Diritto di Conversione Clausole campione

Diritto di Conversione. 6.1 Gli SFP possono essere convertiti in azioni ordinarie della Società su semplice richiesta dei Titolari, mediante imputazione a capitale di corrispondente porzione della "Riserva Apporto Strumenti Finanziari Partecipativi EEMS convertibili in azioni ordinarie" (e dunque nei limiti in cui la stessa sia ancora esistente), fermo restando che, in ogni caso, il rapporto di conversione sarà pari ad una azione ordinaria della Società per ogni SFP posseduto. 6.2 Nel caso in cui la Società dovesse deliberare operazioni tali da incidere, direttamente o indirettamente, sul rapporto di conversione indicato al precedente Articolo 6.1 (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, frazionamenti o raggruppamenti di azioni, assegnazione gratuita di azioni ai soci, assegnazione di azioni ad amministratori o dipendenti della Società, aumenti di capitale a pagamento per i quali non sia previsto il diritto di opzione in favore dei Titolari, emissione di prestiti obbligazionari convertibili in azioni, warrant su azioni o altri strumenti finanziari similari), la relativa delibera, ferma restando l'approvazione dell'assemblea speciale dei Titolari secondo quanto previsto dal precedente Articolo 5.3, dovrà altresì contenere i meccanismi di aggiustamento del rapporto di conversione previsto dal precedente Articolo 6.1 necessari per neutralizzare le alterazioni, direttamente o indirettamente, prodotte sul rapporto di conversione medesimo. 6.3 Il diritto di convertire gli SFP potrà essere esercitato dai Titolari, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni di legge (ivi incluse le necessarie autorizzazioni e/o nulla osta antitrust), a decorrere dal [ ] 2016 [2 anni a far data dalla entrata in vigore del nuovo Statuto] fino al [ ] 2021 [7 anni a far data dalla entrata in vigore del nuovo Statuto] (il "Periodo di Conversione"). 6.4 In parziale deroga all'Articolo 6.3, il Periodo di Conversione sarà automaticamente anticipato al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi: 6.4.1 l'assunzione da parte dell'assemblea speciale dei Titolari di una delibera nella quale si sia preso atto dell'esistenza di un Evento Risolutivo ai sensi dell'accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato in data 27 novembre 2013 tra la Società, UniCredit S.p.A. ed i principali istituti finanziatori della Società (l'"Accordo di Ristrutturazione"); 6.4.2 fatta eccezione per l’effettuazione di Operazioni Consentite (come definite nell’Accordo di Ristrutturazione), l'assunzione da parte del con...
Diritto di Conversione. Le obbligazioni sono convertibili in azioni ordinarie Interbanca S.p.A. di nuova emissione (le “Azioni di Compendio”), nel rapporto di n. 1 (una) azione ogni obbligazione di cui si richiede la conversione (“Rapporto di Conversione”). Il Rapporto di Conversione potrà essere modificato ai sensi di quanto previsto nel successivo art. 9. Il diritto di conversione potrà essere esercitato a decorrere dal 2003 in poi. Relativamente all’anno 2003, l’eser- cizio del diritto di conversione potrà avvenire nel periodo dal 15 gennaio (incluso) al 15 febbraio (incluso). A par- tire dal 2004 e fino alla scadenza del prestito, l’esercizio del diritto di conversione potrà avvenire nel periodo dal 15 maggio (incluso) al 31 maggio (incluso) di ciascun anno. In ogni caso il diritto di conversione è sospeso nel periodo che va dalla data di qualsiasi consiglio di amministrazione dell’Emittente, che abbia deliberato di convo- care l’assemblea degli Azionisti per l’approvazione del bilancio d’esercizio, sino al giorno successivo allo stacco del dividendo deliberato dall’assemblea medesima. Le richieste di conversione dovranno essere sottoscritte dai titolari delle obbligazioni utilizzando gli appositi modu- li e presentate tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., presso i quali gli obbligazionisti intrattengono rapporto di deposito delle obbligazioni (“Intermediari Autorizzati”). A decorrere dal 2005, per l’esercizio del diritto di conversione, gli obbligazionisti dovranno corrispondere, per ogni azione derivante dalla conversione, gli importi a conguaglio di seguito indicati in relazione all’anno in cui viene esercitato tale diritto: anno 2005 : euro 0,25 per azione anno 2006 : euro 0,25 per azione anno 2007 : euro 0,25 per azione anno 2008 : euro 0,50 per azione anno 2009 : euro 0,50 per azione anno 2010 : euro 0,50 per azione anno 2011 : euro 0,50 per azione L’importo da corrispondersi a conguaglio dovrà essere versato contestualmente alla presentazione della domanda di conversione, pena la non accettazione della domanda. Le azioni derivanti dalla conversione avranno godimento 1° gennaio dell’anno in cui è stata richiesta la conversione. Le obbligazioni per le quali viene esercitato il diritto di conversione cesseranno di maturare interessi dal 1° gen- naio dell’anno di esercizio della conversione. L’Emittente, una volta accettata la domanda di conversione, disporrà l’accentramento presso Monte Titoli delle Azioni di ...