Criteri generali. I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.
Criteri generali. Tutte le garanzie volte a ridurre l’esposizione al rischio di controparte dovranno soddisfare in qualsiasi momento i seguenti criteri:
Criteri generali. L’impianto deve assicurare un regolare funzionamento alle diverse condizioni di esercizio previste tenendo conto delle seguenti condizioni: ⮚ l’impianto non è sottoposto a sollecitazioni rilevanti diverse da quelle associate alla pressione del gas ⮚ le condizioni ambientali sono: temperatura –10 ÷ +40 °C umidità fino al 95 % ⮚ il livello di rumorosità durante il normale esercizio non dovrà superare il limite ammesso nella località in cui si trova ubicato La documentazione cartografica da utilizzare nell'ambito della presente procedura è riportata in all.10. L'impianto REMI dovrà essere costruito ed esercito nel rispetto delle norme emanate dagli organi istituzionali e dalle autorità competenti. Inoltre, per gli impianti di preriscaldo ed i recipienti a pressione e per quanto riguarda le installazioni elettriche, dovranno essere rispettate le norme emanate in materia dai rispettivi organi competenti. Le installazioni elettriche in luoghi con pericolo di incendio ed esplosione devono essere denunciate alla competente ASL a cura dell'esercente l'impianto. In riferimento a quanto indicato al punto 1.6 tutte le apparecchiature interessate debbono essere conformi alle prescrizioni e marcate CE come previsto nel documento stesso. Ai fini dell’applicazione, nella realizzazione di nuovi impianti, si fa riferimento all’articolo 22 (Disposizioni transitorie e finali) del DLgs. n° 93 del 25.02.2000. Inoltre in materia di “accessori di sicurezza” (valvole di sicurezza, monitor, blocco), debbono essere rispettati i requisiti essenziali definiti nell’allegato 1° punto 2.11 di quest’ultimo Decreto. I criteri generali per il dimensionamento sono i seguenti:
a) L'impianto di misura deve potere essere esercito anche con portate pari alla Qimp. e valori della pressione di monte pari al suo valore minimo. In forza di ciò e considerando che in certi casi è conveniente avere una pressione di valle più alta possibile, i criteri di dimensionamento devono essere tutti tendenti a ridurre al minimo le perdite di carico ed a garantire il buon funzionamento dell'impianto in tutte le condizioni di esercizio.
b) Il by pass alla misura, per quanto detto in a) in merito alla pressione di valle, non deve rappresentare uno strozzamento che elevi le perdite di carico creando problemi all'utilizzazione.
c) Una bassa velocità consente una migliore regolazione, una minore rumorosità ed una minore perdita di carico.
d) Per avere le necessarie garanzie di un idoneo filtraggio (separazione delle pa...
Criteri generali. I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti
Criteri generali. Tutti gli eventi e manifestazioni previste nelle aree individuate dall’Accordo dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni: • Piazza dei Signori, Piazza Biade ◦ Eventi, manifestazioni e mostre mercato saranno allestiti su un’unica doppia fila di gazebo posizionata centralmente, al fine di lasciare libera la facciata della Basilica Palladiana e degli altri edifici monumentali che si affacciano sulla Piazza per favorirne la corretta fruizione e non saturare lo spazio delle piazze. I gazebo saranno di dimensione e colore uniforme. ◦ Eventuali palchi, pedane con strutture “americane” saranno collocati al capo ovest della Piazza, così come per i concerti. ◦ Tutti gli allestimenti dovranno essere collocati ad almeno 2,5 m di distanza dagli edifici e dagli elementi monumentali, in particolare dalla Torre Bissara e dall’Edicola Cinquecentesca. ◦ Non sono consentite strutture accessorie agli eventi che limitino la visuale sugli edifici monumentali, impattando sulla percezione dello spazio urbano (es. gru per le riprese televisive, torri layer, strutture di regia mobile su gomma, ecc.). ◦ Non sono consentite di norma proiezioni video sui monumenti tutelati, che dovranno essere eventualmente autorizzate dalla Soprintendenza. ◦ In caso di allestimento di gazebo i plateatici dovranno essere opportunamente rimodulati o, qualora incompatibili, rimossi durante il periodo della durata della manifestazione, salvo deroghe specificatamente autorizzate. • Piazzetta Palladio ◦ Nessun elemento strutturale potrà essere posizionato in Piazzetta Palladio. • Corte dei Bissari e sottoportico fra Xxxxxx xxx Xxxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxx ◦ Gli allestimenti dovranno essere collocati ad almeno 2,5 m di distanza dalla facciata ovest della Basilica palladiana e dovranno essere lasciate libere le uscite di emergenza dalla Basilica Palladiana e dall’area Archeologica. ◦ L’ingresso ai servizi igienici dell’area archeologica dovrà essere presidiato da addetti alla vigilanza. ◦ Eventuali servizi igienici temporanei (cd. bagni chimici) saranno posizionati nel sottoportico fra Piazza dei Signori e Corte dei Bissari, addossati al muro lato Torre Bissara, debitamente schermati e sorvegliati dagli organizzatori. ◦ Nel sottoportico fra Piazza dei Signori e Corte dei Bissari potrà essere impegnata ad uso deposito (opportunamente schermato) o espositivo la prima arcata lato Torre Bissara, mentre saranno lasciate libere le altre due. • Loggia del Capitaniato ◦ Ogni elemento dovrà essere posizionato in m...
Criteri generali. I settori saranno definiti in modo tale da assicurare un’equa ripartizione del lavoro tra le diverse unità di personale della stessa qualifica e di tenere conto delle diverse professionalità.
Criteri generali. 1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono rispettare i valori limite di emissione ed i requisiti di cui all’allegato 5 alla parte terza del Decreto, nonché quelli definiti dalla presente direttiva e/o quelli fissati dalle autorità competenti in sede di rilascio dell’autorizzazione.
2. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio di aree esterne o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 (ad eccezione delle sostanze numero 11, 13, 14) della presente direttiva, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti. L’Autorità competente in materia di scarichi, in sede di autorizzazione, prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui sopra.
3. Tutti gli scarichi, ai sensi dell’art.124 del Decreto, devono essere preventivamente autorizzati, ad eccezione dello scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura. È fatto salvo, quanto stabilito dalla LR 1/2015 in materia di certificazione degli scarichi domestici non recapitanti in pubblica fognatura di cui al successivo articolo 5 della presente direttiva ed in materia di scarichi industriali assimilati ai domestici in pubblica fognatura di cui al successivo articolo 9. La certificazione, sostitutiva dell’autorizzazione allo scarico, è ammissibile se redatta sull’apposito modello, contenente i dati minimi sulle caratteristiche dello scarico (Allegato B1).
4. L’autorizzazione è rilasciata al titolare o Gestore dell’attività da cui origina lo scarico conformemente a quanto previsto nella presente direttiva.
5. Tutte le autorizzazioni allo scarico sono gestite attraverso l’apposito “Sistema informativo e gestionale regionale per la regolazione degli scarichi civili e industriali” di cui alla misura B-20 del Piano di Tutela delle Acque – aggiornamento 2016-2021 (di seguito PTA2).
Criteri generali. Gli Enti firmatari, nel rispetto delle norme vigenti, si accordano sui seguenti criteri generali da porre alla base dell’Accordo di Programma:
a) definizione delle modalità, dei tempi, degli interventi interistituzionali a favore della singola persona disabile che frequenta il ciclo formativo;
b) individuazione degli impegni degli Enti da assumere in rapporto alle specifiche competenze di ciascuno;
c) verifica dell’attuazione e del rispetto dell’Accordo di Programma sottoscritto e della tutela delle posizioni soggettive e dell' esigibilità dei diritti.
Criteri generali. Per il personale docente il tipo di attività è in relazione alle esigenze di gestione della scuola ed al Piano dell’Offerta Formativa, deliberati dagli XX.XX. Salvo diversa indicazione, i compensi devono intendersi attribuiti in maniera forfetaria ad eccezione delle ore di docenza per le quali viene determinato l’impegno richiesto. Nel caso in cui un incarico sia assunto da più docenti successivamente, il compenso forfetario è suddiviso in modo proporzionale tra gli stessi, sulla base delle loro relazioni.
Criteri generali. Nello spirito della partecipazione e della responsabilizzazione dei lavoratori sugli obiettivi della cooperativa, con particolare riferimento ai livelli di servizio ai consumatori e ai soci, alla redditività, alla competitività e allo sviluppo aziendale, vengono istituite quote variabili di retribuzione da corrispondersi in relazione al raggiungimento o al superamento degli obiettivi annuali, secondo quanto disposto dai successivi artt. 62 e 63. La retribuzione variabile spetta ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato, di formazione e lavoro o di apprendistato. La retribuzione variabile maturata sarà corrisposta, al più tardi con la retribuzione del mese di giugno e il suo ammontare sarà determinato in relazione ai risultati dell'anno precedente e per tanti dodicesimi di quota quanti sono stati i mesi di servizio effettivo, di ferie e di assenza retribuita, prestati nella cooperativa: conseguentemente non saranno conteggiati i periodi di assenza non retribuita dal lavoro, comprese le assenze facoltative per maternità. Per i lavoratori a tempo determinato vale quanto disposto dal precedente art. 15. La retribuzione variabile non ha effetto ai fini della determinazione delle mensilità aggiuntive e di nessun altro istituto contrattuale e di legge. Costituisce invece elemento utile ai fini della determinazione del Trattamento di fine rapporto. Qualora il singolo lavoratore mutasse, in corso d’anno, qualcuna delle condizioni individuali che incidono sulla determinazione della retribuzione variabile (ruolo, inquadramento, retribuzione, unità organizzativa), quando non fosse possibile la ricostruzione precisa dei relativi periodi si farà riferimento alla condizione effettiva di maggior durata nell’anno di riferimento. Il costo complessivo delle retribuzioni variabili, comprese le erogazioni destinate ai lavoratori a tempo determinato di cui sopra, non potrà essere superiore al 25% del Risultato netto della Gestione Commerciale: di questo, il 5% è destinato alla copertura dei costi delle retribuzioni variabili individuali istituite dal successivo art. 62 e il 20% alla copertura dei costi delle retribuzioni variabili collettive di cui al successivo art. 63. Con l'istituzione della Retribuzione variabile le parti non hanno inteso vincolare o limitare, in alcun modo, le rispettive autonomie, poteri e responsabilità. Ai sensi dell’art. 14 comma 4 del Ccnl, le parti hanno istituito, col presente Cia, sistemi di retribuzione variabile che hanno caratteristiche ...