Common use of Divulgazione delle Informazioni Privilegiate Clause in Contracts

Divulgazione delle Informazioni Privilegiate. 1. La Società, quanto prima possibile, comunica al pubblico le Informazioni Privilegiate che la riguardano direttamente mediante apposito comunicato, secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva nonché assicurandosi di non commercializzare le proprie attività. In particolare, la diffusione delle stesse Informazione Privilegiata deve essere effettuata quanto prima possibile e cioè trascorso il lasso di tempo strettamente necessario per (i) procedere alla redazione del comunicato stesso e diffonderlo; nonché (ii) riflettere sulla sussistenza delle condizioni necessarie per ritardarne la pubblicazione. 2. La Società, avvalendosi dell’ufficio Investor Relator, deve procedere a comunicare al pubblico dette informazioni simultaneamente (nella medesima giornata), nel caso di divulgazione intenzionale, e senza indugio (nello stesso giorno in cui gli amministratori delegati abbiano avuto notizia dell’avvenuta divulgazione), nel caso di divulgazione non intenzionale. 3. Il Responsabile provvede, altresì, con l’ausilio dell’Investor Relator, a predisporre una bozza di comunicato completa e corretta rispetto alle Informazioni Privilegiate da pubblicare, evitando di commercializzare l’attività della Società e la invia al Nomad per sua opportuna conoscenza e commenti. Immediatamente dopo aver ricevuto l’assenso del Nomad sul contenuto di tale comunicato, l’Investor Relator provvede a rendere pubbliche le comunicazioni relative alle Informazioni Privilegiate mediante SDIR. Resta fermo che, le informazioni trasmesse mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato si intendono trasmesse anche a Borsa Italiana S.p.A.. 4. La Società, dopo aver pubblicato le Informazioni Privilegiate, le deve conservarle sul proprio sito web per un periodo di almeno cinque anni. Il sito web della Società deve soddisfare i seguenti requisiti: i. consentire agli utenti di accedere alle Informazioni Privilegiate ivi pubblicate senza discriminazioni e gratuitamente; ii. consentire agli utenti di reperire le Informazioni Privilegiate in una sezione facilmente identificabile del sito stesso; iii. assicurare che le Informazioni Privilegiate pubblicate indichino chiaramente la data e l’ora della divulgazione e che siano presenti in ordine cronologico. 5. La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate relative alle altre società del Gruppo è in ogni caso responsabilità della Società. Le società del Gruppo, diverse dalla Società stessa, devono quindi astenersi dal diffondere al pubblico in autonomia proprie Informazioni Privilegiate.

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Samples: Procedura Relativa Alla Gestione E Diffusione Di Informazioni Privilegiate E Di Operazioni Sul Capitale, Procedure for the Management and Dissemination of Privileged Information and Capital Operations, Procedura Relativa Alla Gestione E Diffusione Di Informazioni Privilegiate E Di Operazioni Sul Capitale

Divulgazione delle Informazioni Privilegiate. 1. La Società, quanto prima possibile, comunica al pubblico le Informazioni Privilegiate che la riguardano direttamente la Società e/o il Gruppo mediante apposito comunicato, secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva tempestiva, nel rispetto dei principi di correttezza, chiarezza e parità di accesso alle Informazioni Privilegiate, nonché assicurandosi di non commercializzare le proprie attività. In particolare, la diffusione delle stesse Informazione Privilegiata Informazioni Privilegiate deve essere effettuata quanto prima possibile e cioè trascorso il lasso di tempo strettamente necessario per (i) procedere alla redazione del comunicato stesso e diffonderlo; nonché (ii) riflettere sulla sussistenza delle condizioni necessarie per ritardarne la pubblicazione. 2. La Società, avvalendosi dell’ufficio Investor Relator, deve procedere a comunicare al pubblico dette informazioni simultaneamente (nella medesima giornata), nel caso di divulgazione intenzionale, e senza indugio (nello stesso giorno in cui gli amministratori delegati Amministratori Delegati abbiano avuto notizia dell’avvenuta divulgazione), nel caso di divulgazione non intenzionale. 3. Il Responsabile provvede, altresì, con l’ausilio dell’Investor Relator, a predisporre una bozza di comunicato completa e corretta rispetto alle Informazioni Privilegiate da pubblicare, indicando tutte le informazioni price sensitive nonché evitando di commercializzare l’attività della Società e la invia al Nomad per sua opportuna conoscenza e commenti. Immediatamente dopo aver ricevuto l’assenso del Nomad sul contenuto di tale comunicato, l’Investor Relator provvede a rendere pubbliche le comunicazioni relative alle Informazioni Privilegiate mediante SDIR. Resta fermo che, le informazioni trasmesse mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato si intendono trasmesse anche a Borsa Italiana S.p.A.. 4. La Società, dopo aver pubblicato le Informazioni Privilegiate, le deve conservarle sul proprio sito web per un periodo di almeno cinque anni. Il sito web della Società deve soddisfare i seguenti requisiti: i. consentire agli utenti di accedere alle Informazioni Privilegiate ivi pubblicate senza discriminazioni e gratuitamente; ii. consentire agli utenti di reperire le Informazioni Privilegiate in una sezione facilmente identificabile del sito stesso; iii. assicurare che le Informazioni Privilegiate pubblicate indichino chiaramente la data e l’ora della divulgazione e che siano presenti in ordine cronologico. 5. La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate relative alle altre società del Gruppo è in ogni caso responsabilità della Società. Le società del Gruppo, diverse dalla Società stessa, devono quindi astenersi dal diffondere al pubblico in autonomia proprie Informazioni Privilegiate.

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Samples: Procedura Relativa Alla Gestione E Diffusione Di Informazioni Privilegiate E Di Operazioni Sul Capitale, Procedura Per La Gestione Delle Informazioni Privilegiate E Delle Operazioni Sul Capitale

Divulgazione delle Informazioni Privilegiate. 1. La Società, quanto prima possibile, comunica al pubblico le Informazioni Privilegiate che la riguardano direttamente la Società e/o il Gruppo mediante apposito comunicato, secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva tempestiva, nel rispetto dei principi di correttezza, chiarezza e parità di accesso alle Informazioni Privilegiate, nonché assicurandosi di non commercializzare le proprie attività. In particolare, la diffusione delle stesse Informazione Privilegiata Informazioni Privilegiate deve essere effettuata quanto prima possibile e cioè trascorso il lasso di tempo strettamente necessario per (i) procedere alla redazione del comunicato stesso e diffonderlo; nonché (ii) riflettere sulla sussistenza delle condizioni necessarie per ritardarne la pubblicazione. 2. La Società, avvalendosi dell’ufficio Investor Relator, deve procedere a comunicare al pubblico dette informazioni simultaneamente (nella medesima giornata), nel caso di divulgazione intenzionale, e senza indugio (nello stesso giorno in cui gli amministratori delegati Amministratori Delegati abbiano avuto notizia dell’avvenuta divulgazione), nel caso di divulgazione non intenzionale. 3. Il Responsabile provvede, altresì, con l’ausilio dell’Investor Relator, a predisporre una bozza di comunicato completa e corretta rispetto alle Informazioni Privilegiate da pubblicare, indicando tutte le informazioni price sensitive nonché evitando di commercializzare l’attività della Società e la invia al Nomad all’Euronext Growth Advisor per sua opportuna conoscenza e commenti. Immediatamente dopo aver ricevuto l’assenso del Nomad dell’Euronext Growth Advisor sul contenuto di tale comunicato, l’Investor Relator provvede a rendere pubbliche le comunicazioni relative alle Informazioni Privilegiate mediante SDIR. Resta fermo che, le informazioni trasmesse mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato si intendono trasmesse anche a Borsa Italiana S.p.A.. 4. La Società, dopo aver pubblicato le Informazioni Privilegiate, le deve conservarle sul proprio sito web per un periodo di almeno cinque anni. Il sito web della Società deve soddisfare i seguenti requisiti: i. consentire agli utenti di accedere alle Informazioni Privilegiate ivi pubblicate senza discriminazioni e gratuitamente; ii. consentire agli utenti di reperire le Informazioni Privilegiate in una sezione facilmente identificabile del sito stesso; iii. assicurare che le Informazioni Privilegiate pubblicate indichino chiaramente la data e l’ora della divulgazione e che siano presenti in ordine cronologico. 5. La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate relative alle altre società del Gruppo è in ogni caso responsabilità della Società. Le società del Gruppo, diverse dalla Società stessa, devono quindi astenersi dal diffondere al pubblico in autonomia proprie Informazioni Privilegiate.

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Samples: Procedure for the Management and Dissemination of Insider Information

Divulgazione delle Informazioni Privilegiate. 1. La Società, quanto prima possibile, comunica al pubblico le Informazioni Privilegiate che la riguardano direttamente la Società mediante apposito comunicato, secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva tempestiva, nel rispetto dei principi di correttezza, chiarezza e parità di accesso alle Informazioni Privilegiate, nonché assicurandosi di non commercializzare le proprie attività. In particolare, la diffusione delle stesse Informazione Privilegiata Informazioni Privilegiate deve essere effettuata quanto prima possibile e cioè trascorso il lasso di tempo strettamente necessario per (i) procedere alla redazione del comunicato stesso e diffonderlo; nonché (ii) riflettere sulla sussistenza delle condizioni necessarie per ritardarne la pubblicazione. 2. La Società, avvalendosi dell’ufficio Investor Relator, Società deve procedere a comunicare al pubblico dette informazioni simultaneamente (nella medesima giornata), nel caso di divulgazione intenzionale, e senza indugio (nello stesso giorno in cui gli amministratori delegati abbiano l’Amministratore Delegato abbia avuto notizia dell’avvenuta divulgazione), nel caso di divulgazione non intenzionale. 3. Il Responsabile L’Amministratore Delegato provvede, altresì, con l’ausilio dell’Investor Relator, a predisporre una bozza di comunicato completa e corretta rispetto alle Informazioni Privilegiate da pubblicare, indicando tutte le informazioni price sensitive nonché evitando di commercializzare l’attività della Società e la invia al Nomad per sua opportuna conoscenza e commenti. Immediatamente dopo aver ricevuto l’assenso del Nomad sul contenuto di tale comunicato, l’Investor Relator l’Amministratore Delegato provvede a rendere pubbliche le comunicazioni relative alle Informazioni Privilegiate mediante SDIR. Resta fermo che, le informazioni trasmesse mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato si intendono trasmesse anche a Borsa Italiana S.p.A.. 4. La Società, dopo aver pubblicato le Informazioni Privilegiate, le deve conservarle sul proprio sito web per un periodo di almeno cinque anni. Il sito web della Società deve soddisfare i seguenti requisiti: i. consentire agli utenti di accedere alle Informazioni Privilegiate ivi pubblicate senza discriminazioni e gratuitamente; ii. consentire agli utenti di reperire le Informazioni Privilegiate in una sezione facilmente identificabile del sito stesso; iii. assicurare che le Informazioni Privilegiate pubblicate indichino chiaramente la data e l’ora della divulgazione e che siano presenti in ordine cronologico. 5. La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate relative alle altre società del Gruppo è in ogni caso responsabilità della Società. Le società del Gruppo, diverse dalla Società stessa, devono quindi astenersi dal diffondere al pubblico in autonomia proprie Informazioni Privilegiate.

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Samples: Procedura Relativa Alla Gestione E Diffusione Di Informazioni Privilegiate E Di Operazioni Sul Capitale

Divulgazione delle Informazioni Privilegiate. 1. La Società, quanto prima possibile, comunica al pubblico le Informazioni Privilegiate che la riguardano direttamente mediante apposito comunicatodirettamente, secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva nonché assicurandosi di non commercializzare le proprie attività. In particolare, la diffusione delle stesse Informazione Privilegiata deve essere effettuata quanto prima possibile e cioè trascorso il lasso di tempo strettamente necessario per (i) procedere alla redazione del comunicato stesso e diffonderlo; nonché (ii) riflettere sulla sussistenza delle condizioni necessarie per ritardarne la pubblicazione. 2. La Società, avvalendosi dell’ufficio Investor Relator, deve procedere a comunicare al pubblico dette informazioni simultaneamente (nella medesima giornata), nel caso di divulgazione intenzionale, e senza indugio (nello stesso giorno in cui gli amministratori delegati abbiano avuto notizia dell’avvenuta divulgazione), nel caso di divulgazione non intenzionale. 2. Nel caso la Società decida di ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, in quanto (a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società; (b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l’effetto di fuorviare il pubblico; e (c) la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate, la Società deve: i. notificare la sua intenzione di ritardare la comunicazione delle Informazioni Privilegiate alla CONSOB tramite le modalità tecniche indicate sul sito web della stessa; e ii. fornire per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui alle lettere (a), (b) e (c) presente comma, immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico. In caso di ritardo della comunicazione di Informazioni Privilegiate, la Società dovrà attuare i presidi e applicare le procedure previste dal Regolamento di esecuzione 2016/1055/UE. 3. Il Responsabile provvede, altresì, con l’ausilio dell’Investor Relator, a predisporre una bozza di comunicato completa e corretta rispetto alle Informazioni Privilegiate da pubblicare, evitando di commercializzare l’attività della Società pubblicare e la invia al Nomad all’Euronext Growth Advisor per sua opportuna conoscenza e commenti. Immediatamente dopo aver ricevuto l’assenso del Nomad dell’Euronext Growth Advisor sul contenuto di tale comunicato, l’Investor Relator provvede a rendere pubbliche le comunicazioni relative alle Informazioni Privilegiate mediante SDIR. Resta fermo cheSDIR e a trasmetterle, le informazioni trasmesse mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato si intendono trasmesse anche tramite lo stesso Investor Relator, a Borsa Italiana S.p.A.. 4. La Società, dopo aver pubblicato le Informazioni Privilegiate, le deve conservarle conservare sul proprio sito web per un periodo di almeno cinque anni. Il sito web della Società deve soddisfare i seguenti requisiti: i. consentire agli utenti di accedere alle Informazioni Privilegiate ivi pubblicate senza discriminazioni e gratuitamente; ii. consentire agli utenti di reperire le Informazioni Privilegiate in una sezione facilmente identificabile del sito stesso; iii. assicurare che le Informazioni Privilegiate pubblicate indichino chiaramente la data e l’ora della divulgazione e che siano presenti in ordine cronologico. 5. La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate relative alle altre società del Gruppo è in ogni caso responsabilità della Società. Le società del Gruppo, diverse dalla Società stessa, devono quindi astenersi dal diffondere al pubblico in autonomia proprie Informazioni Privilegiate.

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Samples: Procedure for the Communication of Privileged Information, Capital Operations, and Institutional Communication

Divulgazione delle Informazioni Privilegiate. 1. La Società, quanto prima possibile, comunica al pubblico le Informazioni Privilegiate che la riguardano direttamente mediante apposito comunicatodirettamente, secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva tempestiva, nonché assicurandosi di non commercializzare le proprie attività. In particolare, la diffusione delle stesse Informazione Privilegiata deve essere effettuata quanto prima possibile e cioè trascorso il lasso di tempo strettamente necessario per (i) procedere alla redazione del comunicato stesso e diffonderlo; nonché (ii) riflettere sulla sussistenza delle condizioni necessarie per ritardarne la pubblicazione. 2. La Società, avvalendosi dell’ufficio Investor Relator, deve procedere a comunicare al pubblico dette informazioni simultaneamente (nella medesima giornata), nel caso di divulgazione intenzionale, e 2. Nel caso la Società decida di ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, in quanto (a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società; (b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l’effetto di fuorviare il pubblico; e senza indugio (nello stesso giorno c) la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate, la Società deve: i. notificare la sua intenzione di ritardare la comunicazione delle Informazioni Privilegiate alla CONSOB tramite le modalità tecniche indicate sul sito web della stessa; e ii. fornire per iscritto una spiegazione delle modalità con cui gli amministratori delegati abbiano avuto notizia dell’avvenuta divulgazionesono state soddisfatte le condizioni di cui alle lettere (a), nel (b) e (c) presente comma, immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico. In caso di divulgazione non intenzionaleritardo della comunicazione di Informazioni Privilegiate, la Società dovrà attuare i presidi e applicare le procedure previste dal Regolamento di esecuzione 2016/1055/UE. 3. Il Responsabile provvede, altresì, con l’ausilio dell’Investor Relator, a predisporre una bozza di comunicato completa e corretta rispetto alle Informazioni Privilegiate da pubblicare, evitando di commercializzare l’attività della Società pubblicare e la invia al Nomad per sua opportuna conoscenza e commenti. Immediatamente dopo aver ricevuto l’assenso del Nomad sul contenuto di tale comunicato, l’Investor Relator provvede a rendere pubbliche le comunicazioni relative alle Informazioni Privilegiate mediante SDIR. Resta fermo cheSDIR e a trasmetterle, le informazioni trasmesse mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato si intendono trasmesse anche tramite lo stesso Investor Relator, a Borsa Italiana S.p.A.. 4. La Società, dopo aver pubblicato le Informazioni Privilegiate, le deve conservarle conservare sul proprio sito web per un periodo di almeno cinque anni. Il sito web della Società deve soddisfare i seguenti requisiti: i. consentire agli utenti di accedere alle Informazioni Privilegiate ivi pubblicate senza discriminazioni e gratuitamente; ii. consentire agli utenti di reperire le Informazioni Privilegiate in una sezione facilmente identificabile del sito stesso; iii. assicurare che le Informazioni Privilegiate pubblicate indichino chiaramente la data e l’ora della divulgazione e che siano presenti in ordine cronologico. 5. La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate relative alle altre società del Gruppo è in ogni caso responsabilità della Società. Le società del Gruppo, diverse dalla Società stessa, devono quindi astenersi dal diffondere al pubblico in autonomia proprie Informazioni Privilegiate.

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Samples: Procedura Relativa Alla Comunicazione Delle Informazioni Privilegiate E Operazioni Sul Capitale