Common use of Divieto di sospendere o rallentare i servizi Clause in Contracts

Divieto di sospendere o rallentare i servizi. L’Aggiudicatario non può sospendere o rallentare i Servizi con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l’Amministrazione Contraente. Detto divieto non opera nel caso di ritardato o mancato pagamento del corrispettivo non supportato dalla contestazione di un inadempimento. In tal caso l’Aggiudicatario dovrà comunicare al competente Responsabile Unico del Procedimento la sua intenzione di sospendere o ritardare i Servizi, fissando un termine che non potrà essere inferiore a 20 giorni lavorativi. La sospensione o il rallentamento dei Servizi per decisione unilaterale dell’Aggiudicatario costituiscono inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto dell’Aggiudicatario qualora questi, dopo la diffida a riprendere il lavoro entro il termine intimato dall’Amministrazione Contraente, a mezzo PEC, non vi abbia ottemperato. Il termine decorre dal ricevimento della PEC. In tale ipotesi, restano a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

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