Common use of DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI Clause in Contracts

DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI. 1. In merito alla documentazione e certificazioni necessarie, si precisa quanto segue: a) Certificazioni mediche. Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423, documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei novanta giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. La situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, con la citata certificazione, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall’art. 6 , comma 3 bis della L. 80/2006, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. Ai sensi dell’art. 94 comma 3 della L. 289/02 la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. E’ fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto. Per le persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21, della legge n. 104/92 è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo. Tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento della disabilità sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue: - per le persone disabili maggiorenni di cui all'art. 33, comma 6: nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità; - per le persone disabili assistite (art. 33, comma 5 e 7): nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 ovvero tenendo conto di quanto disposto dall’art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. A tal fine il genitore, anche adottivo ed il coniuge e il figlio unico in grado di prestare assistenza e il fratello o sorella in sostituzione dei genitori (come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) debbono comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011; - per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia: nelle certificazioni deve necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.. Sarà cura degli uffici scolastici territorialmente competenti verificare che sui certificati medici, redatti secondo le disposizioni suesposte e presentati dal personale interessato al fine del riconoscimento del beneficio, risultino le attestazioni sopra richieste. b) Documentazione del rapporto di parentela e dell’assistenza con carattere di unicità. Il coniuge, il genitore, il figlio referente unico che presta assistenza, il fratello o sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità, nel caso in cui i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili, che assistano il soggetto disabile i quali intendano beneficiare della precedenza prevista dal precedente art. 7, dovranno documentare i seguenti "status e condizioni" secondo le modalità appresso indicate: - il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto, disabile deve essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011. - l'attività di assistenza con carattere di unicità (art. 9 D.L.vo 124/2004, art. 33 L. 104/1992 come modificato dall’art. 24 comma 1 lettera a) della L. 183/2010) a favore del soggetto disabile deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011. La presentazione di tale documentazione è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore. L’assistenza con carattere di unicità esercitata dai beneficiari della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, dovrà essere effettivamente svolta alla data di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità e deve sussistere entro 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. E’ fatto obbligo agli interessati di dichiarare entro tale termine l’eventuale cessazione dell’attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente perdita del diritto alla precedenza. - il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità che assistano il medesimo, in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) devono comprovare la stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità. - il domicilio del soggetto disabile assistito è documentato con le modalità definite nella apposita ordinanza ministeriale. c) Documentazione per i beneficiari della precedenza ex art. 1-V comma- l. 100/87 e art. 10- comma II - D.L. 325/87, convertito nella legge 402/87, art. 17, della legge 28/07/1999, n. 266 e dell’art. 2, della legge 29/03/2001, n. 86. Per fruire della precedenza prevista al coniuge convivente rispettivamente del personale militare o del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1-V comma- legge n. 100/87 e art. 10- comma II - D.L. 325/87, convertito nella legge n. 402/87, art. 17 della legge 28/07/1999, n. 266 e dell’art. 2 della legge 29/03/2001 n. 86, il personale interessato dovrà allegare una dichiarazione dell'ufficio ove presti servizio il coniuge, dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d'autorità, nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge trasferito si dichiari convivente con il richiedente. d) Documentazione per usufruire delle maggiorazioni di punteggio derivanti da esigenze di famiglia. Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli è attribuito solo se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011, con una dichiarazione personale, anche redatta dall’interessato, nella quale l’interessato dichiari che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente l’indicazione dei termini di presentazione della domanda. 2. Tutte le predette documentazioni devono essere prodotte contestualmente alle domande di trasferimento. 3. Deve, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011, dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi. 4. Analogamente, con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne affetto da infermità o difetto fisico o mentale, che sia causa di inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro. 5. Tale stato deve essere documentato con apposita certificazione sanitaria, rilasciata dagli organi di cui al successivo comma 7, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio. 6. Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. 7. Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o degli altri familiari minorati deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. 8. La necessità di cure continuative, invece, deve essere documentata con certificato rilasciato dalle competenti unità sanitarie locali. 9. Dalla certificazione si deve rilevare se l'assiduità della terapia sia tale da comportare necessariamente la residenza nella sede dell'istituto di cura. 10. L'interessato deve, inoltre, comprovare con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati, possono essere assistiti solo nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura nel quale i medesimi possano essere assistiti. 11. Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia si precisa che i punteggi riferiti "al figlio" si intendono estesi anche ai figli adottivi, in affidamento preadottivo ovvero in affidamento. Per quanto riguarda le certificazioni e la documentazione di cui al presenta articolo, gli uffici competenti sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000, come modificate dall’art. 15 della L. 3/2003 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011.

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DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI. 1. In merito alla documentazione e certificazioni necessarie, si precisa quanto segue: a) Certificazioni mediche. Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423, documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei novanta giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. La situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, con la citata certificazione, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall’art. 6 , comma 3 bis della L. 80/2006, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. Ai sensi dell’art. 94 comma 3 della L. 289/02 la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. E’ fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto. Per le persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21, della legge n. 104/92 è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo. Tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento della disabilità sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue: - per le persone disabili maggiorenni di cui all'art. 33, comma 6: nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità; - per le persone disabili assistite (art. 33, comma 5 e 7): nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 ovvero tenendo conto di quanto disposto dall’art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. A tal fine il genitore, anche adottivo ed il coniuge e il figlio unico in grado di prestare assistenza e il fratello o sorella in sostituzione dei genitori (come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) debbono comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011; - per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia: nelle certificazioni deve necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.. Sarà cura degli uffici scolastici territorialmente competenti verificare che sui certificati medici, redatti secondo le disposizioni suesposte e presentati dal personale interessato al fine del riconoscimento del beneficio, risultino le attestazioni sopra richieste. b) Documentazione del rapporto di parentela e dell’assistenza con carattere di unicità. Il coniuge, il genitore, il figlio referente unico che presta assistenza, il fratello o sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità, nel caso in cui i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili, che assistano il soggetto disabile i quali intendano beneficiare della precedenza prevista dal precedente art. 7, dovranno documentare i seguenti "status e condizioni" secondo le modalità appresso indicate: - il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto, disabile deve essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011. - l'attività di assistenza con carattere di unicità (art. 9 D.L.vo 124/2004, art. 33 L. 104/1992 come modificato dall’art. 24 comma 1 lettera a) della L. 183/2010) a favore del soggetto disabile deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011. La presentazione di tale documentazione è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore. L’assistenza con carattere di unicità esercitata dai beneficiari della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, dovrà essere effettivamente svolta alla data di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità e deve sussistere entro 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. E’ fatto obbligo agli interessati di dichiarare entro tale termine l’eventuale cessazione dell’attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente perdita del diritto alla precedenza. La situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato, deve essere documentata mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011. - il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità che assistano il medesimo, in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) devono comprovare la stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità. - il domicilio del soggetto disabile assistito è documentato con le modalità definite nella apposita ordinanza ministeriale. c) Documentazione per i beneficiari della precedenza ex art. 1-V comma- l. 100/87 e art. 10- comma II - D.L. 325/87, convertito nella legge 402/87, art. 17, della legge 28/07/1999, n. 266 e dell’art. 2, della legge 29/03/2001, n. 86. Per fruire della precedenza prevista al coniuge convivente rispettivamente del personale militare o del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1-V comma- legge n. 100/87 e art. 10- comma II - D.L. 325/87, convertito nella legge n. 402/87, art. 17 della legge 28/07/1999, n. 266 e dell’art. 2 della legge 29/03/2001 n. 86, il personale interessato dovrà allegare una dichiarazione dell'ufficio ove presti servizio il coniuge, dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d'autorità, nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge trasferito si dichiari convivente con il richiedente. d) Documentazione per usufruire delle maggiorazioni di punteggio derivanti da esigenze di famiglia. Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli è attribuito solo se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011, con una dichiarazione personale, anche redatta dall’interessato, nella quale l’interessato dichiari che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente l’indicazione dei termini di presentazione della domanda. 2. Tutte le predette documentazioni devono essere prodotte contestualmente alle domande di trasferimento. 3. Deve, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011, dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi. 4. Analogamente, con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne affetto da infermità o difetto fisico o mentale, che sia causa di inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro. 5. Tale stato deve essere documentato con apposita certificazione sanitaria, rilasciata dagli organi di cui al successivo comma 7, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio. 6. Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. 7. Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o degli altri familiari minorati deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. 8. La necessità di cure continuative, invece, deve essere documentata con certificato rilasciato dalle competenti unità sanitarie locali. 9. Dalla certificazione si deve rilevare se l'assiduità della terapia sia tale da comportare necessariamente la residenza nella sede dell'istituto di cura. 10. L'interessato deve, inoltre, comprovare con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati, possono essere assistiti solo nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura nel quale i medesimi possano essere assistiti. 11. Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia si precisa che i punteggi riferiti "al figlio" si intendono estesi anche ai figli adottivi, in affidamento preadottivo ovvero in affidamento. Per quanto riguarda le certificazioni e la documentazione di cui al presenta articolo, gli uffici competenti sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000, come modificate dall’art. 15 della L. 3/2003 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011.

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DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI. 1. In merito alla documentazione e certificazioni necessarie, si precisa quanto segue: a) Certificazioni mediche. Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423, documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei novanta giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. La situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, con la citata certificazione, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall’art. 6 , comma 3 bis della L. 80/2006, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. Ai sensi dell’art. 94 comma 3 della L. 289/02 la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. E’ fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto. Per le persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21, della legge n. 104/92 è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo. Tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento della disabilità sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue: - per le persone disabili maggiorenni di cui all'art. 33, comma 6: nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità; - per le persone disabili assistite (art. 33, comma 5 e 7): nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 ovvero tenendo conto di quanto disposto dall’art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. A tal fine il genitore, anche adottivo ed il coniuge e il figlio unico in grado di prestare assistenza e il fratello o sorella in sostituzione dei genitori (come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) debbono comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/20113, o mediante certificato rilasciato dalle competenti A.S.L.; - per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia: nelle certificazioni deve necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.. Sarà cura degli uffici scolastici territorialmente competenti verificare che sui certificati medici, redatti secondo le disposizioni suesposte e presentati dal personale interessato al fine del riconoscimento del beneficio, risultino le attestazioni sopra richieste. b) Documentazione del rapporto di parentela e dell’assistenza con carattere di unicità. Il coniuge, il genitore, il figlio referente unico che presta assistenza, il fratello o sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità, nel caso in cui i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili, che assistano il soggetto disabile i quali intendano beneficiare della precedenza prevista dal precedente art. 7, dovranno documentare i seguenti "status e condizioni" secondo le modalità appresso indicate: - il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto, disabile deve essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 3, ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia o di copia della L. 183/2011sentenza di affidamento o di adozione. - l'attività di assistenza con carattere di unicità (art. 9 D.L.vo 124/2004, art. 33 L. 104/1992 come modificato dall’art. 24 comma 1 lettera a) della L. 183/2010) a favore del soggetto disabile deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art3. 15 comma 1 della L. 183/2011. La presentazione L’onere di tale documentazione certificazione è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore. L’assistenza con carattere di unicità esercitata dai beneficiari della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, dovrà essere effettivamente svolta alla data di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità e deve sussistere entro 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. E’ fatto obbligo agli interessati di dichiarare entro tale termine l’eventuale cessazione dell’attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente perdita del diritto alla precedenza. Nel caso di assistenza domiciliare, la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato, deve essere documentata mediante certificato rilasciato dalla competente A.S.L. oppure mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. - il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità che assistano il medesimo, in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) devono comprovare la stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità. - il domicilio del soggetto disabile assistito è documentato con le modalità definite nella apposita ordinanza ministeriale. c) Documentazione per i beneficiari della precedenza ex art. 1-V comma- l. 100/87 e art. 10- comma II - D.L. 325/87, convertito nella legge 402/87, art. 17, della legge 28/07/1999, n. 266 e dell’art. 2, della legge 29/03/2001, n. 86. Per fruire della precedenza prevista al coniuge convivente rispettivamente del personale militare o del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1-V comma- legge n. 100/87 e art. 10- comma II - D.L. 325/87, convertito nella legge n. 402/87, art. 17 della legge 28/07/1999, n. 266 e dell’art. 2 della legge 29/03/2001 n. 86, il personale interessato dovrà allegare una dichiarazione dell'ufficio ove presti servizio il coniuge, dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d'autorità, nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge trasferito si dichiari convivente con il richiedente. d) Documentazione per usufruire delle maggiorazioni di punteggio derivanti da esigenze di famiglia. Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli è attribuito solo se la viene allegato un certificato di residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovataricongiungimento. In tale documentazione deve essere precisata la decorrenza dell'iscrizione anagrafica, ai che deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente l’indicazione dei termini di presentazione della domanda. Ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/20113, la residenza può essere comprovata con una dichiarazione personale, anche redatta dall’interessato, sostitutiva del certificato medesimo nella quale l’interessato dichiari che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente l’indicazione dei termini di presentazione della domanda. 2. Tutte le predette documentazioni certificazioni devono essere prodotte contestualmente alle domande di trasferimento. 3. Deve, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/20113, dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi. 4. Analogamente, con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne affetto da infermità o difetto fisico o mentale, che sia causa di inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro. 5. Tale stato deve essere documentato con apposita certificazione sanitaria, rilasciata dagli organi di cui al successivo comma 7, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio. 6. Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. 7. Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o degli altri familiari minorati deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. 8. La necessità di cure continuative, invece, deve essere documentata con certificato rilasciato dalle competenti unità sanitarie locali. 9. Dalla certificazione si deve rilevare se l'assiduità della terapia sia tale da comportare necessariamente la residenza nella sede dell'istituto di cura. 10. L'interessato deve, inoltre, comprovare con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati, possono essere assistiti solo nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura nel quale i medesimi possano essere assistiti. 11. Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia si precisa che i punteggi riferiti "al figlio" si intendono estesi anche ai figli adottivi, in affidamento preadottivo ovvero in affidamento. Per quanto riguarda le certificazioni e la documentazione di cui al presenta articolo, gli uffici competenti sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000, come modificate dall’art. 15 della L. 3/2003 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011.

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DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI. 1. In merito alla documentazione e certificazioni necessarie, si precisa quanto segue: a) Certificazioni mediche. Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423, documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei novanta giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. La situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, con la citata certificazione, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall’art. 6 , comma 3 bis della L. 80/2006, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. Ai sensi dell’art. 94 comma 3 della L. 289/02 la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. E’ fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto. Per le persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21, della legge n. 104/92 è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo. Tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento della disabilità sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue: - per le persone disabili maggiorenni di cui all'art. 33, comma 6: nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità; - per le persone disabili assistite (art. 33, comma 5 e 7): nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 ovvero tenendo conto di quanto disposto dall’art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. A tal fine il genitore, anche adottivo ed il coniuge e il figlio unico in grado di prestare assistenza e il fratello o sorella in sostituzione dei genitori (come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) debbono comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/20113, o mediante certificato rilasciato dalle competenti A.S.L.; - per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia: nelle certificazioni deve necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.. Sarà cura degli uffici scolastici territorialmente competenti verificare che sui certificati medici, redatti secondo le disposizioni suesposte e presentati dal personale interessato al fine del riconoscimento del beneficio, risultino le attestazioni sopra richieste. b) Documentazione del rapporto di parentela e dell’assistenza con carattere di unicità. Il coniuge, il genitore, il figlio referente unico che presta assistenza, il fratello o sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità, nel caso in cui i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili, che assistano il soggetto disabile i quali intendano beneficiare della precedenza prevista dal precedente art. 7, dovranno documentare i seguenti "status e condizioni" secondo le modalità appresso indicate: - il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto, disabile deve essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 3, ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia o di copia della L. 183/2011sentenza di affidamento o di adozione. - l'attività di assistenza con carattere di unicità (art. 9 D.L.vo 124/2004, art. 33 L. 104/1992 come modificato dall’art. 24 comma 1 lettera a) della L. 183/2010) a favore del soggetto disabile deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art3. 15 comma 1 della L. 183/2011. La presentazione L’onere di tale documentazione certificazione è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore. L’assistenza con carattere di unicità esercitata dai beneficiari della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, dovrà essere effettivamente svolta alla data di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità e deve sussistere entro 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. E’ fatto obbligo agli interessati di dichiarare entro tale termine l’eventuale cessazione dell’attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente perdita del diritto alla precedenza. Nel caso di assistenza domiciliare, la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato, deve essere documentata mediante certificato rilasciato dalla competente A.S.L. oppure mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. - il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità che assistano il medesimo, in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) devono comprovare la stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità. - il domicilio del soggetto disabile assistito è documentato con le modalità definite nella apposita ordinanza ministeriale. c) Documentazione per i beneficiari della precedenza ex art. 1-V comma- l. 100/87 e art. 10- comma II - D.L. 325/87, convertito nella legge 402/87, art. 17, della legge 28/07/1999, n. 266 e dell’art. 2, della legge 29/03/2001, n. 86. Per fruire della precedenza prevista al coniuge convivente rispettivamente del personale militare o del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1-V comma- legge n. 100/87 e art. 10- comma II - D.L. 325/87, convertito nella legge n. 402/87, art. 17 della legge 28/07/1999, n. 266 e dell’art. 2 della legge 29/03/2001 n. 86, il personale interessato dovrà allegare una dichiarazione dell'ufficio ove presti servizio il coniuge, dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d'autorità, nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge trasferito si dichiari convivente con il richiedente. d) Documentazione per usufruire delle maggiorazioni di punteggio derivanti da esigenze di famiglia. Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli è attribuito solo se la viene allegato un certificato di residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovataricongiungimento. In tale documentazione deve essere precisata la decorrenza dell'iscrizione anagrafica, ai che deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente l’indicazione dei termini di presentazione della domanda. Ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/20113, la residenza può essere comprovata con una dichiarazione personale, anche redatta dall’interessato, sostitutiva del certificato medesimo nella quale l’interessato dichiari che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente l’indicazione dei termini di presentazione della domanda. 2. Tutte le predette documentazioni certificazioni devono essere prodotte contestualmente alle domande di trasferimento. 3. Deve, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/20113, dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi. 4. Analogamente, con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne affetto da infermità o difetto fisico o mentale, che sia causa di inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro. 5. Tale stato deve essere documentato con apposita certificazione sanitaria, rilasciata dagli organi di cui al successivo comma 7, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio. 6. Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. 7. Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o degli altri familiari minorati deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. 8. La necessità di cure continuative, invece, deve essere documentata con certificato rilasciato dalle competenti unità sanitarie locali. 9. Dalla certificazione si deve rilevare se l'assiduità della terapia sia tale da comportare necessariamente la residenza nella sede dell'istituto di cura. 10. L'interessato deve, inoltre, comprovare con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati, possono essere assistiti solo nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura nel quale i medesimi possano essere assistiti. 11. Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia si precisa che i punteggi riferiti "al figlio" si intendono estesi anche ai figli adottivi, in affidamento preadottivo ovvero in affidamento. Per quanto riguarda le certificazioni e la documentazione di cui al presenta articolo, gli uffici competenti sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000, come modificate dall’art. 15 della L. 3/2003 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011.

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DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI. 1. In merito alla documentazione e certificazioni necessarie, si precisa quanto segue: a) Certificazioni mediche. Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4all'art.4, della legge n. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art. 2dell'art.2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423, documentanodocumenteranno, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'A.S.L. da cui è e' assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei novanta giorni deve dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. La situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, con la citata certificazione, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall’art. 6 , comma 3 bis della L. 80/2006, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. Ai sensi dell’art. 94 comma 3 della L. 289/02 la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. E’ fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto. Per le persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21, della legge n. 104/92 n.104/92 è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo. Tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento della disabilità sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue: - per le persone disabili maggiorenni di cui all'art. 33, comma 6: nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità; - per le persone disabili assistite (art. 33, comma 5 e 7): nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenzaassistenza continuativa, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3dall'art.3, comma 3, della legge n. 104/92 ovvero tenendo conto di quanto disposto dall’art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. A tal fine il genitore, anche adottivo ed il coniuge e il figlio unico in grado di prestare assistenza e il fratello o sorella in sostituzione dei genitori (come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005n.233/2005) debbono comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445n.445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/20113, o mediante certificato rilasciato dalle competenti A.S.L.; - per le persone bisognose di cure continuative per grave patologiacontinuative: nelle certificazioni deve necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.. Sarà cura degli uffici scolastici territorialmente competenti provinciali verificare che sui certificati medici, redatti secondo le disposizioni suesposte e presentati dal personale interessato al fine del riconoscimento del beneficio, risultino le attestazioni sopra richieste. b) Documentazione del rapporto di parentela e dell’assistenza con carattere di unicità. per l’assistenza continuativa Il coniuge, il genitore, il figlio referente unico che presta in grado di prestare assistenza, il fratello o sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità, nel caso in cui i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili, che assistano il soggetto disabile disabile, i quali intendano beneficiare della precedenza prevista dal precedente art. 7art.7, dovranno documentare i seguenti "status e condizioni" secondo le modalità appresso indicate: - il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggettosoggetto disabile, disabile deve essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011. - l'attività di assistenza con carattere di unicità (art. 9 D.L.vo 124/2004, art. 33 L. 104/1992 come modificato dall’art. 24 comma 1 lettera a) della L. 183/2010) a favore del soggetto disabile deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 3, ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia o di copia della sentenza di affidamento o di adozione; ugualmente deve essere documentata la situazione di effettiva convivenza con il soggetto disabile. - l'attività di assistenza con carattere continuativo ed in via esclusiva (Legge 53/2000, artt. 19 e 20) a favore del soggetto disabile deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445,così come modificato ed integrato dall’art. 15 comma 1 15, della L. 183/2011. La presentazione di tale documentazione è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitorelegge 16 gennaio 2003, n. 3. L’assistenza con carattere di unicità continuativa esercitata in via esclusiva dai beneficiari della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, dovrà essere effettivamente svolta alla data di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità e deve sussistere entro 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domandemobilità. E’ fatto obbligo agli interessati di dichiarare entro tale termine l’eventuale cessazione dell’attività Nel caso di assistenza al familiare domiciliare, la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato, deve essere documentata mediante certificato rilasciato dalla competente A.S.L. oppure mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. c) Documentazione del rapporto di parentela per i beneficiari della precedenza ex art. 33, c. 5 e la conseguente perdita del diritto alla precedenza7, legge n. 104/92. - Il rapporto di discendenza, coniugio, adozione e affidamento con il soggetto disabile deve essere comprovato mediante dichiarazione personale sostitutiva ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia o di copia della sentenza di affidamento e di adozione. Inoltre, il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità che assistano il medesimo, in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) devono comprovare la lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità. - il domicilio del soggetto disabile assistito è documentato con le modalità definite nella apposita ordinanza ministeriale. cd) Documentazione per i beneficiari della precedenza ex art. 1-V comma- l. 100/87 e art. 10- comma II - D.L. 325/87, convertito nella legge 402/87, art. 17, della legge 28/07/1999, n. 266 e dell’art. 2, della legge 29/03/2001, n. 8686 . Per fruire della precedenza prevista al coniuge convivente rispettivamente del personale militare o del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1-V comma- legge n. 100/87 e art. 10- comma II - D.L. 325/87, convertito nella legge n. 402/87, art. 17 della legge 28/07/1999, n. 266 e dell’art. 2 della legge 29/03/2001 n. 86, il personale interessato dovrà allegare una dichiarazione dell'ufficio ove presti servizio il coniuge, dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d'autorità, nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge trasferito si dichiari convivente con il richiedente. de) Documentazione per usufruire delle maggiorazioni di punteggio derivanti da esigenze di famiglia. Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli è sarà attribuito solo se la sarà allegato un certificato di residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovataricongiungimento. In tale documentazione dovrà essere precisata la decorrenza dell'iscrizione anagrafica, ai che deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente l’indicazione dei termini di presentazione della domanda. Ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445n.445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/20113, la residenza può essere comprovata con una dichiarazione personale, anche redatta dall’interessato, sostitutiva del certificato medesimo nella quale l’interessato dichiari che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente l’indicazione dei termini di presentazione della domanda. 2. Tutte le predette documentazioni certificazioni devono essere prodotte contestualmente alle domande di trasferimento. 3. DeveDovrà, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445n.445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/20113, dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi. 4. Analogamente, con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne affetto da infermità o difetto fisico o mentale, che sia causa di inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro. 5. Tale stato deve dovrà essere documentato con apposita certificazione sanitaria, rilasciata dagli organi di cui al successivo comma 7, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio. 6. Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, deve dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. 7. Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o degli altri familiari minorati deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. 8. La necessità di cure continuative, invece, deve essere documentata con certificato rilasciato dalle competenti unità sanitarie locali. 9. Dalla certificazione si deve dovrà rilevare se l'assiduità della terapia sia tale da comportare necessariamente la residenza nella sede dell'istituto di cura. 10. L'interessato devedovrà, inoltre, comprovare con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati, possono essere assistiti solo nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura nel quale i medesimi possano essere assistiti. 11. Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia si precisa che i punteggi riferiti "al figlio" si intendono estesi anche ai figli adottivi, in affidamento preadottivo ovvero in affidamento. Per quanto riguarda le certificazioni e la documentazione di cui al presenta articolo, gli uffici competenti sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000, come modificate dall’art. 15 della L. 3/2003 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011.

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DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI. 1. In merito alla documentazione e certificazioni necessarie, si precisa quanto segue: a) Certificazioni mediche. Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423, documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei novanta giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. La situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, con la citata certificazione, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall’art. 6 , comma 3 bis della L. 80/2006, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. Ai sensi dell’art. 94 comma 3 della L. 289/02 la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. E’ fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto. Per le persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21, della legge n. 104/92 è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo. Tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento della disabilità sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue: - per le persone disabili maggiorenni di cui all'art. 33, comma 6: nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità; - per le persone disabili assistite (art. 33, comma 5 e 7): nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 ovvero tenendo conto di quanto disposto dall’art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. A tal fine il genitore, anche adottivo ed il coniuge e il figlio unico in grado di prestare assistenza e il fratello o sorella in sostituzione dei genitori (come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) debbono comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011; - per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia: nelle certificazioni deve necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.. Sarà cura degli uffici scolastici territorialmente competenti verificare che sui certificati medici, redatti secondo le disposizioni suesposte e presentati dal personale interessato al fine del riconoscimento del beneficio, risultino le attestazioni sopra richieste. b) Documentazione del rapporto di parentela e dell’assistenza con carattere di unicità. Il coniuge, il genitore, il figlio referente unico che presta assistenza, il fratello o sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità, nel caso in cui i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili, che assistano il soggetto disabile i quali intendano beneficiare della precedenza prevista dal precedente art. 7, dovranno documentare i seguenti "status e condizioni" secondo le modalità appresso indicate: - il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto, disabile deve essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011. - l'attività di assistenza con carattere di unicità (art. 9 D.L.vo 124/2004, art. 33 L. 104/1992 come modificato dall’art. 24 comma 1 lettera a) della L. 183/2010) a favore del soggetto disabile deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011. La presentazione di tale documentazione è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore. L’assistenza con carattere di unicità esercitata dai beneficiari della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, dovrà essere effettivamente svolta alla data di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità e deve sussistere entro 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. E’ fatto obbligo agli interessati di dichiarare entro tale termine l’eventuale cessazione dell’attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente perdita del diritto alla precedenza. Nel caso di assistenza domiciliare, la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato, deve essere documentata mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011. - il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità che assistano il medesimo, in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) devono comprovare la stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità. - il domicilio del soggetto disabile assistito è documentato con le modalità definite nella apposita ordinanza ministeriale. c) Documentazione per i beneficiari della precedenza ex art. 1-V comma- l. 100/87 e art. 10- comma II - D.L. 325/87, convertito nella legge 402/87, art. 17, della legge 28/07/1999, n. 266 e dell’art. 2, della legge 29/03/2001, n. 86. Per fruire della precedenza prevista al coniuge convivente rispettivamente del personale militare o del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1-V comma- legge n. 100/87 e art. 10- comma II - D.L. 325/87, convertito nella legge n. 402/87, art. 17 della legge 28/07/1999, n. 266 e dell’art. 2 della legge 29/03/2001 n. 86, il personale interessato dovrà allegare una dichiarazione dell'ufficio ove presti servizio il coniuge, dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d'autorità, nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge trasferito si dichiari convivente con il richiedente. d) Documentazione per usufruire delle maggiorazioni di punteggio derivanti da esigenze di famiglia. Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli è attribuito solo se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011, con una dichiarazione personale, anche redatta dall’interessato, nella quale l’interessato dichiari che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente l’indicazione dei termini di presentazione della domanda. 2. Tutte le predette documentazioni devono essere prodotte contestualmente alle domande di trasferimento. 3. Deve, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011, dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi. 4. Analogamente, con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne affetto da infermità o difetto fisico o mentale, che sia causa di inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro. 5. Tale stato deve essere documentato con apposita certificazione sanitaria, rilasciata dagli organi di cui al successivo comma 7, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio. 6. Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. 7. Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o degli altri familiari minorati deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. 8. La necessità di cure continuative, invece, deve essere documentata con certificato rilasciato dalle competenti unità sanitarie locali. 9. Dalla certificazione si deve rilevare se l'assiduità della terapia sia tale da comportare necessariamente la residenza nella sede dell'istituto di cura. 10. L'interessato deve, inoltre, comprovare con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati, possono essere assistiti solo nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura nel quale i medesimi possano essere assistiti. 11. Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia si precisa che i punteggi riferiti "al figlio" si intendono estesi anche ai figli adottivi, in affidamento preadottivo ovvero in affidamento. Per quanto riguarda le certificazioni e la documentazione di cui al presenta articolo, gli uffici competenti sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000, come modificate dall’art. 15 della L. 3/2003 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011.

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