Modalità di presentazione della documentazione. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
Modalità di presentazione della documentazione. Le istanze e le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
Modalità di presentazione della documentazione. 6.1. La domanda di partecipazione alla presente procedura di gara è redatta utilizzando il modello di cui all’Allegato 1 del presente disciplinare, secondo le prescrizioni ivi contenute.
Modalità di presentazione della documentazione. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: dovranno essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (legale rappresentante) fatto salvo quanto indicato ai successive paragrafi; potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori ed in tal caso va allegata copia della relativa procura; dovranno essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. La restante documentazione dovrà essere prodotta nelle modalità di seguito descritte. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano, in questo caso, l’art. 38, comma 5, l’art. 39, comma 2, l’art. 45, comma 6, e l’art. 47 del Codice. Tutta la documentazione da produrre dovrà essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, dovrà essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Gli allegati al presente disciplinare di gara sono editabili. I concorrenti dovranno utilizzare i citati modelli lasciando vuoti i campi di non pertinenza. Ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, del Codice, così come introdotto dal D.L. 90/2014 come convertito dalla Legge 114/2014, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale che riguardi gli elementi e tutte le dichiarazioni di cui al comma 2 del medesimo art. 38, nonché gli elementi e le dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che dovranno essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando di gara o al presente disciplinare di gara, comporterà – in luogo della sanzione dell’esclusione dalla procedura - l’obbligo di pagamento, nei confronti di Coni Servizi, da parte del concorrente che vi ha dato causa, della sanzione pecuniaria pari a € 2.348,00, nonché le conseguenze previste dal medesimo art. 38, comma 2 bis. Più in particolare, in tal caso, Xxxx Servizi assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le/gli dichiarazioni/elementi suddette/i, indicandone...
Modalità di presentazione della documentazione. Ai fini della partecipazione alla presente gara, i concorrenti devono prendere visione delle "Istruzioni per la partecipazione ad una procedura di gara telematica", allegate alla documentazione di gara, ed essere in possesso dei requisiti informatici ivi previsti. Le istanze e le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
Modalità di presentazione della documentazione. 6.1) Il possesso dei requisiti di partecipazione prescritti al punto III.2 del bando di gara:
Modalità di presentazione della documentazione. Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà da rendere ai fini dell’iscrizione all’Elenco Fornitori sono rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con sottoscrizione digitale del Legale Rappresentante dichiarante, ai sensi dell’art. 23 del medesimo D.P.R. Le stesse possono essere rilasciate anche da un Procuratore speciale, qualora tale potere sia da quest’ultimo esercitabile in virtù di un atto formale di procura, che deve essere allegata in copia alla domanda d’iscrizione con contestuale dichiarazione di conformità all’originale. Eventuale documentazione da allegare, qualora riguardante copia di atti o documenti rilasciati o conservati da una Pubblica amministrazione o da Enti ad essa assimilabili, è autenticata con le modalità di cui all’articolo 19 del richiamato D.P.R. 445/2000. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai fini dell’autenticazione è anch’essa firmata digitalmente dal Rappresentante legale o Procuratore speciale. Il certificato di firma digitale da utilizzare per la sottoscrizione dei documenti deve essere in corso di validità e rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia digitale – ex DigitPA (previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. 82/2005. Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 1993/93/CE. Sono altresì ammessi, in conformità a quanto stabilito dall’art. 21, comma 4, del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii., certificati di firma digitale rilasciati da un certificatore stabilito in uno stato non facente parte dell’Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni: ■ il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro; ■ il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva; ■ il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione europea e paesi terzi o organizzazi...
Modalità di presentazione della documentazione. 7.1.Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
Modalità di presentazione della documentazione. La documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante deve essere redatta e trasmessa esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre il “termine ultimo per la presentazione delle offerte”, pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione. L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”. Si precisa che la documentazione viene recapitata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non trasmettere correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di: • accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo; • compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.
Modalità di presentazione della documentazione. La documentazione di cui al presente articolo 4.5, da presentare in copia, va allegata al momento della presentazione della domanda salvo la previsione di un termine diverso. Gli originali devono essere conservati a cura del lavoratore ed esibiti in caso di richiesta da parte di ARCA o dell’Azienda.