RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI Clausole campione

RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI. L’Impresa è tenuta, in solido con i suoi dipendenti e collaboratori, all’osservanza del segreto su tutto ciò di cui venisse a conoscenza durante l’espletamento dei lavori in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie riguardanti l’attività didattica ed amministrativa della PROVINCIA DI SALERNO. Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato Speciale d’Appalto saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.
RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI. ARTICOLO 45 - SPESE CONTRATTUALI............................................................................................................................
RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI. 14.1 Vodafone e il Cliente garantiscono reciprocamente che il proprio personale e il personale di ditte da esse incaricate, tratteranno come riservata ogni informazione della quale venissero a conoscenza durante od in relazione ad ogni attività inerente l’esecuzione del Contratto.
RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI. Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato Speciale d’Appalto saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.
RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI. 20.1 Le Parti garantiscono reciprocamente che il proprio personale e il personale di ditte da esse incaricate, tratteranno come riservata ogni informazione e ogni dato di cui venissero a conoscenza durante od in relazione ad ogni attività inerente l’esecuzione del Contratto.
RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI. 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' individuare, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i casi in cui le comunicazioni previste dall'articolo 125, comma 2, e 125-quater, comma 2, lettera b), non sono effettuate in quanto vietate dalla normativa comunitaria o contraria all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.».
RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI. Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione della legge n. 196/2003 (“legge sulla privacy”). Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla Regione Puglia compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI. 21.1 Il Cliente si impegna a non divulgare ovvero rendere in alcun modo disponibili a terzi le informazioni confidenziali conosciute o gestite in relazione alla esecuzione e/o applicazione del presente Contratto in assenza di specifico consenso scritto del Fornitore.
RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI. Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, si precisa che il trattamento dei dati verrà effettuato, esclusivamente per le finalità di cui alla presente procedura di gara, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. I dati acquisiti potranno essere comunicati a: - soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione di aggiudicazione che verranno di volta in volta costituite; - altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al D.Lgs. 196/2003. Responsabile del trattamento dei dati è Ing. Xxxxxxxx De Xxxxxx. Il RUP della presente procedura è Arch. Xxxxxxx Xxxxx.
RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI. Relativamente al Servizio di fornitura Internet, il FORNITORE, anche ai sensi del Reg. UE n. 679/16, informa il Cliente che sussistono rischi di sicurezza legati all’accesso alla rete stessa. Tali rischi (quali, a mero scopo esemplificativo, l’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico di cui all’art. 615 ter del c.p., la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici di cui all’art. 615 quater del c.p., la diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico di cui all’art. 615 quinques del c.p.) non sono eliminabili tramite soluzioni tecniche di connettività adottate dal FORNITORE. Il Cliente può tuttavia ridurre drasticamente tali rischi utilizzando sui propri sistemi specifici software, quali, a mero scopo esemplificativo, antivirus e personal firewall. Il Cliente, inoltre, non effettuando il FORNITORE alcun tipo di trattamento sui dati trasmessi dopo che questo ha effettuato l’accesso alla rete, riconosce che egli conserva la piena ed esclusiva titolarità, ai sensi del Reg. UE n. 679/16 e del D.Lgs 196/03, dei dati personali trasmessi o ricevuti nel corso della connessione con qualsiasi protocollo Internet (quali ad esempio http, https, ftp, nntp, smtp, pop). Il Cliente riconosce pertanto di essere l’unico responsabile del trattamento e di conseguenza dell’adozione di tutte le misure di sicurezza necessarie per la protezione dei dati stessi, sollevando irrevocabilmente il FORNITORE da qualsiasi richiesta, pretesa, rivendicazione di terzi o del Cliente stesso in merito a danni che dovessero derivare dall’acquisizione dei dati da parte di soggetti non autorizzati.