Diritto alla riservatezza Clausole campione
Diritto alla riservatezza. Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del telelavoratore. L’eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare proporzionata all’obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel rispetto della direttiva 90/270/CEE relativa ai videoterminali.
Diritto alla riservatezza. 1. Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del telelavoratore.
2. L’eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare proporziona- ta all’obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel rispetto del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 di recepimento della direttiva 90/270/CEE relativa ai videoterminali.
Diritto alla riservatezza. 1. Le informazioni e ogni altro dato personale acquisiti in applicazione del presente Codice sono trattati nel rispetto della legislazione e della normativa regolamentare vigenti in materia di protezione dei dati personali. Al personale è fornita specifica informativa sul trattamento dei dati.
2. Tutte le persone coinvolte nei casi di molestie hanno diritto alla tutela della riservatezza dei propri dati personali e di qualunque altro dato o informazione che possa rendere riconoscibile la propria identità sia al momento della segnalazione sia successivamente.
3. Le persone che gestiscono i casi di molestie sono tenute alla riservatezza sui fatti e sulle notizie di cui vengono a conoscenza nel corso della trattazione del caso.
Diritto alla riservatezza. L’Azienda USL, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito denominato “Regolamento”), designa Medipass Responsabile del trattamento per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo. In particolare la designazione ha ad oggetto i dati personali anagrafici dei pazienti nonché i loro dati personali di natura particolare in quanto necessari per la somministrazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo. Il Responsabile è tenuto al rispetto della riservatezza, integrità e qualità dei dati e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità specificate e nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del trattamento conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento, al Codice e al presente Atto. Il Responsabile è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Regolamento UE e di ogni altra disposizione normativa in materia di trattamento dei dati personali attualmente in vigore e/o che vengano a modificare, integrare o sostituire l’attuale disciplina e, più precisamente, nel trattamento dei dati affidati, dovrà avere cura di: - attenersi alle clausole di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale, laddove autorizzato; garantire la riservatezza delle informazioni e dei documenti, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione; - trattare i dati personali affidati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliere e registrare i dati esclusivamente per gli scopi inerenti l'attività svolta e, comunque, rispettare le disposizioni di cui all’articolo 5 del Regolamento; - verificare l’esattezza dei dati trasmessi o comunque trattati e, se necessario, aggiornarli, modificarli, rettificarli e/o cancellarli, nei limiti degli accordi stabiliti nell’Accordo e, comunque, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento, impegnandosi a riscontrare direttamente dette richieste nell’osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento, informando il Titolare; - autorizzare al trattamento i soggetti dei quali si avvale per svolgerlo, fornendo loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità...
Diritto alla riservatezza. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196 /2003, e successive modifiche ed integrazioni, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per il servizio di cui trattasi. Il presente documento è una proposta di requisiti igienico sanitari e merceologici / livelli standard di “qualità” / clausole correlate ad aspetti di igiene e di qualità nutrizionale dei principali prodotti destinati alla produzione del pasto nella ristorazione scolastica da valutarsi a cura dell’Ente Responsabile in relazione alle specifiche del servizio ed agli obiettivi di qualità dello stesso. Per ogni tipo merceologico di prodotto considerato oggetto di fornitura, si possono individuare due livelli di specificazioni qualitative:
1) il livello delle prescrizioni di legge;
2) il livello delle richieste contrattualizzate. • l’inserimento all’interno delle clausole del capitolato d’appalto di verifiche analitiche periodiche a cura dell’ appaltatore sulle forniture oggetto d’appalto , con effettuazione di analisi presso laboratori accreditati per la metodica specifica (ricerca di residui di prodotti fitosanitari) di cui il Comune potrà richiedere la trasmissione periodica; • controlli analitici presso laboratori accreditati per la metodica specifica (ricerca di residui di prodotti fitosanitari) a cura del Comune .
Diritto alla riservatezza. 1. Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del telelavoratore.
Diritto alla riservatezza. Art. 5 Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004 Il datore di lavoro deve rispettare il diritto alla riservatezza del telelavoratore. L’eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare proporzionata all’obiettivo perseguito ed essere effettuata nel rispetto delle norme in materia di videoterminali.
Diritto alla riservatezza. Con legge 675 del 31 dicembre 1996, sono stati disciplinati i profili di tutela della riservatezza inerenti i dati personali. Nello specifico, i dati vengono trattati sia in forma automatizzata che manuale esclusivamente dagli addetti agli uffici interessati; i dipendenti sono stati opportunamente e preventivamente informati in merito ai vincoli imposti dalla legislazione sulla privacy. La comunicazione dei dati ad altri enti pubblici avviene esclusivamente in base agli adempimenti previsti da leggi.
Diritto alla riservatezza. 9.1 ITEC si obbliga a mantenere la più stretta riservatezza sulle informazioni, sui dati tecnici e sulla documentazione fornita dall’Organizzazione, nonché su di ogni altra informazione di cui la stessa sia venuta a conoscenza in occasione o a causa dell’espletamento dell’attività di Valutazione di conformità oggetto del Contratto. Sono fatti salvi gli obblighi di informazione legislativamente previsti nei confronti delle Autorità di notifica, delle Autorità di Vigilanza del Mercato, nonché nei confronti delle Autorità Giudiziarie.
9.2 L’Organizzazione fornisce il proprio consenso preventivo, senza la necessità di alcuna ulteriore autorizzazione, alla eventuale partecipazione del personale dell'Organismo nazionale di accreditamento alle attività di Valutazione di conformità previste dal Contratto, ogni qualvolta il suddetto Organismo lo ritenga opportuno e/o necessario per finalità di accreditamento, accertamento e/o verifica finalizzato all'ottenimento e/o al mantenimento degli Accreditamenti da parte di ITEC.
