RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI Clausole campione

RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI. L’Impresa è tenuta, in solido con i suoi dipendenti e collaboratori, all’osservanza del segreto su tutto ciò di cui venisse a conoscenza durante l’espletamento dei lavori in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie riguardanti l’attività didattica ed amministrativa della PROVINCIA DI SALERNO. Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato Speciale d’Appalto saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.
RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI. 14.1 Vodafone e il Cliente garantiscono reciprocamente che il proprio personale e il personale di ditte da esse incaricate, tratteranno come riservata ogni informazione della quale venissero a conoscenza durante od in relazione ad ogni attività inerente l’esecuzione del Contratto. 15.2 Ove il Servizio preveda come prestazione anche quella della gestione di informazioni e dati di proprietà del Cliente, Vodafone garantirà il Cliente in merito alla riservatezza di tutti i dati gestiti con il Servizio. In caso di cessazione per qualunque ragione del Contratto, le disposizioni di cui al precedente Art.14 troveranno applicazione. 15.3 Previa acquisizione del relativo consenso da parte del Cliente, Vodafone potrà comunicare a soggetti terzi i dati (come l’oggetto, la durata, la denominazione del Cliente) relativi al presente Contratto quale referenza ai fini della promozione e commercializzazione di propri prodotti e/o servizi analoghi a quelli oggetto del presente Contratto.
RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI. SPESE CONTRATTUALI............................................................................................................................
RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI. Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato Speciale d’Appalto saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.
RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI. Relativamente al Servizio di fornitura Internet, il FORNITORE, anche ai sensi del Reg. UE n. 679/16, informa il Cliente che sussistono rischi di sicurezza legati all’accesso alla rete stessa. Tali rischi (quali, a mero scopo esemplificativo, l’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico di cui all’art. 615 ter del c.p., la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici di cui all’art. 615 quater del c.p., la diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico di cui all’art. 615 quinques del c.p.) non sono eliminabili tramite soluzioni tecniche di connettività adottate dal FORNITORE. Il Cliente può tuttavia ridurre drasticamente tali rischi utilizzando sui propri sistemi specifici software, quali, a mero scopo esemplificativo, antivirus e personal firewall. Il Cliente, inoltre, non effettuando il FORNITORE alcun tipo di trattamento sui dati trasmessi dopo che questo ha effettuato l’accesso alla rete, riconosce che egli conserva la piena ed esclusiva titolarità, ai sensi del Reg. UE n. 679/16 e del D.Lgs 196/03, dei dati personali trasmessi o ricevuti nel corso della connessione con qualsiasi protocollo Internet (quali ad esempio http, https, ftp, nntp, smtp, pop). Il Cliente riconosce pertanto di essere l’unico responsabile del trattamento e di conseguenza dell’adozione di tutte le misure di sicurezza necessarie per la protezione dei dati stessi, sollevando irrevocabilmente il FORNITORE da qualsiasi richiesta, pretesa, rivendicazione di terzi o del Cliente stesso in merito a danni che dovessero derivare dall’acquisizione dei dati da parte di soggetti non autorizzati.
RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI. 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' individuare, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i casi in cui le comunicazioni previste dall'articolo 125, comma 2, e 125-quater, comma 2, lettera b), non sono effettuate in quanto vietate dalla normativa comunitaria o contraria all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.».
RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI. Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione della legge n. 196/2003 (“legge sulla privacy”). Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla Regione Puglia compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI. Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.L.vo n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla Stazione Appaltante compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo: *Titolare del trattamento: il Titolare del trattamento è Dr. Xxxxx Xxxxx, Dirigente dell’Ufficio Tecnico Logistico Provinciale, Responsabile anche per il riscontro dell’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. L.vo 196 del 2003. *Finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all’esecuzione della fornitura nonché dell’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI. 20.1 Le Parti garantiscono reciprocamente che il proprio personale e il personale di ditte da esse incaricate, tratteranno come riservata ogni informazione e ogni dato di cui venissero a conoscenza durante od in relazione ad ogni attività inerente l’esecuzione del Contratto. 20.2 Il Richiedente in ogni caso sarà responsabile dei contenuti delle informazioni diffuse al pubblico e delle eventuali violazioni della proprietà intellettuale di terzi, sollevando e tenendo indenne TIM da ogni azione, richiesta, pretesa avanzata dai terzi, ivi compreso il personale del Richiedente, per l’eventuale risarcimento del danno. 20.3 Ove il Servizio prevedesse come prestazione anche quella della gestione di informazioni e dati di proprietà del Richiedente, TIM garantirà il Richiedente in merito alla riservatezza di tutti i dati gestiti con il Servizio. In caso di cessazione per qualunque causa del rapporto, TIM disporrà dei dati del Richiedente secondo le direttive che il Richiedente stesso avrà indicato. Ove il Richiedente non abbia comunicato dette direttive entro e non oltre 15 (quindici) giorni a decorrere dalla data di avvenuta cessazione del rapporto per qualunque causa, TIM sarà libera da ogni onere e d’impegno connesso e/o derivante dalla gestione dei dati del Richiedente.
RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI. 1. L’Operatore economico, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti sono obbligati a mantenere il più stretto riserbo per tutto quanto attiene gli interventi ed alla condotta dell’Accordo Quadro. 2. L’Operatore economico, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti non posso diffondere notizie né fornire a terzi documentazioni (contratti, capitolati, progetti, disegni, atti tecnici, fotografie ecc.) né pubblicare articoli o memorie o rilasciare interviste rimanendo gli uffici preposti della Stazione appaltante gli unici autorizzati a fornire notizie a terzi. 3. L’Operatore economico è responsabile nei confronti della Stazione appaltante in caso di violazione dell’obbligo di cui ai commi 1 e 2 da parte di un subappaltatore o subcontraente.