Durata dell'Accordo Economico Collettivo. Il presente accordo entra in vigore, salvo le diverse decorrenze previste per i singoli istituti, il 1° marzo 2009 e scadrà il 29 febbraio 2012, ove non venga disdetto da una delle parti con un preavviso di quattro mesi, si intenderà rinnovato per un anno e così di anno in anno. In caso di regolare disdetta esso resterà in vigore fino a che non sia sostituito da un successivo Accordo. Le organizzazioni stipulanti degli agenti e rappresentanti di commercio danno atto all’altra parte contraente che l’Accordo Economico sottoscritto in pari data rappre- senta una disciplina normativa e previdenziale del rapporto di agenzia e rappresen- tanza commerciale, che contempera le attuali possibilità della economia nazionale con le esigenze della categoria rappresentata. Esse assumono pertanto impegno, in caso di presentazione di progetti di legge sulla materia, di portare a conoscenza dei presentatori stessi questo loro apprezzamento sugli accordi raggiunti in campo sindacale, che esse considerano lo strumento più idoneo per la regolamentazione dei rapporti dei propri associati con le case man- danti. Le parti stipulanti assumono altresì l’impegno di incontrarsi, su richiesta di una di esse, durante il periodo di vigenza del presente Accordo, per esaminare lo stato del settore, le sue prospettive nonché le situazioni di mercato, anche per i riflessi che possano determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali della cate- goria degli agenti e rappresentanti di commercio. Le parti stipulanti il presente Accordo convengono che tutti i valori indicati in lire nell’Accordo stesso, verranno automaticamente convertiti in Euro (secondo il rap- porto pari a 1.936,27 lire per ciascun Euro) a far data dal 1 marzo 2002. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo si impegnano ad esa- minare e definire entro 1 anno dalla sottoscrizione del presente Accordo Economico Collettivo i problemi connessi al pagamento delle provvigioni derivanti da vendite effettuate attraverso il commercio elettronico. Le parti firmatarie del presente Accordo Economico Collettivo si impegnano a costi- tuire una commissione cui affidare l’incarico di elaborare una progetto per la forma- zione e l’aggiornamento professionale degli agenti e rappresentanti di commercio, individuando le modalità, le relative fonti di finanziamento utilizzabili, sia a carico delle parti sottoscriventi il presente accordo, sia a carico di fondi istituzionali, a livel- lo nazionale e/o comunitario, a ciò preposti.
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Samples: Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale, Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale, Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale
Durata dell'Accordo Economico Collettivo. Il presente accordo entra in vigore, salvo le diverse decorrenze previste per i singoli istituti, il 1° marzo 2009 e scadrà il 29 febbraio 2012, ove non venga disdetto da una delle parti con un preavviso di quattro mesi, si intenderà rinnovato per un anno e così di anno in anno. anno.10 In caso di regolare disdetta esso resterà in vigore fino a che non sia sostituito da un successivo Accordo. Le organizzazioni stipulanti degli agenti e rappresentanti di commercio danno atto all’altra all'altra parte contraente che l’Accordo l'Accordo Economico sottoscritto in pari data rappre- senta rappresenta una disciplina normativa e previdenziale del rapporto di agenzia e rappresen- tanza rappresentanza commerciale, che contempera le attuali possibilità della economia nazionale con le esigenze della categoria rappresentata. Esse assumono pertanto impegno, in caso di presentazione di progetti di legge sulla materia, di portare a conoscenza dei presentatori stessi questo loro apprezzamento sugli accordi raggiunti in campo sindacale, che esse considerano lo strumento più idoneo per la regolamentazione dei rapporti dei propri associati con le case man- dantimandanti. Le parti stipulanti assumono altresì l’impegno l'impegno di incontrarsi, su richiesta di una di esse, durante il periodo di vigenza del presente Accordo, per esaminare lo stato del settore, le sue prospettive nonché le situazioni di mercato, anche per i riflessi che possano determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali della cate- goria categoria degli agenti e rappresentanti di commercio. 10 Modificato con l’accordo integrativo del 29 marzo 2017 come da allegato al presente testo a pag.39 Le parti stipulanti il presente Accordo convengono che tutti i valori indicati in lire nell’Accordo nell'Accordo stesso, verranno automaticamente convertiti in Euro (secondo il rap- porto rapporto pari a 1.936,27 lire per ciascun Euro) a far data dal 1 marzo 2002. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo si impegnano ad esa- minare esaminare e definire entro 1 anno dalla sottoscrizione del presente Accordo Economico Collettivo i problemi connessi al pagamento delle provvigioni derivanti da vendite effettuate effettuate attraverso il commercio elettronico. Le parti firmatarie del presente Accordo Economico Collettivo si impegnano a costi- tuire costituire una commissione cui affidare l’incarico affidare l'incarico di elaborare una progetto per la forma- zione formazione e l’aggiornamento l'aggiornamento professionale degli agenti e rappresentanti di commercio, individuando le modalità, le relative fonti di finanziamento utilizzabili, sia a carico delle parti sottoscriventi il presente accordo, sia a carico di fondi istituzionali, a livel- lo livello nazionale e/o comunitario, a ciò preposti.
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Samples: Accordo Economico Collettivo
Durata dell'Accordo Economico Collettivo. Il presente accordo Accordo entra in vigore, salvo le diverse decorrenze previste per i singoli istitutiistitu- ti, il 1° marzo 2009 e scadrà il 29 febbraio 2012, ; ove non venga disdetto da una delle parti con un preavviso di quattro mesi, si intenderà rinnovato per un anno e così di anno in anno. In caso di regolare disdetta esso resterà in vigore fino a che non sia sostituito da un successivo Accordo. Le organizzazioni stipulanti degli agenti e rappresentanti di commercio danno atto all’altra all’al- tra parte contraente che l’Accordo Economico sottoscritto in pari data rappre- senta rappresenta una disciplina di- sciplina normativa e previdenziale del rapporto di agenzia e rappresen- tanza rappresentanza commerciale, che contempera le attuali possibilità della economia nazionale con le esigenze della categoria cate- goria rappresentata. Esse assumono pertanto impegno, in caso di presentazione di progetti di legge sulla materia, di portare a conoscenza dei presentatori stessi questo loro apprezzamento sugli accordi raggiunti rag- giunti in campo sindacale, che esse considerano lo strumento più idoneo per la regolamentazione regolamenta- zione dei rapporti dei propri associati con le case man- dantimandanti. Le parti stipulanti assumono altresì l’impegno di incontrarsi, su richiesta di una di essees- se, durante il periodo di vigenza del presente Accordo, per esaminare lo stato del settoreset- tore, le sue prospettive nonché le situazioni di mercato, anche per i riflessi che possano possa- no determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali della cate- goria categoria degli agenti e rappresentanti di commercio. Le parti stipulanti il presente Accordo convengono che tutti i valori indicati in lire nell’Accordo stesso, verranno automaticamente convertiti in Euro (secondo il rap- porto rapporto pari a 1.936,27 lire per ciascun Euro) a far data dal 1 marzo 2002. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo si impegnano ad esa- minare esaminare e definire entro 1 anno dalla sottoscrizione del presente Accordo Economico Collettivo i problemi connessi al pagamento delle provvigioni derivanti da vendite effettuate attraverso attraver- so il commercio elettronico. Le parti firmatarie del presente Accordo Economico Collettivo si impegnano a costi- tuire costituire una commissione cui affidare l’incarico di elaborare una progetto per la forma- zione formazione e l’aggiornamento l’ag- giornamento professionale degli agenti e rappresentanti di commercio, individuando le modalità, le relative fonti di finanziamento utilizzabili, sia a carico delle parti sottoscriventi sottoscriven- ti il presente accordoAccordo, sia a carico di fondi istituzionali, a livel- lo livello nazionale e/o comunitario, a ciò preposti.
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Durata dell'Accordo Economico Collettivo. Il presente accordo entra in vigore, salvo le diverse decorrenze previste per i singoli istituti, il 1° marzo 2009 …………….. e scadrà il 29 febbraio 2012, …………… ; ove non venga disdetto da una delle parti con un preavviso di quattro mesi, si intenderà rinnovato per un anno e così di anno in anno. In caso di regolare disdetta esso resterà in vigore fino a che non sia sostituito da un successivo Accordoaccordo. Le organizzazioni stipulanti degli agenti e rappresentanti di commercio danno atto all’altra all'altra parte contraente che l’Accordo Economico l'accordo economico sottoscritto in pari data rappre- senta rappresenta una disciplina normativa e previdenziale del rapporto di agenzia e rappresen- tanza rappresentanza commerciale, che contempera le attuali possibilità della economia nazionale con le esigenze della categoria rappresentata. Esse assumono pertanto impegno, in caso di presentazione di progetti di legge sulla materia, di portare a conoscenza dei presentatori stessi questo loro apprezzamento sugli accordi raggiunti in campo sindacale, che esse considerano lo strumento più idoneo per la regolamentazione dei rapporti dei propri associati con le case man- dantimandanti. Le parti stipulanti assumono altresì l’impegno l'impegno di incontrarsi, su richiesta di una di esse, durante il periodo di vigenza del presente Accordoaccordo, per esaminare lo stato del settore, le sue prospettive nonché le situazioni di mercato, anche per i riflessi che possano determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali della cate- goria categoria degli agenti e rappresentanti di commercio. Le parti stipulanti il presente Accordo convengono che tutti i valori indicati in lire nell’Accordo nell'Accordo stesso, verranno automaticamente convertiti in Euro (secondo il rap- porto rapporto pari a 1.936,27 lire per ciascun Euro) a far data dal 1 marzo 2002. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo si impegnano ad esa- minare esaminare e definire entro 1 anno dalla sottoscrizione del presente Accordo Economico Collettivo i problemi connessi al pagamento delle provvigioni derivanti da vendite effettuate attraverso il commercio elettronico. Le parti firmatarie del presente Accordo Economico Collettivo accordo economico collettivo si impegnano a costi- tuire costituire una commissione cui affidare l’incarico l'incarico di elaborare una progetto per la forma- zione formazione e l’aggiornamento l'aggiornamento professionale degli agenti e rappresentanti di commercio, individuando le modalità, le relative fonti di finanziamento utilizzabili, sia a carico delle parti sottoscriventi il presente accordo, sia a carico di fondi istituzionali, a livel- lo livello nazionale e/o comunitario, a ciò preposti.
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