Obbligazioni specifiche del Fornitore Clausole campione

Obbligazioni specifiche del Fornitore. Il Fornitore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Xx.Xx.Xx. S.p.A. per la stipula della presente Accordo Quadro. In particolare, pena l’applicazione delle penali di cui al paragrafo 13 del Capitolato Tecnico, ciascun Fornitore ha l’obbligo di: a) comunicare a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo; b) inviare a Xx.Xx.Xx. S.p.A. con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese. Ciascun singolo Fornitore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente a Xx.Xx.Xx. S.p.A. le eventuali modifiche che possano intervenire per tutta la durata del presente Accordo Quadro, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale. In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, Xx.Xx.Xx. S.p.A. provvederà all’applicazione della dovuta penale, conformemente a quanto previsto dal Capitolato Tecnico.
Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a: a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzione; b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornitura; c) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati. 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei...
Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, secondo quanto previsto nel Disciplinare, la documentazione amministrativa richiesta e presentata alla stipula del presente Accordo Quadro. In particolare, il Fornitore ha l’obbligo di: A. comunicare all'INVALSI ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo; B. inviare all'INVALSI con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese; 2. Il Fornitore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all'INVALSI le eventuali modifiche, che possano intervenire per tutta la durata del presente Accordo Quadro, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.
Obbligazioni specifiche del Fornitore. Il Fornitore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto la documentazione amministrativa richiesta e presentata alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. per la stipula del presente contratto. In particolare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l’obbligo di: a) comunicare alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo; b) inviare alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, a rispettare anche quanto espressamente di seguito previsto. 2. I veicoli verranno consegnati nei Centri dedicati più vicini alla sede dell’Amministrazione Assegnataria con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico. 3. Il Fornitore dovrà contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo veicolo, fatti salvi i casi di autoassicurazione, ove consentiti per legge, con le garanzie indicate nel Capitolato Tecnico. 4. Il Fornitore dovrà effettuare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, la consegna entro e non oltre i termini indicati nel paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico. 5. Il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico alle modalità e termini ivi prescritti, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. 6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili. 7. Il Fornitore risponde del servizio di assistenza, per la personalizzazione e per la installazione dei componenti in sostituzione o addizionali, eseguito da organizzazioni proprie e/o terze. 8. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici). Il certificato verrà emesso dall'Amministrazione contraente solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
Obbligazioni specifiche del Fornitore. Il Fornitore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Puglia Sviluppo per l’avvio dell’esecuzione del contratto, pena la risoluzione dello stesso. Il Fornitore è obbligato a fornire a Puglia Sviluppo l’elenco dei lavoratori selezionati con specifica evidenza, per ciascuno di essi, dell’eventuale possesso del requisito di lavoratore “svantaggiato” o di lavoratore “molto svantaggiato” ai sensi dei nn. 4) e 99) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014, come individuati con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Fornitore è tenuto ad assolvere in relazione a ciascun lavoratore somministrato tutti gli obblighi espressamente previsti al punto 9 del Capitolato tecnico. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative all’attività di cui si tratta, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti necessari per l’integrale espletamento, a perfetta regola d’arte, dell’oggetto contrattuale. Il Fornitore, ai sensi dell’art. 23 del D. lgs 276/2003 si obbliga ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e a formarli e addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità alle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione a tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione del contratto. Il Fornitore si obbliga a consentire a Puglia Sviluppo, anche mediante organismi di ispezione accreditati, l’esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata del contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente contratto e del Capitolato nonché dei livelli di servizio prestati dal Fornitore stesso.
Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore dell’Accordo Quadro ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Consip S.p.A. per la stipula del presente Accordo Quadro. In particolare, ciascun Fornitore ha l’obbligo di: a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall’intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di cui al paragrafo III.1.1 del Bando di gara; b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; c) garantire che il carburante fornito ai sensi dell’Accordo Quadro abbia le caratteristiche fisico – chimiche conformi a quelle fissate dalle norme UNI – EN di cui al Capitolato Tecnico nella versione in vigore all’atto del prelevamento, pena l’applicazione delle penali di cui oltre; d) garantire la permanenza, per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti di fornitura, della consistenza numerica dei punti vendita provvisti di accettatori di Fuel Card dichiarati in sede di Offerta Tecnica (cfr. paragrafo 4 del Capitolato Tecnico); e) comunicare alla Consip, anche in formato elettronico, ogni eventuale modifica rilevante riguardante i punti vendita nelle modalità di cui al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico.
Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto a: a) fornire i beni oggetto del Contratto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel contratto e negli Atti di gara; b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatez- za, nonché atti a consentire all’Azienda di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nel Contratto e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti; 2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione delle forniture oggetto del Contratto in tutti i luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura stessi emesse dall’Azienda.
Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. A decorrere dal 21 luglio 2021, troveranno applicazione le previsioni di cui ai seguenti commi del presente articolo. 2. Il Fornitore si obbliga a chiedere alle Amministrazioni di assumere, a fronte della trasmissione al Fornitore del Contratto Esecutivo sottoscritto, il seguente triplice impegno: • che non ci siano altri strumenti Consip, tra quelli previsti dalla Legge di Stabilità 2016, idonei e disponibili alla data di sottomissione della richiesta ovvero, pur presenti, abbiano tempi di attivazione non compatibili con l’urgenza della PA e, al contempo, l’impossibilità per l’Amministrazione, operando per tempo, di ricorrere, autonomamente, alla procedura d’urgenza di cui all’art. 75 del D.L. n. 18/2020 convertito in legge 27/2020; • che sia impossibile attendere le attivazioni dell’iniziativa di gara descritta in premessa e attualmente in divenire per prestazioni identiche o analoghe a quelle dei Contratti Quadro in essere; • che i servizi oggetto di ordinativo dovranno corrispondere pienamente al perimetro dei servizi del Contratto Quadro in oggetto. 3. Il Fornitore è tenuto a rifiutare l’ordine qualora l’Amministrazione non sottoscriva il sopraelencato triplice impegno. 4. Il Fornitore è tenuto altresì a osservare rigidamente la sequenza temporale dei Contratti Esecutivi sottoscritti dall’Amministrazione e al medesimo pervenuti, in modo da colmare il massimale contrattuale residuo in modo progressivo. Resta fermo l’obbligo di acquisire il succitato triplice impegno.
Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a: a. eseguire tutte le prestazioni oggetto dell’Appalto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato; b. utilizzare mezzi e attrezzature di lavoro adeguati al lavoro da svolgere, nonché di tutti gli accessori per proteggere l’operatore ed i terzi da eventuali infortuni; c. adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti della Stazione Appaltante nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati; x. xxxxxxxxx, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente tali disposizioni; e. applicare, nei confronti dei propri dipendenti, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi. f. applicare le disposizioni di cui all’art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., a salvaguardia dell’adempienza contributiva e retributiva; g. manlevare e tenere indenne la Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da forniture rese in modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;