Criteri generali. I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.
Criteri generali. Tutte le garanzie volte a ridurre l’esposizione al rischio di controparte dovranno soddisfare in qualsiasi momento i seguenti criteri:
Criteri generali. La risorse professionali impegnate nella realizzazione di un progetto formativo possono appartenere, in relazione al rapporto tra ciascuna di esse ed il soggetto attuatore, a due categorie: personale “interno”, ovvero persone legate al soggetto attuatore da un rapporto di lavoro dipendente; personale “esterno”, ovvero risorse professionali che hanno con il soggetto attuatore un rapporto di lavoro non dipendente, incluse quelle di cui nel D.lgs 10 Settembre 2003 n. 2769. In entrambi i casi, ai fini dell’ammissibilità dei costi connessi con la retribuzione/compenso corrisposti, è necessario che il soggetto attuatore, prima dell'inizio della prestazione, formalizzi l'incarico specifico che deve essere controfirmato per accettazione dalla persona incaricata. Nei casi di cui al punto a), tale formalizzazione può consistere in un ordine di servizio. L’incarico deve, inoltre, essere corrispondente alle funzioni abitualmente espletate e/o all'esperienza professionale della persona incaricata; per le Università l’incarico viene formalizzato attraverso gli atti adottati ai sensi del Regolamento di funzionamento delle stesse e, nel caso di docenti, con esonero della presentazione del curriculum. Non sono ammessi compensi forfettari. Si precisa che i lavoratori di cui agli artt. 20-28 (somministrazione di lavoro) e all’art 30 (distacco) del D.Lgs 276/03 e s.m.i, sono assimilati al personale interno. Specifici criteri per le risorse professionali interne al soggetto attuatore Affinché il costo della retribuzione di ciascuna di tali risorse sia ammissibile, occorre che: sia individuato sulla base della retribuzione di cui il dipendente utilizzato è già in godimento entro i limiti contrattuali di riferimento, sia che si tratti di contratto a tempo determinato, sia che si tratti di contratto a tempo indeterminato; sia rapportata alle ore di impegno del dipendente nell'ambito del progetto; l’entità della retribuzione oraria non superi i limiti massimi previsti per per le risorse professionali esterne10 o quelli, se superiori, previsti dal CCNL del settore di appartenenza. Per determinare il costo da imputare al progetto occorre dividere l'importo totale della retribuzione annuale (o mensile) - al netto degli elementi mobili - per il monte ore di lavoro annuo (o mensile) e moltiplicare il valore ottenuto per il numero di ore di attività che il dipendente svolge nel corso dell’anno ( o del mese) nell’ambito del progetto. Nel caso in cui il personale interno viene impiegato i...
Criteri generali. I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti
Criteri generali. 1. La continuità assistenziale fa parte del programma delle attività distrettuali di cui all’art. 14.
2. Al fine di garantire la continuità assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della setti- mana, la stessa si realizza assicurando, per le urgenze notturne, festive e prefestive, interventi domiciliari e territoriali, dalle ore 10 del giorno prefestivo alle ore 8 del giorno successivo al festivo e dalle ore 20 alle ore 8 di tutti i giorni feriali.
3. La continuità assistenziale è organizzata nell'ambito della programmazione regionale ed è strutturata, a livello locale, dalla Azienda competente per territorio, secondo le disposizioni di cui ai successivi commi.
4. Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche, sulla base della organizzazione distrettuale dei servizi stabilita dalle aziende nel rispetto degli indirizzi della pro- grammazione regionale e in osservanza del Programma delle attività distrettuali che prevede la localizza- zione dei servizi a gestione diretta, le attività di continuità assistenziale, garantite nel distretto ai sensi dell’art. 3-quinquies, comma 1, lettera a) del decreto citato, sono assicurate:
a) da medici convenzionati sulla base della disciplina di cui agli articoli seguenti del presente Capo;
b) da gruppi di medici, anche organizzati in forme associative, convenzionati per la medicina generale per gli assistiti che hanno effettuato la scelta in loro favore, in zone territoriali definite;
c) da un singolo convenzionato per la medicina generale residente nella zona anche in forma di disponibili- tà domiciliare.
5. I compensi sono corrisposti dall'Azienda a ciascun medico che svolge l'attività, nelle forme di cui al com- ma 4 lettere b) e c), anche mediante il pagamento per gli assistiti in carico di una quota capitaria aggiuntiva definita dalla contrattazione regionale, e rapportata a ciascun turno effettuato, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.
6. Gli accordi regionali possono prevedere che le Aziende stipulino apposite convenzioni con i medici di cui al comma 4 lett. b) e c).
Criteri generali. I settori saranno definiti in modo tale da assicurare un’equa ripartizione del lavoro tra le diverse unità di personale della stessa qualifica e di tenere conto delle diverse professionalità.
Criteri generali. Gli insediamenti che scaricano acque reflue domestiche, ubicati nelle zone provviste del servizio di pubblica fognatura di un agglomerato, devono obbligatoriamente recapitare tali scarichi nella medesima, secondo le prescrizioni del presente regolamento ed in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa regionale vigente. Gli insediamenti con scarichi di tipo industriale allacciati alla pubblica fognatura devono attenersi alle disposizioni del presente regolamento, alle norme contenute nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché alla normativa regionale vigente in materia di scarichi idrici. Gli insediamenti che non recapitano in fognatura sono soggetti alle norme contenute nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall’inquinamento del 04/02/1977, alle normative regionali vigenti e alle disposizioni contenute nei provvedimenti generali formalmente emessi dalla Provincia competente. I nuovi insediamenti o gli insediamenti in corso di ristrutturazione edilizia/restauro e risanamento conservativo devono prevedere un impianto privato di fognatura interna di tipo separato, che implica la realizzazione di due canalizzazioni indipendenti, una per il convogliamento delle acque reflue di scarico, da immettere obbligatoriamente in fognatura, e l’altra per la raccolta delle sole acque meteoriche non contaminate, che dovranno essere prioritariamente disperse in loco sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo (mediante manufatti dispersori) ed in via subordinata in corpo d’acqua superficiale. Il convogliamento e lo scarico di acque meteoriche in fognatura è consentito solo per accertate motivazioni tecniche che non rendono praticabile lo smaltimento nelle modalità sopra riportate. Negli insediamenti da cui si originano acque reflue industriali dovrà essere prevista una rete specifica per il convogliamento delle stesse, oltre alle reti di cui sopra.
Criteri generali. I sottoscritti firmatari, nel rispetto delle norme vigenti, si accordano sui seguenti criteri generali da porre alla base dell’Accordo di programma:
a) definizione delle modalità, dei tempi, degli interventi interistituzionali a favore della singola persona diversamente abile che frequenta la scuola;
b) individuazione degli impegni degli Enti da assumere in rapporto alle specifiche competenze di ciascuno;
c) verifica dell’attuazione e del rispetto dell’Accordo di programma sottoscritto e della tutela delle posizioni soggettive e dell' esigibilità dei diritti.
Criteri generali. Per il personale docente il tipo di attività è in relazione alle esigenze di gestione della scuola ed al Piano dell’Offerta Formativa, deliberati dagli XX.XX. Salvo diversa indicazione, i compensi devono intendersi attribuiti in maniera forfetaria ad eccezione delle ore di docenza per le quali viene determinato l’impegno richiesto. Nel caso in cui un incarico sia assunto da più docenti successivamente, il compenso forfetario è suddiviso in modo proporzionale tra gli stessi, sulla base delle loro relazioni.
Criteri generali. Gli Enti firmatari si accordano sui seguenti criteri generali da porre alla base del presente Accordo di programma: ampliare la sperimentazione della “Scuola per l’infanzia”, in linea con i processi di riforma del sistema scolastico, per l’età 0 - 6 anni, supportandone la concretizzazione con adeguati livelli formativo consulenziali e di coordinamento in grado di perseguire standard di qualità verificabili dalle famiglie interessate; • implementare Strutture e Centri di accoglienza per minori da 0 a 6 anni da collocare in punti nevralgici del territorio; • promuovere articolati interventi di prevenzione, pr esa in carico ed accoglienza, inerente al fenomeno del maltrattamento in danno di minori vittime di abusi, assicurando servizi di pronta reperibilità ed accoglienza in situazioni di disagio estremo, allorché eventi eccezionali o segnalazioni di abuso rendessero indispensabile il temporaneo allontanamento di minori da situazioni di violenza accertata, ovvero per interventi urgenti della Magistratura Minorile. In particolare per quanto riguarda i servizi e le azioni in materia di maltrattamento ed abuso in danno di minori, si attiveranno - in collaborazione con l’A.G. Minorile ed Ordinaria azioni e servizi secondo le linee guida elaborate dalla Commissione nazionale per il coordinamento degli interventi in materia di maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale dei minori, istituita con D.P.C.M. del 26/2/98, del Documento di indirizzo per la formazione dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, nonché delle già richiamate linee di indirizzo della Regione Campania per il secondo triennio di attuazione della Legge 285/97, e ciò soprattutto attraverso l’istituzione di una apposito nucleo operativo; • potenziare le attività di aggregazione, supporto e sostegno animativo rivolte all’adolescenza nella fase di evoluzione di questo delicato segmento generazionale; ampliare e generalizzare le politiche di de-istituzionalizzazione innanzitutto prevenendo l’allontanamento dei minori dalla famiglia mediante sostegno ai nuclei familiari a rischio al fine di consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia o, in mancanza, ricorrendo all’affidamento ad un’altra famiglia ovvero all’inserimento a comunità di tipo familiare, attraverso l’adozione e l’affidamento familiare e l’incremento e diffusione dell’esperienza di micro - accoglienza a dimensione familiare, inserite nei normali circuiti di vita relazionale e civile. In tale pr...