Sospensione dei Servizi. 11.1 Il Cliente prende atto che WISPI ha il diritto di interrompere il Servizio, senza incorrere in alcuna responsabilità, per necessità di manutenzione (ordinaria e/o straordinaria) impegnandosi, ove possibile, a fornire un’informativa tempestiva al Cliente circa la data di inizio e la durata di dette operazioni.
11.2 WISPI potrà, altresì, adottare le misure cautelative ritenute opportune in relazione all’uso fatto dal Cliente del Servizio nel caso in cui tale uso pregiudichi la sicurezza della rete di WISPI o costituisca violazione o anche pregiudizio alcuno dei diritti di terzi.
11.3 Il Cliente prende atto che WISPI ha il diritto di interrompere il Servizio, senza incorrere in alcuna responsabilità, in caso di mancato e/o ritardato pagamento degli avvisi di pagamento di cui art. 7.7.
11.3.1 Fatti salvi gli altri casi di sospensione del Servizio e quanto disposto in materia di indennità per ritardato pagamento, WISPI previa comunicazione anche telefonica può sospendere il Servizio, senza incorrere in alcuna responsabilità, al Cliente che non provveda al pagamento dell’avviso di pagamento entro 40 giorni dalla data di scadenza ivi riportata.
11.3.2 Nel caso di Cliente al quale sia stato in precedenza sospeso il Servizio nel corso dell'ultimo anno, XXXXX procederà alla sospensione del Servizio, previa comunicazione, dal quinto giorno successivo alla data di scadenza indicata sull’avviso di pagamento insoluto.
11.3.3 Il Cliente a cui sia stato sospeso il Servizio, per ottenerne il ripristino prima che il relativo Contratto sia risolto, è tenuto a corrispondere a WISPI quanto dovuto a qualsiasi titolo, ragione o causa oltre ad un contributo di riattivazione pari ad € 30,00. Il Servizio verrà riattivato entro due giorni lavorativi successivi alla comunicazione dell'avvenuto pagamento della somma dovuta e previo relativo accertamento da parte di WISPI.
Sospensione dei Servizi. L’Aggiudicatario non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con L’Amministrazione. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell’Aggiudicatario costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l’Amministrazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Aggiudicatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
Sospensione dei Servizi. L’Esecutore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Stazione appaltante. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell’Esecutore costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa. In tal caso la Stazione appaltante procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Esecutore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Stazione appaltante e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale. E’ ammessa la sospensione dei servizi nei casi di cui all’art. 107, del Codice.
Sospensione dei Servizi. 10.1 Fatta salva l'applicazione del successivo art. 11, XXXXXX, a sua discrezione e senza che l'esercizio di tale facoltà possa esserle contestata come inadempimento o violazione del Contratto, si riserva la facoltà di sospendere i Servizi o un singolo Servizio, anche senza alcun preavviso nel caso in cui:
a) il Cliente si renda inadempiente alle sue obbligazioni di pagamento, o violi anche una soltanto delle disposizioni contenute nel Contratto, che possano avere, ad insindacabile giudizio di XXXXXX, impatto sulla sicurezza dei servizi assicurati o gestiti da SIELCO, anche a favore di terzi;
b) il Cliente ometta di riscontrare nei tempi dovuti, in tutto o in parte, le richieste di XXXXXX o comunque il suo comportamento sia tale da ingenerare il fondato e ragionevole timore che egli si renda inadempiente al Contratto;
c) vi siano fondate ragioni per ritenere che i Servizi siano utilizzati da terzi non autorizzati;
d) si verifichino casi di forza maggiore o circostanze che, ad insindacabile giudizio di XXXXXX, impongano di eseguire interventi di emergenza o relativi alla risoluzione di problemi di sicurezza, pericolo per l'intera rete e/o per persone o cose; in tal caso, i Servizi saranno ripristinati quando XXXXXX, a sua discrezione, abbia valutato che siano state effettivamente rimosse o eliminate le cause che avevano determinato la sospensione/interruzione;
e) il Cliente si trovi coinvolto, a qualsiasi titolo, in una qualsiasi controversia giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi natura, nel caso in cui detta controversia abbia ad oggetto atti e comportamenti posti in essere attraverso i Servizi e/o l'Infrastruttura Virtuale;
f) la sospensione dei Servizi sia richiesta dall'Autorità Giudiziaria, o altre Autorità titolate a tali richieste;
g) il Cliente utilizzi apparecchiature e/o software difettosi o non omologati, o che presentino delle disfunzioni che possano arrecare problemi di sicurezza e/o vulnerabilità dei Servizi, possano danneggiare l'integrità della rete e/o disturbare i Servizi e/o creare rischi per l'incolumità fisica delle persone e delle cose.
10.2 Durante la sospensione dei Servizi, il Cliente potrebbe non avere accesso a dati e/o informazioni e/o contenuti dal medesimo immessi e/o trattati nell'Infrastruttura Virtuale.
10.3 In qualsiasi caso di sospensione del Servizio imputabile al Cliente, resta impregiudicata l'eventuale azione di SIELCO per il risarcimento dell’eventuale danno subito o costi sopportati.
Sospensione dei Servizi. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea l’esecuzione del servizio, il RUP ordina la sospensione dell’esecuzione del servizio, compilando, se possibile con l’intervento dell’appaltatore, il verbale di sospensione con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione del servizio e l’imputabilità delle medesime e delle cautele adottate affinchè alla sua ripresa gli utenti dei servizi oggetto del contratto non subiscano danni o disservizi. Il verbale deve essere sottoscritto dall’appaltatore e inviato al RUP entro i successivi cinque giorni. La sospensione può essere disposta per ragioni di necessità o di pubblico interesse. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e, qualora lo ritenga necessario, indica il nuovo termine contrattuale. Della ripresa dell’esecuzione è redatto apposito verbale a cura del RUP. Il verbale deve essere firmato dall’appaltatore e inviato al RUP nei successivi cinque giorni. Nel verbale di ripresa, il RUP riporta l’eventuale nuovo termine di esecuzione del contratto. Ove successivamente all’avvio dell’esecuzione del servizio, per cause imprevedibili o di forza maggiore, insorgano circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento del servizio, l’appaltante è tenuto a proseguire il servizio per le parti eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell’appaltante in merito alla sospensione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa del servizio. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, l’appaltante può chiedere la risoluzione del contratto senza indennizzo. Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dall’appaltatore per cause diverse da quelle previste dal presente articolo l’appaltante può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’art. 1382 del codice civile.
Sospensione dei Servizi. La Banca può sospendere un Servizio in qualsiasi momento per ragioni di efficienza e di sicurezza preavvisando il Cliente, quando possibile, e l’operatività del Cliente per motivi cautelari. La sospensione temporanea di uno o più Servizi non fa venir meno l’efficacia del Contratto.
Sospensione dei Servizi. 9.1 Intred potrà sospendere in ogni momento l'erogazione dei Servizi, in tutto o in parte, anche senza preavviso per causa di forza maggiore, tra i quali, in caso di guasti alla rete e agli apparati tecnici, propri o di altri operatori. Intred potrà, altresì, sospendere il servizio, dandone comunicazione al Cliente, qualora la Pubblica Autorità o privati denuncino un uso improprio dei Servizi da parte del Cliente oppure nel caso in cui venga registrato un traffico anomalo rispetto al profilo medio della tipologia di Cliente a cui l’offerta è indirizzata o un uso del servizio contrario alle leggi, ai regolamenti o alle disposizioni contrattuali.
9.2 Intred potrà sospendere l’erogazione dei Servizi anche in caso di modifiche e/o manutenzioni comunicate al Cliente con un adeguato periodo di preavviso (tre giorni), salva la possibilità di interventi urgenti (della durata massima di tre ore) per evitare maggiori disservizi che possono essere eseguiti con un preavviso di 12 ore.
9.3 Dopo aver contattato il Cliente al fine di controllare che lo stesso sia consapevole del traffico anomalo effettuato o dell’inadempimento in essere, Intred potrà sospendere l’erogazione dei Servizi informandone immediatamente il Cliente. In seguito all’avvenuto adempimento da parte del Cliente, Intred riattiverà il Servizio sospeso. Qualora il Cliente non adempisse entro sette giorni dalla comunicazione dell’avvenuta sospensione, il contratto sarà automaticamente risolto.
9.4 Al fine di evitare che eventuali complicazioni tecniche legate all’intasamento delle linee telefoniche utilizzate dai Clienti possano compromettere l’efficiente erogazione del Servizio a tutti i Clienti da parte di Intred, quest’ultima si riserva il diritto di interrompere l’erogazione del Servizio nel caso in cui la chiamata del Cliente si protrasse per un lasso di tempo superiore a 60 minuti, ferma restando la possibilità per il Cliente di effettuare nuove chiamate. Il Cliente accetta espressamente tale limitazione all’utilizzo del Servizio.
Sospensione dei Servizi. 13.1 Il Cliente prende atto e nulla oppone in ordine al fatto che l’erogazione dei Servizi, fatta eccezione, ove previsti, del Servizio di Manutenzione e del Servizio di Noleggio, potrà essere sospesa – ed in tale ipotesi CloudTel ne darà tempestiva comunicazione al Cliente – nei seguenti casi:
(i) ove vi siano fondati motivi per ritenere che si potrebbero verificare problemi di sicurezza e/o tutela del diritto di riservatezza;
(ii) ove ricorra una causa di Forza Maggiore;
(iii) ove vi siano fondati motivi per ritenere che il Cliente faccia un utilizzo illegale, scorretto o sconveniente dei Servizi;
(iv) ove sia raggiunta almeno il 150% della soglia di traffico indicata nell’ Offerta.
13.2 Fatto salvo ricorra una causa di Forza Maggiore, la sospensione dei Servizi non potrà prolungarsi per un periodo superiore a 2 giorni lavorativi. In tal caso il Cliente potrà richiedere il rimborso del Corrispettivo, per il periodo durante il quale non ha usufruito dei Servizi, inviando a CloudTel una richiesta in tal senso entro 30 giorni dalla cessazione della sospensione.
13.3 Il presente articolo non trova applicazione nelle ipotesi in cui la sospensione dei Servizi sia motivata dal ritardato pagamento del Corrispettivo da parte del Cliente.
Sospensione dei Servizi. Sì, ciascun Servizio potrà essere sospeso o anche abolito in qualunque momento, anche in via separata rispetto agli altri Servizi, con effetto immediato, se eventi connessi con l’efficienza e/o la sicurezza del Servizio stesso lo rendono necessario e senza responsabilità della Banca per temporanee interruzioni non comunicate preventivamente.
Sospensione dei Servizi. STUDIOBOOST ha facoltà di sospendere, senza preavviso, l'erogazione dei Servizi qualora si verifichi una delle seguenti fattispecie:
a) il PRODUTTORE è in una condizione di insolvenza rispetto ai termini del presente contratto. In questo caso la riattivazione dei Servizi è subordinata alla regolarizzazione della sua posizione nei confronti di STUDIOBOOST;
b) richiesta avanzata da parte di qualche autorità pubblica e relativa alla violazione di norme e/o regolamenti vigenti nello stato italiano;
c) interruzione dei Servizi per cause imprevedibili e non imputabili allo stesso STUDIOBOOST;
d) non accessibilità ai Servizi per mancata connettività del PRODUTTORE. Per “sospensione” dei Servizi si intende l'impossibilità temporanea di usufruire dei Servizi oggetto del presente contratto attraverso qualsiasi mezzo di telecomunicazione. Durante il periodo di sospensione e fino al termine dello stesso, il corrispettivo convenuto nel presente contratto, continuerà comunque a maturare ed il PRODUTTORE sarà tenuto al suo versamento . IL PRODUTTORE potrà richiedere in ogni momento la cancellazione dei Documenti conservati a meno che non sia intervenuto un contrario ordine da parte di un'Autorità Pubblica. Alcuna richiesta di risarcimento danni potrà mai essere avanzata dal PRODUTTORE nei confronti di STUDIOBOOST a seguito di quanto specificato nei commi precedenti.