Sospensione dei Servizi Clausole campione
Sospensione dei Servizi. 10.1 Fatta salva l'applicazione del successivo art. 11, SMEUP ICS, a sua discrezione e senza che l'esercizio di tale facoltà possa esserle contestato come inadempimento o violazione del Contratto, si riserva la facoltà di sospendere i Servizi o un singolo Servizio, anche senza alcun preavviso nel caso in cui:
a) il Cliente si renda inadempiente alle sue obbligazioni di pagamento, o violi anche una soltanto delle disposizioni contenute nel Contratto, che possano avere, ad insindacabile giudizio di SMEUP ICS, impatto sulla sicurezza dei servizi assicurati o gestiti da SMEUP ICS, anche a favore di terzi;
b) il Cliente ometta di riscontrare nei tempi dovuti, in tutto o in parte, le richieste di SMEUP ICS o comunque il suo comportamento sia tale da ingenerare il fondato e ragionevole timore che egli si renda inadempiente al Contratto;
c) vi siano fondate ragioni per ritenere che i Servizi siano utilizzati da terzi non autorizzati;
d) si verifichino casi di forza maggiore o circostanze che, ad insindacabile giudizio di SMEUP ICS, impongano di eseguire interventi di emergenza o relativi alla risoluzione di problemi di sicurezza, pericolo per l'intera rete e/o per persone o cose; in tal caso, i Servizi saranno ripristinati quando SMEUP ICS, a sua discrezione, abbia valutato che siano state effettivamente rimosse o eliminate le cause che avevano determinato la sospensione/interruzione;
e) il Cliente si trovi coinvolto, a qualsiasi titolo, in una qualsiasi controversia giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi natura, nel caso in cui detta controversia abbia ad oggetto atti e comportamenti posti in essere attraverso i Servizi e/o l'Infrastruttura Virtuale o altri servizi erogati da SMEUP ICS;
f) la sospensione dei Servizi sia richiesta dall'Autorità Giudiziaria, o altre Autorità titolate a tali richieste;
g) il Cliente utilizzi apparecchiature e/o software difettosi o non omologati, o che presentino delle disfunzioni che possano arrecare problemi di sicurezza e/o vulnerabilità dei Servizi, possano danneggiare l'integrità della rete e/o disturbare i Servizi e/o creare rischi per l'incolumità fisica delle persone e delle cose.
10.2 Durante la sospensione dei Servizi, il Cliente potrebbe non avere accesso a dati e/o informazioni e/o contenuti dal medesimo immessi e/o trattati nell'Infrastruttura Virtuale.
10.3 In qualsiasi caso di sospensione del Servizio imputabile al Cliente, resta impregiudicata l'eventuale azione di SMEUP ICS per il risarcimento dell’eventuale danno...
Sospensione dei Servizi. L’Aggiudicatario non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con L’Amministrazione. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell’Aggiudicatario costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l’Amministrazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Aggiudicatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
Sospensione dei Servizi. 1. La Committente ha la facoltà di sospendere e/o interrompere temporaneamente i Servizi oggetto del presente Contratto.
2. Qualora la sospensione temporanea sia disposta per avverse ed eccezionali condizioni climatiche, forza maggiore o altre circostanze straordinarie o imprevedibili che ne impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o rimborso di costi e/o oneri. L’Appaltatore non potrà opporre alcuna eccezione, neppure a titolo di risarcimento danni. Nel caso in cui la sospensione, o la somma delle sospensioni, superi i 180 giorni l’Appaltatore può chiedere la risoluzione del Contratto stesso, senza diritto a compensi, indennità o risarcimenti di danni dovuti alla sospensione. La Committente può opporsi alla risoluzione del Contratto e in tal caso l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri debitamente documentati derivanti dal prolungamento della sospensione e direttamente cagionati dalla sospensione stessa e che non siano stati determinati e/o aggravati da un comportamento non professionalmente diligente dell’Appaltatore, per il periodo eccedente i 180 giorni.
3. Qualora la sospensione temporanea dei Servizi sia stata disposta per ipotesi diverse da quelle indicate al comma 2 che precede e sia stata disposta per ragioni discrezionali della Committente, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o rimborso di costi e/o oneri nel caso in cui la sospensione, o la somma delle sospensioni, sia contenuta entro 30 giorni. L’Appaltatore non potrà opporre alcuna eccezione, neppure a titolo di risarcimento danni. Nel caso in cui la sospensione, o la somma delle sospensioni, superi i 30 giorni, l’Appaltatore può chiedere la risoluzione del Contratto stesso, senza diritto a compensi, indennità o risarcimenti di danni dovuti alla sospensione. La Committente può opporsi alla risoluzione del Contratto e in tal caso l’Appaltatore avrà diritto esclusivamente alla rifusione degli eventuali maggiori oneri debitamente documentati derivanti dal prolungamento della sospensione, strettamente connessi e direttamente cagionati dalla sospensione stessa e che non siano stati determinati e/o aggravati da un comportamento non professionalmente diligente dell’Appaltatore per il periodo di sospensione eccedente i 30 giorni. La sospensione ha effetto a partire dal giorno stabilito dalla Committente nella comunicazione.
4. La durata delle sospensioni di cui al presente articolo...
Sospensione dei Servizi. 12.1.Fatta salva l’applicazione dei successivi Art. 13 e 14, Trust Italia, a sua discrezione e senza che l'esercizio di tale facoltà possa essergli contestata come inadempimento o violazione del Contratto, si riserva la facoltà di sospendere uno, alcuno o tutti i Servizi, anche senza alcun preavviso, nel caso in cui:
a. si verifichino casi di forza maggiore o circostanze che, ad insindacabile giudizio di Trust Italia, impongano di eseguire interventi di emergenza o relativi alla risoluzione di problemi di sicurezza, pericolo per l’intera rete e/o per persone o cose;
b. il Cliente/Partner si renda inadempiente o violi anche una soltanto delle disposizioni contenute nel Contratto;
c. il Cliente/Partner ometta di riscontrare, in tutto o in parte, le richieste di Trust Italia e comunque il suo comportamento sia tale da ingenerare il fondato e ragionevole timore che egli si renda inadempiente al Contratto o responsabile di una o più violazioni alle sue disposizioni;
x. xxxxxxxxx motivate ragioni di sicurezza e/o garanzia di riservatezza;
e. la sospensione sia richiesta dall’Autorità Giudiziaria;
f. il Cliente/Partner si trovi coinvolto, a qualsiasi titolo, in una qualsiasi controversia giudiziale o anche stragiudiziale di natura civile, penale o amministrativa e comunque nel caso in cui detta controversia abbia ad oggetto atti e comportamenti posti in essere attraverso uno dei Servizi o relativi ad esso. 12.2.Fermo quanto sopra spetta al Partner avvisare il/i Cliente/i Partner della sospensione del Servizio di cui si tratta ed in ogni caso il Partner medesimo si impegna, ora per allora a manlevare e/o tenere indenne Trust Italia da ogni e qualsiasi responsabilità per gli atti e/o i comportamenti posti in essere per l’esecuzione di quanto previsto dal presente articolo e/o dalla richiesta di risarcimento avanzate dal Cliente Partner o da terzi per i danni dai medesimi patiti in ragione dei suddetti atti e/o comportamenti. 12.3.Durante la sospensione a qualsiasi causa dovuta, il Cliente, il Partner o il Cliente Partner non potranno avere accesso a dati e/o informazioni e/o contenuti, immessi e/o trattati mediante il/i Servizio/i sospeso/i.
Sospensione dei Servizi. La Banca può sospendere un Servizio in qualsiasi momento per ragioni di efficienza e di sicurezza preavvisando il Cliente, quando possibile, e l’operatività del Cliente per motivi cautelari. La sospensione temporanea di uno o più Servizi non fa venir meno l’efficacia del Contratto.
Sospensione dei Servizi. 9.1 Intred potrà sospendere in ogni momento l'erogazione dei Servizi, in tutto o in parte, anche senza preavviso per causa di forza maggiore, tra i quali, in caso di guasti alla rete e agli apparati tecnici, propri o di altri operatori. Intred potrà, altresì, sospendere il servizio, dandone comunicazione al Cliente, qualora la Pubblica Autorità o privati denuncino un uso improprio dei Servizi da parte del Cliente oppure nel caso in cui venga registrato un traffico anomalo rispetto al profilo medio della tipologia di Cliente a cui l’offerta è indirizzata o un uso del servizio contrario alle leggi, ai regolamenti o alle disposizioni contrattuali.
9.2 Intred potrà sospendere l’erogazione dei Servizi anche in caso di modifiche e/o manutenzioni comunicate al Cliente con un adeguato periodo di preavviso (tre giorni), salva la possibilità di interventi urgenti (della durata massima di tre ore) per evitare maggiori disservizi che possono essere eseguiti con un preavviso di 12 ore.
9.3 Dopo aver contattato il Cliente al fine di controllare che lo stesso sia consapevole del traffico anomalo effettuato o dell’inadempimento in essere, Intred potrà sospendere l’erogazione dei Servizi informandone immediatamente il Cliente. In seguito all’avvenuto adempimento da parte del Cliente, Intred riattiverà il Servizio sospeso. Qualora il Cliente non adempisse entro sette giorni dalla comunicazione dell’avvenuta sospensione, il contratto sarà automaticamente risolto.
9.4 Al fine di evitare che eventuali complicazioni tecniche legate all’intasamento delle linee telefoniche utilizzate dai Clienti possano compromettere l’efficiente erogazione del Servizio a tutti i Clienti da parte di Intred, quest’ultima si riserva il diritto di interrompere l’erogazione del Servizio nel caso in cui la chiamata del Cliente si protrasse per un lasso di tempo superiore a 60 minuti, ferma restando la possibilità per il Cliente di effettuare nuove chiamate. Il Cliente accetta espressamente tale limitazione all’utilizzo del Servizio.
Sospensione dei Servizi. 1. La sospensione totale o parziale della fornitura dei servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla fase di esecuzione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l’interruzione della fornitura del servizio e alla ripresa della medesima.
2. La fornitura dei servizi può essere sospesa:
a. al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell’utile fornitura dei servizi, come di seguito individuate:
I. interruzione temporanea della viabilità o della possibilità di accesso ai luoghi ove si svolge il servizio, per cause non imputabili al Committente o all’Appaltatore;
II. impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Committente, all’Appaltatore e/o a terzi affidatari di servizi oggetto del contratto;
III. comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Committente, all’Appaltatore e/o a terzi affidatari di servizi oggetto del contratto;
b. per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all’integrità fisica e alla sicurezza;
c. per le cause di forza maggiore di cui al precedente articolo 14. Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto all’Appaltatore.
Sospensione dei Servizi. 13.1 Il Cliente prende atto e nulla oppone in ordine al fatto che l’erogazione dei Servizi, fatta eccezione, ove previsti, del Servizio di Manutenzione e del Servizio di Noleggio, potrà essere sospesa – ed in tale ipotesi CloudTel ne darà tempestiva comunicazione al Cliente – nei seguenti casi:
(i) ove vi siano fondati motivi per ritenere che si potrebbero verificare problemi di sicurezza e/o tutela del diritto di riservatezza;
(ii) ove ricorra una causa di Forza Maggiore;
(iii) ove vi siano fondati motivi per ritenere che il Cliente faccia un utilizzo illegale, scorretto o sconveniente dei Servizi;
(iv) ove sia raggiunta almeno il 150% della soglia di traffico indicata nell’ Offerta.
13.2 Fatto salvo ricorra una causa di Forza Maggiore, la sospensione dei Servizi non potrà prolungarsi per un periodo superiore a 2 giorni lavorativi. In tal caso il Cliente potrà richiedere il rimborso del Corrispettivo, per il periodo durante il quale non ha usufruito dei Servizi, inviando a CloudTel una richiesta in tal senso entro 30 giorni dalla cessazione della sospensione.
13.3 Il presente articolo non trova applicazione nelle ipotesi in cui la sospensione dei Servizi sia motivata dal ritardato pagamento del Corrispettivo da parte del Cliente.
Sospensione dei Servizi. Sì, ciascun Servizio potrà essere sospeso o anche abolito in qualunque momento, anche in via separata rispetto agli altri Servizi, con effetto immediato, se eventi connessi con l’efficienza e/o la sicurezza del Servizio stesso lo rendono necessario e senza responsabilità della Banca per temporanee interruzioni non comunicate preventivamente.
Sospensione dei Servizi. 1. Fermo quanto disposto, l’Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito di decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’ARPAS.
2. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
3. In tal caso l’ARPAS procederà all’incameramento della cauzione, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’ARPAS e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.