Estensione Garanzia Clausole campione
Estensione Garanzia. Indipendentemente dalla garanzia legale di conformità, l’Acquirente potrà usufruire di vari pacchetti di garanzia Premium come Servizi Aggiuntivi a pagamento. L’Acquirente potrà scegliere liberamente un pacchetto di garanzia e la relativa durata; le rispettive condizioni di garanzia sono specificate in apposito documento allegato alla Conferma dell'Ordine.
Estensione Garanzia. Qualora l'Acquirente acquisti un'estensione di garanzia offerta da terzi, si applicano i termini e le condizioni generali del garante, che saranno forniti all'Acquirente insieme all’Ordine di acquisto. In caso di verificazione di un evento coperto dall'estensione di garanzia, l'Acquirente dovrà rivolgersi direttamente al terzo garante.
Estensione Garanzia. Veicolo in sostituzione in Italia - OPZIONE ESTESA A integrazione e a parziale deroga dell’omonima garanzia Veicolo in sostituzione in Italia di 48 A U T O V E T T U R E A U T O V E T T U R E - Opzione base, e sempreché risulti crocesegnata la corrispondente garanzia sul simplo di polizza, si conviene che, qualora, in conseguenza di Guasto, Incendio, Incidente, ▇▇▇▇▇ tentato o parziale, Rapina tentata, il Veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una ripa- razione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate, con preventivo dettagliato, da un’officina, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, oppure in caso di Furto o Rapina totali, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell’Assicurato presso un centro di noleggio convenzionato e in base alle disponibilità dello stesso, con spese a carico dell’Impresa, un’autovettura in sostituzione. Tale autovettura, adibita ad uso pri- vato, senza autista, con cilindrata equivalente a quella assicurata (comunque non supe- riore a 2000 cc.) e percorrenza illimitata, sarà fornita per il tempo di riparazione certificato, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, e comunque per un massimo di: • 3 giorni consecutivi per Sinistro, in caso di Guasto • 10 giorni consecutivi per Sinistro, in caso di Incidente, Incendio, Furto o Rapina tentati o parziali • 15 giorni consecutivi per Sinistro, in caso di Furto, Rapina e Incendio totali. Ai fini dell’erogazione della Prestazione, l’Assicurato dovrà esibire al centro di noleggio patente di guida in originale e valida. Restano a carico dell’Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato. La Prestazione non è operante per: • immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice • operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare. Nel caso in cui l’Assicurato non fosse in possesso di una carta di credito, così come se l’utilizzatore del Veicolo assicurato dovesse avere meno di 21 anni, potrebbero incontrarsi delle difficoltà nell’individuare una società di autonoleggio disponibile ad erogare il...
Estensione Garanzia. Nella presente devono intendersi assicurati tutti i veicoli di proprietà e/o uso della Contraente, anche se, per un disguido operativo degli uffici interessati determinati mezzi non risultassero elencati in polizza o non venissero tempestivamente comunicate le relative variazioni e/o gli inserimenti a nuovo. L'Assicurata non appena venutane a conoscenza, sarà tenuta a pagare il premio conteggiato dalla Società, periodo dell'effettivo acquisto e/o possesso. La Contraente si impegna a comunicare, nelle forme previste, ogni mutamento che avvenga nel corso dell'anno assicurativo affinché si possa procedere al termine dello stesso, alla eventuale Regolazione del Premio, calcolata in base alle comunicazioni.
Estensione Garanzia. Qualora esplicitamente richiesto nel documento di Proposta, e richiamato dalla conferma contrattuale rilasciata dalla Società al perfezionamento del contratto, alla lista delle malattie gravi, di cui all’art. 16.2.2, ricomprese nella copertura assicurativa della presente garanzia Complementare e considerate indennizzabili, viene aggiunta - fermo restando le Condizioni di applicabilità descritte nella presente Sezione - la seguente: Per invalidità totale e permanente si intende la perdita totale e permanente della capacità lavorativa generica all’esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile, quale che fosse la professione esercitata dall’Assicurato e semprechè il grado di invalidità risulti pari o superiore al 65%. L’invalidità deve essere stata causata da una malattia organica o lesione fisica, oggettivamente accertabile ed indipendente dalla volontà dell’Assicurato. Per il calcolo del grado di invalidità dovuta ad infortunio si conviene di adottare la tabella delle percentuali allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124. È esclusa dall’oggetto dell’assicurazione l’invalidità: o causata da - dolo del Contraente o del Beneficiario; - partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi; - malattia in presenza di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o di sieropositività all’HIV; - partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; - incidenti di volo se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio; - tentativo di suicidio o di atto autolesionistico da parte dell’Assicurando; - volontario rifiuto di osservare le prescrizioni mediche; - infortuni e malattie correlati all’abuso di alcool, nonché quelli conseguenti all’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili; - trattamenti estetici (ad eccezione di quelli resisi necessari per Infortunio dell’Assicurato), cure dimagranti e dietetiche; - malattie del sistema nervoso, disturbi mentali, disturbi comportamentali, disturbi della personalità, disturbi dell’umore compresi anche gli stati paranoidi, le forme maniaco- depressive e la schizofrenia; - guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma...
