riferimento del settore anche per i nuovi iscritti e, constatato che l'occupazione del settore è costituita prevalentemente da giovani e che quindi necessita valorizzare la previdenza complementare, confermano l'impegno a ricercare, definire e praticare, anche tramite un'apposita struttura di monitoraggio, azioni di sistema finalizzate alla divulgazione e alla adesione al Fondo FON.TE.
Sono comunque fatti salvi eventuali accordi di secondo livello per l'adesione a Fondi di previdenza complementare territoriale.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 18
(Previdenza complementare)
1. Premesso che con accordi firmati in data 16 luglio 2010 e 30 settembre 2010, il Fondo di previdenza complementare XXX.XX.XXXX, è confluito nel Fondo di previdenza del terziario FON.TE., le parti convengono:
a) di lasciare inalterata la contribuzione dovuta alla previdenza complementare che è attualmente pari all'1,55% sulla retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., per la quota a carico del datore di lavoro, e dello 0,55% sulla retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. come contribuzione minima a carico del lavoratore. Il lavoratore può comunque versare, a sua scelta e a suo carico, una percentuale di contribuzione fino a un massimo del 3% della retribuzione utile per il computo del t.f.r.;
b) di confermare che, per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28 aprile 1993, è prevista la integrale destinazione del trattamento di fine rapporto (t.f.r.) maturando dal momento dell'adesione al fondo di previdenza;
c) di confermare che la previdenza complementare dovrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, compresi gli apprendisti;
d) che a partire dal 1° gennaio 2011 la quota di iscrizione al fondo di previdenza complementare e le modalità di ripartizione della quota stessa saranno quelle determinate da FON.TE.
2. Le parti individuano in FON.TE. il Fondo di riferimento del settore anche per i nuovi iscritti e constatato che l'occupazione del settore è costituita prevalentemente da giovani e che quindi necessita valorizzare la previdenza complementare, confermano l'impegno a ricercare, definire o praticare, anche tramite un'apposita struttura di monitoraggio, azioni di sistema finalizzati alla divulgazione e alla adesione al Fondo FON.TE. Sono comunque fatti salvi eventuali accordi di II livello per l'adesione a fondi di previdenza complementare territoriale.
Titolo VI FORMAZIONE
Art. 21
(Obiettivi della formazione)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Constatato che lo sviluppo e la gestione della formazione assumono rilevanza anche a fronte del processo di riforma e di riorganizzazione del settore;
Considerato che tali processi produrranno l'esigenza di definire nuove funzioni e nuove competenze professionali per le quali sarà necessario predisporre progetti formativi volti a qualificare e riqualificare gli addetti alle varie aree professionali;
Tenuto conto, inoltre, dei processi di unificazione europea e del connesso tema dell'armonizzazione a livello comunitario dei titoli di studio e dei titoli per l'esercizio delle attività professionali specializzate;
Tutto ciò premesso le parti considerano la "formazione" una risorsa imprescindibile per lo sviluppo qualitativo del settore e per il consolidamento dell'occupazione.
A tale fine, fermi restando i ruoli ed i compiti che in tema di "formazione professionale" sono demandati ai vari livelli istituzionali decentrati, nonchè di confronto tra le parti a livello regionale, così come previsto dal presente c.c.n.l., le parti hanno convenuto sulla necessità di realizzare una politica attiva della formazione finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi:
1) aggiornare e migliorare il livello professionale degli addetti occupati nel settore e più in generale attivare un processo di valorizzazione delle risorse umane;
2) adeguare l'offerta di prestazione lavorativa alle richieste degli studi professionali e/o delle società di servizi professionali operanti nel settore;
3) migliorare il livello di servizio e di qualità offerto dagli studi professionali e/o dalle società di servizi professionali al fine ottimizzare la produttività ed elevare il livello di competitività;
4) rispondere, anche attraverso la definizione di crediti formativi, alle istanze di cambiamento dei profili, delle competenze e delle conoscenze professionali derivanti sia dai processi di innovazione tecnologica che da quanto legislativamente potrà essere innovato in tema di profili professionali, in particolare quelli attinenti all'area socio/sanitaria;
5) rispondere all'esigenza di formazione sui principi generali e sulle problematiche delle attività professionali, nonchè del loro ruolo nell'ambito dell'economia italiana ed europea;
6) rispondere all'esigenza di formazione, tramite la predisposizione di specifici progetti con eventuali fondi dedicati, per i lavoratori occupati nel settore con contratti di inserimento/reinserimento; e, ove consentito dalla legislazione e/o da norme contrattuali, anche tramite la predisposizione di specifici progetti a favore di occupati e di addetti al settore con rapporto di:
- apprendistato;
- collaborazione coordinata e continuativa;
- collaborazione a progetto;
- partita IVA in monocommittenza;
- formazione/lavoro quali: stage e praticantato;
7) aggiornare la formazione riguardante il mondo del lavoro e le sue regolamentazioni, nonchè la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
8) incrementare i livelli occupazionali, superando altresì le maggiori difficoltà di accesso al lavoro presenti nelle aree del Mezzogiorno e per alcune fasce sociali più deboli;
9) conoscere almeno una lingua della Unione europea in aggiunta alla lingua madre.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 22
(Obiettivi della formazione)
Le parti hanno convenuto sulla necessità di realizzare una politica attiva della formazione, finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi:
1) aggiornare e migliorare il livello professionale degli addetti occupati nel settore e più in generale attivare un processo di valorizzazione delle risorse umane;
2) adeguare l'offerta di prestazione lavorativa alle richieste degli studi professionali e/o delle società di servizi professionali operanti nel settore;
3) migliorare il livello di servizio e di qualità offerto dagli studi professionali e/o dalle società di servizi professionali al fine ottimizzare la produttività ed elevare il livello di competitività;
4) rispondere, anche attraverso la definizione di crediti formativi, alle istanze di cambiamento dei profili, delle competenze e delle conoscenze professionali derivanti sia dai processi di innovazione tecnologica che da quanto legislativamente potrà essere innovato in tema di profili professionali, in particolare quelli attinenti all'area socio-sanitaria;
5) rispondere all'esigenza di formazione sui principi generali e sulle problematiche delle attività professionali, nonché sul loro ruolo nell'ambito dell'economia e della società italiana ed europea;
6) promuovere esperienze di alternanza scuola/università/lavoro negli studi professionali per avvicinare i giovani al settore, incoraggiare la propensione all'attività professionale e formare adeguatamente i futuri dipendenti e collaboratori;
7) incoraggiare tra gli addetti occupati nel settore il conseguimento del titolo di scuola secondaria superiore se non posseduto, anche tramite convenzioni con istituti scolastici;
8) rispondere all'esigenza di formazione, tramite la predisposizione di specifici progetti con eventuali fondi dedicati, per i lavoratori occupati nel settore con contratti di inserimento/reinserimento e, ove consentito dalla legislazione e/o da norme contrattuali, anche tramite la predisposizione di specifici progetti a favore di occupati e di addetti al settore con rapporto di:
- apprendistato;
- collaborazione coordinata e continuativa;
- collaborazione a progetto;
- partita IVA in monocommittenza;
- formazione/lavoro quali: stage e praticantato;
7) aggiornare la formazione riguardante il mondo del lavoro e le sue regolamentazioni, nonché la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
9) incrementare i livelli occupazionali, superando altresì le maggiori difficoltà di accesso al lavoro presenti nelle aree del Mezzogiorno e per alcune fasce sociali più deboli;
10) conoscere almeno una lingua dell'Unione europea in aggiunta alla lingua madre.
Art. 22 (Formazione continua)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Premesso che:
- ai sensi dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua possono finanziare piani formativi di singolo studio, di territorio, di settore o individuali concordati tra le parti sociali, nonchè eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani, concordate tra le parti;
- il c.c.n.l. per i dipendenti degli studi professionali prevede che, ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua, gli "studi" operino con riferimento al Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua degli addetti occupati nel settore studi professionali e delle aziende ad essi collegate (Fondoprofessioni) e che lo stesso "Fondo" interprofessionale si avvalga del modello di relazioni sindacali e degli strumenti paritetici bilaterali, così come disciplinati dal c.c.n.l. sopra richiamato;
Visti:
- gli impegni assunti dalle parti sociali circa i fabbisogni formativi da rendere coerenti anche con la necessità di governare e gestire la prevedibile riorganizzazione strutturale degli studi professionali derivante dal processo di riforma delle attività intellettuali e conseguentemente, nel quadro di definite azioni di sistema, finalizzati all'obiettivo di accrescere, la qualità professionale degli addetti al settore;
- i contenuti in materia di linee-guida per la formazione professionale e lo sviluppo qualitativo del settore, che saranno previsti negli avvisi di bando definiti dal Fondo;
Considerato che:
- il settore è composto in gran parte da piccole e medie strutture lavorative ed è contrassegnato da ampia mobilità professionale e territoriale degli addetti con rischio di perdite di investimenti professionali;
- il mantenimento e lo sviluppo nel tempo del capitale personale di competenze costituisce risorsa primaria di occupabilità e che le azioni riconducibili alla professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune da valorizzare, per promuovere lo sviluppo qualitativo del settore e la sua capacità competitiva;
- per far fronte alle conseguenti problematiche, si rende opportuno individuare delle forme di aggregazione della domanda e della offerta di servizi formativi anche al fine di agevolarne un incontro efficiente ed efficace;
- l'esistenza di una pluralità di "studi" operanti nelle diverse aree professionali e i rispettivi lavoratori addetti, richiede l'attivazione di interventi formativi mirati alle proprie specifiche esigenze;
- al fine di consentire percorsi formativi personalizzati e riconosciuti come crediti formativi settoriali sia in ambito nazionale che europeo, le parti, anche in coerenza con gli scopi previsti dall'accordo interconfederale del 7 novembre 2003, hanno sottoscritto uno specifico Protocollo volto ad agevolare la partecipazione dei lavoratori ai progetti formativi recepiti e/o predisposti dal "Fondo";
Tutto ciò premesso le parti hanno convenuto:
1) che alcuni degli interventi di formazione continua, in particolare quelli più frequentemente richiesti dai datori di lavoro e dai lavoratori dell'area professionale tecnica e dell'area professionale sanitaria saranno relativi alla tematica: "Ambiente e sicurezza";
2) di fornire le linee-guida operative affinché gli Enti bilaterali, ed in particolare X.XX.XXX., possano svolgere la propria azione in un quadro complessivo condiviso dalle parti sociali, in armonia con quanto previsto dal c.c.n.l. per i dipendenti degli studi professionali;
3) che agli Enti bilaterali regionali, all'atto della loro costituzione ed effettiva messa a regime, potranno essere assegnate le attività di analisi dei fabbisogni formativi e quelle di monitoraggio e di verifica qualitativa dei risultati formativi;
4) che le intese (settoriali - territoriali - di area professionale - di area professionale omogenea - di area dei servizi vari - di singolo studio) relative alla presentazione di piani formativi coerenti con gli orientamenti/obiettivi del c.c.n.l., saranno sottoscritte dalle XX.XX. dei lavoratori, firmatarie del c.c.n.l., e potranno essere formalizzate avvalendosi dello schema di
accordo allegato che farà parte della documentazione che il "Fondo", in occasione della pubblicazione dei bandi, richiederà ai soggetti proponenti piani/progetti formativi;
5) che la partecipazione degli addetti al settore ai progetti formativi recepiti e/o predisposti dal "Fondo" sia regolata anche applicando i criteri indicati al punto 1, lett. a), b), c), d), del successivo art. 23, e al punto 3 (E.C.M.) dello stesso art. 23.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 22
(Formazione continua)
Le parti hanno convenuto:
1) che alcuni degli interventi di formazione continua, in particolare quelli più frequentemente richiesti dai datori di lavoro e dai lavoratori dell'Area professionale tecnica e dell'Area professionale sanitaria saranno relativi alla tematica: "Ambiente e Sicurezza";
2) di fornire le linee-guida operative affinché gli Enti bilaterali, ed in particolare X.XX.XXX., possano svolgere la propria azione in un quadro complessivo condiviso dalle parti sociali, in armonia con quanto previsto dal c.c.n.l. per i dipendenti degli studi professionali;
3) che agli Enti bilaterali regionali, all'atto della loro costituzione ed effettiva messa a regime, potranno essere assegnate le attività di analisi dei fabbisogni formativi e quelle di monitoraggio e di verifica qualitativa dei risultati formativi;
4) che le intese (Settoriali - Territoriali - di Area professionale - di Area professionale omogenea - di Area dei Servizi vari - di singolo studio) relative alla presentazione di piani formativi coerenti con gli orientamenti/obiettivi del c.c.n.l., saranno sottoscritte dalle XX.XX. dei lavoratori, firmatarie del c.c.n.l., e potranno essere formalizzate avvalendosi dello schema di accordo allegato che farà parte della documentazione che il "Fondo", in occasione della pubblicazione dei bandi, richiederà ai soggetti proponenti piani/progetti formativi;
5) che la partecipazione degli addetti al settore ai progetti formativi recepiti e/o predisposti dal "Fondo" sia regolata anche applicando i criteri indicati al punto 1), lettere a), b), c), d), del successivo articolo 93, e al punto 3) (E.C.M.) dello stesso articolo 93.
Art. 23 (Diritto allo studio)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
1) Lavoratori studenti - Diritto allo studio
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, i datori di lavoro concederanno ai lavoratori non in prova, che intendano frequentare corsi di studio diversi dalla formazione e dall'aggiornamento professionale, (in scuole di istruzione dell'obbligo e superiori statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, nonchè corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, di laurea, di laurea specialistica, di diplomi di specializzazione universitari e di master universitari, nonché dottorati di ricerca), i seguenti benefici:
a) concordare un orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze della struttura lavorativa, che agevoli la frequenza ai corsi nonchè alla preparazione agli esami;
b) considerare la prestazione di lavoro straordinario non obbligatoria;
c) considerare come permessi retribuiti i giorni delle prove di esame e i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esami;
d) concedere permessi retribuiti nella misura massima individuale pari a 40 (quaranta) ore annue.
Nel caso di esami universitari che si articolino su più prove in giorni diversi, il diritto ai permessi per i giorni precedenti resta fissato nel numero di due. Non competono permessi retribuiti per gli esami universitari sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico;
e) il numero massimo di lavoratori che possono usufruire di permessi di studio non può superare 1 dipendente per volta.
2) Congedi per la formazione
Si applicano gli artt. 5 e 6 della legge n. 53/2000. Per usufruire dei congedi, i lavoratori interessati dovranno farne domanda al datore di lavoro con 30 (trenta) giorni di anticipo. Nella richiesta dovrà essere indicato il periodo (con le date di decorrenza e scadenza), con allegata documentazione idonea a comprovare le caratteristiche dei corsi da frequentare. Il datore di lavoro entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta darà conferma dell'accoglimento della richiesta stessa.
I lavoratori che possono assentarsi contemporaneamente per tutti i congedi previsti e richiamati dal presente articolo non possono superare il 10% degli addetti occupati nella struttura lavorativa, con un minimo di una unità.
Per l'eventuale sostituzione di lavoratori in congedo, derivante dall'applicazione del presente articolo, valgono le norme previste al Titolo XII (Contratti a tempo determinato), art. 53 del presente c.c.n.l.
3) Congedi per la educazione continua in medicina (E.C.M.)
Allo scopo di realizzare l'aggiornamento ed il miglioramento delle professionalità, le parti concordano nella necessità di agevolare la partecipazione dei lavoratori agli eventi formativi finalizzati agli obiettivi stabiliti dalla "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome", validi ai fini dell'acquisizione certificata dei crediti formativi e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo.
Per quanto riguarda le ore di congedo retribuito, queste saranno riconosciute nella misura massima individuale pari a 40 (quaranta) ore annue.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 83
(Misura del periodo di ferie)
1. A decorrere dal 1° luglio 1992 il personale di cui al presente contratto avrà diritto ad un periodo di ferie annue nella misura di 26 (ventisei) giorni lavorativi, comprensivi delle giornate di sabato. anche se l'orario è distribuito su 6 (sei) giorni. In caso di regime di "settimana corta", dal lunedì al venerdì, il periodo di ferie annuali è pari a 22 (ventidue) giorni lavorativi.
2. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle Strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.
Titolo VII
ORIENTAMENTO E FORMAZIONE AL LAVORO
Art. 24
(Tirocini formativi e di orientamento)
Ai tirocini formativi e di orientamento, si applicano le normative regionali di riferimento e, in mancanza, le disposizioni cui all'art. 18 della legge n. 196/1997 e al relativo decreto di attuazione (D.M. 25 marzo 1998, n. 142) e dell'art. 11 del D.L. n. 138/2011.
La materia potrà essere oggetto della contrattazione di secondo livello. Erogazioni e rimborsi spese
A favore dei tirocinanti potranno essere riconosciute borse di studio e rimborsi spese per l'espletamento dell'incarico. Per il trattamento fiscale di tali somme si rinvia agli artt. 50 (Redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente) e 51 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente) TUIR.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Titolo VIII MERCATO DEL LAVORO
Art. 25
(Forme e modalità di impiego)
Le parti, con la definizione del presente titolo, hanno inteso rispondere alla necessità di governo delle diverse possibili occasioni di impiego, individuando, nella loro gestione, gli strumenti volti a soddisfare le esigenze sia delle strutture lavorative del settore che dei lavoratori addetti.
Obiettivo condiviso è quello di stabilizzare, qualificare e fidelizzare la forza lavoro del settore, valorizzando le potenzialità professionali e occupazionali, in particolare dei giovani, mediante interventi che facilitino l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e consentano, governandola, una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori.
In tale contesto e tenuto conto della peculiarità del settore, le parti, nel riconfermare la loro titolarità negoziale in materia di mercato del lavoro, hanno convenuto sulla opportunità di disciplinare, per via contrattuale, le diverse modalità di impiego in appresso elencate.
Al riguardo, considerata la prassi da sempre praticata e consolidata anche con specifici accordi stipulati presso il Ministero del lavoro, le parti si impegnano ad operare, nel corso di vigenza del presente contratto, alla possibile modifica e/o integrazione e/o armonizzazione di quanto dallo stesso definito in tema di "Mercato del lavoro" con i risultati dell'esperienza praticata e/o con le eventuali ulteriori norme che potranno essere emanate quali atti legislativi conseguenti agli indirizzi generali assunti dal Governo italiano.
In coerenza con tutto quanto sopra, le parti hanno concordato di disciplinare esclusivamente le seguenti forme e modalità di impiego ravvisando in esse le necessità del settore:
- lavoro a tempo pieno e indeterminato;
- apprendistato;
- lavoro a tempo parziale (part-time);
- lavoro ripartito ("job-sharing");
- contratto a tempo determinato;
- telelavoro;
- contratto di inserimento al lavoro;
- somministrazione del lavoro e lavoro intermittente ("job on call").
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Titolo IX APPRENDISTATO
Art. 26
(Disciplina dell'apprendistato)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
L'apprendistato è disciplinato, nelle sue quattro articolazioni tipologiche, dal decreto legislativo n. 167/2011 e dalla normativa contenuta nel presente titolo.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue: Art. 26
(Disciplina dell'apprendistato)
L'apprendistato è disciplinato, nelle sue quattro articolazioni tipologiche, dal decreto legislativo n. 167/2011 e dalla normativa contenuta nel presente titolo.
Art. 27
(Disciplina comune dell'apprendistato)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
La disciplina comune si applica a tutte le tipologie di apprendistato contenute nel presente titolo.
A) Contratto di apprendistato
L'assunzione dovrà avvenire con un contratto di apprendistato redatto in forma scritta. A tal fine potrà essere utilizzato come riferimento lo schema di contratto di seguito allegato con annesso il fac-simile di progetto formativo individuale. Il contratto dovrà essere integrato con eventuali indicazioni richieste dalla normativa nazionale oppure regionale.
L'informazione relativa alla durata del periodo di prova, alla retribuzione, alla durata delle ferie, all'orario di lavoro può essere sostituita mediante il rinvio al presente contratto collettivo.
Qualora sia consentito dalla normativa regionale, il piano formativo individuale potrà essere definito e firmato anche entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto e costituirà allegato dello stesso.
I periodi di apprendistato svolti in precedenza presso altri datori di lavoro, per lo stesso profilo professionale saranno computati ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente c.c.n.l. purché l'addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore a 12 mesi.
E' possibile la stipulazione di un contratto di apprendistato a tempo parziale purché la percentuale di part-time non sia inferiore al 60% (sessanta) e senza diminuzione delle ore di formazione previste.
B) Periodo di prova e risoluzione del rapporto
La durata massima del periodo di prova per tutte le tipologie di apprendistato è determinata dalle parti contrattuali, in ragione della durata del contratto, del profilo professionale e del livello di inquadramento finale. In ogni caso non può eccedere i 60 (sessanta) giorni di lavoro effettivo per i lavoratori che saranno inquadrati ai livelli 4°e 4°/S al termine del periodo d i apprendistato e di 90 (novanta) giorni di lavoro effettivo per i restanti livelli e qualifiche, durante i quali è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso, con la corresponsione di tutti gli istituti contrattuali, compreso il trattamento di fine rapporto, in base ai criteri di maturazione previsti dal presente c.c.n.l.
Compiuto il periodo di prova, l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva.
E' vietato il recesso durante il periodo di formazione in assenza di giusta causa oppure giustificato motivo. Per il licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.
Il datore di lavoro e il lavoratore possono recedere dal rapporto allo scadere del periodo di apprendistato ai sensi dell'art. 2118 cod. civ.. Qualora tale recesso non intervenga, il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità.
C) Retribuzione
E' vietata la retribuzione a cottimo dell'apprendista. Per tutte le tipologie di apprendistato la retribuzione dell'apprendista è stabilita in misura percentualizzata rispetto ai parametri retributivi previsti dal presente c.c.n.l. al Titolo XXX, art. 122 così come indicata nell'Allegato B, tenuto conto del monte ore formativo e dell'anzianità di servizio.
D) Tutor
E' necessaria la presenza di un tutor interno per l'apprendistato, che dovrà essere individuato all'avvio dell'attività formativa ed avrà il compito di seguire l'attuazione del programma formativo oggetto del contratto di apprendistato, nel rispetto delle previsioni contenute nel presente accordo.
Il tutor per l'apprendistato, il nominativo del quale dovrà essere indicato nel contratto di apprendistato, può essere il titolare dello studio professionale, un altro professionista della struttura professionale oppure una persona diversa dalle prime ma a tal fine delegata. In quest'ultimo caso, il tutor sarà necessariamente un soggetto che ricopre la qualifica professionale individuata nel piano formativo e che possiede competenze adeguate ed un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato.
Alla fine di ogni anno di apprendistato è previsto un colloquio tra il tutor e l'apprendista per verificare l'attuazione del piano formativo, lo sviluppo delle capacità professionali e personali del lavoratore, le difficoltà eventualmente incontrate nell'esecuzione del contratto di apprendistato, eventuali miglioramenti da adottarsi nel restante periodo di apprendistato, ecc.
E) Piano formativo e formazione
I contenuti formativi del piano sono di natura trasversale di base e professionalizzante.
Fatto salvo quanto previsto dalle regioni e province autonome, la formazione trasversale è basata su:
- accoglienza, valutazione del livello iniziale e definizione del patto formativo;
- capacità relazionali e di comunicazione;
- conoscenze base di una seconda o terza lingua;
- disciplina del rapporto di lavoro comprese bilateralità e "welfare" contrattuale;
- organizzazione dello studio professionale e/o impresa di servizi;
- sicurezza e igiene sul lavoro.
F) Registrazione della formazione
La formazione dovrà essere registrata sul libretto formativo del cittadino. La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del cittadino, potrà avvenire a cura del datore di lavoro anche attraverso supporti informatici tracciabili e fogli firma. In assenza del libretto formativo del cittadino, la predetta certificazione sulla formazione svolta, varrà anche ai fini dell'attestazione sul percorso formativo. In ogni caso il datore di lavoro dovrà conservare, per le verifiche eventualmente fatte da parte degli Organi di controllo tutta la documentazione (in particolare quella delle ore di formazione), a dimostrazione dell'avvenuta formazione dell'apprendista (iscrizione o attestazioni per la partecipazione a corsi esterni, documenti contabili, fogli presenza e documentazione per la formazione interna, ecc.).
G) Attribuzione della qualifica professionale
Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro certificherà e comunicherà all'apprendista l'avvenuta formazione e attribuirà la qualifica professionale all'interessato.
H) Percentuale di conferma
Per poter assumere lavoratori apprendisti per l'apprendistato professionalizzante e di mestiere il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 50% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti; a tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa o giustificato motivo e i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.
La disposizione di cui al comma che precede non trova applicazione quando, nei diciotto mesi precedenti all'assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto o qualora il datore di lavoro abbia alle proprie dipendenze un numero di lavoratori dipendenti non superiore a 3. Inoltre, la disciplina della percentuale di conferma non trova applicazione per le altre tipologie di apprendistato.
I) Finanziamento della formazione
Nell'ambito delle nuove competenze assegnate, Fondoprofessioni concorrerà al finanziamento dei percorsi formativi degli apprendisti fatto salvo l'obbligo formativo in capo al datore di lavoro. A tal fine, le parti adegueranno il regolamento di Fondoprofessioni per le nuove attività e competenze previste entro 3 mesi dalla data di stipulazione del presente c.c.n.l. Per finanziare le nuove attività formative da parte di Fondoprofessioni potrà, inoltre, essere introdotta una nuova percentuale di contribuzione su base volontaria; le parti si impegnano a tal fine di incontrarsi per definire le relative modalità e l'entità della contribuzione.
J) Requisiti e capacità formativa
Le parti riconoscono che qualora tutor dell'apprendista sia il professionista questo è già in possesso delle necessarie competenze professionali, poiché soggetto abilitato per legge all'esercizio di una professione ed obbligato alla formazione professionale continua.
Per tutte le tipologie di apprendistato, lo studio professionale e/o l'impresa di servizi potranno altresì avvalersi per l'erogazione della formazione, trasversale di base o professionalizzante, di strutture esterne accreditate per la formazione continua, secondo la normativa regionale vigente, presso la regione o provincia autonoma in cui si svolge l'attività formativa, oppure di strutture riconosciute da parte dell'Ente bilaterale X.XX.XXX. o da Fondoprofessioni.
K) Anzianità aziendale e prolungamento del periodo di apprendistato
Il periodo di apprendistato si computa ai fini dell'anzianità aziendale e di servizio.
In caso di malattia, infortunio, maternità e paternità, aspettative per motivi familiari o personali documentati, superiore a trenta giorni di calendario, è possibile prolungare il periodo di apprendistato per una durata pari al periodo dell'evento. Il prolungamento dovrà essere comunicato per iscritto all'apprendista con indicazione del nuovo termine del periodo formativo.
L) Trattamento malattie ed infortuni
Il relativo trattamento economico e normativo per gli apprendisti è lo stesso previsto per tutti i lavoratori dipendenti.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 27
(Disciplina comune dell'apprendistato)
La disciplina comune si applica a tutte le tipologie di apprendistato contenute nel presente titolo.
A. Contratto di apprendistato
L'assunzione dovrà avvenire con un contratto di apprendistato redatto in forma scritta. A tal fine potrà essere utilizzato come riferimento lo schema di contratto di seguito allegato con annesso il fac-simile di progetto formativo individuale. Il contratto dovrà essere integrato con eventuali indicazioni richieste dalla normativa nazionale oppure regionale.
L'informazione relativa alla durata del periodo di prova, alla retribuzione, alla durata delle ferie, all'orario di lavoro può essere sostituita mediante il rinvio al presente contratto collettivo.
I periodi di apprendistato svolti in precedenza presso altri datori di lavoro, per lo stesso profilo professionale saranno computati ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente
c.c.n.l. purché l'addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore a 12 mesi.
E' possibile la stipulazione di un contratto di apprendistato a tempo parziale purché la percentuale di part-time non sia inferiore al 60% (sessanta) e senza diminuzione delle ore di formazione previste.
B. Periodo di prova o risoluzione del rapporto
La durata massima del periodo di prova per tutte le tipologie di apprendistato è determinata dalle parti contrattuali, in ragione della durata del contratto, del profilo professionale e del livello di inquadramento finale. In ogni caso non può eccedere i 60 (sessanta) giorni di lavoro effettivo per i lavoratori che saranno inquadrati ai livelli 4° e 4°/S al termine del periodo di apprendistato e di 90 (novanta) giorni di lavoro effettivo per i restanti livelli e qualifiche, durante i quali è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso, con la corresponsione di tutti gli istituti contrattuali, compreso il trattamento di fine rapporto, in base ai criteri di maturazione previsti dal presente c.c.n.l.
Compiuto il periodo di prova, l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva.
E' vietato il recesso durante il periodo di formazione in assenza di giusta causa oppure giustificato motivo. Per il licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.
Il datore di lavoro e il lavoratore possono recedere dal rapporto allo scadere del periodo di apprendistato ai sensi dell'art. 2118 cod. civ. Qualora tale recesso non intervenga, il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità.
C. Retribuzione
E' vietata la retribuzione a cottimo dell'apprendista. Per tutte le tipologie di apprendistato la retribuzione dell'apprendista è stabilita in misura percentualizzata rispetto ai parametri retributivi previsti dal presente c.c.n.l. al Titolo XXX, art. 122 così come indicata nell'Allegato B, tenuto conto del monte ore formativo e dell'anzianità di servizio.
D. Tutor
E' necessaria la presenza di un tutor interno per l'apprendistato, che dovrà essere individuato all'avvio dell'attività formativa ed avrà il compito di seguire l'attuazione del programma formativo oggetto del contratto di apprendistato, nel rispetto delle previsioni contenute nel presente accordo.
Il tutor per l'apprendistato, il nominativo del quale dovrà essere indicato nel contratto di apprendistato, può essere il titolare dello studio professionale, un altro professionista della struttura professionale oppure una persona diversa dalle prime ma a tal fine delegata. In quest'ultimo caso, il tutor sarà necessariamente un soggetto che ricopre la qualifica professionale individuata nel piano formativo e che possiede competenze adeguate ed un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato.
Alla fine di ogni anno di apprendistato è previsto un colloquio tra il tutor e l'apprendista per verificare l'attuazione del piano formativo, Io sviluppo delle capacità professionali e personali del lavoratore, le difficoltà eventualmente incontrate nell'esecuzione del contratto di apprendistato, eventuali miglioramenti da adottarsi nel restante periodo di apprendistato, ecc.
F. Registrazione della formazione
La formazione dovrà essere registrata sul libretto formativo del cittadino. La registrazione della formazione erogata dallo studio professionale, in assenza del libretto formativo del cittadino, potrà avvenire a cura del datore di lavoro anche attraverso supporti informatici tracciabili e fogli firma. A tal fine potrà essere utilizzato come riferimento il format di registro di seguito allegato. In assenza del libretto formativo del cittadino, la predetta certificazione sulla formazione svolta, varrà anche ai fini dell'attestazione sul percorso formativo. In ogni caso il datore di lavoro dovrà conservare, per le verifiche eventualmente fatte da parte degli organi di controllo tutta la documentazione (in particolare quella delle ore di formazione), a dimostrazione dell'avvenuta formazione dell'apprendista (iscrizione o attestazione per la partecipazione a corsi esterni, documenti contabili, fogli presenza e documentazione per la formazione interna, ecc.).
G. Percentuale di conferma
Per poter assumere lavoratori apprendisti con il contratto di apprendistato professionalizzante e di mestiere il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 20%, per le strutture sotto i
50 dipendenti e il 50%, per quelle sopra i 50 dipendenti, dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti; a tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa o giustificato motivo e i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.
La disposizione di cui al comma che precede non trova applicazione quando, nei diciotto mesi precedenti all'assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto o qualora il datore di lavoro abbia alle proprie dipendenze un numero di lavoratori dipendenti non superiore a 3. Inoltre,
la disciplina della percentuale di conferma non trova applicazione per le altre tipologie di apprendistato.
H. Finanziamento della formazione
Nell'ambito delle nuove competenze assegnate, Fondoprofessioni concorrerà al finanziamento dei percorsi formativi degli apprendisti fatto salvo l'obbligo formativo in capo al datore di lavoro. A tal fine, le parti adegueranno il regolamento di Fondoprofessioni per le nuove attività e competenze previste entro 3 mesi dalla data di stipulazione del presente c.c.n.l. Per finanziare le nuove attività formative da parte di Fondoprofessioni potrà, inoltre, essere introdotta una nuova percentuale di contribuzione su base volontaria; le parti si impegnano a tal fine di incontrarsi per definire le relative modalità e l'entità della contribuzione.
I. Requisiti e capacità formativa
Le parti riconoscono che qualora tutor dell'apprendista sia il professionista questo è già in possesso delle necessarie competenze professionali, poiché soggetto abilitato per legge all'esercizio dl una professione ed obbligato alla formazione professionale continua.
Per tutte le tipologie di apprendistato, lo studio professionale e/o l'impresa di servizi potranno altresì avvalersi per l'erogazione della formazione, trasversale di base o professionalizzante, di strutture esterne accreditate per la formazione continua, secondo la normativa regionale vigente, presso la regione o provincia autonoma in cui queste hanno la propria sede oppure di strutture riconosciute da parte dell'Ente bilaterale X.XX.XXX. o da Fondoprofessioni.
L. Anzianità aziendale o prolungamento del periodo di apprendistato
Il periodo di apprendistato si computa ai fini dell'anzianità aziendale e di servizio.
In caso di malattia, infortunio, maternità e paternità, aspettative per motivi familiari o personali documentati, superiore a trenta giorni di calendario, è possibile prolungare il periodo di apprendistato per una durata pari al periodo dell'evento. Il prolungamento dovrà essere comunicato per iscritto all'apprendista con indicazione del nuovo termine del periodo formativo.
M. Trattamento malattie ed infortuni
Il relativo trattamento economico e normativo per gli apprendisti è lo stesso previsto per tutti i lavoratori dipendenti non apprendisti.
Allegato 1
Decreto 10 ottobre 2005
Approvazione del modello di Libretto formativo del cittadino, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 2, comma 1, lettera i) - (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 256 il 3
novembre 2005)
IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, in materia di occupazione e mercato del lavoro;
Visto l'art. 2, comma 1, lettera I), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, attuativo delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge n. 30/2003, che definisce il "Libretto formativo del cittadino";
Viste l'Allegato B dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000;
Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 31 maggio 2001, n. 174/2001, sul sistema di certificazione delle competenze nella formazione professionale;
Visto il documento tecnico allegato all'"Accordo tra il Ministro dell'istruzione della università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano per la definizione degli standard formativi, in attuazione dell'accordo quadro sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003" del 15 gennaio 2004;
Visto l'accordo intervenuto in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 28 ottobre 2004;
Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 15 dicembre 2004, n. 2241/2004/CE inerente la definizione di un "Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze - Europass";
Vista l'intesa sullo schema di Libretto formativo del cittadino intervenuta in sede di Conferenza unificata nella riunione del 14 luglio 2005;
Sentite le parti sociali; Decreta:
Art. 1
1. Ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 2, comma 1, lettera l), è approvato il modello di Libretto formativo del cittadino di cui all'Allegato A che fa parte integrante del presente decreto.
Roma 10 ottobre 2005 Allegato A
Fac-Simile
Libretto formativo del cittadino
Rilasciato da (soggetto abilitato/autorizzato)
Nella regione/provincia .......... ........... ............ ........... ..........
Data del primo rilascio .......... ........... ............ ........... ..........
Data di ultimo aggiornamento .......... ........... ............ ........... ..........
Sezione 1
1. Informazioni personali
Nome e cognome .......... ........... ............ ........... .......... .......... ........... ..........
Codice fiscale .......... ........... ............ ........... .......... .......... ........... ...............
Sesso .......... ........... ............ ........... .......... ............ ................ .......... .........
Data di nascita .......... ........... ............ ........... .......... .......... ................ ..........
Comune (o Stato estero di nascita) .......... ........... ............ ........... .......... .........
Provincia .......... ........... ............ ........... .......... .......... ........... ............ ...........
Nazionalità .......... ........... ............ ........... ..........
Comune di residenza .......... ........... ............ CAP ......... Provincia ..........
Indirizzo di residenza .......... ........... ............ ........... .......... .......... ...........
Comune di domicilio .......... ........... ............ CAP .......... Provincia ...........
Indirizzo di domicilio .......... ........... ............ .......... ........... ............
Numero di telefono cellulare .......... ........... ............
Numero di telefono .......... ........... ............
Numero di fax .......... ........... ............
Indirizzo di posta elettronica .......... ........... ............ .......... ........... ............
2. Esperienza lavorativa/professionale (*)
Tipologia contrattuale
Data di inizio del rapporto di lavoro ........../ ........../ ..........
Data di cessazione del rapporto di lavoro ........../ ........../ ..........
Mansione svolta (qualifica SIL) .......... ........... ............ ..........
Settore economico (Codice ISTAT) .......... ........... ............ ..........
Principali attività svolte .......... ........... ............ .......... .......... ........... ............ ...
Nome del datore di lavoro .......... ........... ............ .......... .......... ........... ............
Indirizzo del datore di lavoro .......... ........... ............ .......... .......... ........... .........
(*) Da ripetersi per ogni esperienza citata.
3. Titoli di istruzione e formazione (*)
Titolo di studio
Se apprendista indicare se: .......... ........... ............ ..........
( ) apprendistato per diritto dovere
( ) apprendistato per alta formazione
Anno di conseguimento .......... ........... ............ ..........
Nome dell'Istituto scolastico/Ente/Università .......... ........... ............ .......... .........
Sede dell'istituto scolastico/Ente/Università .......... ........... ............ .......... ..........
Votazione conseguita (numero/denominatore) ........../........ "Cum laude" .......... .......
Ultimo anno frequentato (se abbandonato) .......... ........... ............ ..........
Anno di frequenza (se in corso) .......... ........... ............ .......... .......... ....
Numero esami sostenuti (se abbandonato o in corso) .......... ........... ............ ..........
Tirocinio/Stage ( ) durata .......... ........... ............ ..........
Ente/Azienda ospitante .......... ........... ............ .......... .......... ........... ............ ........
(*) Da ripetersi per ogni esperienza citata.
4. Esperienze formative
Titolo attività formative
Se ottenuto in apprendistato indicare: ( ) apprendistato per il diritto dovere ( ) apprendistato professionalizzante ( ) apprendistato per l'alta formazione
( ) indicare se ottenuto in contratto di inserimento
Soggetto che ha erogato l'attività formativa .......... ........... ............ .......... ............
Sede soggetto erogatore (comune o Stato estero) .......... ........... ............ .............
Concluso nel .......... ........... ............ ..........
Durata (specificare se in ore/giorni/mesi) .......... ........... ............ ..........
Attestazione/certificazione rilasciata o valida dall'Ente pubblico .......... ........... ............
.......... .......... ........... ............ .......... .......... ........... ............ ....................................
Altre attestazioni .......... ........... ............ .......... .......... ........... ............ .......... ..........
.......... ........... ............ .......... .......... ........... ............ .......... .......... ........... .............
( ) Tirocinio/Stage - durata .......... ......... ...........
Ente/Azienda ospitante .......... ........... ............ .......... .......... ........... ............ ........
(*) Da ripetersi per ogni esperienza citata. Sezione 2
Competenze acquisite in percorsi di apprendimento
Tipologia (*) .......... .......... .......... ............ ......... .............. .............. .......... ............
Descrizione contesto di acquisizione (in quale percorso/situazione sono state sviluppate le competenze indicate)
.......... ........... ............ .......... .......... ........... ............ .......... .......... ........... .............
.......... ........... ............ .......... .......... ........... ............ .......... .......... ........... .............
.......... ........... ............ .......... .......... ........... ............ .......... .......... ........... .............
Periodo di acquisizione (anno in cui sono state sviluppate le competenze indicate)
.......... ........... ............ .......... .......... ........... ............ .......... .......... ........... .............
Tipo di evidenze
Documentali a supporto dell'avvenuta acquisizione delle competenze descritte
.......... ........... ............ .......... .......... ........... ............ .......... .......... ........... .............
.......... ........... ............ .......... .......... ........... ............ .......... .......... ........... .............
.......... ........... ............ .......... .......... ........... ............ .......... .......... ........... .............
(*) In caso di competenze acquisite nell'ambito di percorsi di apprendimento formale, specificare l'articolazione in relazione alle tipologie di competenze individuate dall'accordo in Conferenza unificata del 28 ottobre 2004; competenze di base, competenze tecnico-professionali e trasversali.
Per le competenze di base derivanti da percorsi di istruzione e formazione si farà riferimento alle aree individuate dall'accordo in Conferenza unificata del 15 gennaio 2004; area dei linguaggi, area tecnologica, area scientifica, area storico-socio-economica.
Art. 28
(Apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
In attesa delle necessarie intese tra Governo e regioni ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 167/2011, le parti firmatarie del presente c.c.n.l., auspicando un maggiore e migliore utilizzo del contratto di apprendistato di primo livello, quale canale di inserimento dei giovani nel settore, manifestano la propria disponibilità ad eventuali sperimentazioni che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali o le singole regioni intendano promuovere nell'ambito della normativa vigente.
E' demandata alla contrattazione nazionale o di secondo livello la sottoscrizione di accordi che rendano operativa tale tipologia contrattuale e la determinazione delle modalità di erogazione della formazione aziendale e/o presso lo studio professionale, nel rispetto degli standard generali fissati dalle singole regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano.
L'erogazione della formazione dovrà comunque avvenire con modalità coerenti rispetto alle finalità formative e dovrà essere svolta in modo da permettere l'efficacia dell'intervento formativo medesimo.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 28
(Apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale)
Le parti firmatarie del presente c.c.n.l., auspicando un maggiore e migliore utilizzo del contratto di apprendistato di 1° livello, quale canale di inserimento dei giovani nel settore e quale strumento per un'efficace attuazione della Garanzia Giovani, manifestano la propria disponibilità ad eventuali sperimentazioni che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali o le singole regioni intendano promuovere nell'ambito della normativa vigente.
E' demandata alla contrattazione nazionale o di 2° livello la sottoscrizione di accordi che rendano operativa tale tipologia contrattuale e la determinazione delle modalità di erogazione della formazione aziendale e/o presso lo studio professionale, nel rispetto degli standard generali fissati dalle singole regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano. In assenza di essi trova applicazione la normativa relativa all'apprendistato professionalizzante in quanto compatibile ed eccezion fatta per gli aspetti relativi alla retribuzione.
L'erogazione della formazione dovrà avvenire con modalità coerenti rispetto alle finalità formative e dovrà essere svolta in modo da permettere l'efficacia dell'intervento formativo medesimo.
Art. 29
(Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
A) Durata e percorso formativo
La durata della formazione e del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere e il percorso formativo dell'apprendista sono definiti in relazione alla qualifica professionale e al livello d'inquadramento previsto dal presente c.c.n.l. nell'Allegato B (Tabella 2) che fa parte integrante del presente c.c.n.l. L'apprendistato professionalizzante e di mestiere non è ammesso per le qualifiche del livello 5°. La durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere è di trenta mesi e la durata massima di trentasei mesi.
L'erogazione della formazione, sia trasversale di base che professionalizzante, dovrà avvenire con modalità coerenti rispetto alle finalità formative e dovrà essere svolta in modo da permettere l'efficacia dell'intervento formativo medesimo.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso strutture di formazione accreditate, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi nella misura in cui sono inerenti al nuovo contratto di apprendistato e al profilo professionale.
Per garantire un'idonea formazione teorico-pratica dell'apprendista, vengono indicate nella tabella di cui all'Allegato B le ore di formazione minime che dovranno essere erogate nel corso della prima annualità, ferma restando la possibilità di anticipare in tutto o in parte l'attività formativa prevista per le annualità successive e, fatto salvo quanto previsto dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, limitatamente all'acquisizione di competenze di base e trasversali. Le ore di formazione trasversale di base e quelle professionalizzanti sono comprese nell'orario normale di lavoro. Le ore di formazione trasversale non potranno essere anticipate o posticipate.
Le parti firmatarie del presente c.c.n.l. manifestano la propria disponibilità a delegare alla contrattazione di secondo livello la disciplina della formazione finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, così come disciplinata dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano. La delega riguarda solamente l'integrazione di quanto previsto dal vigente c.c.n.l.
B) Modalità per l'erogazione della formazione
La formazione, sia a carattere trasversale di base che a carattere professionalizzante, può essere svolta in aula, nonché in modalità "e-learning" ed in tal caso l'attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtuale e con strumenti di teleaffiancamento o video-comunicazione da remoto. L'attività formativa, svolta all'interno dello studio professionale e/o imprese di servizi, dovrà comunque garantire l'erogazione della formazione ed avere risorse umane idonee per poter trasferire le conoscenze e competenze richieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in ambienti e strutture idonee a tale scopo, anche per quanto riguarda le attrezzature tecniche.
C) Formazione professionalizzante e di mestiere
La formazione professionalizzante dovrà fornire per ogni singolo profilo professionale le seguenti competenze:
- la conoscenza dei servizi e delle attività di consulenza dello studio professionale e/o dell'impresa di servizi;
- la conoscenza delle basi tecniche e teoriche della professionalità e delle attività seguite, nonché la loro concreta applicazione all'interno dello studio professionale e/o della società di servizi;
- conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro dello studio professionale e/o della società di servizi;
- conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (p.e. software, le attrezzature e i diversi strumenti di lavoro, le nuove tecnologie di telecomunicazione, ecc.);
- conoscenze specifiche di eventuali seconde o terze lingue che sono richieste nel contesto e nell'attività dello studio professionale;
- la conoscenza e l'utilizzo delle misure di sicurezza individuali e di tutela ambientale specifiche del settore.
Il modello di piano formativo individuale è allegato al presente contratto.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue: Art. 29
(Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere)
A) Piano formativo
I contenuti formativi del piano formativo sono di natura professionalizzante.
Qualora, ai sensi del D.Lgs. n. 167/2011, sussista l'obbligo di effettuare la formazione trasversale di base perché offerta dalle regioni ai datori di lavoro, per i contenuti e la durata della stessa si rinvia a quanto previsto dalle stesse, secondo le linee-guida adottate in Conferenza Stato-regioni per l'apprendistato professionalizzante del 20 febbraio 2014.
B) Durata e percorso formativo
La durata della formazione e del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere e il percorso formativo dell'apprendista sono definiti in relazione alla qualifica professionale e al livello d'inquadramento previsto dal presente c.c.n.l nell'Allegato B (Tabella 2) che fa parte integrante del presente c.c.n.l. L'apprendistato professionalizzante e di mestiere non è ammesso per le qualifiche del livello 5°. La durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere è di trenta mesi e la durata massima di trentasei mesi.
L'erogazione della formazione, sia trasversale di base che professionalizzante, dovrà avvenire con modalità coerenti rispetto alle finalità formative e dovrà essere svolta in modo da permettere l'efficacia dell'intervento formativo medesimo.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso strutture di formazione accreditate, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi nella misura in cui sono inerenti al nuovo contratto dl apprendistato e al profilo professionale.
Per garantire un'idonea formazione teorico-pratica dell'apprendista, vengono indicate nella tabella di cui all'Allegato B le ore di formazione minime che dovranno essere erogate nel corso della prima annualità, ferma restando la possibilità di anticipare in tutto o in parte l'attività formativa prevista per le annualità successive. Le ore di formazione trasversale di base e quelle professionalizzanti sono comprese nell'orario normale di lavoro.
Le parti firmatarie del presente c.c.n.l. manifestano la propria disponibilità a delegare alla contrattazione di 2° livello la disciplina della formazione finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, così come disciplinata dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano. La delega riguarda solamente l'integrazione di quanto previsto dal vigente c.c.n.l.
C) Modalità per l'erogazione della formazione
La formazione può essere svolta anche in aula, nonché in modalità "e-learning" ed in tal caso l'attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtuale e con strumenti di teleaffiancamento o video-comunicazione da remoto. L'attività formativa, svolta all'interno dello studio professionale e/o imprese di servizi, dovrà comunque garantire l'erogazione della formazione ed avere risorse umane idonee per poter trasferire le conoscenze e competenze richieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in ambienti e strutture idonee a tale scopo, anche per quanto riguarda le attrezzature tecniche.
D) Formazione professionalizzante e di mestiere
La formazione professionalizzante dovrà fornire per ogni singolo profilo professionale le seguenti competenze:
- la conoscenza dei servizi e delle attività di consulenza dello studio professionale e/o dell'impresa di servizi;
- la conoscenza delle basi tecniche e teoriche della professionalità e delle attività seguite, nonché la loro concreta applicazione all'interno dello studio professionale e/o della società di servizi;
- conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro dello studio professionale e/o della società di servizi;
- conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (p.e. software, le attrezzature e i diversi strumenti di lavoro, le nuove tecnologie di telecomunicazione, ecc.);
- conoscenze specifiche di eventuali seconde o terze lingue che sono richieste nel contesto e nell'attività dello studio professionale;
- la conoscenza e l'utilizzo delle misure di sicurezza individuali e di tutela ambientale specifiche del settore.
Il modello di piano formativo individuale è allegato al presente contratto.
Art. 30
(Apprendistato di alta formazione e ricerca)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
A) Durata e percorso formativo
La durata della formazione e del contratto di apprendistato e il percorso formativo dell'apprendista sono definiti in relazione al percorso previsto per l'acquisizione del titolo, dottorato di ricerca (bando di concorso e regolamento universitario) o diploma da conseguire, maggiorato di un anno. La durata può essere ridotta in caso di crediti formativi o esperienze professionali riconosciute dagli istituti scolastici e universitari o dall'università nell'ambito del bando e del regolamento per il dottorato di ricerca.
L'apprendistato di alta formazione e di ricerca non è ammesso per le qualifiche del livello 3°, 4°, 4°S e 5°.
L'erogazione della formazione dovrà avvenire con modalità coerenti rispetto alle finalità formative e dovrà essere svolta in modo da permettere l'efficacia dell'intervento formativo medesimo. Le ore di formazione, la loro articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo sono quelli definiti nei percorsi stabiliti dall'Istituzione scolastica o universitaria e saranno inseriti nel piano formativo.
Qualora l'apprendista accumuli un notevole ritardo nel proprio percorso formativo può essere previsto, in via sperimentale, nell'ambito di quanto eventualmente già disciplinato dai singoli percorsi formativi degli istituti scolastici e universitari, la conversione dell'apprendistato di alta formazione e ricerca in un contratto di apprendistato professionalizzante.
Le parti firmatarie del presente c.c.n.l. manifestano la propria disponibilità ad eventuali sperimentazioni che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le università, le altre Istituzioni formative o le singole regioni e province autonome intendano promuovere nell'ambito dell'apprendistato in percorsi di alta formazione e di ricerca.
E' delegato alla contrattazione di secondo livello la disciplina di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 167/2011.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue: Art. 30
(Apprendistato di alta formazione e ricerca)
A) Durata e percorso formativo
La durata della formazione e del contratto di apprendistato e il percorso formativo dell'apprendista sono definiti in relazione al percorso previsto per l'acquisizione del titolo, dottorato di ricerca (bando di concorso e regolamento universitario) o diploma da conseguire. Al fine di consentire un adeguato inserimento nella realtà professionale di riferimento, la durata del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca può essere prorogata per un periodo massimo di 12 mesi. In ogni caso la durata può essere ridotta in caso di crediti formativi o esperienze professionali riconosciute dagli istituti scolastici e universitari o dall'università nell'ambito del bando e del regolamento per il dottorato di ricerca. L'apprendistato di alta formazione e di ricerca non è ammesso per le qualifiche del livello 3°, 4°, 4°/S. e 5°.
L'erogazione della formazione dovrà avvenire con modalità coerenti rispetto alle finalità formative e dovrà essere svolta in modo da permettere l'efficacia dell'intervento formativo medesimo. Le ore di formazione, la loro articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo sono quelli definiti nei percorsi stabiliti dall'istituzione scolastica o universitaria e saranno inseriti nel piano formativo.
Qualora l'apprendista accumuli un notevole ritardo nel proprio percorso formativo può essere previsto, in via sperimentale, nell'ambito di quanto eventualmente già disciplinato dai singoli percorsi formativi degli istituti scolastici e universitari, la conversione dell'apprendistato di alta formazione e ricerca in un contratto di apprendistato professionalizzante.
Le parti firmatarie del presente c.c.n.l. manifestano la propria disponibilità ad eventuali sperimentazioni che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Università, le altre Istituzioni formative o le singole regioni e province autonome intendano promuovere nell'ambito dell'apprendistato in percorsi di alta formazione e di ricerca.
E' delegato alla contrattazione di 2° livello la disciplina di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 167/2011.
Art. 31
(Apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche e per altre esperienze professionali)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
L'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011 introduce la possibilità di svolgere il periodo di praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche anche con un rapporto di apprendistato.
Le parti definiscono l'apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche come l'attività che deve essere obbligatoriamente svolta presso un professionista abilitato secondo la disciplina del rispettivo Ordine o Collegio di appartenenza prima di essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione all'esercizio della professione.
Il periodo di praticantato ai fini dell'accesso alle professioni ordinistiche ha la funzione di consentire al praticante l'acquisizione di conoscenze culturali e professionali, nonché di apprendere i fondamenti pratici e deontologici della professione, e ciò non solo al fine di prepararsi adeguatamente per l'esame di abilitazione, ma anche per garantire comunque la piena e corretta preparazione professionale e deontologica dell'aspirante professionista anche attraverso un'attività lavorativa all'interno dello studio professionale.
Le parti pertanto convengono, in considerazione del carattere innovativo di questa tipologia di apprendistato, di riunirsi entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo e disciplinare in modo compiuto tale istituto.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 31
(Apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche e per altre esperienze professionali)
L'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011 introduce la possibilità di svolgere il periodo di praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche anche con un rapporto di apprendistato.
Le parti definiscono il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche come l'attività che deve essere obbligatoriamente svolta presso un professionista abilitato secondo la disciplina del rispettivo Ordine o Collegio di appartenenza prima di essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione all'esercizio della professione.
Il periodo di praticantato ai fini dell'accesso alle professioni ordinistiche ha la funzione di consentire al praticante l'acquisizione di conoscenze culturali e professionali, nonché di apprendere i fondamenti pratici e deontologici della professione, e ciò non solo al fine di prepararsi adeguatamente per l'esame di abilitazione, ma anche per garantire comunque la piena e corretta preparazione professionale e deontologica dell'aspirante professionista anche attraverso un'attività lavorativa all'interno dello studio professionale.
Le parti pertanto convengono, in considerazione del carattere innovativo di questa tipologia di apprendistato, di riunirsi entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo e disciplinare in modo compiuto tale istituto. Potranno comunque essere avviate sperimentazioni a livello territoriale, anche in riferimento alle buone pratiche già realizzate.
Art. 32 (Standard professionali)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Gli standard professionali per l'apprendistato professionalizzante e l'apprendistato di ricerca sono quelli di cui all'art. 72 del presente c.c.n.l.
Le parti si impegnano a ridefinire e adeguare gli standard professionali qualora questo dovesse rendersi necessario a seguito di modifiche della normativa in materia di apprendistato, di specifiche indicazioni amministrative, dell'evoluzione del settore oppure di intese interconfederali.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 32
(Standard professionali)
Gli standard professionali per l'apprendistato professionalizzante e l'apprendistato di ricerca sono quelli di cui all'art. 23 del presente c.c.n.l.
Le parti si impegnano a ridefinire e adeguare gli standard professionali qualora questo dovesse rendersi necessario a seguito di modifiche della normativa in materia di apprendistato, di specifiche indicazioni amministrative, dell'evoluzione del settore oppure di intese interconfederali.
Art. 33
(Clausola di salvaguardia e avviso comune in materia di apprendistato)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Tutti i rapporti di apprendistato di cui alla L. n. 196/1997 e al X.Xxx. n. 276/2003 già stipulati e ancora in corso alla data di firma del presente c.c.n.l., continuano ad essere disciplinati dal trattamento economico e normativo precedente. Inoltre, si applicherà, laddove previsto, la disciplina e il trattamento economico e normativo precedente per i nuovi contratti di apprendistato eventualmente stipulati durante il periodo di transizione previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011.
Le parti firmatarie del presente c.c.n.l. si impegnano a pervenire, a livello di contrattazione territoriale, a specifici accordi con le Istituzioni regionali al fine di promuovere la corretta applicazione della normativa in materia di apprendistato e di armonizzare la disciplina vigente alle peculiarità e alle caratteristiche del settore.
A tal fine le parti si impegnano inoltre, entro quindici giorni dalla sottoscrizione della presente intesa, a istituire una Commissione paritetica con il compito di definire un avviso comune avente ad oggetto le linee-guida per l'applicazione uniforme dell'apprendistato sul territorio nazionale e, segnatamente, il quadro normativo di riferimento (durata, trattamento normativo e retributivo), i profili formativi e le modalità di erogazione della formazione aziendale applicando quanto demandato alla contrattazione collettiva e alla bilateralità dalla normativa di legge.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 33
(Clausola di salvaguardia e avviso comune in materia di apprendistato)
Tutti i rapporti di apprendistato di cui alla L. n. 196/1997 e al X.Xxx. n. 276/2003 già stipulati e ancora in corso alla data di firma del presente c.c.n.l., continuano ad essere disciplinati dal trattamento economico e normativo precedente. Inoltre, si applicherà, laddove previsto, la disciplina e il trattamento economico e normativo precedente per i nuovi contratti di apprendistato eventualmente stipulati durante il periodo di transizione previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011.
Le parti firmatarie del presente c.c.n.l. si impegnano a pervenire, a livello di contrattazione territoriale, a specifici accordi con le istituzioni regionali al fine di promuovere la corretta applicazione della normativa in materia di apprendistato e di armonizzazione della disciplina vigente alle peculiarità e alle caratteristiche del settore.
Titolo X
TEMPO PARZIALE (PART-TIME)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Premessa
Le parti, nel ritenere che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro ne confermano la sua funzione, tesa a consentire il raccordo fra i flussi di attività delle strutture lavorative con la composizione degli organici oltre che come risposta ad esigenze dei lavoratori anche già occupati.
Per tali scopi, le parti hanno convenuto di aggiornare la disciplina contrattuale nell'intento di garantire ai lavoratori a tempo parziale idonee tutele ed un corretto ed equo regime economico/normativo, così come definito dagli articoli di cui al presente titolo.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Titolo XI
TEMPO PARZIALE (PART TIME)
Premessa
Le parti, nel ritenere che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, ne confermano la sua funzione, tesa a consentire il raccordo fra i flussi di attività delle strutture lavorative con la composizione degli organici oltre che come risposta ad esigenze dei lavoratori anche già occupati.
Per tali scopi, le parti hanno convenuto di aggiornare la disciplina contrattuale nell'intento di garantire ai lavoratori a tempo parziale idonee tutele ed un corretto ed equo regime economico/normativo, così come definito dagli articoli di cui al presente Titolo.
Art. 34
(Disciplina del rapporto a tempo parziale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontà delle parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze della struttura lavorativa e quanto sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, fermo restando la volontarietà delle parti;
c) priorità del passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
d) applicabilità delle norme del presente c.c.n.l. in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso;
e) volontarietà delle parti in caso di modifica dell'articolazione dell'orario concordata.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 35
(Disciplina del rapporto a tempo parziale)
Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontà delle parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze della struttura lavorativa e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, fermo restando la volontarietà delle parti;
c) priorità del passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
d) applicabilità delle norme del presente c.c.n.l. in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso;
e) volontarietà delle parti in caso di modifica dell'articolazione dell'orario concordata.
Art. 35
(Durata della prestazione di lavoro a tempo parziale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
La durata e le modalità della prestazione lavorativa a tempo parziale sarà fissata fra datore di lavoro e lavoratore.
In caso di nuove assunzioni a tempo parziale, i lavoratori già in forza con orario di lavoro a tempo parziale, occupati nello stesso profilo professionale, avranno priorità di accesso alla posizione, integrando il proprio orario con le esigenze del datore di lavoro sopravvenute.
II trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale, si determina sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto, secondo i criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa.
Diverse modalità relative alla durata della prestazione lavorativa, potranno essere definite da specifici accordi stipulati a livello di area professionale e/o di area professionale omogenea, di cui all'art. 2 del presente c.c.n.l. nell'ambito del II livello di contrattazione regionale.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 36
(Durata della prestazione di lavoro a tempo parziale)
La durata e le modalità della prestazione lavorativa a tempo parziale sarà fissata fra datore di lavoro e lavoratore.
In caso di nuove assunzioni a tempo parziale, i lavoratori già in forza con orario di lavoro a tempo parziale, occupati nello stesso profilo professionale, avranno priorità di accesso alla posizione, integrando il proprio orario con le esigenze del datore di lavoro sopravvenute.
Il trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale, si determina sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto, secondo i criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa.
Diverse modalità relative alla durata della prestazione lavorativa, potranno essere definite da specifici accordi stipulati a livello di area professionale e/o di area professionale omogenea, di cui all'art. 2 del presente c.c.n.l. nell'ambito del 2° livello di contrattazione regionale.
Art. 36
(Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o per una corretta interpretazione e applicazione del c.c.n.l., si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno così come definito dal presente contratto, con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello pieno.
Ai soli fini dell'applicabilità della disciplina di cui al Titolo III (Attività sindacale), della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 37
(Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale)
In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o per una corretta interpretazione e applicazione del c.c.n.l., si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno così come definito dal presente contratto, con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello pieno.
Ai soli fini dell'applicabilità della disciplina di cui al Titolo III, Attività sindacale, della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa.
Art. 37
(Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti in coerenza con quanto dichiarato in premessa al Titolo VIII (Mercato del lavoro) e con quanto richiamato in premessa al presente titolo, hanno convenuto sull'opportunità di disciplinare contrattualmente le seguenti norme:
1) il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce motivo di provvedimento disciplinare e/o di giustificato motivo di licenziamento;
2) al rapporto di lavoro a tempo parziale risultante dalla trasformazione si applica la disciplina di cui al presente c.c.n.l.;
3) al lavoratore che alla data di assunzione, o in data successiva, abbia in corso l'instaurazione di più rapporti di lavoro a tempo parziale non potranno essere richieste prestazioni di lavoro supplementare di cui al successivo art. 41. Il rifiuto di tali prestazioni da parte del suddetto lavoratore non costituisce motivo di provvedimento disciplinare e/o di giustificato motivo di licenziamento;
4) priorità nel passaggio da tempo parziale a tempo pieno o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 38
(Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale)
Le parti hanno convenuto sull'opportunità di disciplinare contrattualmente le seguenti norme:
1) Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce motivo di provvedimento disciplinare e/o di giustificato motivo di licenziamento.
2) Al rapporto di lavoro a tempo parziale risultante dalla trasformazione si applica la disciplina di cui al presente c.c.n.l.
3) AI lavoratore che alla data di assunzione, o in data successiva, abbia in corso l'instaurazione di più rapporti di lavoro a tempo parziale non potranno essere richieste prestazioni di lavoro supplementare di cui al successivo articolo 41. Il rifiuto di tali prestazioni da parte del suddetto
lavoratore non costituisce motivo di provvedimento disciplinare e/o di giustificato motivo di licenziamento.
4) Priorità nel passaggio da tempo parziale a tempo pieno o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni.
Art. 38
(Ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
I lavoratori affetti da patologie oncologiche e altre patologie invalidanti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una Commissione medica istituita presso l'Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.
I genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai servizi sanitari competenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 39
(Ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale)
1. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, ai sensi dell'art. 12-bis del D.Lgs. n. 61/2000, e altre patologie invalidanti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una Commissione medica istituita presso l'Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore.
Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.
1-bis. Ai sensi dell'art. 12-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 61/2000, in caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100%, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
2. I genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai Servizi sanitari competenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori.
Art. 39
(Clausole flessibili ed elastiche del rapporto di lavoro a tempo parziale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
1) I contratti di lavoro a tempo parziale hanno la facoltà di prevedere clausole flessibili, in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa. Limitatamente al part-time verticale o misto, possono essere altresì previste le clausole elastiche, relative alla variazione in aumento della prestazione lavorativa.
2) La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del precedente punto 1 richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso un patto scritto, anche contestuale alla stipula del contratto di lavoro.
3) Nel patto scritto, o accordo, devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all'applicazione delle clausole flessibili od elastiche, la data di stipulazione, le modalità della prestazione a fronte delle quali il datore di lavoro può variare detta collocazione, rispetto a quella inizialmente concordata con il lavoratore. Nell'accordo dovrà essere indicata, inoltre, la possibilità di denuncia di cui al successivo art. 40, delle modalità di esercizio della stessa, nonchè di quanto previsto al successivo punto 4.
4) Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto di cui al precedente punto 2 e l'esercizio da parte dello stesso del diritto di ripensamento di cui al sotto citato art. 40, non può integrare in nessun caso gli estremi del provvedimento disciplinare e/o di giustificato motivo di licenziamento.
5) La variazione temporale della prestazione lavorativa di cui al punto 1, è ammessa esclusivamente quando il rapporto di lavoro a tempo parziale sia stipulato a tempo indeterminato e, nel caso di assunzione a termine, limitatamente a quelle previste dagli artt. 52 e 53 del presente c.c.n.l.
6) L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale comporta a favore del lavoratore un preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi.
Lo svolgimento delle ore lavorative richieste in regime di clausola flessibile, comportano a favore del lavoratore, il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto dell'intera prestazione, nella misura del 10 per cento limitatamente alla durata della variazione.
Lo svolgimento delle ore lavorative richieste in regime di clausola elastica, comportano a favore del lavoratore, il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto dell'intera prestazione, nella misura prevista dal lavoro supplementare, così come previsto dal successivo art. 41.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 40
(Clausole flessibili ed elastiche del rapporto di lavoro a tempo parziale)
1. I contratti di lavoro a tempo parziale hanno la facoltà di prevedere clausole flessibili, in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa. Limitatamente al part-time verticale o misto, possono essere altresì previste le clausole elastiche, relative alla variazione in aumento della prestazione lavorativa.
2. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del precedente punto 1) richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso un patto scritto, anche contestuale alla stipula del contratto di lavoro.
3. Nel patto scritto, o accordo, devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all'applicazione delle clausole flessibili od elastiche, la data di stipulazione, le modalità della prestazione a fronte delle quali il datore di lavoro può variare detta collocazione, rispetto a quella inizialmente concordata con il lavoratore, Nell'accordo dovrà essere indicata, inoltre, la possibilità di denuncia di cui al successivo articolo 40, delle modalità di esercizio della stessa, nonché di quanto previsto al successivo punto 4).
4. Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto di cui al precedente punto 2) e l'esercizio da parte dello stesso del diritto di ripensamento di cui al sotto citato articolo 40, non può integrare in nessun caso gli estremi del provvedimento disciplinare e/o di giustificato motivo di licenziamento.
5. La variazione temporale della prestazione lavorativa di cui al punto 1), è ammessa esclusivamente quando il rapporto di lavoro a tempo parziale sia stipulato a tempo indeterminato e, nel caso di assunzione a termine, limitatamente a quelle previste dagli articoli 53 e 54 del presente c.c.n.l.
6. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale comporta a favore del lavoratore un preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi.
Lo svolgimento delle ore lavorative richieste in regime di clausola flessibile, comportano a favore del lavoratore, il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto dell'intera prestazione, nella misura del 10 per cento limitatamente alla durata della variazione.
Lo svolgimento delle ore lavorative richieste in regime di clausola elastica, comportano a favore del lavoratore, il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto dell'intera prestazione, nella misura prevista dal lavoro supplementare, così come previsto dal successivo articolo 41.
Art. 40
(Denuncia patto di prestazione lavorativa in regime di xxxxxxxx xxxxxxxxxx ed elastiche)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale il lavoratore potrà denunciare il patto di cui al punto 2 del precedente art. 39, accompagnando alla denuncia l'indicazione di una delle seguenti documentate ragioni:
a) esigenze di carattere familiare, rientranti nelle casistiche di cui alle leggi n. 53/2000 e n. 104/1992;
b) esigenze di tutela della salute certificata dal competente Servizio sanitario pubblico;
c) esigenze di studio o di formazione;
d) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma.
La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi almeno cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e dovrà essere altresì accompagnata da un preavviso di un mese in favore del datore di lavoro. Il datore di lavoro ha facoltà di rinunciare al preavviso.
A seguito della denuncia di cui al precedente punto 1 viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata.
Successivamente alla denuncia, nel corso di svolgimento del rapporto di lavoro è fatta salva la possibilità di stipulare un nuovo patto scritto in materia di collocazione temporale elastica della prestazione lavorativa a tempo parziale, osservandosi le disposizioni del precedente art. 39.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 41
(Denuncia patto di prestazione lavorativa in regime di xxxxxxxx xxxxxxxxxx ed elastiche)
1. Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale il lavoratore potrà denunciare il patto di cui al punto 2) del precedente articolo 40, accompagnando alla denuncia l'indicazione di una delle seguenti documentate ragioni:
a) esigenze di carattere familiare, rientranti nelle casistiche di cui alle leggi n. 53/2000 e L. n. 104/1992;
b) esigenze di tutela della salute certificata dal competente Servizio sanitario pubblico;
c) esigenze di studio o di formazione;
d) necessità di attendere ad altra attività subordinata o autonoma.
2. La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi almeno cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e dovrà essere altresì accompagnata da un preavviso di un mese in favore del datore di lavoro. Il datore di lavoro ha facoltà di rinunciare al preavviso.
3. A seguito della denuncia di cui al precedente punto 1) viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata.
4. Successivamente alla denuncia, nel corso di svolgimento del rapporto di lavoro è fatta salva la possibilità di stipulare un nuovo patto scritto in materia di collocazione temporale elastica e flessibile della prestazione lavorativa a tempo parziale, osservandosi le disposizioni del precedente articolo 39.
Art. 41
(Lavoro supplementare)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Per lavoro supplementare si intende quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato tra le parti nel contratto individuale ed entro il limite del tempo pieno.
Solo previo consenso del lavoratore, sono autorizzate prestazioni di lavoro supplementare, rispetto a quello individuale concordato, con riferimento alle seguenti specifiche esigenze organizzative:
a) eventuale intensificazione dell'attività lavorativa;
b) particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze per malattia o infortunio di altri dipendenti.
In questi casi le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e la maggiorazione forfetaria convenzionalmente determinata nella misura del 40%, da calcolare sulla suddetta quota oraria della retribuzione.
Tale maggiorazione, non rientra nella retribuzione di cui al Titolo XXX (Trattamento economico) ed esclude il computo della retribuzione del lavoro supplementare su ogni istituto differito, secondo i principi e le finalità previste dagli artt. 3 e 4, del D.Lgs. n. 61/2000.
Il lavoratore a tempo parziale ha facoltà di richiedere il diritto al consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto o in parte, del lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale nel corso del semestre precedente.
Il rifiuto da parte del lavoratore di svolgere lavoro supplementare non costituisce motivo di provvedimento disciplinare e/o di giustificato motivo di licenziamento.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 42
(Lavoro supplementare)
1. Per lavoro supplementare si intende quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato tra le parti nel contratto individuale ed entro il limite del tempo pieno.
2. Solo previo consenso del lavoratore, sono autorizzate prestazioni di lavoro supplementare, rispetto a quello individuale concordato.
Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e la maggiorazione forfetaria convenzionalmente determinata nella misura del 40%, da calcolare sulla suddetta quota oraria della retribuzione, fatto salvo l'utilizzo dell'istituto della banca ore di cui all'art. 76.
3. Tale maggiorazione, non rientra nella retribuzione di cui al Titolo XXX (Trattamento economico) ed esclude il computo della retribuzione del lavoro supplementare su ogni istituto differito, secondo i principi e le finalità previste dagli articoli 3 e 4 del D.Lgs. n. 61/2000.
4. Il lavoratore a tempo parziale ha facoltà di richiedere il consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto o in parte, del lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale nel corso del semestre precedente.
5. Il rifiuto da parte del lavoratore di svolgere lavoro supplementare non costituisce motivo di provvedimento disciplinare e/o di giustificato motivo di licenziamento.
Art. 42
(Principio di non discriminazione e riproporzionamento)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il lavoratore a tempo parziale deve beneficiare dei medesimi diritti previsti per il lavoratore a tempo pieno, ad esclusione della quota economica a carico dei datori di lavoro per l'assistenza sanitaria supplementare che dovrà essere versata alla "Cassa" (CA. DI. PROF.) per l'intero importo, così come previsto all'art. 19 del presente c.c.n.l.
Il riproporzionamento del trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale si determina sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispettivo orario intero previsto dal presente c.c.n.l., fatte salve le integrazioni di cui alle specifiche normative, così come definite ai successivi articoli del presente titolo.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 43
(Principio di non discriminazione e riproporzionamento)
Il lavoratore a tempo parziale deve beneficiare dei medesimi diritti previsti per il lavoratore a tempo pieno, ad esclusione della quota economica a carico dei datori di lavoro per l'Assistenza sanitaria supplementare, che dovrà essere versata alla "Cassa" (X.X.Xx.XXXX.) per l'intero importo, così come previsto all'articolo 19 del presente c.c.n.l.
Il riproporzionamento del trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale si determina sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispettivo orario intero previsto dal presente c.c.n.l., fatte salve le integrazioni di cui alle specifiche normative, così come definite ai successivi articoli del presente Titolo.
Art. 43
(Quota giornaliera della retribuzione)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Fermo restando che, eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione sia normale che di fatto dei lavoratori assunti a tempo parziale è in misura fissa mensile, la quota giornaliera di essa si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile così come determinato dai "minimi tabellari", così come previsti dal presente c.c.n.l., per il divisore convenzionale 26. Per malattia ed infortunio si ottiene applicando i criteri adottati dall'INPS e dall'INAIL.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 44
(Quota giornaliera della retribuzione)
Fermo restando che, eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione sia normale che di fatto dei lavoratori assunti a tempo parziale è in misura fissa mensile, la quota giornaliera di essa si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile così come determinato dai "Minimi tabellari", così come previsti dal presente c.c.n.l., per il divisore convenzionale 26. Per malattia ed infortunio si ottiene applicando i criteri adottati dall'INPS e dall'INAIL.
Art. 44
(Quota oraria della retribuzione)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Per i lavoratori a tempo parziale la quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo la retribuzione mensile che sarebbe spettata in caso di svolgimento del rapporto a tempo pieno per il divisore convenzionale orario fissato in 170.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 45
(Quota oraria della retribuzione)
Per i lavoratori a tempo parziale la quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo la retribuzione mensile che sarebbe spettata in caso di svolgimento del rapporto a tempo pieno per il divisore convenzionale orario fissato in 170.
Art. 45
(Mensilità supplementari - Tredicesima e premio ferie)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Per i lavoratori a tempo parziale, in caso di trasformazione del rapporto nel corso dell'anno l'importo della tredicesima e del premio ferie è determinato per dodicesimi, riproporzionando ciascuno di essi sulla base dei criteri previsti dai precedenti artt. 42 e 43 e dall'art. 128 del presente c.c.n.l. (computo frazione annua anzianità)
Ogni dodicesimo è calcolato sulla base della retribuzione mensile, di cui ai "minimi tabellari e scatti di anzianità" così come previsti dal presente c.c.n.l. e spettante all'atto della corresponsione.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 46
(Mensilità supplementari - Tredicesima e quattordicesima)
Per i lavoratori a tempo parziale, in caso di trasformazione del rapporto nel corso dell'anno l'importo della tredicesima e del premio ferie è determinato per dodicesimi, riproporzionando ciascuno di essi sulla base dei criteri previsti dai precedenti articoli 43 e 44 del presente c.c.n.l. (Computo frazione annua anzianità).
Ogni dodicesimo è calcolato sulla base della retribuzione mensile, di cui ai "Minimi tabellari e Scatti di anzianità" così come previsti dal presente c.c.n.l. e spettante all'atto della corresponsione.
Art. 46 (Festività)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Ferma restando quanto previsto al Titolo XIX (Riposo settimanale e festività) in caso di coincidenza di una delle festività, di cui alla L. 5 marzo 1977, n. 54, con la modifica di cui al
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, con la domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori occupati a tempo parziale un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di cui al precedente art. 43.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 47
(Festività)
Fermo restando quanto previsto al Titolo XIX (Riposo settimanale e festività) in caso di coincidenza di una delle festività, di cui alla L. 6 marzo 1977, n. 54, con la modifica di cui al D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, con la domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori occupati a tempo parziale un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di cui al precedente articolo 43.
Art. 47
(Riposi aggiuntivi e permessi retribuiti)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il numero delle ore di riduzione dell'orario annuo, di cui al Titolo XVII (Orario di lavoro) si determinano utilizzando i criteri previsti ai precedenti artt. 42, 43 e 44.
Resta salvo, per i lavoratori a tempo parziale, quanto previsto al Titolo XX (Permessi - Congedi - Aspettative - Assenze).
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 48
(Riposi aggiuntivi e permessi retribuiti)
Il numero delle ore di riduzione dell'orario annuo, di cui al Titolo XVII (Orario di lavoro) si determinano utilizzando i criteri previsti ai precedenti articoli 43, 44 e 45.
Resta salvo, per i lavoratori a tempo parziale, quanto previsto al Titolo XX (Permessi -Congedi - Aspettative - Assenze).
Art. 48 (Ferie)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Conformemente a quanto previsto al Titolo XXI (Ferie) di cui al presente c.c.n.l., i lavoratori a tempo parziale hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi (22 giorni in caso di "settimana corta"), fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie.
La retribuzione va commisurata alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle ferie.
Nel solo caso di prestazione lavorativa di tipo "verticale" e/o "misto" configurata come alternanza di mesi lavorati a tempo pieno con altri non lavorati, in alternativa a quanto previsto al comma precedente, il periodo di xxxxx sarà calcolato proporzionalmente in relazione ai mesi lavorati nel periodo di maturazione, con corresponsione della retribuzione intera.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 49
(Ferie)
Conformemente a quanto previsto al Titolo XX (Ferie) di cui al presente c.c.n.l., i lavoratori a tempo parziale hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi (22 giorni in caso di "settimana corta"), fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal Lunedì al Sabato agli effetti del computo delle ferie.
La retribuzione va commisurata alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle ferie.
Nel solo caso di prestazione lavorativa di tipo "Verticale" e/o "Misto" configurata come alternanza di mesi lavorati a tempo pieno con altri non lavorati, in alternativa a quanto previsto al comma precedente, il periodo di xxxxx sarà calcolato proporzionalmente in relazione ai mesi lavorati nel periodo di maturazione, con corresponsione della retribuzione intera.
Art. 49
(Periodo di prova - Periodo di comporto - Termini di preavviso)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il periodo di prova, di comporto ed i termini di preavviso per i lavoratori occupati a tempo parziale, hanno la stessa durata di quelli previsti per i lavoratori a tempo pieno e si calcolano in giorni di calendario indipendentemente dalla durata e dalla articolazione della prestazione lavorativa così come definiti dal presente c.c.n.l.
I termini di preavviso decorrono dal primo e dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 50
(Periodo di prova - Periodo di comporto - Termini di preavviso)
Il periodo di prova, di comporto ed i termini di preavviso per i lavoratori occupati a tempo parziale, hanno la stessa durata di quelli previsti per i lavoratori a tempo pieno e si calcolano in giorni di calendario indipendentemente dalla durata e dalla articolazione della prestazione lavorativa così come definiti dal presente c.c.n.l.
I termini di preavviso decorrono dal primo e dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
Art. 50 (Condizioni di miglior favore)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore, anche di sede operativa di lavoro, in atto, con riferimento alla materia di cui al presente titolo.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 51
(Condizioni di miglior favore)
Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore, anche di sede operativa di lavoro, in atto, con riferimento alla materia di cui al presente Titolo.
Titolo XI
LAVORO RIPARTITO ("JOB-SHARING")
Art. 51
(Definizione e modalità di impiego del lavoro ripartito)
Il contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale due lavoratori assumono in solido un'unica obbligazione lavorativa subordinata.
Il contratto si stipula in forma scritta e deve indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si preveda venga svolto da ciascuno dei lavoratori interessati, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modifica consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro.
Conseguentemente, la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato.
I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull'orario di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale.
Gli accordi individuali dovranno prevedere la garanzia per il datore di lavoro dell'adempimento dell'intera prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori solidamente obbligati.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro con uno dei due lavoratori, il datore di lavoro può proporre al lavoratore che sia disposto a rimanere alle sue dipendenze, la novazione del rapporto lavorativo in un contratto di lavoro a tempo pieno avente le medesime caratteristiche complessive della prestazione lavorativa inizialmente concordata, o il proseguimento del rapporto di lavoro ripartito con altro lavoratore/lavoratrice.
Dichiarazione a verbale
Le parti, in considerazione del carattere di novità presentato dalla disciplina del lavoro ripartito, cui assegnano carattere sperimentale, si impegnano ad esaminare gli effetti in occasione del prossimo rinnovo del c.c.n.l.
Titolo XII
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
Art. 52
(Modalità e causali di impiego)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Conformemente alle normative di legge, il contratto di lavoro a tempo determinato può essere liberamente stipulato per il soddisfacimento di esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.
I lavoratori assunti in ottemperanza del presente articolo avranno titolo preferenziale per il passaggio da tempo determinato a tempo indeterminato in caso di nuove assunzioni, con le stesse mansioni. A tal fine i datori di lavoro devono attenersi alla seguente graduatoria:
- lavoratori ai quali il contratto a tempo determinato è scaduto negli ultimi 6 (sei) mesi con precedenza al lavoratore che ha terminato il rapporto da più tempo;
- lavoratori ai quali il contratto a tempo determinato è scaduto in un periodo superiore agli ultimi 6 mesi e con precedenza al lavoratore che ha terminato il rapporto da più tempo.
Le parti, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, convengono che la durata del contratto a termine può essere stipulato in deroga a quanto disposto dal primo periodo dell'art. 5, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 368/2001 per un ulteriore periodo non superiore a otto mesi, elevabile a dodici mesi mediante la contrattazione territoriale.
N.d.R.: L'accordo 28 novembre 2012 prevede quanto segue:
Premesso
1. che l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall'art. 1, comma 9, lett. g) ed h), della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successivamente dall'art. 46-bis, comma 1, lett. a), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è intervenuto in merito alla durata minima di interruzione fra contratti a tempo determinato che si susseguono fra le medesime parti;
2. che l'art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 368/2001, modificato dall'art. 1, comma 9, lett. g), della legge n. 92/2012 ha ampliato notevolmente i limiti temporali per la legittima riassunzione a termine del lavoratore passando dai previgenti 10 giorni, dalla scadenza del contratto di durata fino a 6 mesi, agli attuali 60 giorni e dai previgenti 20 giorni, dalla scadenza del contratto di durata superiore ai 6 mesi, agli attuali 90 giorni;
3. che l'art. 1, comma 9, lett. h), della legge n. 92/2012, modificando l'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 368/2001, ha sancito che la contrattazione collettiva possa prevedere, "stabilendone le condizioni", la riduzione dei predetti periodi, rispettivamente, fino a 20 giorni e fino a 30 giorni, nei casi in cui l'assunzione a tempo determinato avvenga nell'ambito di un particolare processo organizzativo connesso a ragioni di:
a) avvio di una nuova attività;
b) lancio di un prodotto o di un servizio innovativo;
c) implementazione di un rilevane cambiamento tecnologico;
d) fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo;
e) rinnovo o proroga di una commessa consistente;
4. che l'art. 46-bis del D.L. n. 83/2012 ha ulteriormente previsto che i suddetti termini ridotti trovano applicazione in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
Considerato che
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con circolare 7 novembre 2012, n. 27 ha chiarito che in tutti i casi previsti dai contratti collettivi di qualsiasi livello si potranno ridurre gli intervalli per il rinnovo dei contratti a termine;
- una interpretazione letterale del dettato normativo, quanto una lettura sistematica e coerente della circolare ministeriale n. 27/2012, impongono di riferire l'intervento della contrattazione collettiva comunque ed esclusivamente ai soli "termini ridotti" previsti dalla legge (20 e 30 giorni dalla scadenza del primo contratto);
- tale riduzione (20 e 30 giorni dalla scadenza del primo contratto) garantirebbe una più agevole ricollocazione dei lavoratori interessati e soprattutto una maggiore tutela delle competenze professionali acquisite dagli stessi;
- il settore degli studi professionali necessita di regole che consentano nell'ambito del lavoro a tempo determinato una riduzione dei tempi tra un contratto e l'altro nell'ottica anche di una fidelizzazione e stabilizzazione del lavoratore;
- le premesse e le considerazioni fanno parte integrante del presente accordo; Si conviene quanto segue
A decorrere dalla stipula del presente accordo, così come previsto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la citata circolare del 7 novembre 2012, n. 27, gli studi/aziende rientranti nella sfera di applicazione del c.c.n.l. sottoscritto da Confprofessioni e da FILCAMS-CGIL, FISASCAT- CISL e UILTUCS-UIL ed applicato dai datori di lavoro in tutto il territorio nazionale, applicheranno la disciplina derogatoria prevista dall'art. 1, comma 9, lett. h), della legge n. 92/2012 e dall'art. 46-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), in tutti i casi in cui si rendesse necessario il rinnovo dei contratti a termine. Dalla data di sottoscrizione del presente accordo, dunque, gli studi/aziende rientranti nella sfera di applicazione del c.c.n.l. siglato da Confprofessioni e da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL, nel caso di assunzione di un lavoratore che già sia stato alle dipendenze degli stessi studi/aziende in forza di uno o più contratti a tempo determinato, saranno tenuti unicamente al rispetto dei seguenti intervalli temporali:
- 30 giorni se il contratto a termine scaduto è superiore a 6 mesi;
- 20 giorni se il contratto a termine scaduto è inferiore a 6 mesi.
Impegno a verbale
Le parti firmatarie si impegnano a valutare gli effetti del presente accordo e ad individuare causali legate alla specificità del settore in occasione del prossimo rinnovo contrattuale.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 53
(Modalità di impiego)
Ferme restando le disposizioni legislative in materia, ai lavoratori con contratto a tempo determinato spettano tutti i trattamenti previsti dal presente contratto collettivo ed ogni altro trattamento in atto nella struttura, che siano compatibili con la natura del contratto a termine, in proporzione al periodo lavorativo prestato.
L'apposizione del termine al contratto deve essere formalizzata nel contratto individuale di lavoro scritto.
La durata massima del rapporto di lavoro concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato, è fissata in 36 mesi, comprensiva di eventuali proroghe.
In relazione alle mansioni per le quali il contratto è stato inizialmente stipulato, sono ammissibili complessivamente un massimo di 5 proroghe.
Ai sensi dell'art. 5, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 368/2001, i rapporti di lavoro a tempo determinato possono essere rinnovati senza soluzione di continuità.
In relazione al numero di contratti a termine attivabili, i datori di lavoro devono attenersi ai seguenti criteri:
- le strutture che occupano fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato possono assumere fino a 3 lavoratori a termine;
- le strutture che occupano da 6 a 15 dipendenti non possono eccedere il 50% arrotondato al numero intero superiore (es.: per 7 dipendenti, fino a 4 lavoratori a termine) del numero dei lavoratori a tempo indeterminato;
- le strutture che occupano un numero di dipendenti superiore a 15 non possono eccedere, arrotondato al numero intero superiore (es.: per 16 dipendenti, fino a 6 lavoratori), il limite del 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato.
Il numero dei lavoratori a tempo indeterminato da utilizzare come base di calcolo per stabilire il limite di ricorso al lavoro a termine è quello esistente al momento dell'assunzione dei lavoratori a termine.
Detti limiti non si applicano alle seguenti ipotesi:
a) nella fase di avvio di nuove attività per i primi 3618 mesi elevabili a 24 mesi dalla contrattazione territoriale;
b) per ragioni di carattere sostitutivo;
c) con lavoratori di età superiore a 55 anni.
I lavoratori assunti in ottemperanza del presente articolo avranno titolo preferenziale per il passaggio da tempo determinato a tempo indeterminato in caso di nuove assunzioni, con le stesse mansioni, alle condizioni previste dal D.Lgs. n. 368/2001.
A tal fine i datori di lavoro devono attenersi alla seguente graduatoria:
- lavoratori ai quali il contratto a tempo determinato è scaduto negli ultimi 6 (sei) mesi con precedenza al lavoratore che ha terminato il rapporto da più tempo;
- lavoratori ai quali il contratto a tempo determinato è scaduto in un periodo superiore agli ultimi 6 mesi e con precedenza al lavoratore che ha terminato il rapporto da più tempo.
I lavoratori assunti con più di un contratto a termine dallo stesso datore di lavoro, avranno titolo preferenziale per ulteriori assunzioni a tempo determinato, per Io svolgimento delle medesime mansioni, nei dodici mesi successivi dalla cessazione dell'ultimo contratto. Tale diritto deve essere esercitato dal lavoratore entro tre mesi dalla cessazione dell'ultimo rapporto.
Il diritto di precedenza deve essere richiamato nel contratto di lavoro individuale.
Le parti, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, convengono che la durata del contratto a termine può essere stipulata in deroga a quanto disposto dal primo periodo dell'articolo 5, comma 4- bis, del D.Lgs. n. 368/2001 per un ulteriore periodo non superiore a otto mesi, elevabile a dodici mesi mediante la contrattazione territoriale.
Art. 53
(Contratto a tempo determinato per sostituzione congedi parentali "legge n. 53/2000" o sostituzione di lavoratori assenti)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e per l'intero periodo della loro assenza, il datore di lavoro potrà assumere con contratto a tempo determinato.
In caso di necessità organizzative la lavoratrice/ore potrà essere affiancata dalla sostituta/o per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni di calendario, sia prima dell'assenza che al momento del rientro.
In caso di sostituzione di lavoratrice/ore di cui sia programmata l'assenza derivante da una o più aspettative e/o congedi previsti dall'art. 4 del D.Lgs. del 26 marzo 2001, n. 151, oltre alla possibilità di affiancamento così come indicato al comma precedente, il contratto potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto della lavoratrice/ore sostituita/o di poter usufruire dei permessi giornalieri/orari previsti per l'allattamento.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue: Art. 54
(Contratto a tempo determinato per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto)
Per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e per l'intero periodo della loro assenza, il datore di lavoro potrà assumere con contratto a tempo determinato.
In caso di necessità organizzative la lavoratrice/ore potrà essere affiancata dalla sostituta/o per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni di calendario, sia prima dell'assenza che al momento del rientro.
In caso di sostituzione dl lavoratrice/ore di cui sia programmata l'assenza derivante da una o più aspettative e/o congedi previsti dall'articolo 4 del D.Lgs. del 26 marzo 2001, n. 151, oltre alla possibilità di affiancamento così come indicato al comma precedente, il contratto potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto delle lavoratrice/ore sostituita/o di poter usufruire dei permessi giornalieri/orari previsti per l'allattamento.
Per le lavoratrici il congedo di maternità di cui all'articolo 16, comma 1, del Testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, intervenuto nell'esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui all'articolo 53, del presente c.c.n.l. Alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto, con le stesse modalità di cui al presente comma, il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.
Art. 53 bis
(Contratti a termine per studenti universitari)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Come alternativa ai tirocini formativi e di orientamento (stage) e al lavoro accessorio e al fine di integrare le conoscenze teoriche fornite dal sistema universitario con esperienze pratiche acquisite direttamente sul posto di lavoro durante il periodo delle ferie, i datori di lavoro, che applicano integralmente il presente c.c.n.l., potranno stipulare contratti a termine, della durata non inferiore a 6 settimane e non superiore a 14 settimane di effettivo lavoro con giovani studenti che frequentino corsi di studi universitari o scuole superiori. L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro è comunque condizionato alla presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro così come previsto dall'art. 1, D.Lgs. n. 368/2001.
I giovani saranno impiegati prioritariamente in settori di inserimento corrispondenti al corso da loro frequentato, tuttavia, laddove il corso non sia rapportabile alle attività espletate negli studi professionali, il giovane sarà inserito in quei settori dove possa acquisire esperienze riferite ad un intero processo di attività o a più attività interconnesse riferite ad uno o più settori. Il datore di lavoro richiederà in ogni caso al giovane da assumere la presentazione di idoneo documento a dimostrazione della scuola e della classe frequentata. La documentazione può essere presentata anche tramite autocertificazione.
I datori di lavoro si impegnano a far conseguire ai giovani una idonea conoscenza delle mansioni alle quali saranno adibiti come momento formativo sul lavoro e pratico/integrativo delle conoscenze acquisite durante il corso di studio o comunque riferite all'organizzazione dello studio professionale ed ai processi lavorativi complessivi, evitando in ogni caso lavori privi di qualsiasi contenuto formativo e/o comunque ripetitivi.
Le parti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione delle modalità attuative per l'applicazione di quanto previsto dal presente articolo.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 54 bis
(Contratti a termine per studenti universitari o scuole superiori)
AI fine di integrare le conoscenze teoriche fornite dal sistema universitario con esperienze pratiche acquisite direttamente sul posto di lavoro durante il periodo delle ferie, i datori di lavoro, che applicano integralmente il presente c.c.n.l., in alternativa ai tirocini formativi e di orientamento, potranno stipulare contratti a termine, della durata non inferiore a 6 settimane e non superiore a 14 settimane di effettivo lavoro con giovani studenti che frequentino corsi di studi universitari o scuole superiori.
I giovani saranno impiegati prioritariamente in settori di inserimento corrispondenti al corso da loro frequentato, tuttavia, laddove il corso non sia rapportabile alle attività espletate negli studi professionali, il giovane sarà inserito in quei settori dove possa acquisire esperienze riferite ad un intero processo di attività o a più attività interconnesse riferite ad uno o più settori. Il datore di lavoro richiederà in ogni caso al giovane da assumere la presentazione di idoneo documento a dimostrazione della scuola e della classe frequentata. La documentazione può essere presentata anche tramite autocertificazione.
I datori di lavoro si impegnano a far conseguire ai giovani una idonea conoscenza delle mansioni alle quali saranno adibiti come momento formativo sul lavoro e pratico/integrativo delle conoscenze acquisite durante il corso di studio o comunque riferite all'organizzazione dello studio professionale ed ai processi lavorativi complessivi, evitando in ogni caso lavori privi di qualsiasi contenuto formativo e/o comunque ripetitivi.
Le parti demandano alla contrattazione di 2° livello la definizione delle modalità attuative per l'applicazione di quanto previsto dal presente articolo.
Titolo XIII
TELELAVORO E/O LAVORO A DISTANZA
Premessa
Le parti, in coerenza con gli obiettivi assunti e richiamati all'art. 25 del c.c.n.l., riconoscono nel telelavoro e nel lavoro a distanza un espletamento di prestazioni lavorative che, nell'interesse comune, considerano opportuno regolamentare mediante norme e procedure contrattuali.
Ciò al fine di addivenire ad una disciplina dell'istituto rendendolo funzionale alla struttura organizzativa del settore, nella quale già risulta essere praticato.
Le parti inoltre concordano nel ritenere che un più ampio uso di tecnologie informatiche e modalità di lavoro più flessibili possano fornire una risposta a importanti esigenze economico/sociali, quali la valorizzazione dei centri cittadini minori, il rispetto dell'ambiente, il miglioramento della qualità della vita, la gestione dei tempi di lavoro, l'integrazione delle categorie più deboli.
Le parti in ragione di quanto sopra e nel quadro di un prevedibile diverso utilizzo dei "servizi" che le attività professionali, anche conseguenti alla prevista riforma del settore, possono offrire all'utenza e alla organizzazione dello stesso settore, concordano sull'obiettivo di rendere possibile la destinazione di risorse economiche finalizzate sia alla creazione di occupazione aggiuntiva che a permettere, a quella già in forza, l'opportunità di prestare la propria attività lavorativa presso il proprio domicilio o in luoghi diversi dalla sede di lavoro; il tutto nell'ambito di diritti e tutele dei lavoratori così come previsti dagli indirizzi europei e dal presente c.c.n.l.
Le parti infine convengono di considerare sperimentale il presente istituto impegnandosi a verificarne contenuti ed effetti; nel corso di vigenza del c.c.n.l., fatto salvo che in caso di regolamentazione legislativa di tale istituto, le stesse si incontreranno al fine di esaminare le disposizioni contenute nel presente titolo.
Art. 54 (Definizione)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il telelavoro rappresenta una variazione delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, le cui tradizionali dimensioni di spazio e tempo - in virtù dell'adozione di strumenti di lavoro informatici e/o telematici - risultano modificate e che sono caratterizzate da: la delocalizzazione della prestazione rispetto alla organizzazione datoriale; l'utilizzo di una tecnologia tale da consentire al dipendente il collegamento con l'organizzazione cui la prestazione stessa inerisce; il legame, di natura subordinata, con l'azienda.
A mero titolo esemplificativo, si elencano alcune possibili tipologie di telelavoro:
a) telelavoro mobile;
b) "hoteling", ovvero una postazione di telelavoro di riferimento della struttura lavorativa per i lavoratori che per le loro mansioni svolgono la loro attività prevalentemente presso realtà esterne.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 58
(Definizione)
Il telelavoro rappresenta una variazione delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, le cui tradizionali dimensioni di spazio e tempo - in virtù dell'adozione di strumenti di lavoro informatici e/o telematici - risultano modificate e che sono caratterizzate da: la delocalizzazione della prestazione rispetto alla organizzazione datoriale; l'utilizzo di una tecnologia tale da consentire al dipendente il collegamento con l'organizzazione cui la prestazione stessa inerisce; il legame, di natura subordinata, con l'azienda.
A mero titolo esemplificativo, si elencano alcune possibili tipologie di telelavoro:
a) Telelavoro mobile;
b) Hoteling ovvero una postazione di telelavoro di riferimento della struttura lavorativa per i lavoratori che per le loro mansioni svolgono la loro attività prevalentemente presso realtà esterne.
Art. 55
(Sfera di applicazione)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il presente istituto si applica ai lavoratori del settore il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente c.c.n.l.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 59
(Sfera di applicazione)
Il presente istituto si applica ai lavoratori del Settore il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente c.c.n.l.
Art. 56 (Prestazione lavorativa)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
I rapporti di telelavoro possono essere instaurati "ex novo" oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici della struttura lavorativa.
Resta inteso che il telelavoratore è in organico presso la struttura lavorativa di origine, ovvero, in caso di instaurazione "ex novo", presso l'unità lavorativa indicata nella lettera di assunzione.
I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
1) volontarietà delle parti;
2) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
3) pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinino nella struttura lavorativa;
4) definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la determinazione dell'orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto;
5) garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale, ossia di analoghi livelli qualitativi dell'attività svolta nella struttura lavorativa, da parte del singolo lavoratore;
6) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente nella struttura lavorativa, ivi compresi i rientri nei locali della stessa;
7) assunzione da parte del datore di lavoro dei costi della strumentazione di lavoro informatica e/o telematica;
8) inviolabilità del domicilio del lavoratore, salvo gli accessi strettamente necessari per l'allestimento della postazione e l'adempimento degli obblighi che gravano sul datore;
9) inapplicabilità al telelavoratore delle norme sull'orario di lavoro, e degli altri istituti direttamente correlati allo svolgimento della prestazione in un luogo di pertinenza del datore di lavoro.
Gli agenti della instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente il datore di lavoro ed il lavoratore. Il lavoratore che ne faccia richiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito dalla R.S.U./R.S.A., o in caso di sua assenza, dalla struttura territoriale di una delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente c.c.n.l.
Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l'accordo di inizio e/o trasformazione della modalità di lavoro.
Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione o trasformazione del telelavoro.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 60
(Prestazione lavorativa)
l rapporti di telelavoro possono essere instaurati "ex novo" oppure trasformati rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici della struttura lavorativa.
Resta inteso che il telelavoratore è in organico presso la struttura lavorativa di origine, ovvero, in caso di instaurazione "ex novo", presso l'unità lavorativa indicata nella lettera di assunzione.
I rapporti di Telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
1) volontarietà delle parti;
2) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
3) pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinino nella struttura lavorativa;
4) definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la determinazione dell'orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto;
5) garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale, ossia di analoghi livelli qualitativi dell'attività svolta nella struttura lavorativa, da parte del singolo lavoratore;
6) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente nella struttura lavorativa, ivi compresi i rientri nei locali della stessa;
7) assunzione da parte del datore di lavoro dei costi della strumentazione di lavoro informatica e/o telematica salvo che il telelavoratore non faccia uso di strumenti propri ritenuti idonei. L'Ente bilaterale nazionale, compatibilmente con i fondi a disposizione, può contribuire al co- finanziamento delle spese sostenute dal datore di lavoro e/o dal lavoratore come da Allegato X;
8) inviolabilità del domicilio del lavoratore, salvo gli accessi strettamente necessari per l'allestimento della postazione e l'adempimento degli obblighi che gravano sul datore;
9) inapplicabilità al telelavoratore delle norme sull'orario di lavoro, e degli altri istituti direttamente correlati allo svolgimento della prestazione in un luogo di pertinenza del datore di lavoro.
Gli agenti della instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente il datore di lavoro ed il lavoratore. Il lavoratore che ne faccia richiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito dalla R.S.U./R.S.A., o in caso di sua assenza, dalla struttura territoriale di una delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente c.c.n.l.
Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l'accordo di inizio e/o trasformazione della modalità di lavoro.
Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione o trasformazione del Telelavoro.
Art. 57 (Retribuzione)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti convengono che la retribuzione per il telelavoratore è quella prevista dal presente c.c.n.l.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 61
(Retribuzione)
Le parti convengono che la retribuzione per il telelavoratore è quella prevista dal presente c.c.n.l.
Art. 58
(Sistema di comunicazione)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
E' fatto obbligo a ciascun telelavoratore - salvo patto contrario espresso - di rendersi disponibile in una fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile, da concordarsi a livello individuale o di unità lavorativa per la ricezione di eventuali comunicazioni da parte del datore di lavoro. In caso di motivata impossibilità, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione al datore di lavoro anche per via telematica.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 62
(Sistema di comunicazione)
E' fatto obbligo a ciascun telelavoratore - salvo patto contrario espresso - di rendersi disponibile in una fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile, da concordarsi a livello individuale o di unità lavorativa, per la ricezione di eventuali comunicazioni da parte del datore di lavoro. In caso di motivata impossibilità, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione al datore di lavoro anche per via telematica.
In caso di riunioni programmate dal datore di lavoro per l'aggiornamento tecnico-organizzativo, il telelavoratore dovrà rendersi disponibile, previo preavviso di almeno un giorno, per il tempo strettamente necessario per Io svolgimento della riunione stessa. Resta inteso che il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa.
Art. 59
(Riunioni e convocazioni della struttura lavorativa)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
In caso di riunioni programmate dal datore di lavoro per l'aggiornamento tecnico/organizzativo, il telelavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della riunione stessa. Resta inteso che il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 63
(Riunioni e convocazioni della struttura lavorativa)
In caso di riunioni programmate dal datore di lavoro per l'aggiornamento tecnico/organizzativo, il telelavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo strettamente necessario per Io svolgimento della riunione stessa. Resta inteso che il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa.
Art. 60 (Controlli a distanza)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti convengono che i dati raccolti per la valutazione sulle prestazioni del singolo lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici e/o telematici, non costituiscono violazione
dell'art. 4 della legge n. 300/1970 e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.
Il datore di lavoro è tenuto ad illustrare preventivamente al telelavoratore le modalità di funzionamento e le eventuali variazioni di software di valutazione del lavoro svolto, in modo di garantire la trasparenza dei controlli.
Eventuali visite di controllo del datore di lavoro o di suoi sostituti dovranno essere concordate con il telelavoratore, con congruo anticipo rispetto all'effettuazione.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 64
(Controlli a distanza)
Le parti convengono che i dati raccolti per la valutazione sulle prestazioni del singolo lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici e/o telematici, non costituiscono violazione dell'art. 4 della legge n. 300/1970 e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.
Il datore di lavoro è tenuto ad illustrare preventivamente al telelavoratore le modalità di funzionamento e le eventuali variazioni di software di valutazione del lavoro svolto, in modo di garantire la trasparenza dei controlli.
Eventuali visite di controllo del datore di lavoro o di suoi sostituti dovranno essere concordate con il telelavoratore, con congruo anticipo rispetto all'effettuazione.
Art. 61 (Diritti sindacali)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Ai lavoratori che espletino telelavoro viene riconosciuto il diritto di accesso all'attività sindacale che si svolge nella struttura lavorativa, tramite l'istituzione di una bacheca elettronica, o altro sistema di connessione a cura del datore di lavoro. Tale diritto è finalizzato a consentire ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo, ivi compresi i dibattiti di natura sindacale in corso nella struttura lavorativa.
L'ammontare delle ore di assemblea non sarà inferiore a quanto definito dal vigente c.c.n.l.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 65
(Diritti sindacali)
AI lavoratori che espletino telelavoro viene riconosciuto il diritto di accesso all'attività sindacale che si svolge nella struttura lavorativa, tramite l'istituzione di una bacheca elettronica, o altro sistema di connessione a cura del datore di lavoro. Tale diritto è finalizzato a consentire ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo, ivi compresi i dibattiti di natura sindacale in corso nella struttura lavorativa.
L'ammontare delle ore di assemblea non sarà inferiore a quanto definito dal vigente c.c.n.l.
Art. 62
(Organizzazione della struttura lavorativa)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti si danno atto che il telelavoro, nella configurazione prospettata, rappresenta una mera modifica del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, non incidendo sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione della struttura lavorativa e sul conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 66
(Organizzazione della struttura lavorativa)
Le parti si danno atto che il telelavoro, nella configurazione prospettata, rappresenta una mera modifica del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, non incidendo sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione della struttura lavorativa e sul conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Art. 63 (Diligenza e riservatezza)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il telelavoratore è tenuto a prestare la propria opera con diligenza e riservatezza, attenendosi alle istruzioni ricevute dal datore di lavoro. Il telelavoratore non può eseguire lavoro per conto proprio o per terzi in concorrenza con l'attività svolta dal datore di lavoro da cui dipende.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 67
(Diligenza e riservatezza)
Il telelavoratore è tenuto a prestare la propria opera con diligenza e riservatezza, attenendosi alle istruzioni ricevute dal datore di lavoro. Il telelavoratore non può eseguire lavoro per conto proprio o per terzi in concorrenza con l'attività svolta dal datore di lavoro da cui dipende.
Art. 64 (Formazione)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti, nel concordare circa la necessità di garantire l'integrale parità di trattamento in materia di interventi formativi, si impegnano affinchè siano poste in essere iniziative tendenti a salvaguardare un adeguato livello di professionalità e di socializzazione degli addetti al telelavoro.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue: Art. 68
(Formazione)
Le parti, nel concordare circa la necessità di garantire l'integrale parità di trattamento in materia di interventi formativi, si impegnano affinché siano poste in essere iniziative tendenti a salvaguardare un adeguato livello di professionalità e di socializzazione degli addetti al telelavoro. A tale scopo Fondoprofessioni adotterà specifiche iniziative nei confronti di tali lavoratori.
Art. 65
(Diritti di informazione)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il datore di lavoro è tenuto ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire una informazione rapida, efficace e completa a tutti i lavoratori per offrire pari condizioni a coloro i quali sono meno presenti nella struttura lavorativa.
Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 300/1970, il datore di lavoro provvederà ad inviare al domicilio di ciascun telelavoratore copia del c.c.n.l. applicato, considerando con ciò assolto l'obbligo di pubblicità.
Eventuali comunicazioni, anche di natura sindacale, ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia potranno essere effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con supporti telematici/informatici.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 69
(Diritti di informazione)
II datore di lavoro è tenuto ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire una informazione rapida, efficace e completa a tutti i lavoratori per offrire pari condizioni a coloro i quali sono meno presenti nella struttura lavorativa.
Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 300/1970, il datore di lavoro provvederà ad inviare al domicilio di ciascun telelavoratore copia del c.c.n.l. applicato, considerando con ciò assolto l'obbligo di pubblicità.
Eventuali comunicazioni, anche di natura sindacale, ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia potranno essere effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con supporti telematici/informatici.
Art. 66 (Postazioni di lavoro)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il datore di lavoro provvede alla installazione - in comodato d'uso ex artt. 1803 cod. civ. e seguenti, salvo diversa pattuizione - di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell'attività lavorativa.
La scelta e l'acquisizione dell'attrezzatura sono di competenza del datore di lavoro.
Le spese connesse all'installazione e gestione della postazione di telelavoro presso il domicilio del lavoratore sono a carico dell'azienda.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 70
(Postazioni di lavoro)
Salvo che il telelavoratore non faccia uso di strumenti propri ritenuti idonei, il datore di lavoro provvede alla installazione - in comodato d'uso ex art. 1803 cod. civ. e seguenti, salvo diversa pattuizione - di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell'attività lavorativa. L'Ente bilaterale nazionale, compatibilmente con i fondi a disposizione, può contribuire al co- finanziamento delle spese sostenute dal datore di lavoro e/o dal lavoratore.
La scelta e l'acquisizione dell'attrezzatura sono di competenza del datore di lavoro di concerto, ove contribuisca al co-finanziamento, con l'Ente bilaterale nazionale.
Salvo patto contrario, le spese connesse all'Installazione e gestione della postazione di telelavoro presso il domicilio del lavoratore sono a carico dell'azienda.
Art. 67 (Interruzioni tecniche)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Interruzioni nel circuito telematico o eventuali fermi macchina, dovuti a guasti o cause accidentali e comunque non imputabili ai lavoratori, saranno considerati a carico del datore di lavoro, che provvederà ad intervenire perchè il guasto sia riparato. Qualora il guasto non sia riparabile in tempi ragionevoli, è facoltà del datore di lavoro definire il rientro del lavoratore nella struttura lavorativa, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 71
(Interruzioni tecniche)
Interruzioni nel circuito telematico o eventuali fermi macchina, dovuti a guasti o cause accidentali e comunque non imputabili ai lavoratori, saranno considerati a carico del datore di lavoro, che provvederà ad intervenire perché il guasto sia riparato. Qualora il guasto non sia riparabile in tempi ragionevoli, è facoltà del datore di lavoro definire il rientro del lavoratore nella struttura lavorativa, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema.
Art. 68
(Misure di protezione e prevenzione)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, saranno consentite, previa richiesta, visite da parte del responsabile di prevenzione e protezione della struttura lavorativa e da parte del delegato alla sicurezza per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla postazione di lavoro e alle attrezzature tecniche ad essa collegate.
Ciascun addetto al telelavoro è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi.
In ogni caso, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi e agli strumenti di lavoro utilizzati.
Il datore di lavoro è sollevato da ogni responsabilità qualora il lavoratore non si attenga alle suddette disposizioni.
Il datore di lavoro procederà alla stipula di una apposita convenzione per l'assicurazione dei locali in cui si svolge la prestazione di telelavoro, nonchè della persona e dei terzi che fisicamente vi accedono.
In caso di telelavoro con postazione fissa è previsto che sia installato un personal computer con video fisso o comunque con monitor a matrice attiva.
I lavoratori dovranno essere informati sul corretto uso degli strumenti. Si fa rinvio, in tal senso, all'accordo applicativo del D.Lgs. n. 81/2008 allegato al presente c.c.n.l.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 72
(Misure di protezione e prevenzione)
In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, saranno consentite, previa richiesta, visite da parte del responsabile di prevenzione e protezione della struttura lavorativa e da parte del delegato alla sicurezza per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla postazione di lavoro e alle attrezzature tecniche ad essa collegate.
Ciascun addetto al telelavoro è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi.
In ogni caso, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi e agli strumenti di lavoro utilizzati.
II datore di lavoro è sollevato da ogni responsabilità qualora il lavoratore non si attenga alle suddette disposizioni.
Il datore di lavoro precederà alla stipula di una apposita convenzione per l'assicurazione dei locali in cui si svolge la prestazione di telelavoro, nonché della persona e dei terzi che fisicamente vi accedono.
In caso di telelavoro con postazione fissa è previsto che sia installato un personal computer con video fisso o comunque con monitor a matrice attiva.
I lavoratori dovranno essere informati sul corretto uso degli strumenti. Si fa rinvio, in tal senso, all'accordo applicativo del D.Lgs. n. 81/2008 allegato al presente c.c.n.l.
Art. 69 (Infortunio)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti convengono di svolgere un'azione congiunta nei confronti dell'INAIL e delle Istituzioni preposte al fine di esaminare e definire le conseguenze derivanti dallo svolgimento del telelavoro nei locali domestici.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 73
(Infortunio)
Le parti convengono di svolgere un'azione congiunta nei confronti dell'INAIL e delle istituzioni preposte al fine di esaminare e definire le conseguenze derivanti dallo svolgimento del telelavoro nei locali domestici.
Titolo XIV CONTRATTO DI INSERIMENTO
Premesso che i professionisti e gli studi professionali sono tuttora esclusi dalla possibilità di poter assumere lavoratori con un contratto di inserimento, le parti convengono di disciplinare questa forma contrattuale per i datori di lavoro liberi professionisti di cui alla circolare INPS n.
10/2008 e le imprese di servizi che applicano il presente c.c.n.l.
Art. 70
(Definizione e modalità di impiego del contratto di inserimento)
Le parti, in linea con l'accordo per la formazione (intesa tra Governo, regioni, province autonome e parti sociali) firmato il 18 febbraio 2010, si danno atto che è necessario poter disporre di strumenti che permettano di facilitare l'inserimento nel lavoro di fasce deboli di lavoratori e in particolare lavoratori "over" 50, giovani e donne. Il contratto di inserimento è disciplinato dagli artt. 54-59, D.Lgs. n. 276/2003, dall'accordo interconfederale dell'11 febbraio 2004 e dal presente articolo.
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età con i requisiti di cui all'art. 54, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 276/2003;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Per contratto di reinserimento si intende il rapporto di lavoro, instaurato ai sensi del presente articolo, con i soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo della impresa o società di servizi che, sulla base di quanto certificato nel libretto formativo o, in mancanza, da documentazione equipollente, risultino aver svolto, nel corso degli ultimi dodici mesi, le medesime mansioni nella stessa categoria professionale per un periodo di almeno tre mesi, oppure che abbiano seguito gli specifici percorsi formativi promossi dagli Enti bilaterali o dalle Istituzioni pubbliche o centri formativi regolarmente accreditati per il reinserimento dei lavoratori.
In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento/reinserimento ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 si intendono per "disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni", in base a quanto stabilito all'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani.
Il contratto di inserimento/reinserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.
In mancanza di forma scritta del contratto il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Il contratto dovrà contenere:
a) la durata;
b) l'eventuale periodo di prova, così come previsto per il livello di inquadramento attribuito;
c) l'orario di lavoro, in funzione dell'ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
d) la categoria di inquadramento del lavoratore: tale categoria non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto a quella spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto.
Per i contratti di reinserimento l'inquadramento sarà di un livello inferiore rispetto a quello spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto.
Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
L'orario di lavoro in caso di assunzione a tempo parziale, non potrà avere una durata inferiore al 50 per cento della prestazione di lavoro, ferme restando le ore di formazione ivi previste.
Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione.
Il contratto di inserimento avrà una durata massima di 18 mesi. Per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi. Per i contratti di reinserimento la durata sarà ridotta in misura pari ai mesi lavorati nella stessa categoria professionale per le medesime mansioni nei 12 mesi precedenti e, comunque, non al di sotto dei 12 mesi.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 16 ore, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale. Detta formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di "e-learning", in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
Le ore di formazione di cui al comma precedente sono comprese nell'orario normale di lavoro.
La formazione teorica sarà effettuata coerentemente a progetti o programmi predisposti dagli enti competenti accreditati.
La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto e potrà assolvere gli obblighi previsti dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 se svolti nell'ambito dei percorsi formativi appositamente definiti e riconosciuti (durata, contenuti e modalità) dall'accordo Stato-regioni.
In attesa della definizione delle modalità di attuazione del citato art. 2, lett. i) del D.Lgs. n.
276/2003, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.
Per il periodo oggetto del contratto di inserimento i datori di lavoro garantiranno lo stesso trattamento economico-normativo spettante per gli altri lavoratori dipendenti con eguale qualifica.
Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto.
Per poter assumere mediante contratti di inserimento/reinserimento, il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti; a tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio a tempo indeterminato e i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.
La disposizione di cui al comma che precede non trova applicazione quando, nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto.
Dichiarazione a verbale
Le parti si attiveranno presso il Ministero del lavoro per equiparare anche gli studi professionali ai datori di lavoro che possono assumere lavoratori con contratto di inserimento.
Art. 71
(Somministrazione di lavoro e lavoro intermittente)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Per il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato oppure indeterminato trovano applicazione le norme di legge (artt. 20-28, D.Lgs. n. 276/2003).
Definizione e modalità di impiego del lavoro intermittente
Per il contratto di lavoro intermittente trovano applicazione gli artt. 33-40, D.Lgs. n.
276/2003.
Premesso che l'art. 34, D.Lgs. n. 276/2003 dispone che il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da Associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, le parti concordano che in aggiunta alla disciplina di cui al citato D.Lgs. n. 276/2003 il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato per periodi con una particolare intensità lavorativa, come lo sono le seguenti attività lavorative:
- dichiarazioni annuali nell'area professionale economica-amministrativa e nelle altre attività professionali;
- archiviazione documenti per tutte le aree professionali;
- informatizzazione del sistema o di documenti per tutte le aree professionali.
Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 73, almeno i seguenti elementi:
a) l'indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, previste dall'art. 34, D.Lgs. n. 276/2003 o dal presente c.c.n.l. che consentono la stipulazione del contratto;
b) il luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
d) indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;
f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
La retribuzione corrisposta al lavoratore intermittente per la prestazione effettuata è su base oraria e si ottiene dividendo per 170 la retribuzione base di cui al Titolo XXX del presente
c.c.n.l. La retribuzione oraria deve comunque essere nel rispetto del trattamento minimo previsto dal c.c.n.l. Alla retribuzione oraria possono essere aggiunti e pagati direttamente nel mese di effettuazione della prestazione lavorativa, in proporzione, i ratei delle mensilità aggiuntive, le ferie e i permessi retribuiti. Il trattamento di fine rapporto segue la disciplina di cui agli artt. 129, 130 e 131 del c.c.n.l. Studi professionali.
Indennità di disponibilità
Questa spetta esclusivamente ai lavoratori che garantiscono la disponibilità al datore di lavoro in attesa della loro utilizzazione e non è legata a una prestazione lavorativa. Il valore minimo dell'indennità di disponibilità viene determinata nella misura del 30% della retribuzione. La base di calcolo è costituita dalla normale retribuzione di cui all'art. 117 del presente c.c.n.l. e dai ratei di mensilità aggiuntive.
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
Art. 56
(Somministrazione di lavoro)
Per il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato oppure indeterminato trovano applicazione le norme di legge artt. 20-28, D.Lgs. n. 276/2003.
Art. 57
(Lavoro intermittente)
Definizione e modalità di impiego del lavoro intermittente
Per il contratto di lavoro intermittente trovano applicazione gli artt. 33-40, D.Lgs. n. 276/2003.
Premesso che l'art. 34, D.Lgs. n. 276/2003 dispone che il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per Io svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da Associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, le parti concordano che, in ogni caso, il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato per periodi con una particolare intensità lavorativa, come lo sono a titolo esemplificativo le seguenti attività lavorative:
- dichiarazioni annuali nell'area professionale economica-amministrativa e nelle altre attività professionali;
- archiviazione documenti per tutte le aree professionali;
- informatizzazione del sistema o di documenti per tutte le aree professionali.
Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 23, almeno i seguenti elementi:
a) l'indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, previste dall'articolo 34, D.Lgs.
n. 276/2003 o dal presente c.c.n.l. che consentono la stipulazione del contratto;
b) il luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
d) indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;
f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
La retribuzione corrisposta al lavoratore intermittente per la prestazione effettuata è su base oraria e si ottiene dividendo per 170 la retribuzione base di cui al Titolo XXX del presente c.c.n.l. La retribuzione oraria deve comunque essere nel rispetto del trattamento minimo previsto dal c.c.n.l. Alla retribuzione oraria possono essere aggiunti e pagati direttamente nel mese di effettuazione della prestazione lavorativa, in proporzione, i ratei delle mensilità aggiuntive, le ferie e i permessi retribuiti. Il trattamento di fine rapporto segue la disciplina di cui agli artt. 131, 132 e 133 del
c.c.n.l. studi professionali.
Indennità di disponibilità
Questa spetta esclusivamente ai lavoratori che garantiscono la disponibilità al datore di lavoro in attesa della loro utilizzazione e non è legata a una prestazione lavorativa. Il valore minimo dell'indennità di disponibilità viene determinato nella misura del 30% della retribuzione. La base di calcolo è costituita dalla normale retribuzione di cui all'art. 117 del presente c.c.n.l. e dai ratei di mensilità aggiuntive.
Parte seconda
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Titolo XV CLASSIFICAZIONE GENERALE
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Premessa
In coerenza con il modello di struttura contrattuale definito dal presente c.c.n.l., ed in attuazione di quanto già previsto dal Titolo I, art. 2, del c.c.n.l. del 3 maggio 2006, le parti hanno convenuto sull'opportunità di definire l'istituto della classificazione del personale, ritenuto strumento idoneo e funzionale per una gestione più flessibile ed efficiente della organizzazione interna di uno studio professionale.
Le parti prendono atto che i processi di trasformazione ed innovazione tecnologica ed organizzativa da un lato, e l'evoluzione delle dinamiche formative e professionali dall'altro, hanno comportato la presenza nel comparto di sempre nuovi e più articolati profili professionali, per i quali si rende necessario provvedere ad una revisione della precedente classificazione, in favore di una normativa che meglio rappresenti il quadro contrattuale e formativo del lavoro nel settore degli studi professionali.
Le parti riconoscono che il settore degli studi professionali è un segmento molto importante per il mercato del lavoro nazionale e costituisce lo sbocco professionale privilegiato per i sempre più numerosi corsi di laurea breve cui non corrisponde un'adeguata domanda di lavoro.
Consapevoli, infine, della necessità di una sempre maggiore collaborazione tra il titolare dello studio professionale ed i propri dipendenti e dell'importanza delle risorse umane del comparto per una migliore e più efficiente funzionalità degli studi professionali, le parti si impegnano ad investire nella formazione e nella crescita professionale dei lavoratori, dichiarando il loro impegno a predisporre specifici progetti di formazione da sottoporre a "Fondoprofessioni".
N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
PARTE TERZA
DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO
Titolo VII
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Premessa
In coerenza con il modello di struttura contrattuale definito dal presente c.c.n.l., le parti hanno convenuto sull'opportunità di definire l'istituto della Classificazione del personale, ritenuto strumento idoneo e funzionale per una gestione più flessibile ed efficiente della organizzazione interna di uno studio professionale.
Le parti prendono atto che i processi di trasformazione ed innovazione tecnologica ed organizzativa da un lato, e l'evoluzione delle dinamiche formative e professionali dall'altro, hanno comportato la presenza nel comparto di sempre nuovi e più articolati profili professionali, per i quali si rende necessario provvedere ad una revisione della precedente classificazione, in favore di una normativa che meglio rappresenti il quadro contrattuale e formativo del lavoro nel settore degli studi professionali.
Le parti riconoscono che il settore degli studi professionali è un segmento molto importante per il mercato del lavoro nazionale e costituisce lo sbocco professionale privilegiato per i sempre più numerosi corsi di laurea breve cui non corrisponde un'adeguata domanda di lavoro.
Consapevoli, infine, della necessità di una sempre maggiore collaborazione tra il titolare dello Studio professionale ed i propri dipendenti e dell'importanza delle risorse umane del comparto per una migliore e più efficiente funzionalità degli studi professionali, le parti si impegnano ad investire nella formazione e nella crescita professionale dei lavoratori, dichiarando il loro impegno a predisporre specifici progetti di formazione da sottoporre a "Fondoprofessioni".
Art. 72
(Definizione dei profili professionali)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Nell'ottica di rendere l'istituto della classificazione del personale uno strumento più dinamico e più rispondente alla sempre maggiore complessità organizzativa degli studi professionali, le parti hanno convenuto di inquadrare i lavoratori cui si applica il presente c.c.n.l. in una classificazione articolata su cinque aree - area economica/amministrativa, area giuridica, area tecnica, area medico-sanitaria ed odontoiatrica, altre attività professionali intellettuali - e su otto livelli classificatori e retributivi, ivi compresa la categoria "quadri", per ciascuno dei quali si fornisce sia una declaratoria, che tipizza con precisione la tipologia di mansioni svolte dal lavoratore in rapporto al suo livello formativo, sia un elenco, non tassativo né esaustivo, di esemplificazioni dei profili professionali rientranti in quel livello. I requisiti indispensabili derivanti dalle caratteristiche e dai presupposti professionali indicati nelle declaratorie e dai contenuti professionali specificati nelle esemplificazioni dei profili consentono, per analogia, di inquadrare ulteriori figure professionali non indicate nel testo.
I lavoratori cui si applica il presente c.c.n.l. sono classificati come segue ed in ogni caso in base all'area di appartenenza:
A) AREA ECONOMICA/AMMINISTRATIVA
Quadri
Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 13 maggio 1985, n. 190, appartengono alla categoria "quadri" i lavoratori che svolgono mansioni direttive o di elevata responsabilità, con carattere continuativo, in assoluta autonomia operativa e con poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionale anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse umane ed economiche, prevalentemente in studi professionali di notevoli dimensioni, in loro sedi decentrate, o in loro comparti di particolare complessità operativa. Appartengono alla stessa categoria anche i lavoratori che, per competenze personali e conoscenze acquisite, siano in grado di garantire l'attuazione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dello studio professionale.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: responsabile CED (Centro elaborazione dati); responsabile sedi decentrate dello studio professionale; responsabile di un settore specifico dello studio professionale.
Livello primo (1°)
Appartengono al livello 1°i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di diploma di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, esplicano mansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale, con poteri di discrezionalità decisionale, nel proprio ambito di competenza, e con responsabilità di direzione esecutiva su settori o progetti predeterminati dallo studio professionale.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: responsabile servizio amministrativo e contabile; esperto di sviluppo organizzativo.
Livello secondo (2°)
Appartengono al livello 2°i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di diploma di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, svolgono mansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale ed autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive ricevute dal titolare dello studio professionale, con funzioni di coordinamento e controllo sull'attività di altri lavoratori. Appartengono allo stesso livello i lavoratori che operano nell'ambito amministrativo, assicurando la corretta gestione amministrativa e contabile (raccolta ed analisi di dati per la redazione ed il controllo dei corrispondenti documenti).
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: analista CED (Centro elaborazione dati); analista di costi aziendali; responsabile dell'ufficio; collaboratore di studio addetto alla redazione dei bilanci (lavoratore che dal bilancio di verifica compie autonomamente tutte le rettifiche necessarie per la redazione del bilancio di esercizio civilistico e fiscale e relative relazioni illustrative).
Livello terzo super (3°super)
Appartengono al livello 3°super i lavoratori che, in possesso di specifiche conoscenze teoriche e pratiche ed in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni ricevute ed applicando procedure operativamente complesse relative al sistema contabile/amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, svolgono mansioni di concetto o attività polivalenti di natura tecnica/amministrativa nell'ambito di procedure e processi di lavoro definiti, anche utilizzando nell'attività di competenza i sistemi informatici allo scopo predisposti ed operanti secondo le procedure stabilite dal titolare dello studio professionale. Appartengono allo stesso livello i lavoratori con funzioni di controllo esecutivo sull'attività di altri lavoratori operativamente impegnati nell'utilizzo di strumenti e di sistemi informatici.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: addetto a pratiche doganali e valutarie; contabile/impiegato amministrativo preposto allo svolgimento di mansioni quali: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti - elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi - evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi; addetto al settore paghe preposto allo svolgimento di mansioni quali: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati ed effettuare chiusure e denunce periodiche - elaborare le relative dichiarazioni annuali.
Livello terzo (3°)
Appartengono al livello 3°i lavoratori che, nell'a mbito di direttive ed istruzioni ricevute dal titolare dello studio professionale, svolgono attività che comportano l'utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici per i quali è richiesto il possesso di specifiche conoscenze ed esperienze tecnico/amministrative professionali comunque acquisite o mansioni di concetto operativamente autonome, ivi compresi il coordinamento esecutivo dell'attività di altri lavoratori e la gestione dei rapporti con la clientela.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: contabile di concetto; segretario di concetto, eventualmente addetto ai rapporti con la clientela o alla amministrazione del personale interno in forma autonoma e completa; collaboratore indagini e ricerche documenti presso pubblici uffici.
Livello quarto super (4°super)
Appartengono al livello 4°super i lavoratori che s volgono mansioni d'ordine ed attività con autonomia esecutiva, che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecniche e pratiche comunque acquisite.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: addetto alla compilazione di libri unici del lavoro, calcolo dei contributi, predisposizione e invio della relativa modulistica; addetto a scritture contabili in partita doppia; segretario con cumulo di mansioni esclusivamente d'ordine, anche con incarico di curare i rapporti con la clientela.
Livello quarto (4°)
Appartengono al livello 4°i lavoratori che svolgon o esclusivamente mansioni d'ordine con adeguate conoscenze tecniche e pratiche comunque acquisite.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: operatore informatico; centralinista; segretario d'ordine; contabile d'ordine; archivista - schedarista; addetto alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate; autista; addetto al disbrigo di ordinarie ed elementari Commissioni presso enti e uffici sia pubblici che privati.
Livello quinto (5°)
Appartengono al livello 5°i lavoratori che svolgon o esclusivamente mansioni che comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche di carattere standardizzato e comunque ausiliario.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: addetto alle pulizie; fattorino; usciere; custode.
B) AREA GIURIDICA
Quadri
Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 13 maggio 1985, n. 190, appartengono alla categoria "quadri" i lavoratori che svolgono mansioni direttive o di elevata responsabilità, con carattere continuativo, in assoluta autonomia operativa e con poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionale anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse umane ed economiche, prevalentemente in studi professionali di notevoli dimensioni, in loro