Common use of DOTAZIONI TERRITORIALI Clause in Contracts

DOTAZIONI TERRITORIALI. Le società Corte Colombara e Xxxxxxx si obbligano per loro e per i loro aventi causa a qualsiasi titolo a cedere gratuitamente al Comune di Ferrara le aree destinate alle dotazioni territoriali così come le opere individuate nelle tavole di progetto ai sensi del RUE vigente, di cui al precedente art. 2 e in particolare: viabilità verde di corredo stradale e percorsi pedonali 1.944 mq parcheggi pubblici 714 mq isola ecologica e percorso ciclo pedonale di via Pioppa (fuori area intervento) 174 mq area per attrezzature collettive compresa quella adiacente il cimitero X. Xxxx 7.963 mq ( 7.647 mq.+ 316 mq. verde e piazza) area da cedere per futuro allargamento di via Pioppa (map. 746 e 745 parte) 35 mq Le società Parofin e Corte Colombara si obbligano inoltre per loro e per i loro aventi causa a qualsiasi titolo ad asservire all’uso pubblico le aree destinate alla vasca di laminazione e relativa rete compreso il tratto insistente sul percorso pedonale privato tra i lotti 6 e 2 che collega l’area di intervento allo scolo Gramicia. La manutenzione ordinaria, straordinaria e la gestione della vasca di laminazione, resterà in capo alle società Parofin e Corte Colombara o loro aventi causa secondo quanto sotto disciplinato. Le aree oggetto di cessione gratuita e di asservimento all’uso pubblico contemplate nel presente articolo, fatta eccezione per l’area da cedere per il futuro allargamento di via Pioppa identificata al Fg 138 mapp. 746 e 745/parte che verrà asservita con le modalità sotto riportate, dovranno essere cedute/asservite prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione delle opere stesse; pertanto non potrà essere presentata comunicazione d’inizio lavori in assenza di tale obbligazione. La società Parofin si obbliga per se e per i suoi aventi causa, a cedere l’area identificata al Fg 138 mapp. 746 e 745/parte della superficie di 35 mq., prima del rilascio del PdC per la realizzazione dell’ultimo edificio (da parte della società Corte Colombara o suoi aventi causa) e comunque entro e non oltre anni 5 (cinque) dalla data di stipula del presente accordo pertanto le parti concordano che non potrà essere rilasciato detto PdC in assenza di tale obbligazione. La stessa società Parofin inoltre si obbliga sin d’ora, per se e per i suoi aventi causa, a cedere anticipatamente la stessa area rispetto al termine sopra indicato, su semplice ed insindacabile richiesta dell’Amministrazione Comunale entro e non oltre mesi 3 (tre) dalla notifica della stessa. Nell’atto pubblico di cessione/asservimento gli immobili dovranno essere individuati e descritti con i corrispondenti dati catastali e con i catastini di frazionamento che andranno allegati agli atti medesimi; tutte le aree dovranno essere libere da vincoli, ipoteche, servitù (fatte salve eventuali servitù relative alle reti infrastrutturali), oneri reali, trascrizioni pregiudizievoli, affitti e servitù attive e passive e da cose e oggetto o quant’altro comunque pregiudizievole per il Comune. La società Parofin si obbliga, per se e per i suoi aventi causa, per l’area prospiciente il cimitero di X. Xxxx ( Fg 193 mapp. 2300/parte) a rimuovere la vegetazione arbustiva e sarmentosa posta sul confine nord-ovest entro giorni 30 (trenta) dalla sottoscrizione del presente accordo oltre che escludere dall’area il contratto di locazione in essere prima dell’atto notarile di cessione gratuita della stessa all’Amministrazione Comunale; non sarà pertanto possibile procedere con la cessione di detta area in assenza dei suddetti adempimenti. Le parti concordano che stante l’esistente servitù di passaggio carrabile, così come costituita e definita in atto Magnani del 07/08/2012 rep. 44182/25291 registrato a Ferrara in data 24/08/2012 al n. 4757 e qui trascritto in data 27/08/2012 al part. 8750 e 12729, il fondo Xxxxxxx identificato dal residuo mappale 2300/parte anche a seguito della suddetta cessione risulta accessibile. L’atto di cessione dovrà prevedere, tra l’altro, le modalità di concessione in detenzione ai soggetti attuatori delle aree di cui al presente articolo, ad esclusione dell’area in prossimità del cimitero di X. Xxxx, oltre che di quelle già di proprietà pubblica inerenti la via Pioppa, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle dotazioni territoriali di cui al precedente art. 2, attribuendo ai soggetti attuatori tutte le responsabilità in ordine alla sicurezza per cose o persone che dovessero accedere alle aree, nonché gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate, fino al termine della stessa concessione. I soggetti attuatori saranno pertanto tenuti ad assicurare con massimali adeguati l’immobile concesso per le responsabilità civili verso terzi. Le parti convengono che la concessione in detenzione, cesserà al momento del rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità ai sensi del vigente RUE o altra procedura equivalente a seguito di modifiche normative in materia. Le opere inerenti alle dotazioni territoriali realizzate accederanno direttamente in piena ed esclusiva proprietà al Comune, senza necessità di ulteriori atti di trasferimento ai sensi dell’art. 934 del Codice Civile. La manutenzione ordinaria, straordinaria e la gestione delle opere realizzate su aree private ancorché asservite all’uso pubblico, resterà in capo alle società Parofin e Corte Colombara o loro aventi causa.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Ex Art. 11 Legge 241/90

DOTAZIONI TERRITORIALI. Le società Corte Colombara La Fondazione ADO si obbliga a “stralciare” dal diritto di superficie e Xxxxxxx si obbligano per loro e per i loro aventi causa a qualsiasi titolo a cedere gratuitamente al dal diritto d’uso costituito con atto Notaio Cristofori in data 29 maggio 2015 rep. n° 74647/20934, tra il Comune di Ferrara e la Fondazione ADO, previo frazionamento, le aree destinate alle a dotazioni territoriali così come le opere individuate nelle tavole di progetto ai sensi del RUE vigente, compresi i parcheggi pertinenziali, così come individuate nelle tavole di progetto, di cui al precedente art. 2 e in particolare: - parcheggi pubblici, pertinenziali, viabilità e verde di corredo stradale e percorsi pedonali 1.944 mq parcheggi pubblici 714 mq isola ecologica e percorso ciclo pedonale di via Pioppa (fuori area intervento) 174 mq area per attrezzature collettive compresa quella adiacente il cimitero X. Xxxx 7.963 mq ( 7.647 mq.+ 316 mq. verde e piazza) area da cedere per futuro allargamento di via Pioppa (map. 746 e 745 parte) 35 mq Le società Parofin e Corte Colombara si obbligano inoltre per loro e per i loro aventi causa a qualsiasi titolo ad asservire all’uso pubblico le aree destinate alla la vasca di laminazione laminazione) mq 4050 Le suddette aree, oggetto di “stralcio”, preventivamente frazionate conformemente al progetto inerente il permesso di costruire, rientreranno nella piena proprietà dell’Amministrazione, con atto notarile da stipularsi solo a seguito dell’avvenuto collaudo e relativa rete compreso il tratto insistente sul percorso pedonale privato tra i lotti 6 del rilascio del relativo certificato di conformità edilizia e 2 che collega l’area agibilità, prive di intervento allo scolo Gramiciaqualsiasi vincolo pregiudizievole nei confronti del Comune. La stipula dell’atto di riduzione del diritto di superficie e del diritto d’uso dovrà essere effettuata entro e non oltre 90 giorni dal rilascio dello stesso certificato di conformità. La suddetta riduzione del diritto di superficie e del diritto d’uso in attuazione alle norme del RUE e dell’indirizzo di Giunta Comunale PG 40197 del 27/04/2015, non comporta modifica al corrispettivo, già stabilito dal Consiglio Comunale, con delibera del 7/04/2014 PG 25151/14. La manutenzione ordinaria, straordinaria e la gestione della vasca di laminazionetutte dotazioni territoriali, resterà compresi i parcheggi pertinenziali, resta in capo alle società Parofin alla Fondazione ADO fino all'avvenuta stipula dell’atto relativo alla riduzione del diritto di superficie e Corte Colombara del diritto d’uso e la successiva presa in carico o loro aventi causa concessione in gestione delle stesse secondo quanto sotto disciplinato. Le aree oggetto di cessione gratuita e di asservimento all’uso pubblico contemplate nel presente articolo, fatta eccezione per l’area da cedere per il futuro allargamento di via Pioppa identificata disciplinato al Fg 138 mapp. 746 e 745/parte che verrà asservita con le modalità sotto riportate, dovranno essere cedute/asservite prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione delle opere stesse; pertanto non potrà essere presentata comunicazione d’inizio lavori in assenza di tale obbligazione. La società Parofin si obbliga per se e per i suoi aventi causa, a cedere l’area identificata al Fg 138 mapp. 746 e 745/parte della superficie di 35 mqsuccessivo art.7., prima del rilascio del PdC per la realizzazione dell’ultimo edificio (da parte della società Corte Colombara o suoi aventi causa) e comunque entro e non oltre anni 5 (cinque) dalla data di stipula del presente accordo pertanto le parti concordano che non potrà essere rilasciato detto PdC in assenza di tale obbligazione. La stessa società Parofin inoltre si obbliga sin d’ora, per se e per i suoi aventi causa, a cedere anticipatamente la stessa area rispetto al termine sopra indicato, su semplice ed insindacabile richiesta dell’Amministrazione Comunale entro e non oltre mesi 3 (tre) dalla notifica della stessa. Nell’atto pubblico di cessione/asservimento gli immobili dovranno essere individuati e descritti con i corrispondenti dati catastali e con i catastini di frazionamento che andranno allegati agli atti medesimi; tutte le aree dovranno essere libere da vincoli, ipoteche, servitù (fatte salve eventuali servitù relative alle reti infrastrutturali), oneri reali, trascrizioni pregiudizievoli, affitti e servitù attive e passive e da cose e oggetto o quant’altro comunque pregiudizievole per il Comune. La società Parofin si obbliga, per se e per i suoi aventi causa, per l’area prospiciente il cimitero di X. Xxxx ( Fg 193 mapp. 2300/parte) a rimuovere la vegetazione arbustiva e sarmentosa posta sul confine nord-ovest entro giorni 30 (trenta) dalla sottoscrizione del presente accordo oltre che escludere dall’area il contratto di locazione in essere prima dell’atto notarile di cessione gratuita della stessa all’Amministrazione Comunale; non sarà pertanto possibile procedere con la cessione di detta area in assenza dei suddetti adempimenti. Le parti concordano che stante l’esistente servitù di passaggio carrabile, così come costituita e definita in atto Magnani del 07/08/2012 rep. 44182/25291 registrato a Ferrara in data 24/08/2012 al n. 4757 e qui trascritto in data 27/08/2012 al part. 8750 e 12729, il fondo Xxxxxxx identificato dal residuo mappale 2300/parte anche a seguito della suddetta cessione risulta accessibile. L’atto di cessione dovrà prevedere, tra l’altro, le modalità di concessione in detenzione ai soggetti attuatori delle aree di cui al presente articolo, ad esclusione dell’area in prossimità del cimitero di X. Xxxx, oltre che di quelle già di proprietà pubblica inerenti la via Pioppa, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle dotazioni territoriali di cui al precedente art. 2, attribuendo ai soggetti attuatori tutte le responsabilità in ordine alla sicurezza per cose o persone che dovessero accedere alle aree, nonché gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate, fino al termine della stessa concessione. I soggetti attuatori saranno pertanto tenuti ad assicurare con massimali adeguati l’immobile concesso per le responsabilità civili verso terzi. Le parti convengono che la concessione in detenzione, cesserà al momento del rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità ai sensi del vigente RUE o altra procedura equivalente a seguito di modifiche normative in materia. Le opere inerenti alle dotazioni territoriali realizzate accederanno direttamente in piena ed esclusiva proprietà al Comune, senza necessità di ulteriori atti di trasferimento ai sensi dell’art. 934 del Codice Civile. La manutenzione ordinaria, straordinaria e la gestione delle opere realizzate su aree private ancorché asservite all’uso pubblico, resterà in capo alle società Parofin e Corte Colombara o loro aventi causa.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Ai Sensi Dell'art. 11 Legge 241/90 E Smi

DOTAZIONI TERRITORIALI. Le società Corte Colombara e Xxxxxxx I soggetti attuatori si obbligano impegnano, per loro e per i loro gli aventi causa a qualsiasi titolo titolo, a cedere gratuitamente al Comune di Ferrara le aree destinate alle dotazioni territoriali così come realizzare le opere individuate nelle tavole di progetto urbanizzazione primaria, comprese quelle su area pubblica nel rispetto di quanto disposto dall’art. 16, comma 2 bis del DPR n. 380/2001, introdotto dall’art. 45 della L. 214 del 22/12/2011. Qualora, per le opere di urbanizzazione primaria, si abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, il Comune potrà procedere alla presa in consegna anticipata, ai sensi del RUE vigente, di cui al precedente art. 2 e in particolare: viabilità verde di corredo stradale e percorsi pedonali 1.944 mq parcheggi pubblici 714 mq isola ecologica e percorso ciclo pedonale di via Pioppa (fuori area intervento) 174 mq area per attrezzature collettive compresa quella adiacente il cimitero X. Xxxx 7.963 mq ( 7.647 mq.+ 316 mq. verde e piazza) area da cedere per futuro allargamento di via Pioppa (map. 746 e 745 parte) 35 mq Le società Parofin e Corte Colombara si obbligano inoltre per loro e per i loro aventi causa a qualsiasi titolo ad asservire all’uso pubblico le aree destinate alla vasca di laminazione e relativa rete compreso il tratto insistente sul percorso pedonale privato tra i lotti 6 e 2 che collega l’area di intervento allo scolo Gramicia. La manutenzione ordinaria, straordinaria e la gestione della vasca di laminazione, resterà in capo alle società Parofin e Corte Colombara o loro aventi causa secondo quanto sotto disciplinatovigente Codice degli appalti. Le aree oggetto di cessione gratuita e di asservimento all’uso pubblico contemplate nel presente articolo, fatta eccezione per l’area da cedere per il futuro allargamento di via Pioppa identificata al Fg 138 mapp. 746 e 745/parte che verrà asservita con le modalità sotto riportate, opere dovranno essere cedute/asservite prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione eseguite nel rispetto delle opere stesse; pertanto non potrà essere presentata comunicazione d’inizio lavori in assenza di tale obbligazione. La società Parofin si obbliga per se e per i suoi aventi causa, a cedere l’area identificata al Fg 138 mapp. 746 e 745/parte della superficie di 35 mq., prima del rilascio del PdC per la realizzazione dell’ultimo edificio (da parte della società Corte Colombara o suoi aventi causa) e comunque entro e non oltre anni 5 (cinque) dalla data di stipula del presente accordo pertanto le parti concordano che non potrà essere rilasciato detto PdC in assenza di tale obbligazione. La stessa società Parofin inoltre si obbliga sin d’ora, per se e per i suoi aventi causa, a cedere anticipatamente la stessa area rispetto al termine sopra indicato, su semplice ed insindacabile richiesta dell’Amministrazione Comunale entro e non oltre mesi 3 (tre) dalla notifica della stessa. Nell’atto pubblico di cessione/asservimento gli immobili dovranno essere individuati e descritti con i corrispondenti dati catastali e con i catastini di frazionamento che andranno allegati agli atti medesimi; tutte le aree dovranno essere libere da vincoli, ipoteche, servitù (fatte salve eventuali servitù relative alle reti infrastrutturali), oneri reali, trascrizioni pregiudizievoli, affitti e servitù attive e passive e da cose e oggetto o quant’altro comunque pregiudizievole per il Comune. La società Parofin si obbliga, per se e per i suoi aventi causa, per l’area prospiciente il cimitero di X. Xxxx ( Fg 193 mapp. 2300/parte) a rimuovere la vegetazione arbustiva e sarmentosa posta sul confine nord-ovest entro giorni 30 (trenta) dalla sottoscrizione del presente accordo oltre che escludere dall’area il contratto di locazione in essere prima dell’atto notarile di cessione gratuita della stessa all’Amministrazione Comunale; non sarà pertanto possibile procedere con la cessione di detta area in assenza dei suddetti adempimenti. Le parti concordano che stante l’esistente servitù di passaggio carrabile, così come costituita e definita in atto Magnani del 07/08/2012 rep. 44182/25291 registrato a Ferrara in data 24/08/2012 al n. 4757 e qui trascritto in data 27/08/2012 al part. 8750 e 12729, il fondo Xxxxxxx identificato dal residuo mappale 2300/parte anche a seguito della suddetta cessione risulta accessibile. L’atto di cessione dovrà prevedere, tra l’altro, le modalità di concessione in detenzione ai soggetti attuatori delle aree di cui al presente articolo, ad esclusione dell’area in prossimità del cimitero di X. Xxxx, oltre che di quelle già di proprietà pubblica inerenti la via Pioppa, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle dotazioni territoriali di cui al precedente art. 2, attribuendo ai soggetti attuatori tutte le responsabilità in ordine alla sicurezza per cose o persone che dovessero accedere alle aree, nonché gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate, fino al termine della stessa concessione. I soggetti attuatori saranno pertanto tenuti ad assicurare con massimali adeguati l’immobile concesso per le responsabilità civili verso terzi. Le parti convengono che la concessione in detenzione, cesserà norme tecniche vigenti al momento del rilascio del certificato Permesso di conformità edilizia e agibilità costruire. Qualora le opere di urbanizzazione non fossero completate entro il triennio di validità del Permesso, salvo proroghe ai sensi di legge, le opere dovranno essere conformi alla normativa tecnica vigente al momento del vigente RUE o altra procedura equivalente collaudo. In tale sede i Servizi competenti richiederanno l’adeguamento delle opere alle eventuali norme sopravvenute nel frattempo. La piantumazione delle aree a seguito verde pubblico deve essere realizzata ed ultimata almeno due anni prima del collaudo del verde al fine di modifiche normative garantire un buon attecchimento di tutte le essenze, diversamente le stesse non potranno essere prese in materiacarico ed il relativo collaudo non potrà essere effettuato, fermo restando che la manutenzione finalizzata all’attecchimento per l’intero biennio è a carico del soggetto attuatore. Le opere inerenti alle dotazioni territoriali realizzate accederanno direttamente in piena ed esclusiva proprietà al ComuneI soggetti attuatori, con la sottoscrizione della presente convenzione, concedono sin d'ora, senza necessità di redigere ulteriori atti atti, per loro e per gli aventi causa a qualsiasi titolo, l'accesso e l'allacciamento alle infrastrutture e alle reti di trasferimento ai sensi dell’art. 934 del Codice Civile. La manutenzione ordinaria, straordinaria e la gestione delle opere proprietà realizzate su e/o in fase di realizzazione alle lottizzazioni e/o interventi edilizi che andranno a realizzarsi negli altri stralci funzionali o nelle aree private ancorché asservite all’uso pubblico, resterà in capo alle società Parofin e Corte Colombara o loro aventi causalimitrofe.

Appears in 1 contract

Samples: Convenzione Di Modifica E Integrazione

DOTAZIONI TERRITORIALI. Le La società Corte Colombara e Xxxxxxx EUROS si obbligano obbliga per loro e per i loro suoi aventi causa a qualsiasi titolo a cedere gratuitamente al Comune di Ferrara le aree destinate alle dotazioni territoriali così come le opere individuate nelle tavole di progetto ai sensi del RUE vigente, di cui al precedente art. 2 e in particolare: viabilità verde di corredo stradale e percorsi pedonali 1.944 mq parcheggi pubblici 714 mq isola ecologica e percorso ciclo pedonale di via Pioppa (fuori area intervento) 174 433 mq area per attrezzature collettive compresa quella adiacente il cimitero X. Xxxx 7.963 (via del Melo) 910 mq ( 7.647 mq.+ 316 mq. verde e piazza) area da cedere per futuro allargamento di via Pioppa (map. 746 e 745 parte) 35 mq Le società Parofin e Corte Colombara si obbligano inoltre per loro e per i loro aventi causa a qualsiasi titolo ad asservire all’uso pubblico le aree destinate alla vasca di laminazione e relativa rete compreso il tratto insistente sul percorso pedonale privato tra i lotti 6 e 2 che collega l’area di intervento allo scolo Gramicia. La manutenzione ordinaria, straordinaria e la gestione della vasca di laminazione, resterà in capo alle società Parofin e Corte Colombara o loro aventi causa secondo quanto sotto disciplinato. Le aree oggetto di cessione gratuita e di asservimento all’uso pubblico contemplate contemplata nel presente articolo, fatta eccezione per l’area da cedere per il futuro allargamento di via Pioppa identificata al Fg 138 mapp. 746 e 745/parte che verrà asservita con le modalità sotto riportate, dovranno essere cedute/asservite cedute prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione delle opere stessestesse unitamente all’area situata in via del Melo identificata al N.C.E.U del Comune di Ferrara al Foglio 137 mappale 1583; pertanto non potrà essere presentata comunicazione d’inizio lavori in assenza di tale obbligazione. La società Parofin si obbliga per se e per i suoi aventi causa, a cedere l’area identificata al Fg 138 mapp. 746 e 745/parte della superficie di 35 mq., prima del rilascio del PdC per la realizzazione dell’ultimo edificio (da parte della società Corte Colombara o suoi aventi causa) e comunque entro e non oltre anni 5 (cinque) dalla data di stipula del presente accordo pertanto le parti concordano che non potrà essere rilasciato detto PdC in assenza di tale obbligazione. La stessa società Parofin inoltre si obbliga sin d’ora, per se e per i suoi aventi causa, a cedere anticipatamente la stessa area rispetto al termine sopra indicato, su semplice ed insindacabile richiesta dell’Amministrazione Comunale entro e non oltre mesi 3 (tre) dalla notifica della stessa. Nell’atto pubblico di cessione/asservimento cessione gli immobili dovranno essere individuati e descritti con i corrispondenti dati catastali e con i catastini di frazionamento che andranno allegati agli atti medesimi; tutte le aree dovranno essere libere da vincoli, ipoteche, servitù (fatte salve eventuali servitù relative alle reti infrastrutturali), oneri reali, trascrizioni pregiudizievoli, affitti e servitù attive e passive e da cose e oggetto o quant’altro comunque pregiudizievole per il Comune. La società Parofin si obbligaL’area per attrezzature collettive in via del Melo, per se potrà essere acquisita solo previo sopralluogo favorevole effettuato dal Servizio Patrimonio e per i suoi aventi causa, per l’area prospiciente il cimitero dall’Ufficio Verde del Comune di X. Xxxx ( Fg 193 mapp. 2300/parte) a rimuovere la vegetazione arbustiva e sarmentosa posta sul confine nord-ovest entro giorni 30 (trenta) dalla sottoscrizione del presente accordo oltre che escludere dall’area il contratto di locazione in essere prima dell’atto notarile di cessione gratuita della stessa all’Amministrazione Comunale; non sarà pertanto possibile procedere con la cessione di detta area in assenza dei suddetti adempimenti. Le parti concordano che stante l’esistente servitù di passaggio carrabile, così come costituita e definita in atto Magnani del 07/08/2012 rep. 44182/25291 registrato a Ferrara in data 24/08/2012 al n. 4757 e qui trascritto in data 27/08/2012 al part. 8750 e 12729Ferrara, il fondo Xxxxxxx identificato dal residuo mappale 2300/parte anche a seguito della suddetta cessione risulta accessibilecui esito sarà richiamato nell’atto di cessione. L’atto di cessione dovrà prevedere, tra l’altro, le modalità di concessione delle aree destinate alle dotazioni territoriali situate in via Bologna e via Xxxxxxxxxx in detenzione ai soggetti attuatori delle aree di cui al presente articolo, ad esclusione dell’area in prossimità del cimitero di X. Xxxx, oltre che di quelle già di proprietà pubblica inerenti la via Pioppa, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle dotazioni territoriali di cui al precedente art. 2del parcheggio pubblico e il percorso pedonale, attribuendo ai soggetti attuatori ad esso tutte le responsabilità in ordine alla sicurezza per cose o persone che dovessero accedere alle aree, nonché gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate, fino al termine della stessa concessione. I soggetti attuatori saranno pertanto tenuti ad assicurare con massimali adeguati l’immobile concesso per le responsabilità civili verso terzi. Le parti convengono che la concessione in detenzione, cesserà al momento della sottoscrizione della concessione in gestione a seguito del rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità ai sensi del vigente RUE o altra procedura equivalente a seguito di modifiche normative in materiaRUE. Le opere inerenti alle dotazioni territoriali realizzate accederanno direttamente in piena ed esclusiva proprietà al Comune, senza necessità di ulteriori atti di trasferimento ai sensi dell’art. 934 del Codice Civile. La manutenzione ordinaria, straordinaria e la gestione delle opere realizzate su aree private ancorché asservite all’uso di tutte dotazioni territoriali (parcheggio pubblico, percorso pedonale e illuminazione pubblica), resterà in capo alle alla società Parofin e Corte Colombara o loro aventi causaEUROS secondo quanto disciplinato al successivo art.7.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Ai Sensi Dell'art. 11 Legge 241/90