Estensioni varie Clausole campione

Estensioni varie. Per la garanzia di cui all’Art. 2.12, e relativamente al punto 2. sono esclusi i danni da:
Estensioni varie. Ferme restando le Esclusioni di cui al successivo Capitolo 6, sono compresi in garanzia gli infortuni derivanti da: ⚫ malore o incoscienza; ⚫ caduta di rocce - pietre - alberi e simili, valanghe e slavine. L’assicurazione inoltre comprende, a parziale deroga dell’art. 1900 del Codice Civile (inoperatività della garanzia per dolo o colpa grave), nonché dell’art. 1912 (inoperatività della garanzia per terremoto, guerra e insurrezione, tumulti popolari), gli infortuni derivanti da COLPA GRAVE dell’Assicurato e quelli derivanti da TUMULTI POPOLARI, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva, nonché gli infortuni AVVENUTI ALL’ESTERO (esclusi comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) DERIVANTI DA STATO DI GUERRA, guerra civile, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non), per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero.
Estensioni varie. L’assicurazione è inoltre operante per: 1. i costi, compresi quelli di trasporto ed installazione, necessari per rimpiazzare i lucernari quando distrutti o danneggiati a seguito di rottura per cause accidentali o per fatto di terzi; 2. i danni causati da infiltrazioni dal tetto e/o terrazze; 3. il furto di ringhiere, scossaline, grondaie e pluviali stabilmente fissati al Fabbricato di proprietà e di uso comune; 4. i danni subiti da tende esterne, pergole, gazebo e tettoie per effetto di fenomeni atmosferici, quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine e tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti fenomeni sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona.
Estensioni varie. L'assicurazione è estesa ai rischi derivanti: • dalla proprietà e relativa manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e di striscioni con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, l'assicurazione opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori; dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e cani; • dalla proprietà e dalla gestione, nell'ambito dell'azienda, di distributori automatici di bevande o simili, nonché dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi; • dalle operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore; • dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatorio, infermerie e posti di pronto soccorso all'interno dell'azienda, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti al servizio; • dall'impiego di apparecchi a raggi X; • dalla gestione della mensa aziendale, spacci, compreso il rischio conseguente alla somministrazione dei cibi restando però esclusa – qualora la gestione venga affidata a terzi – la responsabilità civile imputabile al gestore, con l'intesa che l'assicurazione vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti. Della mensa possono usufruire occasionalmente anche estranei; • dall'impiego da parte dell'Assicurato o dei propri dipendenti di biciclette e veicoli a mano usati all'interno delle aree occupate dall'Assicurato o all'esterno per conto dell'Assicurato stesso; • dall'esistenza di magazzini, uffici e depositi purché inerenti all'attività dichiarata; • dall'organizzazione di corsi di istruzione ed addestramento tecnici e pratici, purché tenuti nell'azienda.