Registrazione e regime fiscale. Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.
Registrazione e regime fiscale. Il presente contratto è soggetto all’imposta di bollo, ai sensi dell'alt 2, parte I del D.P.R. 16.10.1972, n. 642 e ss.mm.ii. ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’alt. 10, della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le spese di bollo sono a cura e a carico della struttura erogante. Il pagamento dell’imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 e seguenti del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiedere la medesima registrazione. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive anche dell’IVA, se dovuta. Le attività, prestazioni e servizi, disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo, che sono rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini ed identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai D.Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii. e relativi provvedimenti attuativi, sono esenti da I.V.A ai sensi dell’alt. 10 comma 19 del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 e ss.mm.ii.,
Registrazione e regime fiscale. Il presente contratto è soggetto all’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 2, parte I del
Registrazione e regime fiscale. Il presente contratto viene sottoscritto con firma digitale giusta la previsione di cui all’art. 6, co. 6 del D.L. 145/2013 convertito con L. 9/2014. L’imposta di bollo sull’originale informatico, di cui all’art. 2 della Tabella Allegato A – Tariffa Parte I del D.P.R. n. 642/1972, è assolta dall’Azienda USL di Modena; le spese di bollo sono a carico della controparte. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/86. Le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede.
Registrazione e regime fiscale. Il presente contratto è soggetto all’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 2, parte I del D.P.R. 16 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 10, della parte 2^ della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n.
Registrazione e regime fiscale. Il presente contratto è soggetto all’imposta bollo, ai sensi dell’articolo 2, parte I del D.P.R. 16.10.1972, n. 642, e successive modificazioni e integrazioni, ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 10, della parte seconda della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1982, n.131. Le spese di bollo sono a cura e a carico delle parti contraenti, in eguale misura. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla. Le attività, le prestazioni e i servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo sono esenti I.V.A. ai sensi dell’articolo 10, comma 19, del D.P.R. n. 633/72, in quanto si tratta di scambi di attività tra Strutture sanitarie pubbliche e private che, nell’organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini, identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 502/92, e successive modificazioni e integrazioni, e n. 517/93 e relativi provvedimenti attuativi.
Registrazione e regime fiscale. Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131. Le spese di bollo sono a carico del Fornitore; le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla.
Registrazione e regime fiscale. Il presente accordo ,redatto in duplice originale, da rimanere in possesso di ciascuna delle Parti, stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del D.Lgs. 131/86 Tariffa/Parte Seconda. Le spese dell’eventuale registrazione e conseguenti al presente accordo saranno a carico esclusivo della Parte che la richiede. Il presente accordo è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art.82 – comma 5 – del D.Lgs. 117/2017
Registrazione e regime fiscale. XXXXXX XXXXXXX Firmato il 03/09/2021 14:04 Seriale Certificato: 222699 Valido dal 11/03/2021 al 11/03/2024 InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Il presente contratto è soggetto all’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 2, parte I del D.P.R. 16 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 10, della parte 2^ della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di bollo sono a cura e a carico della struttura erogante. Il pagamento dell’imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 e seguenti del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla. Le attività, le prestazioni ed i servizi disciplinati ed organizzati tramite il pre- sente accordo sono esenti I.V.A ai sensi dell’art. 10 comma 19 del D.P.R. n. 633/72, in quanto si tratta di scambi di attività tra Strutture sanitarie pubbliche e private che, nell’organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini, identificano i loro comuni scopi istituziona- li ai sensi delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 502/92, e successive modificazioni e integrazioni, e n. 517/93 e relativi provvedimenti attuativi. Copia del contratto sottoscritto dalle parti dovrà essere inviato da ATS via PEC all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale.
Registrazione e regime fiscale. Il presente accordo è esente dall’imposta di bollo in modo assoluto ai sensi dell’art. 27/bis (ONLUS) - D.P.R. 26.10.1972, n. 642 ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 con oneri per la parte che vi ricorre.