Disapplicazione di disposizioni in contrasto con la disciplina contrattuale sul trattamento economico. 1. Nelle ipotesi di disapplicazione, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 2165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, di disposizioni legislative, regolamentari o di atti amministrativi che abbiano attribuito trattamenti economici in contrasto con quelli previsti o confermati dal presente CCNL, i più elevati compensi, assimilabili al trattamento fondamentale per il loro carattere di fissità e di continuità, eventualmente percepiti dal personale sono riassorbiti nei limiti degli incrementi previsti dall’art.62; la eventuale differenza viene mantenuta ad personam ed è riassorbibile con i futuri miglioramenti contrattuali.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Non Dirigente Dell’enac – Quadriennio Normativo 1998 – 2001 E Biennio Economico 1998 1999, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Non Dirigente Dell’enac – Quadriennio Normativo 1998 – 2001 E Biennio Economico 1998 1999
Disapplicazione di disposizioni in contrasto con la disciplina contrattuale sul trattamento economico. 1. Nelle ipotesi di disapplicazione, ai sensi dell’artdell'art. 2, comma 3, del D.LgsD. Lgs. n. 2165/2001 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, di disposizioni legislative, regolamentari o di atti amministrativi che abbiano attribuito trattamenti economici in contrasto con quelli previsti o confermati dal presente CCNL, i più elevati compensi, assimilabili al trattamento fondamentale per il loro carattere di fissità e di continuità, eventualmente percepiti dal personale sono riassorbiti nei limiti degli incrementi previsti dall’art.62dall'art. 64; la eventuale differenza viene mantenuta ad personam ed è riassorbibile con i futuri miglioramenti contrattualipersonam.
Appears in 1 contract
Disapplicazione di disposizioni in contrasto con la disciplina contrattuale sul trattamento economico. 1. Nelle ipotesi di disapplicazione, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 2165/2001 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, di disposizioni legislative, regolamentari o di atti amministrativi che abbiano attribuito trattamenti economici in contrasto con quelli previsti o confermati dal presente CCNL., i più elevati compensi, assimilabili al trattamento fondamentale per il loro carattere di fissità e di continuità, eventualmente percepiti dal personale sono riassorbiti nei limiti degli incrementi previsti dall’art.62dall’art.12; la eventuale differenza viene mantenuta ad personam ed è riassorbibile con i futuri miglioramenti contrattualipersonam.
Appears in 1 contract
Samples: www.comune.rimini.it
Disapplicazione di disposizioni in contrasto con la disciplina contrattuale sul trattamento economico. 1. Nelle ipotesi di disapplicazione, ai sensi dell’artdell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. DLgs n. 2165/2001 29/1993 e successive modificazioni modifica- zioni ed integrazioni, di disposizioni legislative, regolamentari rego- lamentari o di atti amministrativi che abbiano attribuito trattamenti economici in contrasto con quelli previsti o confermati dal presente CCNL, i più elevati compensi, assimilabili al trattamento fondamentale per il loro carattere carat- tere di fissità e di continuità, eventualmente percepiti dal personale sono riassorbiti nei limiti degli incrementi previsti dall’art.62dall'art. 64; la eventuale differenza viene mantenuta mante- nuta ad personam ed è riassorbibile con i futuri miglioramenti contrattualipersonam.
Appears in 1 contract
Disapplicazione di disposizioni in contrasto con la disciplina contrattuale sul trattamento economico. 1. Nelle ipotesi di disapplicazione, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 2165/2001 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, di disposizioni legislative, regolamentari o di atti amministrativi che abbiano attribuito trattamenti economici in contrasto con quelli previsti o confermati dal presente CCNL, i più elevati compensi, assimilabili al trattamento fondamentale per il loro carattere di fissità e di continuità, eventualmente percepiti dal personale sono riassorbiti nei limiti degli incrementi previsti dall’art.62dall’art. 65; la eventuale differenza viene mantenuta ad personam ed è riassorbibile con i futuri miglioramenti contrattuali.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Relativo Al Quadriennio Normativo 1998 – 2001 E