Effetti sul TFR. 1. In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 59, comma 56 della legge n. 449/1997, l’esercizio dell’opzione per l’iscrizione ai Fondi pensione di cui al successivo Capo II presuppone necessariamente - in quanto condizione imprescindibile per favorire nell’ottica della legge richiamata il finanziamento della previdenza complementare - l’applicazione della disciplina dell’art. 2120 del codice civile in materia di TFR. 2. Dalla data di esercizio dell’opzione le quote del TFR saranno calcolate applicando le regole previste dall’art. 2120 del codice civile. Il computo dell’indennità di fine servizio già maturata dal dipendente fino alla data di esercizio dell’opzione mediante sottoscrizione del modulo di adesione al Fondo pensione sarà effettuato secondo le regole della previgente normativa. La rivalutazione e la liquidazione della quota così calcolata, unitamente alle quote di TFR successivamente maturate, saranno effettuate secondo le regole dell’art. 2120 del codice civile. Alla predetta indennità di fine servizio maturata fino alla data dell’opzione e alla sua rivalutazione dovranno applicarsi gli stessi abbattimenti di imponibile previsti dalla previgente normativa fiscale in materia di indennità di fine servizio. Agli adempimenti predetti provvede l’INPDAP per i dipendenti iscritti alle relative gestioni ai fini dei trattamenti di fine servizio. Per i dipendenti non iscritti ai predetti fini alle gestioni INPDAP provvedono i singoli enti di appartenenza.
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Samples: Accordo Quadro Nazionale in Materia Di Trattamento Di Fine Rapporto E Di Previdenza Complementare Per I Dipendenti Pubblici, Accordo Quadro Nazionale in Materia Di Trattamento Di Fine Rapporto E Di Previdenza Complementare Per I Dipendenti Pubblici, Accordo Quadro Nazionale in Materia Di Trattamento Di Fine Rapporto E Di Previdenza Complementare Per I Dipendenti Pubblici
Effetti sul TFR. 1. In ottemperanza a quanto stabilito dall’artdall'art. 59, comma 56 56, della legge n. 449/1997, l’esercizio dell’opzione l'esercizio dell'opzione per l’iscrizione l'iscrizione ai Fondi fondi pensione di cui al successivo Capo capo II presuppone necessariamente - necessariamente, in quanto condizione imprescindibile per favorire nell’ottica nell'ottica della legge richiamata il finanziamento della previdenza complementare - l’applicazione complementare, l'applicazione della disciplina dell’artdell'art. 2120 del codice civile in materia di TFR.
2. Dalla data di esercizio dell’opzione dell'opzione le quote del TFR saranno calcolate applicando le regole previste dall’artdall'art. 2120 del codice civile. Il computo dell’indennità dell'indennità di fine servizio già maturata dal dipendente fino alla data di esercizio dell’opzione dell'opzione mediante sottoscrizione del modulo di adesione al Fondo fondo pensione sarà effettuato secondo le regole della previgente normativa. La rivalutazione e la liquidazione della quota così cosi' calcolata, unitamente alle quote di TFR trattamento di fine rapporto successivamente maturate, saranno effettuate secondo le regole dell’artdell'art. 2120 del codice civile. Alla predetta indennità di fine servizio maturata fino alla data dell’opzione dell'opzione e alla sua rivalutazione dovranno applicarsi gli stessi abbattimenti di imponibile previsti dalla previgente normativa fiscale in materia di indennità di fine servizio. Agli adempimenti predetti provvede l’INPDAP l'INPDAP per i dipendenti iscritti alle relative gestioni ai fini dei trattamenti di fine servizio. Per i dipendenti non iscritti ai predetti fini alle gestioni INPDAP provvedono i singoli enti di appartenenza.
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