CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DEL GLOSSARIO
persona – casa
Globale Fabbricati
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DEL GLOSSARIO
E DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Documento redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico ANIA - Associazioni consumatori - Associazioni intermediari
per contratti semplici e chiari
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo
contratto di assicurazione per i proprietari
di fabbricati civili
e amministratori di stabili
edizione febbraio 2023
AXA Assicurazioni S.p.A.
Globale Fabbricati
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DEL GLOSSARIO
E DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY
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contratto di assicurazione per i proprietari
di fabbricati civili
e amministratori di stabili
edizione febbraio 2023
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria,
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Glossario 4
Premessa 8
1. Sezione Norme che regolano il contratto 9
Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze che influiscono sul rischio 9
Art. 1.2 Altre assicurazioni 9
Art. 1.3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 9
Art. 1.4 Modifiche dell'assicurazione 9
Art. 1.5 Aggravamento di rischio 9
Art. 1.6 Diminuzione del rischio 9
Art. 1.7 Recesso in caso di sinistro 9
Art. 1.8 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione 10
Art. 1.9 Oneri fiscali 10
Art. 1.10 Foro competente 10
Art. 1.11 Rinvio alle norme di legge 10
Art. 1.12 Ispezione alle cose assicurate 10
Art. 1.13 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 10
Art. 1.14 Restrizioni Internazionali – Inefficacia del contratto 10
Art. 1.15 Fabbricati in condominio 11
Art. 1.16 Rinuncia alla rivalsa – Valida solo per la Garanzia Base Incendio e altri Danni al Fabbricato 11
Art. 1.17 Clausola Ritardato pagamento del premio. 11
Art. 1.18 Indicizzazione - Adeguamento automatico del premio – (operante se richiamata in polizza) 11
Art. 1.19 Deroga al tacito rinnovo – (operante se richiamata in polizza) 12
Art. 1.20 Beni di interesse storico, imposta sulle assicurazioni – (operante se richiamata in polizza) 12
Art. 1.21 Somme Assicurate - Deroga alla proporzionale 12
2. Sezione Incendio e altri danni al Fabbricato, Responsabilità Civile (R.C.T. – R.C.O.) 13
Cosa assicuro 13
Art. 2.1 Garanzia base Incendio 13
Art. 2.2 Garanzia base Responsabilità Civile (R.C.T./R.C.O.) 14
Come ampliare la garanzia base Incendio e Responsabilità civile (R.C.T. – R.C.O.) (Operanti se richiamate in polizza e corrisposto il relativo premio) 16
Art. 2.3 Eventi Atmosferici 16
Art. 2.4 Acqua Piovana 16
Art. 2.5 Fenomeno elettrico 16
Art. 2.6 Xxxx Xxxxxxxxx, di Terrorismo e Sabotaggio 16
Art. 2.7 Spese demolizione e sgombero – in aumento 16
Art. 2.8 Rottura lastre – in aumento 17
Art. 2.9 Pannelli Solari 17
Art. 2.10 Contenuto delle abitazioni 17
Art. 2.11 Differenziale Storico Artistico 18
Art. 2.12 Estensioni Varie 18
Art. 2.13 Terremoto 18
Art. 2.14 Inondazioni, Alluvioni 18
Art. 2.15 RC Conduzione Locali 18
Xxxx non assicuro 19
Art. 2.16 Esclusioni Garanzia Base Incendio 19
Art. 2.17 Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile 19
Art. 2.18 Ulteriori Esclusioni specifiche 20
Come mi assicuro 24
Art. 2.19 Forma dell’assicurazione 24
Art. 2.20 Operatività delle garanzie 24
Tabelle riassuntive limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie 25
3. Sezione Danni da Acqua - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio) 28
Indice
Cosa assicuro 28
Art. 3.1 Danni da acqua 28
Come ampliare la garanzia Danni da acqua 28
Art. 3.2 Eccessivo consumo di acqua 28
Art. 3.3 Ricerca e riparazione guasti 28
Cosa non assicuro 29
Art. 3.4 Esclusioni Garanzia Danni da Acqua 29
Come mi assicuro 29
Art. 3.5 Forma dell’assicurazione 29
Art. 3.6 Operatività delle garanzie 30
Tabelle riassuntive limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie 31
4. Sezione Guasti agli Impianti - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio) 32
Cosa Assicuro 32
Art. 4.1 Guasti agli impianti al servizio del Fabbricato 32
Cosa Non Assicuro 32
Art. 4.2 Esclusioni 32
Come mi assicuro 33
Art. 4.3 Forma dell’assicurazione 33
Tabelle riassuntive limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie 34
5. Sezione RC Amministratore Condominio - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio) 35
Cosa Assicuro 35
Art. 5.1 R.C. Amministratore di Condominio 35
Cosa non Assicuro 36
Art. 5.2 Esclusioni 36
Come mi assicuro 37
Art. 5.3 Forma dell’assicurazione 37
Art. 5.4 Operatività della garanzia 37
Tabelle riassuntive limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie 38
6. Sezione Tutela Legale - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio) 39
Premessa 39
Art. 6.1 Gestione dei sinistri 39
Art. 6.2 Assicurati 39
Cosa assicuro 39
Art. 6.3 Oggetto dell’assicurazione Tutela Legale 39
Art. 6.4 Xxxx Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Xxxx 00
Art. 6.5 Casi Assicurati - Estensione plus 40
Cosa non assicuro 41
Art. 6.6 Esclusioni 41
Come mi assicuro 41
Indice
Art. 6.7 Forma dell’assicurazione 41
Art. 6.8 Limiti territoriali 41
Art. 6.9 Operatività della garanzia 41
Tabelle riassuntive limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie 42
7. Sezione Norme che regolano il sinistro 43
Cosa fare in caso di sinistro Incendio e altri danni al Fabbricato, Danni da acqua al Fabbricato, Guasti agli impianti 43
Art. 7.1 Obblighi in caso di sinistro 43
Art. 7.2 Esagerazione dolosa del danno 43
Art. 7.3 Procedura per valutazione del danno (arbitrato irrituale) 43
Art. 7.4 Mandato dei periti 44
Art. 7.5 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno 44
Art. 7.6 Criteri e limiti di indennizzo per Guasti agli Impianti al Servizio del Fabbricato 45
Art. 7.7 Assicurazione Parziale 45
Art. 7.8 Limite massimo dell'indennizzo 45
Art. 7.9 Pagamento dell’indennizzo 45
Art. 7.10 Anticipo indennizzo 45
Cosa fare in caso di sinistro di Responsabilità Civile (R.C.T. – R.C.O.), Danni da Acqua a Terzi, RC Conduzione e RC Amministratore di condominio 46
Art. 7.11 Obblighi di avviso in caso di sinistro 46
Art. 7.12 Assicurazione parziale 46
Art. 7.13 Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza 46
Art. 7.14 Pluralità di assicurati 46
Art. 7.15 Termini per il pagamento del risarcimento 46
Cosa fare in caso di sinistro Tutela Legale 47
Art. 7.16 Denuncia del sinistro e libera scelta del legale 47
Art. 7.17 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia 47
Art. 7.18 Gestione del sinistro 47
Art. 7.19 Recupero di somme 47
Art. 7.20 Termini per il pagamento 47
Articoli di Legge 48
Informativa generale sul trattamento dei dati personali 51
Glossario
Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato, al fine di integrare e precisare il testo di polizza:
Abitazione: L’insieme dei locali destinati a civile abitazione facenti parte del fabbricato indicato sul certificato di polizza (esclusi i locali di pertinenza non comunicanti).
Anno di costruzione età del Fabbricato:
per definire l’anno di costruzione del fabbricato si fa riferimento alla data di dichiarazione per l’iscrizione al catasto dell’immobile da parte del direttore dei lavori. (La dichiarazione è presentata dopo l’ultimazione dei lavori di finitura e comunque entro 30 giorni dalla installazione degli infissi, come previsto dal
D.P.R. 22 aprile 1994, n°425 e successive modificazioni).
Limitatamente alla garanzia Danni da acqua alla costruzione a nuovo è equiparata la ristrutturazione adeguatamente certificata del fabbricato con integrale rifacimento delle tubazioni degli impianti idrici, igienici e di riscaldamento.
Annualità Assicurativa: Il periodo compreso tra la data di effetto dell’assicurazione e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell’assicurazione. Nel caso di assicurazione stipulata di durata inferiore ad un anno, si intende la durata del contratto.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Atti di terrorismo: atti dolosi (compresi - seppure a titolo esplicativo ma non esaustivo - attentati anche con uso di ordigni esplosivi, sabotaggi, contaminazioni dolose e simili nonché anche la sola minaccia di uno dei sopra menzionati atti) compiuti da una persona singola o gruppo/i di persone (sia che agiscano individualmente o in connessione con una organizzazione) commessi per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici, etnici e simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di incutere paura nella popolazione o in una sua parte, sempre che reputati o riconosciuti come tali dalle forze dell’ordine e/o dalla magistratura od altra Autorità istituzionale oppure rivendicati da esponenti di gruppi clandestini, organizzazioni o movimenti anarchici o rivoluzionari di ispirazione ideologica, politica e/o religiosa.
AXA: AXA Assicurazioni S.p.A.
Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.
Contenuto: l’insieme delle cose che si trovano nell’Abitazione quali mobilio in genere dell’abitazione e documenti personali; quant’altro di inerente l’abitazione od in uso all’Assicurato; quadri, tappeti, gioielli e preziosi; abbigliamento personale, e le opere di miglioria ed addizionali apportate alla casa dall’Assicurato locatario; Sono esclusi, valori, titoli di credito e qualunque carta rappresentante un valore, Motocicli, Veicoli a motore, Natanti e loro parti.
Copertura: il complesso degli elementi del tetto, escluse: strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
Cose: gli oggetti materiali e gli animali.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Glossario
Fabbricato: l'intera costruzione edile con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili; compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate nonché‚ le sue pertinenze (quali: tettoie, centrale termica, box, recinzioni anche con cancelli automatici e simili, cantine, soffitte, solai, muri di cinta e di contenimento, attrezzature sportive e per giochi, piscine, piazzali, marciapiedi, viali di accesso ma esclusi: parchi, giardini, alberi, strade private) comunque costruite, purché‚ realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate.
Sono compresi gli impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione e le relative parti accessorie e/o correlate quali: impianti idrici ed igienici, impianti elettrici ed elettronici fissi (esclusi gli impianti di allarme di pertinenza delle singole abitazioni e i pannelli solari), impianti di riscaldamento centralizzati ed autonomi e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili e simili. Sono altresì comprese: antenne centralizzate radiotelevisive, tappezzerie, tinteggiature, moquettes e simili, rivestimenti, pareti divisorie, controsoffittature, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, tende esterne purché installate su strutture fisse, nonché le addizioni e migliorie ed ogni lavoro di abbellimento, sistemazione ed utilità apportati all’immobile ed all’impiantistica relativa.
Sono tollerati e pertanto non vengono considerati aggravamento di rischio:
a) le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta di quella del fabbricato stesso;
b) i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne e nella copertura se la superficie da essi occupata non eccede 1/10 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne e della struttura non portante del tetto. Tale tolleranza è elevata ad 1/3 allorché‚ trattasi di materia plastica non espansa né alveolare;
c) i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazioni o rivestimento.
Fissi ed infissi: manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente fissato alle strutture murarie rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
Si intendono espressamente compresi i manufatti quali ringhiere, grondaie, scossaline e pluviali stabilmente fissati al fabbricato.
Franchigia: l’importo a carico dell’Assicurato (espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata). È dedotta dall’importo indennizzabile e, se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procede alla liquidazione del danno applicando la franchigia prima dei predetti limiti.
Furto: reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato dagli articoli 624 e 624 bis del Codice Penale.
Garanzia: insieme di eventi previsti in polizza che comportano il pagamento di un premio.
Impianti al servizio del Fabbricato:
Definizione valida per la sola sezione “Guasti agli impianti al servizio del Fabbricato” Impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione quali: macchinari al servizio di impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi (esclusi gli impianti di allarme e i pannelli solari), impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, cancelli automatizzati, scale mobili e simili.
Implosione: repentino cedimento di serbatoi e contenitori per eccesso di pressione esterna e/o per carenza di pressione interna di fluidi.
Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibilità: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né‚ a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Glossario
Indennizzo: la somma dovuta da AXA in caso di sinistro.
Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Inondazioni, Alluvioni: fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua e/o di bacini naturali od artificiali.
Invalidità Permanente: l'incapacità fisica definitiva e irrimediabile del danneggiato a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.
Lastre: lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro in genere, vetro antisfondamento e specchi, lastre in materia plastica rigida, pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato, esclusi i lucernari e le vetrine commerciali e artigianali.
Manutenzione Ordinaria: sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Manutenzione sono considerati interventi di manutenzione straordinaria, tutti gli interventi che non
Straordinaria: rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria, nonché in generale i lavori edili di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
Marea: il periodico alzarsi e abbassarsi del livello dei mari e degli oceani, provocato dall'attrazione gravitazionale della Luna e del Sole sulle masse d'acqua della Terra.
Mareggiata: fenomeno che si verifica lungo le coste esposte a venti di burrasca che, spirando con continuità dal largo, danno origine a un moto ondoso di intensità tale da far subire alle masse d’acqua una traslazione violenta e subitanea per cui si abbattono rovinosamente contro le rive.
Nucleo Familiare: l’insieme delle persone legate da vincolo di parentela, di affinità o di fatto con l’Assicurato e con lui stabilmente conviventi nell’abitazione indicata in polizza.
Pannelli solari: impianto costituito da pannelli solari per la produzione di acqua calda e/o energia elettrica; pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facenti parte del fabbricato assicurato.
Parti: il Contraente ed AXA.
Perdite Patrimoniali il pregiudizio economico, risarcibile a termini di polizza, che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamento a cose.
Polizza: il documento che prova l'assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente ad AXA.
Prestatori di lavoro: tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge che regolano il mercato del lavoro, nell'esercizio delle attività garantite in polizza delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. Sono in ogni caso esclusi gli appaltatori, i subappaltatori ed i lavoratori autonomi.
Primo Rischio Assoluto forma di assicurazione per la quale AXA risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall’Art. 1907 C.C
Risarcimento: La somma dovuta al danneggiato per un fatto di cui l’Assicurato è responsabile.
Glossario
Scoperto: la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale sull’ammontare del danno stesso che rimane a carico dell'Assicurato.
È dedotto dall’importo indennizzabile e, se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procede alla liquidazione del danno applicando lo scoperto prima dei predetti limiti.
Valanga o slavina: massa di neve che, staccatasi dall'alto di un pendio e rotolando verso il basso, assume dimensioni sempre maggiori trascinando e sommergendo quanto incontra lungo il percorso.
Xxxxxxx: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Relativamente alla Tutela Legale il verificarsi della controversia per la quale è prestata l’assicurazione.
Xxxxxxxxx: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Tetto: l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
Tubo Interrato: la conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.
Zona Rossa: area definita non accessibile dalle autorità competenti.
Premessa
La normativa e le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione costituiscono parte integrante della polizza Globale Fabbricati - Mod. 2313 sottoscritta dal Contraente.
Si conviene pertanto quanto segue:
- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sulla polizza;
- l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati per le singole garanzie, sulla polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo/risarcimento, franchigie e scoperti eventualmente previsti sulla polizza stessa o nel presente fascicolo;
- l'assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie per le quali è stata indicata la somma assicurata o precisato il massimale assicurato e corrisposto il relativo premio;
- le definizioni del Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale;
- le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, come previsto dall’art. 166 del D.lgs. n. 209/2005 (più precisamente sono evidenziate con sfondo retino).
- si possono acquistare le seguenti garanzie:
∙ Incendio e Responsabilità Civile (R.C.T./R.C.O.);
∙ Eventi Atmosferici;
∙ Acqua Piovana;
∙ Fenomeno Elettrico;
∙ Atti Vandalici, di Terrorismo e Sabotaggio;
∙ Spese demolizione e sgombero-in aumento;
∙ Rottura lastre-in aumento;
∙ Pannelli Solari;
∙ Contenuto delle abitazioni;
∙ Differenziale Storico Artistico;
∙ Estensioni Varie;
∙ Terremoto;
∙ Inondazioni, Alluvioni;
∙ RC Conduzioni Locali;
∙ Danni da acqua;
∙ Eccessivo consumo di acqua;
∙ Ricerca e Riparazione guasti;
∙ Guasti agli impianti al servizio del Fabbricato;
∙ R.C. Amministratore di Condominio;
∙ Tutela Legale.
1. Sezione Norme che regolano il contratto
Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze che influiscono sul rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Art. 1.2 Altre assicurazioni
Se sui medesimi beni assicurati e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'Art. 1910 C.C.
Art. 1.3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA Assicurazioni S.p.A.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di AXA al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art. 1901 C.C.
Art. 1.4 Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 1.5 Aggravamento di rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad AXA di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C.
Art. 1.6 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio AXA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 1.7 Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, che sia stato preceduto da un altro sinistro liquidabile a termini di polizza, avvenuto nel periodo assicurativo annuo, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, AXA, o anche il Contraente, qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'Art. 33, comma 2, lettera g) del D.lgs. n.206/2005 (“Codice del consumo”), possono recedere dall'assicurazione.
La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. In caso di recesso esercitato dal Contraente , la lettera raccomandata deve essere inviata ad AXA.
In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
1. Sezione Norme che regolano il contratto
Art. 1.8 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione
La durata del contratto di assicurazione è indicata nel documento denominato polizza che è parte integrante del contratto medesimo.
Per i casi nei quali la legge o il contratto di assicurazione si riferiscono al “periodo di assicurazione”, questo si intende stabilito per la durata di un anno, salvo che la copertura assicurativa sia stata richiesta per una durata differente.
In caso di durata annuale: il contratto di durata annuale si rinnova tacitamente per un altro anno e così successivamente di anno in anno, ad ogni scadenza annuale, in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza. In caso di disdetta esercitata dal Contraente, la lettera raccomandata deve essere inviata ad AXA.
In caso di durata poliennale: il contratto di durata pluriennale si rinnova tacitamente per un altro anno alla sua scadenza e così successivamente di anno in anno, ad ogni scadenza annuale in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza originaria o rinnovata. In caso di disdetta esercitata dal Contraente, la lettera raccomandata deve essere inviata ad AXA.
In deroga all’Art.1899, primo comma, del codice civile è riconosciuto al solo Contraente il diritto di recedere dal contratto pluriennale alla scadenza di ogni singola annualità, mediante l’invio di una lettera raccomandata spedita ad AXA almeno 30 giorni prima della scadenza.
Se la durata del contratto è inferiore all’anno, il contratto non si rinnova tacitamente e cessa la sua efficacia alla data di scadenza indicata in polizza.
Art. 1.9 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 1.10 Foro competente
Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'Assicurato o del Contraente, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.
Resta fermo il disposto di cui all'Art. 33), comma 2. lettera u) del D.lgs. n.206/2005 (“Codice del consumo”), qualora applicabile.
Art. 1.11 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 1.12 Ispezione alle cose assicurate
AXA ha la facoltà di inviare, a sue spese, una o più persone incaricate a visitare le cose assicurate e l’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni relative al rischio.
Art. 1.13 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da AXA. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per
l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 1.14 Restrizioni Internazionali – Inefficacia del contratto
In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (“ONU”),
1. Sezione Norme che regolano il contratto
oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
Art. 1.15 Fabbricati in condominio
Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà sono considerati terzi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell'assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.
Se l'assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.
Art. 1.16 Rinuncia alla rivalsa – Valida solo per la Garanzia Base Incendio e altri Danni al Fabbricato
AXA rinuncia, salvo il caso di xxxx, al diritto di rivalersi nei confronti:
1. dei Condòmini, degli inquilini e dei relativi nuclei familiari;
2. dell’Amministratore;
3. delle persone ospitate dal Contraente e/o dall’Assicurato;
4. delle persone di cui il Contraente e/o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, compresi i dipendenti;
5. dei familiari del Contraente e/o dell’Assicurato annoverati dall’Art. 1916 del Codice Civile che abbiano in uso, a qualsiasi titolo, il Fabbricato assicurato;
a condizione che il Contraente e/o l’Assicurato non eserciti l’azione di rivalsa verso il responsabile.
Art. 1.17 Clausola Ritardato pagamento del premio
Premesso che la rata di premio scaduta è comunque dovuta ai sensi delle Condizioni di Assicurazione a parziale deroga di quanto previsto all’Art. 1.3 - “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”, nel caso in cui ci sia responsabilità dell’amministratore per il mancato pagamento del premio relativo alla presente polizza e solo per questo motivo non venga dato seguito all’apertura del sinistro, AXA conferma la piena operatività delle garanzie di polizza per un periodo ulteriore di 60 giorni dopo il periodo di mora concesso a termini contrattuali.
L’obbligazione AXA è valida per i sinistri accaduti e denunciati nell’ulteriore periodo di mora, ferma l’applicazione delle condizioni (scoperti, franchigie e limiti di indennizzo) previste dal contratto per ciascuna garanzia, ed a condizione che la rata di premio dovuta venga pagata lo stesso giorno della data di denuncia del sinistro. In nessun caso AXA indennizzerà importo superiore a 50.000,00 euro anche qualora fosse contrattualizzato un limite di indennizzo superiore.
Art. 1.18 Indicizzazione - Adeguamento automatico del premio – (operante se richiamata in polizza)
Le somme assicurate ed il relativo premio sono assoggettate ad "adeguamento automatico" in base all'indice di statistica pubblicato dall'ISTAT di Roma secondo le modalità di seguito riportate:
1. si stabilisce di adottare l'indice relativo al costo di costruzione di un Fabbricato residenziale;
2. nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
3. alla scadenza di ciascuna annualità di Premio si effettua il confronto fra l’indice iniziale di riferimento (o quello dell’ultimo aggiornamento) e l’indice del mese di giugno dell’anno solare precedente quello della scadenza. Se si verifica una variazione in aumento, le somme assicurate alle singole partite, i massimali relativi alle garanzie di Responsabilità Civile e Tutela Legale ed il premio verranno variate in proporzione al rapporto tra indice di scadenza e indice base col massimo del 6 %. Variazioni negative dell’indice non saranno invece applicate;
4. le variazioni decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento (indice di scadenza).
In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione dell'indice se ne utilizzerà altro equivalente.
1. Sezione Norme che regolano il contratto
Art. 1.19 Deroga al tacito rinnovo – (operante se richiamata in polizza)
A deroga dell'Art. 1.8 - "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione", delle Norme che regolano il contratto, il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
Art. 1.20 Beni di interesse storico, imposta sulle assicurazioni – (operante se richiamata in polizza)
Il Contraente dichiara, sotto la Sua piena responsabilità, che i beni oggetto della presente assicurazione si intendono esenti dall’imposta sulle assicurazioni (Art. 5, comma 16, D.L. 30.12.1982) in quanto soggetti alla disciplina della legge 1089/39 (ora D.lgs. 42/2004, entrato in vigore il 01 maggio 2004) e successive modificazioni.
Art. 1.21 Somme Assicurate - Deroga alla proporzionale
Non si fa luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C., per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% non è inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto degli Art. 7.7 e 7.12 - “Assicurazione parziale”, rimane operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto. Tale deroga non è operante se, considerando l’assicurazione sulle medesime cose e per i medesimi rischi stipulate con altre società assicuratrici, risultino somme globalmente assicurate sufficienti.
Se l'assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di Fabbricato in condominio essa copre anche le relative quote di proprietà comune.
2. Sezione Incendio e altri danni al Fabbricato, Responsabilità Civile (R.C.T. - R.C.O.)
Cosa assicuro
Art. 2.1 Garanzia base Incendio
AXA indennizza i danni materiali, anche causati da colpa grave del Contraente e dell'Assicurato, dei componenti del loro nucleo familiare e delle persone di cui devono rispondere a norma di legge, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata, direttamente causati al Fabbricato assicurato, descritto in polizza - escluso il valore dell’area - da:
1. incendio, fulmine, implosione o scoppio;
2. esplosione, anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi, che non sia conseguente ad atto di vandalismo, di terrorismo o di sabotaggio. Sostanze ed ordigni devono essere detenuti legalmente o, se illegalmente, il Contraente e l'Assicurato non ne devono conoscere l'esistenza;
3. caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;
4. urto di veicoli stradali o di natanti in transito sulla pubblica via, o su corsi d'acqua, o su area equiparata ad area pubblica;
5. onda di pressione, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
6. caduta ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni, compresi i danni agli stessi;
7. fumo, gas, vapori
- causati da incendio di cose, anche non assicurate, poste nell’ambito di 50 metri dalle cose assicurate;
- fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore, purché collegati con adeguate condutture ad appositi camini.
8. guasti a fissi ed infissi, relativi ai vani di uso condominiale, causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto, comprese le porte di accesso ai singoli appartamenti.
Se l'assicurazione riguarda un singolo Fabbricato adibito a dimora unifamiliare la presente è riferita ai fissi e gli infissi posti a protezione delle aperture esterne.
AXA indennizza altresì, quando conseguenti agli eventi previsti in polizza:
9. i danni materiali ai beni assicurati - che abbiano colpito i beni stessi oppure enti posti nell'ambito di 50 metri da essi - causati da:
- mancata od anormale produzione o distribuzione dell'energia elettrica, termica o idraulica;
- da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi;
- caduta di alberi o di distaccamento di parti del Fabbricato a seguito dell’azione del fulmine.
10. i guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio;
11. i danni alle lastre pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso condominiale del Fabbricato. AXA indennizza i costi, compresi quelli di trasporto ed installazione, necessari per rimpiazzarle quando distrutte o danneggiate a seguito di rottura per cause accidentali o per fatto di terzi.
Se l'assicurazione riguarda un singolo Fabbricato adibito a dimora unifamiliare, la presente è riferita alle lastre che riguardano i fissi e gli infissi posti a protezione delle aperture esterne.
Le seguenti spese conseguenziali si intendono valide per tutte le garanzie acquistate e nei limiti previsti dalle stesse.
AXA, se conseguenti agli eventi coperti, rimborsa:
12. i danni derivanti dalla perdita di quella parte di pigione che l’Assicurato non potesse percepire per ogni singolo appartamento, ufficio e/o studio professionale regolarmente affittato e rimasto danneggiato. Ciò per il periodo di tempo necessario al loro ripristino, con il massimo di un anno. Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati in tutto (o in parte) dall’Assicurato proprietario che vengono compresi nella garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essi relativa.
Se il sinistro a termini della presente Sezione non è indennizzabile perché di importo non superiore a un determinato ammontare (cosiddetto danno in franchigia) e per questo solo motivo il sinistro per i danni materiali e diretti non risultasse indennizzabile, la garanzia perdita pigioni sarà comunque operante, con le restanti norme di garanzia.
2. Sezione Incendio e altri danni al Fabbricato, Responsabilità Civile (R.C.T. - R.C.O.)
13. le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla discarica idonea più vicina i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, non operante per le partite Pannelli Solari e Contenuto.
14. le spese ed onorari di competenza del perito, scelto e nominato dal Contraente in conformità al disposto dell’Art. 7.3 - “Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)”, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito, qualora l’ammontare presunto del danno sia superiore a 50.000,00 euro.
Il rimborso è subordinato alla presentazione da parte del Contraente ad AXA della relativa documentazione a prova delle spese sostenute.
15. gli onorari di riprogettazione del Fabbricato di competenza di liberi professionisti, relativi alle prestazioni da loro fornite ed inerenti alla reintegrazione del danno al Fabbricato, sempre che l'importo della parcella non ecceda gli onorari previsti dalle tabelle del relativo ordine professionale e non riguardi prestazioni per la presentazione di qualsiasi reclamo.
16. i costi di urbanizzazione, sostenuti e documentati, che dovessero comunque gravare sull'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e Autorità Pubblica in caso di ricostruzione del Fabbricato, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.
17. i costi per il rimpiazzo del combustibile: nafta, gasolio, cherosene ed altri combustibili liquidi, che dovessero gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare all’ente fornitore in conseguenza di rottura accidentale degli impianti di riscaldamento al servizio dei locali assicurati.
AXA, inoltre rimborsa:
18. le spese per ricerca e riparazione in caso di dispersione gas relative agli impianti di distribuzione posti al servizio del Fabbricato assicurato accertata dall’ente di distribuzione e comportante da parte dello stesso il blocco dell’erogazione.
AXA, rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione del gas nonché le spese necessariamente sostenute per la demolizione ed il ripristino di parti del Fabbricato assicurato.
Art. 2.2 Garanzia base Responsabilità Civile (R.C.T./R.C.O.)
2.2.1. Responsabilità Civile verso Terzi - R.C.T.
AXA tiene indenne l'Assicurato compreso il suo nucleo familiare, di quanto sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per:
- morte, lesioni personali;
- danneggiamenti a cose;
in conseguenza di un fatto accidentale, diverso dallo spargimento d'acqua, che si sia verificato in relazione alla proprietà del Fabbricato e alla conduzione delle parti comuni.
È compresa anche la responsabilità civile dell'Assicurato:
1. quale committente dei lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione del Fabbricato (D.lgs. n. 81/2008 e successive eventuali modificazioni o integrazioni).
La presente garanzia risulta subordinata ai seguenti requisiti essenziali:
• designazione dei responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsto dal D.lgs. n. 81/2008);
• i predetti responsabili siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalle leggi vigenti ed assicurati al momento del sinistro con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile dell’attività;
• le imprese esecutrici dei lavori siano regolarmente abilitate all’esercizio ed in regola con la normativa vigente ed assicurate al momento del sinistro con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile dell’attività.
2. per il fatto doloso di persone delle quali deve rispondere;
3. per i danni materiali e diretti cagionati a terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio del Fabbricato assicurato.
2. Sezione Incendio e altri danni al Fabbricato, Responsabilità Civile (R.C.T. - R.C.O.)
Inoltre, l’assicurazione R. C.T. comprende anche i rischi che possono derivare da:
4. antenne radiotelevisive centralizzate e, nel caso di condominio composto da più fabbricati separati, con un’unica ubicazione, anche le antenne centralizzate relative al singolo Fabbricato;
5. ghiaccio o neve non rimossa a tempo debito dai tetti, xxxxxxxxxxx e/o cortili;
6. spazi di pertinenza del Fabbricato, anche tenuti a giardini o parco, compresi alberi d'alto fusto, recinzioni, cancelli automatici, strade private, attrezzature sportive e per giochi, piscine, impianti sportivi, purché‚ in buono stato di conservazione e manutenzione;
7. pannelli solari.
La garanzia si intende inoltre estesa, per la Responsabilità Civile verso terzi:
8. ai danni da interruzione di esercizio o sospensione di attività derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza;
9. ai danni di inquinamento accidentale, conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture del Fabbricato assicurato. La garanzia opera a parziale deroga dell'Art. 2.17 - “Esclusioni garanzia Base Responsabilità Civile” punto 1;
10. alla committenza auto. La garanzia comprende la responsabilità civile ai sensi dell'art. 2049 C.C. attribuibile all’Assicurato nella sua qualità di committente delle persone che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà del Contraente/Assicurato stesso né da questo presi o dati in locazione.
La garanzia è operante esclusivamente nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
La garanzia è valida anche per i danni corporali subiti dalle persone trasportate fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di AXA nei confronti dei responsabili.
La garanzia è operante sempre che risulti provato che al momento del sinistro il veicolo era guidato da un dipendente del Contraente/Assicurato munito di regolare patente di abilitazione. Non sono considerati terzi il conducente ed il proprietario del veicolo.
La garanzia è prestata a parziale deroga dell'Art. 2.17 - “Esclusioni garanzia Base Responsabilità Civile” punto 4;
11. alla responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per danni verso terzi e ai condòmini procurati dal custode del Fabbricato condominiale o dagli eventuali condòmini autorizzati alle manovre di riallineamento dell’ascensore in caso di emergenza. AXA rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del custode del Fabbricato condominiale o degli eventuali condòmini autorizzati.
2.2.2. Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - R.C.O.
AXA tiene indenne l'Assicurato, di quanto sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1. ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall’INAIL e/o dall’INPS per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro;
2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1) cagionati ai suddetti prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente.
L’assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che al momento del sinistro l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge.Tuttavia non costituisce motivo di decadenza della garanzia R.C.O. la mancata assicurazione presso l'INAIL di parte dei prestatori di lavoro soggetti all’obbligo assicurativo INAIL per inesatta interpretazione delle norme vigenti in tema di occupazione e mercato del lavoro, salvo dolo dell’Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere (c.d. Buona fede INAIL).
La garanzia R.C.O. opera anche, limitatamente per il periodo di prestazione di servizio presso l’Assicurato, per i lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione a condizione che i suddetti prestatori di lavoro siano forniti ed utilizzati nel rispetto delle norme di legge (D.lgs. 10/09/2003 n. 276 ed eventuali successive modificazioni). La presente estensione di garanzia vale anche per le eventuali azioni di rivalsa esperite dall’impresa fornitrice o distaccante o dall’INAIL ai sensi del Codice Civile.
2. Sezione Incendio e altri danni al Fabbricato, Responsabilità Civile (R.C.T. - R.C.O.)
Come ampliare la garanzia base Incendio e Responsabilità civile (R.C.T. – R.C.O.)
(Operanti se richiamate in polizza e corrisposto il relativo premio)
Art. 2.3 Eventi Atmosferici
AXA indennizza i danni materiali direttamente causati al Fabbricato assicurato da:
1. fenomeni atmosferici, quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine e tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti fenomeni sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona.
Sono compresi i danni di bagnamento che si verificassero all'interno del Fabbricato purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate alla copertura, alle pareti o ai serramenti, dalla violenza dei fenomeni anzidetti.
2. sovraccarico neve: a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso o della spinta della neve, compresi eventuali e conseguenti danni interni da bagnamento.
3. accumulo di neve su grondaie, pluviali, scossaline, camini, comignoli, anche se non risultino danneggiate le strutture portanti del tetto, a parziale deroga del punto precedente. Sono compresi altresì i danni di deformazione permanente alle strutture portanti del tetto che
ne pregiudichino la stabilità.
4. valanghe, slavine, maree e mareggiate.
I danni materiali e diretti al contenuto sono indennizzabili solo se attivata la relativa partita di cui all’Art. 2.10 – “Contenuto delle Abitazioni” e nei limiti della stessa.
Art. 2.4 Acqua Piovana
AXA indennizza i danni materiali di bagnamento e di allagamento direttamente causati all’interno del Fabbricato assicurato da acqua piovana a seguito di:
1. occlusione, traboccamento di gronde, pluviali o condotti di scarico;
2. rigurgito delle acque di scarico e delle fogne;
3. formazione di ruscelli o accumulo esterno d’acqua.
Art. 2.5 Fenomeno elettrico
AXA indennizza i danni materiali direttamente causati al Fabbricato assicurato da fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, comprese scariche elettriche conseguenti a fulmine, a macchine ed impianti elettrici ed elettronici di pertinenza del Fabbricato assicurato, a parziale deroga dell'Art. 2.16 - “Esclusioni Garanzia Base Incendio”, punto 7.
Art. 2.6 Atti Vandalici, di Terrorismo e Sabotaggio
AXA indennizza i danni materiali direttamente causati al Fabbricato assicurato da atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio, verificatisi, a parziale deroga dell'Art. 2.16 - “Esclusioni Garanzia Base” Incendio, punto 1. e 2., anche in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa.
Sono compresi:
- i danni provocati da ordigni esplosivi;
- i guasti, non identificabili in quelli già previsti al punto 8 dell'Art. 2.1 “Garanzia base Incendio”, e le rotture causate al Fabbricato dai ladri in occasione di furto tentato o consumato;
- il furto di fissi ed infissi.
I danni materiali e diretti al contenuto sono indennizzabili solo se attivata la relativa partita di cui all’Art. 2.10 – “Contenuto delle abitazioni” e nei limiti della stessa.
Art. 2.7 Spese demolizione e sgombero – in aumento
AXA rimborsa, ad integrazione di quanto previsto al punto 13 dell'Art. 2.1 - “Garanzia base Incendio”, le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro, sino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza a questo titolo.
Si intendono comprese le spese riferite a cose non assicurate a condizione che abbiano danneggiato le cose assicurate.
2. Sezione Incendio e altri danni al Fabbricato, Responsabilità Civile (R.C.T. - R.C.O.)
Art. 2.8 Rottura lastre – in aumento
Per le lastre pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso condominiale del Fabbricato, AXA indennizza i costi, compresi quelli di trasporto ed installazione, necessari per rimpiazzarle quando distrutte o danneggiate a seguito di rottura per cause accidentali o per fatto di terzi in aumento a quanto previsto punto 11. dell'Art. 2.1 - “Garanzia Base Incendio”.
Art. 2.9 Pannelli Solari
AXA indennizza i danni materiali e diretti causati ai pannelli solari al servizio di impianti facenti parte del Fabbricato assicurato da:
1. fenomeni atmosferici, quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine e tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti fenomeni sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona;
2. sovraccarico neve, anche senza crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve;
3. incendio, fulmine, esplosione, anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi, o scoppio, sono compresi anche i danni causati ai pannelli solari dalla caduta di alberi o di distaccamento di parti del Fabbricato a seguito dell’azione del fulmine ed i guasti causati ai pannelli solari assicurati allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
4. caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;
5. urto di veicoli stradali, in transito sulla pubblica via o su area equiparata ad area pubblica;
6. onda di pressione, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
7. fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, comprese scariche elettriche conseguenti a fulmine, ad impianti elettrici ed elettronici facenti parte dei pannelli solari.
AXA indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui dei pannelli solari in caso di danno indennizzabile a termini di polizza.
I pannelli solari di pertinenza del Fabbricato possono essere collocati in ambiente esterno a terra opportunamente fissati al suolo, su tetti o terrazze, su muri posti in sostituzione di vetrate.
Art. 2.10 Contenuto delle abitazioni
AXA indennizza i danni materiali e diretti al contenuto di ogni singola abitazione, ufficio o studio professionale causati da:
1. incendio, fulmine, esplosione -anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi- o scoppio; sono compresi anche i danni causati dalla caduta di alberi o di distaccamento di parti del Fabbricato a seguito dell’azione del fulmine ed i guasti causati allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
2. fenomeni atmosferici, quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine e tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti fenomeni sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona;
3. sovraccarico neve: a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve;
4. caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;
5. urto di veicoli stradali, in transito sulla pubblica via o su corsi d'acqua o su area equiparata ad area pubblica;
6. onda di pressione, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
7. atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio.
AXA indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro in caso di danno indennizzabile a termini di polizza.
2. Sezione Incendio e altri danni al Fabbricato, Responsabilità Civile (R.C.T. - R.C.O.)
Art. 2.11 Differenziale Storico Artistico
AXA rimborsa i maggiori danni che il Fabbricato assicurato avente particolari qualità storico artistiche possa subire a seguito di sinistro, indennizzabile a termini di polizza, e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino.
A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro nonché nella perdita economica subita dall’Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.
In caso di difforme valutazione circa l’opportunità e l’entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell’Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di attenersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente nel territorio ove si colloca l’ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.
Art. 2.12 Estensioni Varie
L’assicurazione è inoltre operante per:
1. i costi, compresi quelli di trasporto ed installazione, necessari per rimpiazzare i lucernari quando distrutti o danneggiati a seguito di rottura per cause accidentali o per fatto di terzi;
2. i danni causati da infiltrazioni dal tetto e/o terrazze;
3. il furto di ringhiere, scossaline, grondaie e pluviali stabilmente fissati al Fabbricato di proprietà e di uso comune;
4. i danni subiti da tende esterne, pergole, gazebo e tettoie per effetto di fenomeni atmosferici, quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine e tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti fenomeni sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona.
Art. 2.13 Terremoto
AXA indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato causati da terremoto e, se eventualmente conseguenti, di incendio, esplosione e scoppio.
Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento, che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro", purché avvenuti nel periodo di assicurazione.
Inoltre AXA, a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente garanzia e nel rispetto del limite di indennizzo, rimborsa i maggiori costi derivanti dall’adeguamento del Fabbricato a normative eventualmente entrate in vigore successivamente alla sua costruzione.
Per fabbricati siti nella zona rossa:
Se entro 24 mesi dalla data del terremoto risulti impossibile la ricostruzione o riparazione, AXA indennizza il valore a nuovo del Fabbricato assicurato senza applicare il degrado d’uso.
Art. 2.14 Inondazioni, Alluvioni
AXA indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua e/o di bacini naturali od artificiali, anche se provocata da terremoto, compresi i danni da incendio, esplosione e scoppio.
Inoltre AXA, a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente garanzia e nel rispetto del limite di indennizzo, rimborsa i maggiori costi derivanti dall’adeguamento del Fabbricato a normative eventualmente entrate in vigore successivamente alla sua costruzione.
Art. 2.15 RC Conduzione Locali
L'assicurazione è estesa alla responsabilità imputabile ai conduttori (condòmini e/o locatari) dei singoli appartamenti, uffici e studi professionali per fatto accidentale proprio o delle persone delle quali devono rispondere, per i danni a terzi ferme le esclusioni di cui all'Art. 2.17 - “Esclusioni garanzia Base responsabilità Civile”.
Tale garanzia è prestata per i rischi derivanti dalla conduzione dell'appartamento, ufficio o studio professionale, compresa la proprietà privata e l'uso di impianti fissi di pertinenza dell'appartamento stesso, antenne radiotelevisive anche radioamatoriali o satellitari, apparecchi elettrodomestici e relativi allacciamenti, nonché dallo svolgimento nei medesimi e nelle parti comuni delle normali attività della vita privata.
Si intendono compresi, a parziale deroga all'Art. 2.17 - “Esclusioni garanzia Base responsabilità Civile” punto 11. i danni da spargimento di acqua.
2. Sezione Incendio e altri danni al Fabbricato, Responsabilità Civile (R.C.T. - R.C.O.)
Cosa non assicuro
Art. 2.16 Esclusioni Garanzia Base Incendio
Per la garanzia di cui all’Art. 2.1 – “Garanzia Base Incendio”, sono esclusi i danni:
1. causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo quanto previsto all’Art. 2.6 - “Atti vandalici, di Terrorismo e Sabotaggio”, se operante;
2. causati da atti vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, salvo quanto previsto all’Art. 2.6 - “Atti vandalici, di Terrorismo e Sabotaggio”, se operante;
3. causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
4. causati da esplosione o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
5. causati da terremoti salvo quanto previsto all'Art. 2.13 - “Terremoto” se operante, maremoti, eruzioni vulcaniche, maree, mareggiate salvo quanto previsto al punto 4 dell’Art. 2.3 - “Eventi atmosferici” se operante, inondazioni, alluvioni salvo quanto previsto all'Art. 2.14 - “Inondazioni, Alluvioni” se operante;
6. agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio o implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
7. di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, salvo quanto previsto all'Art. 2.5 - “Fenomeno elettrico” e all’Art. 2.9 - “Pannelli solari”, se operanti;
8. causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati a qualunque causa dovuti;
9. subiti da lastre relative a vetrine di attività commerciali, artigianali o di servizi del fabbricato assicurato nel caso di rottura per cause accidentali o per fatto di terzi;
10. subiti da lastre verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedono la presenza di operai;
11. ad affreschi e statue che abbiano valore artistico, salvo quanto previsto all’Art. 2.11- “Differenziale Storico Artistico”;
12. le perdite di valore di mercato e danni indiretti in genere, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate salvo quanto indicato al punto 12. dell'Art. 2.1 – “Garanzia Base Incendio”;
13. di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili a qualsiasi ammanco delle cose assicurate, avvenuti in occasione degli eventi coperti dall’assicurazione;
14. per i guasti a fissi ed infissi, sono esclusi i danni alle porte ed agli infissi interni delle singole abitazioni;
15. per le spese di demolizione e sgombero, sono sempre esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64 e successive modificazioni;
16. per le spese di ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas sono sempre escluse le spese relative a spostamento di contatori di erogazione o le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie necessarie per rendere il Fabbricato conforme alle normative vigenti.
Art. 2.17 Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile
Per la garanzia di cui all’Art. 2.2 – “Garanzia base Responsabilità Civile (R.C.T. - R.C.O.)”, sono esclusi i danni:
1. di inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo salvo quanto previsto al punto 9 dell’Art.
2.2.1. - “Responsabilità civile verso terzi – R.C.T.”;
2. conseguenti a interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
3. conseguenti a alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
4. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, salvo quanto previsto al punto 10 dell’Art. 2.2.1 – “Responsabilità Civile verso Terzi - R.C.T.”
– limitatamente alla committenza Auto;
5. da impiego di aeromobili;
6. alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
7. derivanti da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
8. da furto;
9. derivanti dall'esercizio, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni, attività personali dell'Assicurato, degli inquilini o condòmini o loro familiari;
10. causati da lavori di manutenzione straordinaria, salvo quanto previsto all’Art. 2.2.1 – “Responsabilità Civile verso Terzi - R.C.T.” – Punto 1;
11. i danni da spargimento d'acqua e rigurgito di fogne, salvo quanto previsto dall’Art. 3.1 – “Danni da Acqua” e/o all'Art. 2.15 – “R.C. Conduzione locali”, se operanti;
12. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
13. derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
14. derivanti da campi elettromagnetici;
15. di qualsiasi natura derivanti dalla presenza, detenzione e dall’impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto.
Ai fini dell'assicurazione di cui all’Art. 2.2 – “Garanzia base Responsabilità Civile (R.C.T. - R.C.O.)”, non sono considerati terzi:
1. il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
2. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1;
3. le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato o essendo lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia del Fabbricato e dei relativi impianti, nonché‚ alla conduzione di questi ultimi;
4. le società o enti che, rispetto all’Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’Art. 2359 C.C.
Dall'assicurazione R.C.O di cui all’Art. 2.2.2 – “Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro – R.C.O.” sono escluse le malattie professionali.
Art. 2.18 Ulteriori Esclusioni specifiche
Fermo restando quanto stabilito all’Art. 2.16 - “Esclusioni garanzia base Incendio” ed all’Art. - 2.17 “Esclusioni garanzia base Responsabilità Civile (R.C.T. - R.C.O.)”, valgono altresì, per ciascuna garanzia le seguenti esclusioni:
Eventi atmosferici
Per la garanzia di cui all’Art. 2.3, e relativamente al punto 1. fenomeni atmosferici, sono esclusi i danni:
causati da:
1. fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
2. mareggiate e penetrazione di acqua marina;
3. formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
4. xxxx, neve;
5. cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito degli fenomeni atmosferici di cui alla presente garanzia;
subiti da:
6. insegne, antenne, cavi aerei e consimili installazioni esterne;
7. tende esterne, pergole, gazebo, tettoie ad eccezione di tettoie e porticati la cui struttura posi su pilastri portanti costruiti su fondamenta o sottobasamenti, stabilmente fissati ai muri del Fabbricato tramite sistemi di fissaggio imbullonati o incavigliati non coperti in materiali leggeri (es. lastre o rotoli in policarbonato, plastica, ondulux, bambù, vimini e simili) o porticati formati dal prolungamento della soletta o della copertura del Fabbricato stesso fermo restando l’esclusione del contenuto sottostante;
8. piscine esclusivamente per i danni da grandine; 9. enti all’aperto, ad eccezione di serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione; 10. alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; 11. Pannelli solari, salvo quanto previsto dall'Art. 2.9 - “Pannelli solari”, se operante; 12. subiti da lastre relative a vetrine di attività commerciali, artigianali o di servizi del Fabbricato assicurato. |
Per la garanzia di cui all’Art.2.3, e relativamente al punto 2. sovraccarico neve, sono esclusi i danni: 1. causati da valanghe e slavine; 2. causati da gelo, anche se conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia; 3. ai fabbricati non conformi alle leggi e ad eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi neve vigenti all’epoca della costruzione, ricostruzione o per mancata ristrutturazione obbligatoria per legge del tetto; 4. ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che i lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia; 5. a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto e delle pareti; 6. ai Pannelli solari salvo quanto previsto all’Art. 2.9 – “Pannelli solari”; 7. ai camini, antenne, tende esterne, tettoie, infissi; 8. alle strutture portanti del tetto in legno che abbiano subito una deformazione permanente che ne pregiudichi la stabilità; |
Per la garanzia di cui all’Art.2.3, e relativamente al punto 3. accumulo di neve su grondaie, pluviali, scossaline, camini, comignoli, sono esclusi i danni alle cose assicurate da bagnamento o allagamento conseguente a: 1. infiltrazioni o all’occlusione di grondaie; 2. traboccamento e rigurgito di pluviali o di sistemi di scarico dell’acqua piovana. |
Per la garanzia di cui all’Art.2.3, e relativamente al punto 4. maree e mareggiate per i soli Fabbricati ubicati nei comuni della Laguna Veneta, e soggetti al cosiddetto fenomeno “acqua alta”, resta convenuto che non saranno indennizzabili i danni subiti dalle parti di Fabbricato che si trovano sotto i 140 cm dallo zero mareografico di Punta della Salute, che rappresenta il piano convenzionale di riferimento rispetto al quale si misura l'altezza delle maree. Nulla sarà dovuto per il ripristino delle parti di Fabbricato sotto la suddetta soglia di franchigia. |
Acqua piovana
Per la garanzia di cui all’Art. 2.4, sono esclusi i danni:
1. causati da rotture, brecce o lesioni al manto esterno del tetto, alle pareti esterne o agli infissi, salvo quanto previsto all’art 2.3 - “Eventi atmosferici”;
2. causati da infiltrazioni di acqua dal terreno;
3. causati da infiltrazioni, salvo quanto previsto al punto 2. dell’Art. 2.12 - “Estensioni varie” se operante;
4. derivanti dall’innalzamento del livello della falda;
5. verificatisi a seguito di straripamento di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali, di inondazioni e penetrazioni di acqua marina, di cedimento o franamento del terreno;
Fenomeno elettrico
Per la garanzia di cui all’Art. 2.5, sono esclusi i danni:
1. alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle resistenze scoperte ed ai fusibili;
2. causati da usura, manomissione o difetti di materiale;
3. ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto ed all'esterno del Fabbricato e non protetti;
4. agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici;
5. derivanti da operazioni di montaggio, prova e manutenzione;
6. dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
7. ai Pannelli Solari salvo quanto previsto all’Art. 2.9 – “Pannelli solari” se operante.
Atti Vandalici, di Terrorismo e Sabotaggio
Per la garanzia di cui all’Art. 2.6, sono esclusi:
1. i costi o le spese derivanti direttamente od indirettamente da contaminazione nucleare, biologica o chimica;
2. i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
3. i danni verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
4. i danni da imbrattamento;
5. i danni di fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici del Fabbricato;
6. i danni diversi da incendio, esplosione e scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, se avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre 5 giorni consecutivi;
7. i danni subiti da lastre relative a vetrine di attività commerciali, artigianali o di servizi del Fabbricato assicurato;
8. i danni di furto di ringhiere, scossaline, grondaie e pluviali stabilmente fissati al Fabbricato, di proprietà e di uso comune, salvo quanto previsto al punto 3. dell’Art. 2.12 - “Estensioni varie” se operante.
Spese di demolizione e sgombero – in aumento
Per la garanzia di cui all’Art. 2.7, sono sempre esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64 e successive modificazioni.
Rottura lastre – in aumento
Per la garanzia di cui all’Art. 2.8, sono esclusi i danni ai lucernari, salvo quanto previsto al punto 1. dell’Art.2.12 – “Estensioni varie” se operante.
Pannelli solari
Per la garanzia di cui all’Art. 2.9 si intendono confermate le esclusioni agli articoli 2.3 - “Eventi atmosferici” e 2.5 - “Fenomeno elettrico”.
Contenuto delle abitazioni
Per la garanzia di cui all’Art. 2.10, si intendono confermate le esclusioni agli articoli 2.3 - “Eventi Atmosferici” e 2.6 - Atti Vandalici, di Terrorismo e Sabotaggio.
Si intende escluso il contenuto:
1. delle attività commerciali o artigianali;
2. all’interno delle pertinenze quali box, cantine, soffitte, xxxxx non comunicanti con l’Abitazione, ufficio o studio professionale.
Differenziale storico artistico
Per la garanzia di cui all’Art. 2.11, non sono previste ulteriori esclusioni.
Estensioni varie
Per la garanzia di cui all’Art. 2.12, e relativamente al punto 2. sono esclusi i danni da:
1. usura;
2. rotture, brecce o lesioni provocate al manto esterno del tetto e/o terrazzo, alle pareti esterne o ai serramenti, dovuti ad Eventi atmosferici disciplinati all’Art. 2.3 – “Eventi atmosferici”;
3. penetrazione di acqua attraverso porte, finestre, lucernari e serramenti in genere lasciati aperti.
Terremoto
Per la garanzia di cui all’Art. 2.13, sono esclusi i danni:
1. causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, maree, mareggiate, inondazioni, alluvioni, franamento e cedimento del terreno, valanghe e slavine;
2. al contenuto e ai Pannelli solari;
2. Sezione Incendio e altri danni al Fabbricato, Responsabilità Civile (R.C.T. - R.C.O.)
3. conseguenti a esplosione che derivi dalla detenzione illegale di sostanze o ordigni esplosivi conosciuta dal Contraente o dall’Assicurato.
Inondazioni, Alluvioni
Per la garanzia di cui all’Art. 2.14, non sono indennizzati i danni causati da:
1. mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
2. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione e alluvione sugli enti assicurati;
3. di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
4. causati da formazione di ruscelli o accumulo esterno d’acqua;
5. al contenuto e ai Pannelli solari;
6. causati da traboccamento e rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o alluvione;
7. causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuta ad atti di terrorismo, salvo quanto previsto dall’Art. 2.6 - “Atti vandalici, di Terrorismo e sabotaggio”, se operante.
Rc conduzioni locali
Per la garanzia di cui all’Art. 2.15 sono esclusi i danni da proprietà del Fabbricato e parti comuni, le responsabilità inerenti qualsiasi attività professionale e la proprietà o uso di animali in genere.
Come mi assicuro
Art. 2.19 Forma dell’assicurazione
La copertura assicurativa è prestata nella forma a Valore Intero o a Primo rischio Assoluto.
Forma a valore intero
Per le coperture assicurative a valore intero le somme assicurate devono corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato, escluso il valore dell'area, o al valore di ricostruzione a nuovo dei pannelli solari.
Se dalle stime fatte risulta che il valore di ricostruzione a nuovo eccede al momento del sinistro la somma assicurata, AXA risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante dalla suddetta stima, salvo quanto previsto all’Art. 1.21 - “Somme Assicurate - Deroga alla proporzionale”.
Forma a Primo rischio Assoluto
Forma di assicurazione per la quale AXA risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall’Art. 1907 C.C.
La copertura per i danni subiti dal Fabbricato e dai Pannelli solari è prestata nella forma a valore intero ad eccezione delle seguenti garanzie/spese che sono prestate nella forma a Primo Rischio Assoluto:
• Guasti a fissi e infissi
• Spese di demolizione e sgombero
• Onorari dei periti
• Onorari di riprogettazione del Fabbricato
• Costi di urbanizzazione
• Costi per il rimpiazzo del combustibile
• Spese per ricerca e riparazione in caso di dispersione gas
• Acqua Piovana
• Fenomeno elettrico
• Spese di demolizione e sgombero in Aumento
• Differenziale Storico Artistico
• Estensioni Varie
La copertura assicurativa per i seguenti beni è prestata nella forma a Primo rischio Assoluto:
• Contenuto delle Abitazioni
• Lastre pertinenti agli ingressi
• Rottura Lastre in aumento
Le garanzie di Responsabilità Civile Terzi (RCT/RCO) e Rc Conduzione Locali sono prestate sino alla concorrenza del massimale per anno assicurativo previsto in polizza alla specifica garanzia.
Art. 2.20 Operatività delle garanzie
2.20.1. Contenuto
La somma complessivamente assicurata sarà pari al massimale assicurato per singola abitazione, ufficio, studio professionale moltiplicato per il numero totale delle abitazioni, uffici e/o studi professionali presenti nel Fabbricato assicurato.
Se al momento del Sinistro il numero delle unità immobiliari risulta superiore a quello indicato in Polizza AXA risponderà del danno di ogni singola unità immobiliare in proporzione al rapporto tra il numero di unità immobiliari indicato in Polizza ed il numero di unità immobiliari effettive.
2.20.2. RC conduzione Locali
Il Contraente dichiara che il Fabbricato è composto da un numero di appartamenti pari a quello indicato in polizza, compreso quello del custode, in caso contrario si applicherà quanto disposto dagli Art. 1.1 - “Dichiarazioni relative alle circostanze che influiscono sul rischio”, Art. 1.5 - “Aggravamento di rischio” e Art. 1.6 - “Diminuzione del rischio” delle Norme che regolano il contratto.
Tabelle riassuntive limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie
Tabella 1 - Garanzia Base Incendio
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
Incendio, fulmine, implosione o scoppio Art. 2.1 punto 1 | Somma assicurata del fabbricato | - |
Esplosione, caduta di aeromobili, urto di veicoli stradali o di natanti, onda di pressione, rovina ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni, fumo, gas, vapori Art. 2.1 punti da 2 a 7 | Somma assicurata del fabbricato | - |
Guasti a fissi ed infissi Art. 2.1 punto 8 | 2.000 euro per sinistro | |
Spese di demolizione e sgombero Art. 2.1 punto 13 | 30 % dell'indennizzo pagabile col massimo di 100.000 euro | - |
Perdita dell’affitto o mancato godimento del Fabbricato Art. 2.1 punto 12 | 10 % della somma assicurata per ogni singolo appartamento, ufficio e/o studio professionale | - |
Lastre pertinenti agli ingressi e alle parti condominiali Art. 2.1 punto 11 | 3.000 euro per sinistro | - |
Onorari dei periti Art. 2.1 punto 14 | 5 % dell’indennizzo pagabile col massimo di 20.000 euro | - |
Onorari di riprogettazione del Fabbricato Art. 2.1 punto 15 | 2 % della somma assicurata col massimo di 10.000 euro | - |
Costi di urbanizzazione Art. 2.1 punto 16 | 10.000 euro per anno | - |
Costi per il rimpiazzo del combustibile Art. 2.1 punto 17 | 3.000 euro per anno | 250 euro |
Spese per ricerca e riparazione in caso di dispersione gas Art. 2.1 punto 18 | 2.500 euro per sinistro e 5.000 euro per anno | 250 euro |
Tabella 2 - Garanzia Base Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T./R.C.O.)
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
Danni da Proprietà del fabbricato e Conduzione delle parti comuni (danni diversi da spargimento di acqua) Art.2.2.1. | Massimale RCT | - |
Interruzione di esercizio o sospensione di attività Art. 2.2.1 punto 8 | 150.000 euro per anno | Scoperto 10% col minimo di 500 euro per ogni danno |
Inquinamento accidentale Art. 2.2.1 punto 9 | 10% del massimale assicurato per anno | Scoperto 10% col minimo di 1.500 euro per ogni danno |
Committenza auto Art. 2.2.1 punto 10 | Massimale Assicurato | 200 euro per sinistro |
Manovre riallineamento ascensore Art. 2.2.1 punto 11 | Massimale Assicurato | Scoperto 10% col minimo di 250 euro per sinistro |
Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O) Art. 2.2.2 | 50 % del massimale fino al massimo di euro 1.500.000 per ogni prestatore d'opera | per ogni infortunato 2.500 euro sull’invalidità permanente da Infortunio |
Tabella 3 – Ulteriori garanzie
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
Eventi Atmosferici Art. 2.3 | Fenomeni Atmosferici Somma assicurata | Scoperto 10% col minimo di 200 euro e il massimo di 1.500 euro per sinistro |
Danni da grandine a serramenti, vetrate e lastre di fibrocemento: 2% della somma assicurata Fabbricato con il minimo di 10.000 euro ed il massimo di 50.000 euro per anno | ||
Danni da grandine a lucernari: 2.500 euro per anno | ||
Danni da sovraccarico Neve 75% della somma assicurata Fabbricato per anno | Scoperto 10% col minimo di 500 euro per sinistro | |
Danni da accumulo di neve su grondaie, pluviali, scossaline, camini, comignoli 2.000 euro per anno | 500 euro per sinistro | |
Danni da valanghe, slavine, 250.000 euro per anno | Scoperto 10 % col minimo di 10.000 euro per sinistro | |
Maree e mareggiate 50.000 euro per anno | Scoperto 10 % col minimo di 10.000 euro per sinistro e Franchigia di 140 cm. per i comuni della laguna Veneta | |
Acqua Piovana Art. 2.4 | 5.000 euro per anno | 250 euro per sinistro |
Fenomeno Elettrico Art. 2.5 | 6 ‰ della somma assicurata per il Fabbricato col massimo di 20.000 euro per anno | Scoperto 5 % col minimo di 200 euro e il massimo di 400 euro per sinistro |
Atti Vandalici, Terrorismo e Sabotaggio Art. 2.6 | Atti Vandalici, terrorismo e Sabotaggio Somma assicurata | 200 euro per sinistro |
Guasti cagionati dai ladri Somma assicurata | ||
Furto di fissi ed infissi 2.500 euro per anno | - | |
Rottura Lastre - in aumento Art. 2.8 | 3.000 euro per lastra | - |
Pannelli Solari Art. 2.9 | Danni da incendio, fulmine, esplosione, caduta di aeromobili, urto di veicoli stradali, onda di pressione, fenomeni atmosferici Somma assicurata | Scoperto di 10% col minimo di 500 euro per sinistro |
Spese di demolizione e sgombero 30% dell'indennizzo | ||
Danni da Fenomeni elettrici 2.000 euro per sinistro | ||
Danni da sovraccarico neve 75% della somma assicurata Fabbricato per anno | Scoperto 10% col minimo di 500 euro per sinistro | |
Danni da accumulo neve 5.000 euro per anno | 500 euro per sinistro | |
Contenuto delle Abitazioni Art. 2.10 | Contenuto di ogni singola abitazione, ufficio o studio professionale Somma assicurata | Scoperto o franchigia pari a quella dell’evento che ha originato il sinistro. |
Spese di demolizione e sgombero 30% dell'indennizzo | ||
Valori ovunque riposti 500 euro per anno assicurativo | ||
Differenziale Storico Artistico Art. 2.11 | Somma assicurata | - |
Estensioni Varie Art. 2.12 | Per Fabbricato con somma assicurata fino a 1,5 Mln 1.500 euro per sinistro e 6.000 euro per anno | 200 euro per sinistro e per ogni estensione |
Per Fabbricato con somma assicurata da 1,5 a 6 Mln 3.000 euro per sinistro e 10.000 euro per anno | 200 euro per sinistro e per ogni estensione | |
Per Fabbricato con somma assicurata oltre 6 Mln 4.000 euro per sinistro e 15.000 euro per anno | 200 euro per sinistro e per ogni estensione | |
Terremoto Art. 2.13 | Limite di indennizzo previsto in polizza | Franchigia prevista in polizza |
Inondazioni, Alluvioni Art. 2.14 | Limite di indennizzo previsto in polizza | Scoperto o Franchigia prevista in polizza |
R.C. Conduzione Locali Art. 2.15 | Massimale Assicurato | 150 euro per i danni da spargimento d’acqua |
3. Sezione Danni da Acqua - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)
Cosa assicuro
Art. 3.1 Danni da acqua
3.1.1.Danni da acqua al Fabbricato
AXA indennizza i danni materiali direttamente causati al Fabbricato assicurato, da:
1. spargimento d'acqua a seguito di guasti o rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici e igienici, di riscaldamento e condizionamento d'aria, compresi i tubi interrati di pertinenza del Fabbricato assicurato;
2. gelo, che comporti spargimento d'acqua a seguito di rottura di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento;
3. occlusione di condutture, di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento.
3.1.2.Danni da acqua a Terzi
AXA, a parziale deroga del punto 11 dell’Art. 2.17 – “Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile (R.C.T. – R.C.O)”, e nei limiti del massimale acquistato per la garanzia base Responsabilità Civile, tiene indenne l'Assicurato, proprietario del Fabbricato assicurato, di quanto sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per:
• morte, lesioni personali;
• danneggiamenti a cose;
in conseguenza di spargimento d'acqua causato da guasto o rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici e igienici, di riscaldamento e condizionamento d'aria, compresi i tubi interrati, da gelo, da occlusione di condutture, di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento.
Per i danni, di cui ai punti 3.1.1 e 3.1.2, derivanti da un'unica causa, la franchigia si applica una sola volta qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati.
Come ampliare la garanzia Danni da acqua
Art. 3.2 Eccessivo consumo di acqua
AXA rimborsa il maggior costo dovuto alle eccedenze di consumo d’acqua conseguente ad un guasto o ad una rottura accidentale degli impianti idrici, di condizionamento e riscaldamento al servizio del Fabbricato, compresi gli impianti d’irrigazione, escluse le piscine.
Si rimborsa la differenza tra l’importo medio delle bollette dei dodici mesi antecedenti il giorno nel quale si è riscontrata la perdita e quelle del medesimo periodo dell’anno precedente.
Art. 3.3 Ricerca e riparazione guasti
In caso si riscontri un danno da fuoriuscita d’acqua, indennizzabile in base all'Art. 3.1 “Danni da acqua”, AXA rimborsa le spese:
1. necessarie per indagini strumentali finalizzate al contenimento dei costi di ricerca guasti;
2. sostenute per ricercare, riparare e/o sostituire:
• le parti di condutture e relativi raccordi nei muri (compresi pareti divisorie, controsoffittature e rivestimenti) e nei pavimenti ove si è verificato lo spargimento d'acqua;
• le parti di condutture e i relativi raccordi interrati ove si è verificato lo spargimento d’acqua; si precisa che, a parziale deroga dell’art. 3.1.1 “Danni da acqua al Fabbricato”, le suddette spese sono rimborsate anche se non sia stato riscontrato un danno materiale direttamente causato al Fabbricato;
3. sostenute per eliminare le occlusioni che hanno originato lo spargimento d’acqua, tramite l’utilizzo di getti d’acqua ad alta pressione (“canal jet”);
3. Sezione Danni da Acqua - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)
4. sostenute per la demolizione, il ripristino di parti del Fabbricato o della pavimentazione e per la rimozione o il ripristino del terreno. Sono altresì, comprese le spese per la realizzazione di Bypass, sempreché non risulti un pregiudizio economico a carico di AXA.
Cosa non assicuro
Art. 3.4 Esclusioni Garanzia Danni da Acqua
Fermo restando quanto stabilito all’Art. 2.16 - “Esclusioni garanzia base Incendio” ed all’Art. 2.17 “Esclusioni garanzia base responsabilità civile (R.C.T. – R.C.O)”, valgono altresì, per ciascuna garanzia le seguenti esclusioni:
Relativamente allo spargimento d'acqua sono esclusi i danni:
1. da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;
2. da usura, corrosione o difetti di materiale; Relativamente al gelo sono esclusi i danni:
3. da spargimento d'acqua causato da condutture installate all'esterno della costruzione o da tubi interrati;
4. ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;
Relativamente alle occlusioni condutture sono esclusi i danni:
5. conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica;
6. verificatisi a seguito di raccolta e deflusso dell'acqua piovana.
Per gli eventi di cui al punto 3.1.1 Danni da acqua al Fabbricato sono esclusi anche i danni:
7. a cose diverse dal Fabbricato;
8. le spese per demolizione, sgombero e ripristino di parti del Fabbricato, di condutture ed impianti fissi sostenute per ricercare od eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua salvo quanto previsto all’Art. 3.3 - “Ricerca e riparazione guasti”, punti 2 e 4, se operante.
Come mi assicuro
Art. 3.5 Forma dell’assicurazione
La copertura assicurativa è prestata nella forma a Valore Intero o a Primo rischio Assoluto.
Forma a valore intero
Per le coperture assicurative a valore intero le somme assicurate devono corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato, escluso il valore dell'area, o al valore di ricostruzione a nuovo dei pannelli solari.
Se dalle stime fatte risulta che il valore di ricostruzione a nuovo eccede al momento del sinistro la somma assicurata, AXA risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante dalla suddetta stima, salvo quanto previsto all’Art. 1.21 - “Somme Assicurate - Deroga alla proporzionale”.
Forma a Primo rischio Assoluto
Forma di assicurazione per la quale AXA risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall’Art. 1907 C.C.
La copertura assicurativa è prestata nella forma a Valore Intero per i Danni da Acqua al Fabbricato ad eccezione delle seguenti garanzie/spese che sono prestate nella forma a Primo Rischio Assoluto:
• Eccessivo consumo di acqua
• Spese di ricerca e riparazione
La copertura assicurativa è prestata sino alla concorrenza del massimale per anno assicurativo previsto in polizza per i Danni da Acqua a Terzi.
3. Sezione Danni da Acqua - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)
Art. 3.6 Operatività delle garanzie
3.6.1. Fabbricato di recente costruzione – Franchigia danni da acqua
Viene espressamente indicato in polizza il periodo di tempo in cui non è applicata alcuna franchigia in caso di sinistro di cui all’Art. 3.1 - “Danni da acqua” per i fabbricati il cui anno di costruzione è inferiore o uguale a dieci anni alla data di effetto della polizza.
Per i sinistri di cui all’Art. 3.1 - “Danni da acqua” verificatisi successivamente a tale periodo si applica la franchigia standard “Danni da acqua”.
In caso di errata dichiarazione, riferita all’anno di costruzione del Fabbricato, a tutti sinistri che avrebbero goduto dell’agevolazione, in virtù della suddetta errata dichiarazione, sarà applicata una franchigia di 300 euro.
3. Sezione Danni da Acqua - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)
Tabelle riassuntive limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie
Tabella 1 - Garanzia Danni da acqua
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
Danni da acqua Art. 3.1.1 Danni al Fabbricato | Spargimento di acqua per guasti o rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici e igienici, di riscaldamento e condizionamento d'aria Somma assicurata | Franchigia stabilita in polizza Art. 3.6.1 Franchigia Standard 200 euro Franchigia per errata dichiarazione 300 euro |
Spargimento di acqua da tubi interrati 2.600 euro per anno | ||
Gelo 1 % della somma assicurata per il Fabbricato col massimo di 20.000 euro | ||
Occlusione 1 % della somma assicurata per il Fabbricato col massimo di 20.000 euro | ||
Danni da acqua Art. 3.1.2 Danni a Terzi | Spargimento di acqua per guasti o rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici e igienici, di riscaldamento e condizionamento d'aria Massimale assicurato | |
Spargimento di acqua da tubi interrati 5.000 euro per anno | ||
Danni a Terzi da Xxxx e Occlusione Massimale assicurato | ||
Danni a cose di terzi in locali interrati e seminterrati 150.000,00 euro per anno |
Tabella 2 – Ulteriori garanzie Danni da Acqua
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
Eccessivo consumo di Acqua Art. 3.2 | 5.000 euro per anno | - |
Ricerca e riparazione guasti (compresi tubi interrati) Art. 3.3 | Spese per ricercare,riparare e sostituire comprese spese per indagini strumentali Massimale previsto in polizza | Scoperto del 10% col minimo previsto in polizza |
Spese per canal jet 1.000 euro per anno | Franchigia 150 euro |
4. Sezione Guasti agli Impianti - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)
Cosa Assicuro
Art. 4.1 Guasti agli impianti al servizio del Fabbricato
L'assicurazione è prestata per gli Impianti al servizio del Fabbricato, i beni assicurati devono essere conservati con diligente cura e tenuti in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; essi non devono mai essere adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono costruiti, né sottoposti a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del costruttore.
AXA indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà altrui, collaudati e pronti all'uso cui sono destinati da:
1. rotture meccaniche dovute a forza centrifuga, vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili e corpi estranei;
2. imperizia, negligenza, errata manipolazione o manovra;
3. mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;
4. errori di progettazione e di costruzione, vizio di materiale o difetti di fusione, sempre che siano trascorsi 12 mesi dalla data di acquisto del bene o sia scaduta la garanzia contrattualmente prestata dal costruttore o fornitore;
5. errori di montaggio e smontaggio connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
6. rovesciamento di liquidi in genere;
7. traboccamento, rigurgito della rete fognaria;
8. gelo, valanghe, ghiaccio. Sono inoltre compresi:
9. i danni materiali e diretti ai fabbricati occupati dall'Assicurato unicamente causati da rotture, lesioni, crolli, sfondamenti dovuti a sinistri indennizzabili a termini di polizza e provocati dal macchinario assicurato;
10. le spese ed onorari di competenza dei periti che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 7.3 - “Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)”, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito. Il rimborso è subordinato alla presentazione da parte del Contraente della relativa documentazione a prova delle spese sostenute;
fermo quanto disposto dal successivo Art. 7.8 - “Limite massimo dell’indennizzo”.
Cosa Non Assicuro
Art. 4.2 Esclusioni
Sono esclusi i danni:
1. causati da atti dolosi, vandalici, terrorismo, sabotaggio, atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
2. causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dai legali rappresentanti, dall'amministratore o dai soci a responsabilità illimitata;
4. causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno e delle fondazioni, variazione della falda freatica; allagamento;
5. di incendio, di fenomeno elettrico ed altri eventi previsti dalla Sezione “Incendio e altri danni al Fabbricato, Responsabilità civile (R.C.T. – R.C.O.)”;
6. causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;
7. per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore dei beni assicurati;
8. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
9. dovuti ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico in genere (sovraccarico meccanico, di lavoro, termico, elettrico, strutturale, ecc.);
4. Sezione Guasti agli Impianti - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)
10. ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati;
11. di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
12. di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;
13. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico;
14. ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; scardassi; tele, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;
15. indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi. subiti da:
16. beni assicurati con polizza leasing separata e motori in corrente continua con potenza superiore a 375 KW;
17. utensili, impianti di cogenerazione o a biomassa, pannelli solari e turbine in genere.
18. Sono esclusi i danni, i guasti e i difetti la cui riparazione o eliminazione è prevista dalle prestazioni comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
19. controlli di funzionalità;
20. manutenzione preventiva;
21. eliminazione dei disturbi o difetti a seguito di usura;
22. aggiornamento tecnologico dell'impianto;
23. danni e disturbi delle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche del macchinario assicurato, verificatisi durante l’esercizio, senza concorso di cause esterne.
Come mi assicuro
Art. 4.3 Forma dell’assicurazione
La copertura assicurativa è prestata nella forma a Primo rischio Assoluto.
Forma a Primo rischio Assoluto
Forma di assicurazione per la quale AXA risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall’Art. 1907 C.C.
4. Sezione Guasti agli Impianti - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)
Tabelle riassuntive limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie
Tabella 1 - Garanzia Guasti agli impianti
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
Guasti agli Impianti dovute a rotture meccaniche, imperizia, errata manipolazione, etc. | ||
Somma assicurata | ||
Guasti agli impianti al servizio del Fabbricato Art. 4.1 | Rotture, lesioni, crolli, sfondamenti al fabbricato dovuti a sinistri indennizzabili a termini di polizza e provocati dal macchinario assicurato Somma assicurata | Scoperto 10 % minimo 250 euro |
e con il massimo di 15.000 euro | ||
per anno | ||
Onorari dei periti 10 % dell’indennizzo pagabili a termini di polizza, col minimo di 1.000 euro e con il massimo di 3.000 euro |
5. Sezione RC Amministratore Condominio - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)
Cosa Assicuro
Art. 5.1 R.C. Amministratore di Condominio
AXA si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, entro il massimale assicurato e nei limiti previsti in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile per danni, intendendosi per tali il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte e danneggiamento a cose, e perdite patrimoniali colposamente cagionate a terzi, compresi i condòmini, nell’esercizio del suo mandato di amministratore pro tempore del Fabbricato indicato in polizza per l’attività svolta nei modi previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore.
L’assicurazione non è quindi operante per i danni e le perdite patrimoniali che non attengano all'amministrazione del Fabbricato assicurato con la presente polizza.
Il massimale indicato in polizza per la garanzia R.C. dell’amministratore è l’obbligazione cumulativa
massima cui AXA è tenuta per sinistro e per anno assicurativo, complessivamente per tutte le richieste di risarcimento pervenute durante lo stesso periodo di assicurazione, anche se relative a più amministratori pro tempore del Fabbricato indicato in polizza.
La garanzia comprende le perdite patrimoniali colposamente cagionate a terzi, compresi i condòmini del Fabbricato assicurato, conseguenti a:
1. multe e ammende inflitte ai condòmini del Fabbricato assicurato per errori imputabili all’Assicurato stesso, compresi gli errori imputabili all’Assicurato nello svolgimento dell’attività di amministratore quale sostituto d’imposta, come previsto dalla Legge 449/1997 e successive modifiche e/o integrazioni;
2. mancata o inadeguata applicazione della Legge sulla “Privacy”, REG. EU 679/2016 "General Data Protection Regulation, D.lgs. n. 196/03 (e successive modificazioni o integrazioni);
3. perdita, smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore nell’esercizio dell’attività di amministratore del Fabbricato indicato in polizza.
Si precisa, che l’assicurazione R.C. Professionale, ai sensi dell’Art. 5 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, comprende anche la responsabilità civile derivante al professionista dalla custodia di somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti nell’esercizio dell’attività di amministratore del Fabbricato indicato in polizza (la garanzia opera, a parziale deroga di quanto previsto al successivo Art.5.2 - “Esclusioni”, per le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento e per le perdite patrimoniali derivanti da furto, rapina o incendio”).
Per quanto riguarda le perdite patrimoniali conseguenti alla custodia di somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti condòmini del Fabbricato assicurato, l’assicurazione è operante a condizione che l’avvenuta presa in custodia sia comprovata per iscritto tramite documenti di data certa con rilascio al cliente di ricevuta di presa in consegna sottoscritta dall’Assicurato. In caso di sinistro il cliente danneggiato dovrà fornire originale di detta ricevuta di deposito.
La garanzia non è operante per le perdite patrimoniali di denaro, titoli e valori dei quali non risulti con comprovata idonea documentazione e di data certa, l’avvenuta presa in custodia nonché le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di gioielli e preziosi. La garanzia comprende i danni e le perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, compresi i condòmini del Fabbricato assicurato:
1. derivanti da appalti di lavori o di forniture relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria del Fabbricato amministrato indicato in polizza.
La garanzia comprende l’attività di responsabile e/o consulente in materia di prevenzione e protezione dai rischi di infortunio e ambientali nel Fabbricato amministrato nel rispetto della normativa vigente (D.lgs. n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni);
2. derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, mancato o ritardato avvio, di attività di qualsiasi genere e di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;
3. verificatisi in occasione di visite di lavoro nel suddetto Fabbricato condominiale e/o nelle aree di pertinenza dello stesso.
L’assicurazione è valida per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto anche doloso dei suoi dipendenti o di eventuali lavoratori parasubordinati, limitatamente all’attività svolta in nome e per conto dell’amministratore del Fabbricato assicurato.
5. Sezione RC Amministratore Condominio - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)
Cosa non Assicuro
Art. 5.2 Esclusioni
L’assicurazione non è operante per:
1. i danni e le perdite patrimoniali derivanti da azioni od omissioni dolose dell'amministratore;
2. i danni e le perdite patrimoniali che non attengano all'amministrazione del Fabbricato assicurato con la presente polizza;
3. qualsiasi altra attività professionale, diversa dall’attività per cui è prestata la presente assicurazione (es. curatore fallimentare, commissario xxxxxxxxxx, custode di beni pignorati; gestore fiduciario di gestione di patrimoni mobiliari o immobiliari; ecc.);
4. le richieste di risarcimento connesse a reclami per mancato godimento, imputabile all’amministratore, di proprietà esclusive o di parti comuni del Fabbricato condominiale o per difformità degli stessi dalle caratteristiche presentate dall’amministratore;
5. il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie o sanzioni comunque denominate inflitte direttamente all'Amministratore, o delle quali lo stesso sia coobbligato o obbligato solidalmente al pagamento nonché le sanzioni di natura fiscale erogate ai sensi del D.lgs. 472/97;
6. le perdite patrimoniali e le sanzioni conseguenti a mancato rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. 231/2007 “Antiriciclaggio” (e successive modificazioni o integrazioni).
L’assicurazione non è valida per i danni e le perdite patrimoniali:
7. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione, di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
8. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
9. derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocate artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
10. da furto o rapina e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute (salvo quanto previsto per la custodia di atti, documenti, titoli, ecc.);
11. a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo (salvo quanto previsto per la custodia di atti, documenti, titoli, ecc.);
12. conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore (salvo quanto previsto per la custodia di atti, documenti, titoli, ecc.);
13. conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei premi delle stipule o delle modifiche effettuate;
14. all’ambiente o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
15. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l’attività assicurata;
16. riconducibili ad attività per la sicurezza e la prevenzione antinfortunistica ed ambientale, previste dal D. Lgs.81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione della responsabilità derivante all’amministrazione del Fabbricato condominiale a lui affidato;
17. derivanti, relativamente alla proprietà ed uso di personal computer o di apparecchiature di elaborazione di dati, da carenze dell’hardware o di errori di programmazione del software;
18. derivanti da mancato o incorretto funzionamento di qualsiasi computer o di apparecchiature di elaborazione di dati o sistema di telecomunicazione in seguito ad attacco o trasmissione di virus informatici.
5. Sezione RC Amministratore Condominio - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)
Come mi assicuro
Art. 5.3 Forma dell’assicurazione
La garanzia Responsabilità Civile dell’Amministratore di Condominio è prestata sino alla concorrenza del massimale per anno assicurativo previsto in polizza alla specifica garanzia.
Art. 5.4 Operatività della garanzia
5.4.1.Xxxxxx e termine della garanzia - Cessazione dall’incarico
La garanzia è prestata per l’Assicurato amministratore in carica del Fabbricato indicato in polizza. L’assicurazione è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione, purché riferite a fatti colposi nell’esercizio del suo mandato di amministratore pro tempore del Fabbricato indicato in polizza risalenti ad un periodo non superiore a 3 mesi antecedenti la data di effetto della presente polizza. Qualora il comportamento colposo si protragga attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.
In caso di più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo sono considerate unico sinistro.
L’assicurazione perde validità ed efficacia nel caso emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dall’Assicurato alla stipula del contratto assicurativo in ordine:
1. all’assenza, all’atto della stipula stessa, di richieste di risarcimento danni da lui conosciuti;
2. alla conoscenza di circostanze che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria in relazione a fatti comportamentali già sorti anteriormente alla data di effetto della presente polizza.
Premesso che il rapporto assicurativo cessa automaticamente alla cessazione dell’incarico di Amministratore tuttavia l’assicurazione resta operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione, sebbene al momento del ricevimento della richiesta di risarcimento, il singolo Assicurato non sia più formalmente in carica come amministratore del condominio assicurato con la polizza Globale Fabbricati, ma alla condizione che lo fosse al momento in cui sono avvenuti i fatti colposi e che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla cessazione dell’incarico stesso e che la polizza Globale Fabbricati non sia cessata per qualsiasi motivo.
Restano escluse le richieste di risarcimento pervenute successivamente alla cessazione del contratto per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante il periodo di validità della polizza.
5. Sezione RC Amministratore Condominio - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)
Tabelle riassuntive limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie
Tabella 1 - Garanzia RC Amministratore di condominio
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
Multe a ammende 1/3 del massimale assicurato | ||
per anno | ||
Mancata o inadeguata applicazione della Legge sulla “Privacy 50.000 euro per anno | ||
Perdita, smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore Massimale assicurato | scoperto del 10% con il minimo di 500 euro per sinistro | |
Perdita, smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore derivanti da furto, rapina o incendio 10.000 euro per sinistro | ||
Custodia di somme | ||
RC Amministratore di condominio Art. 5.1 | di denaro, titoli e valori 1.000 euro anno | 500 euro per sinistro |
Appalti di lavori o forniture manutenzione ordinaria e straordinaria 1/4 del massimale assicurato | ||
per anno | ||
Attività di responsabile e/o consulente in materia di prevenzione e protezione dai rischi di infortunio e ambientali 1/4 del massimale assicurato per anno | scoperto del 10% con il minimo di 500 euro per sinistro | |
Interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività 50.000 euro per anno | ||
Visite di lavoro nel | ||
fabbricato e nelle aree di pertinenza | - | |
Massimale assicurato |
6. Sezione Tutela Legale - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)
Premessa
Art. 6.1 Gestione dei sinistri
AXA si avvale per la gestione dei sinistri Tutela Legale di:
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.
Rappresentanza generale per l’Italia - Ufficio Tutela Legale Con sede in Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000, 00000 Xxxx
Tel. x00 00.00.000.000 - Fax x00 00.00.00.000
di seguito denominata AXA Assistance alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00).
Le garanzie Tutela Legale seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante. Le medesime si intendono inefficaci nel caso di annullamento o comunque di perdita di efficacia del contratto stesso.
Per tutto quanto non espressamente regolato dall'assicurazione Tutela Legale, valgono, in quanto applicabili, le definizioni del Glossario e le Norme che regolano l'assicurazione in generale.
Art. 6.2 Assicurati
Le prestazioni di cui all’articolo oggetto dell’assicurazione vengono garantite a tutela dei diritti:
• del Condominio nella persona dell’Amministratore in carica;
• delle persone addette, in rapporto di dipendenza, alla conduzione del condominio.
Nel caso di vertenze fra Assicurati con la stessa polizza le prestazioni vengono garantite unicamente a favore del Contraente.
Cosa assicuro
Art. 6.3 Oggetto dell’assicurazione Tutela Legale
Avvalendosi di AXA Assistance per la gestione dei sinistri, AXA assicura, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto e dedotte le eventuali franchigie, gli oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato relativi all’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei suoi interessi.
Tali oneri sono:
1. le spese per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimborso delle spese per l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;
2. le spese per l’intervento di un legale domiciliatario. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l’assicurato ha la residenza;
3. le spese per l’intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall’autorità giudiziaria, o dall’assicurato se autorizzato AXA Assistance;
4. le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
5. le spese conseguenti ad una transazione autorizzata da AXA Assistance, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da AXA Assistance;
6. le spese per il contributo unificato;
7. le spese di giustizia in sede penale;
8. le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
9. gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari;
10. le spese per il tentativo di conciliazione (D.lgs. 28/2010);
11. le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014);
12. le spese derivanti da procedimenti arbitrali.
Art. 6.4 Casi Assicurati - Garanzia Base
In caso di controversie fra più persone assicurate con la presente polizza, l’assicurazione si intende prestata solo a favore del Contraente.
6. Sezione Tutela Legale - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)
Vengono garantiti gli oneri previsti dall’Art. 6.3 – “Oggetto dell’Assicurazione Tutela Legale” per i sinistri relativi a:
1. difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa;
2. azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
3. difesa dell’assicurato in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi. Tale garanzia è prestata solo nel caso in cui il sinistro sia coperto da una garanzia di Responsabilità Civile prestata da una polizza regolarmente operante, ed interviene dopo l’esaurimento di quanto dovuto per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell’Art. 1917 del Codice Civile.
Nel caso in cui, pur in presenza di un sinistro per il quale la garanzia assicurativa prestata dalla polizza di RC in primo rischio sia pienamente operante, la Compagnia Assicuratrice non assista, con un proprio legale, l’assicurato nella costituzione in giudizio, AXA Assistance garantisce l’assistenza stragiudiziale finalizzata all’attivazione della garanzia di primo rischio ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice. Per queste ultime spese, l’Assicurato cederà alla AXA Assistance il diritto di agire in rivalsa nei confronti della Compagnia Assicuratrice con la quale è in corso la polizza. Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo comma del presente punto).
Art. 6.5 Casi Assicurati - Estensione plus
Ad integrazione di quanto previsto ai punti 1,2 e 3 dell’Art. 6.4 – “Casi Assicurati - Garanzia Base” vengono garantiti, altresì, gli oneri per i sinistri relativi a:
1. azioni di recupero di quote condominiali. La presente garanzia opera con riferimento a casi assicurativi originati da fatti accaduti o atti posti in essere almeno 180 giorni dopo la decorrenza della garanzia e sempre che la prima rata delle quote condominiali non versata si riferisca ad un periodo temporale collocabile almeno 180 giorni dopo la decorrenza della garanzia. Tale garanzia opera esclusivamente in sede stragiudiziale e solo se il debitore non sia in stato di fallimento o sottoposto ad altra procedura concorsuale. In tali casi, la AXA Assistance, in via esclusiva, esperirà, in proprio o avvalendosi dell’opera di professionisti da essa stessa individuati, ogni azione utile per la risoluzione bonaria delle vertenze nella fase stragiudiziale. Non verrà effettuato rimborso di spese sostenute nell’eventuale fase giudiziale successiva alle iniziative promosse da AXA Assistance in sede stragiudiziale, né di quelle eventualmente riferite ad attività svolte in sede stragiudiziale da altri professionisti non incaricati da AXA Assistance;
2. controversie individuali di lavoro con i propri dipendenti regolarmente assunti;
3. controversie con altre Compagnie Assicuratrici relative a contratti assicurativi stipulati dal Contraente;
4. controversie contrattuali con fornitori di beni e servizi funzionali all’esercizio dell’attività del Contraente;
5. controversie nascenti da violazioni, da parte di condòmini o conduttori, delle disposizioni del regolamento condominiale o norme di legge attinenti la disciplina del condominio;
6. controversie relative a diritti reali. La garanzia viene estesa anche ai singoli condòmini;
7. resistere all’impugnazione della delibera assembleare del Condominio, proposta da uno o più condòmini mediante ricorso all’Autorità Giudiziaria.
6. Sezione Tutela Legale - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)
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Art. 6.6 Esclusioni
La garanzia è esclusa per:
1. danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, maree, inondazioni, alluvioni;
2. fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
3. le spese per controversie derivanti da fatti dolosi del Contraente o dell'Assicurato;
4. materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previsto in polizza;
5. controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli assicurati;
6. controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;
7. controversie riguardanti azioni di sfratto;
8. il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
9. le spese relative a professionisti non iscritti nell'apposito albo professionale ove prescritto dalla Legge;
10. le controversie non espressamente richiamate tra le voci dell’articolo Casi assicurati;
11. controversie di natura contrattuale e di recupero crediti salvo dove espressamente previsto in polizza;
12. controversie per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a € 500.
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Art. 6.7 Forma dell’assicurazione
La garanzia Tutela legale è prestata nei limiti del massimale per evento indicato in polizza senza limite annuo.
Art. 6.8 Limiti territoriali
Le garanzie valgono per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nei paesi dell’Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.
Art. 6.9 Operatività della garanzia
La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e precisamente:
a) dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
b) trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi; e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione della polizza.
Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dia origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:
• vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
• indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
6. Sezione Tutela Legale - (Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)
Tabelle riassuntive limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie
Tabella 1 - Garanzia Tutela Legale
Garanzia Limite di indennizzo Scoperto o Franchigia | ||
Casi Assicurati Garanzia Base Art. 6.4 | Spese per la tutela Legale Massimale assicurato | - |
Legale domiciliatario 2.500 per sinistro | - | |
Oneri per registrazione atti giudiziari 500 euro per sinistro | - | |
Casi Assicurati Estensione PLUS Art. 6.5 | Spese per controversie contrattuali con fornitori di beni e servizi Massimale assicurato | Per liti superiori a 500 euro di valore |
Controversie nascenti da violazioni di regolamento condominiale Massimale assicurato | - | |
Controversie relative a diritti reali Xxxxxxxxx assicurato | - | |
Controversie individuali di lavoro con i propri dipendenti regolarmente assunti Massimale assicurato | - | |
Impugnazione delibera assembleare condominiale Massimale assicurato | - | |
Controversie con altre compagnie assicuratrici Massimale assicurato | - |
7. Sezione Norme che regolano il sinistro
Cosa fare in caso di sinistro Incendio e altri danni al Fabbricato, Danni da acqua al Fabbricato, Guasti agli impianti
Art. 7.1 Obblighi in caso di sinistro
Il Contraente o l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di AXA secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 C.C.;
b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 C.C.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 C.C.
Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:
c) fare in caso di incendio, esplosione o scoppio, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di polizia del luogo, precisando, in particolare: il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad AXA;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto da AXA o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Art. 7.2 Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 7.3 Procedura per valutazione del danno (arbitrato irrituale)
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente da AXA, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, per iscritto, di comune accordo tra le Parti,
b) fra due periti nominati uno da AXA ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
7. Sezione Norme che regolano il sinistro
Art. 7.4 Mandato dei periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 7.1 - “Obblighi in caso di sinistro”;
c) stimare il valore a nuovo del Fabbricato ed il valore del medesimo al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione dell'articolo successivo;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità alle disposizioni contrattuali.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno, effettuata ai sensi dell'Art. 7.3 - “Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)” lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) di cui sopra, sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla, tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 7.5 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Premesso che:
1) il valore a nuovo del Fabbricato si ottiene stimando la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il Fabbricato medesimo, escludendo soltanto il valore dell'area. Qualora il Fabbricato sia costruito in tutto od in parte con materiali di impiego non comune, la stima del valore di preesistenza verrà effettuata sulla base del costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente;
2) il valore del Fabbricato al momento del sinistro si ottiene applicando alla stima di cui al precedente punto 1) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo solo se dà garanzia della riparazione o ricostruzione del Fabbricato; se ciò non avviene AXA limita l'indennizzo al valore del Fabbricato al momento del sinistro determinato come stabilito al punto 2).
Per i Pannelli solari l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria (comprese le spese di installazione, trasporto e fiscali ed escluso il valore dell’area) per rimpiazzare a nuovo con altri pannelli solari equivalenti le parti distrutte e per riparare le parti soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore degli eventuali residui.
Per il Contenuto l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per rimpiazzare a nuovo (comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali) i beni distrutti e per riparare quelli soltanto danneggiati e deducendo il valore dei residui.
Per le lastre si stima la spesa necessaria per l'integrale sostituzione al momento del sinistro delle lastre (comprese le spese di trasporto, installazione e fiscali) e l'ammontare del danno si determina deducendo dalla spesa necessaria per il rimpiazzo delle lastre danneggiate il valore dei residui. Qualora le lastre siano di valore artistico l’ammontare del danno si determina con modalità analoghe, ma stimando la spesa necessaria per la sostituzione con lastre equivalenti di uso corrente (senza alcun valore artistico).
Per i danni derivanti dalla perdita dell’affitto o dal mancato godimento dei locali l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.
Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra, in quanto per esse non è operante il disposto dell'Art. 7.7 - “Assicurazione parziale”.
7. Sezione Norme che regolano il sinistro
Per gli impianti al servizio del Fabbricato, a seguito di guasto o rottura, previsto all’Art. 4.1 – “Guasti agli impianti al servizio del Fabbricato” l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per rimpiazzare a nuovo (comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali) i beni distrutti e per riparare quelli soltanto danneggiati e deducendo il valore dei residui.
L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo purché il rimpiazzo o la riparazione del macchinario avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia; se ciò non avviene AXA limita l'indennizzo al valore al momento del sinistro determinato dal deprezzamento del valore a nuovo in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
Restano operanti i casi per i quali l'indennizzo terrà conto del degrado d’uso al momento del sinistro e le relative limitazioni previste dall’Art. 7.6 - “Criteri e limiti di indennizzo per Guasti agli Impianti al Servizio del Fabbricato”.
Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e di trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dall’ordinario.
AXA ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale del bene od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
Art. 7.6 Criteri e limiti di indennizzo per Guasti agli Impianti al Servizio del Fabbricato
Per gli impianti al servizio del Fabbricato viene indennizzata, a Primo Rischio Assoluto, la spesa necessaria per l'integrale riparazione o rimpiazzo del bene danneggiato, ad eccezione:
• delle fonti di luce e ai tubi e alle valvole elettroniche. In tal caso l’indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, dalla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o di colpi effettuati, o altri parametri rispetto alla durata presunta delle fonti di luce, dei tubi o delle valvole stesse;
• degli avvolgimenti e pacchi lamellari dei trasformatori ed alternatori. In caso di danno a trasformatori e ad alternatori, che siano in esercizio da oltre 12 anni, l’indennizzo relativo agli avvolgimenti ed ai pacchi lamellari terrà conto del degrado d’uso che viene consensualmente fissato nella misura del 5% del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio, oltre il dodicesimo, col massimo del 50%;
per i quali l'indennizzo terrà conto del degrado d’uso al momento del sinistro, a parziale deroga dell’Art. 7.5 - “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”.
Art. 7.7 Assicurazione Parziale
Se dalle stime fatte risulta che il valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato, escluso quello dell'area, eccedeva al momento del sinistro la somma assicurata, AXA risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante dalla suddetta stima, salvo quanto previsto all’Art. 1.21 - “Somme Assicurate - Deroga alla proporzionale”.
Art. 7.8 Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 C.C. per nessun titolo AXA potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 7.9 Pagamento dell’indennizzo
AXA si impegna a formulare all’assicurato un’offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA; si impegna altresì a pagare all’assicurato la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi”.
Art. 7.10 Anticipo indennizzo
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 50.000,0z0 euro.
L'obbligazione di AXA verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
7. Sezione Norme che regolano il sinistro
Cosa fare in caso di sinistro di Responsabilità Civile (R.C.T. – R.C.O.), Xxxxx da Acqua a Terzi, RC Conduzione e RC Amministratore di condominio
Art. 7.11 Obblighi di avviso in caso di sinistro
Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'Agenzia o ad AXA entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 C.C., comunicando inoltre ad esse tutte le notizie ed i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.
La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, la data, il luogo e le cause del sinistro nonché, se noti, i dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel sinistro (eventuali infortunati, altri soggetti danneggiati, ecc.) compresi gli eventuali testimoni (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio) nonché l’indicazione delle eventuali Autorità intervenute (Vigili del fuoco, Polizia, Carabinieri, INAIL, ecc.) ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno. Il Contraente e/o Assicurato deve inoltre comunicare, nel più breve tempo possibile, all'Agenzia o ad AXA tutte le notizie e i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 C.C.
Art. 7.12 Assicurazione parziale
Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato (escluso il valore dell'area) eccede la somma assicurata per il Fabbricato, AXA risponde del danno in proporzione al rapporto tra questa e il predetto valore di ricostruzione, salvo quanto previsto all’Art. 1.21 – “Somme Assicurate - Deroga alla proporzionale”.
Il massimale di polizza si intende pertanto ridotto in uguale proporzione.
Art. 7.13 Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza
AXA assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.
L'Assicurato deve trasmettere ad AXA o all'Agenzia l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche. Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, AXA si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.
Sono a carico di AXA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra AXA e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. AXA non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale.
Art. 7.14 Pluralità di assicurati
In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta unico ad ogni effetto anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati tra loro.
Art. 7.15 Termini per il pagamento del risarcimento
AXA si impegna a formulare all’assicurato un’offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA; si impegna altresì a pagare all’assicurato la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi”.
7. Sezione Norme che regolano il sinistro
Cosa fare in caso di sinistro Tutela Legale
Art. 7.16 Denuncia del sinistro e libera scelta del legale
L'Assicurato deve immediatamente denunciare all’Agenzia o ad AXA Assistance qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia del sinistro.
Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.
L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con AXA e/o con AXA Assistance.
Art. 7.17 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia
Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro nonché, indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
Art. 7.18 Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia del sinistro, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. 7.15 - “Denuncia del sinistro e libera scelta del legale”.
La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.
AXA Assistance, così come AXA, non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.
L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e AXA e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. AXA Assistance avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Art. 7.19 Recupero di somme
Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
Art. 7.20 Termini per il pagamento
AXA Assistance si impegna a formulare all’assicurato un’offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 60 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA Assistance; si impegna altresì a pagare all’assicurato la somma offerta entro 20 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi”.
CODICE CIVILE
1341 C.C. Condizioni generali di contratto
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
1342 C.C. Contratto concluso mediante moduli o formulari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
1891 C.C. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo. All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il Contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
1892 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
1893 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
1894 C.C. Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.
1897 C.C. Diminuzione del rischio
Se il Contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui e stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
1898 C.C. Aggravamento del rischio
Il Contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
1899 C.C. Durata del contratto
L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.
Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.
1901 C.C. Mancato pagamento del premio
Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (…)
1907 C.C. Assicurazione parziale
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
1910 C.C. Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
1913 C.C. Avviso all’assicuratore in caso di sinistro
L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (…)
1914 C.C. Obbligo di salvataggio
L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. (…)
1915 C.C. Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
1916 C.C. Diritto di surrogazione dell’assicuratore
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
1917 C.C. Assicurazione della responsabilità civile
(…) Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. (…)
2049 C.C. Responsabilità dei padroni e dei committenti
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
2094 C.C. Prestatore di lavoro subordinato
È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.
Articoli di Legge
2359 C.C. Società controllate e società collegate
Sono considerate società controllate:
1. le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2. le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3. le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.
2952 C.C. Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze (1882 ss.).
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni (1).
Nell'assicurazione della responsabilità civile (1917), il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo pro-posta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità (1928 ss.).
Note: (1) Comma sostituito dall'art. 22, c. 14, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e modificato in sede di conversione dalla
L. 17 dicembre 2012, n. 221. Il testo del D.L prima della conversione disponeva: «Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda».
CODICE DEL CONSUMO (D.lgs. 206/2005)
D.lgs. 206/2005 art. 3 Definizioni
Ai fini del presente codice (“Codice del consumo”) si intende per:
a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; (…)
D.lgs. 206/2005 art. 33 Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore (…)
g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto; (…)
u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore; (…)
D.lgs. 206/2005 art. 3 Definizioni
Ai fini del presente codice (“Codice del consumo”) si intende per:
a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; (…)
D.lgs. 206/2005 art. 33 Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore (…)
g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto; (…)
u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore; (…)
CODICE PENALE
624 C.P. Furto
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (…).
624 bis C.P. Furto in abitazione e furto con strappo
(…) Alla stessa pena del 1° comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona (…).
INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Chi decide perché e come trattare i dati?
AXA Assicurazioni S.p.A., titolare del trattamento dei dati, rispetta le persone con le quali entra in contatto. Per questo tratta con cura i suoi dati personali, cioè le informazioni a lei riferite (di seguito indicati anche come "dati comuni", quali ad esempio i dati identificativi e di contatto), che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti da lei o da terzi, ovvero essere acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa. Qualora i dati forniti da lei o da terzi si riferiscano a soggetti minori di età sui quali lei esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale, ovvero a familiari/congiunti per l'esecuzione di prestazioni assicurative (es. polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di consenso si intendono riferite anche ai trattamenti su questi dati.
Per quali scopi e su quali basi i dati sono trattati?
a) Finalità assicurativa10
Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo, la nostra Società (di seguito anche "AXA" o la "Compagnia") ha la necessità di disporre di dati personali, a lei riferiti (che possono essere dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti11, anche mediante la consultazione di banche dati ed il dispositivo di black box e/o dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge12) e a questo fine si trova nella necessità di trattarli nel quadro del rapporto assicurativo.
In questo ambito, useremo i suoi dati personali per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell'ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
• riassicurazione e coassicurazione;
• prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
• adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
• analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
• gestione e controllo interno;
• attività statistiche, anche a fini di tariffazione, tra cui attività di studio statistico sulla base clienti AXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti) utilizzando anche tutti i dati raccolti dalla Black box (quali le informazioni sui movimenti e localizzazioni del veicolo, ubicazione, dati di percorrenza, dati di profilazione, tipo di percorso, collisioni/incidenti, accelerazioni e decelerazioni, velocità, i comportamenti di guida, dati raccolti dalla black box prima dell'elaborazione - i cosiddetti "dati grezzi");
10 La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
11 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici.
12 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
• valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
• attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
• utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
• utilizzo dei dati raccolti dalla Black box necessari per dare esecuzione a specifici servizi assicurativi che, per puntuale previsione contrattuale, possono comportare anche l'attribuzione automatica di specifici profili che permettono di definire una tariffa personalizzata (quali le informazioni sui movimenti e localizzazioni del veicolo, ubicazione, dati di percorrenza, tipo di percorso, collisioni/incidenti, accelerazioni e decelerazioni, velocità, i comportamenti di guida, dati di profilazione, dati raccolti dalla black box prima dell'elaborazione - i cosiddetti "dati grezzi");
• servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti all'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
• valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.
I dati forniti potranno essere utilizzati confrontandoli ed arricchendoli mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio.
A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati comuni strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati13.
Si precisa che non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei dati telematici raccolti attraverso la cd. "Black Box", nel caso in cui il trattamento di questi dati sia necessario per la conclusione o l'esecuzione del contratto tra la persona cui si riferiscono i dati ed AXA, nell'ipotesi in cui le condizioni generali di polizza prevedano l'utilizzo di tale strumento anche per la gestione del rapporto contrattuale. L'adesione a tale tipo di contratto comporta quindi la necessità di trattare i dati raccolti tramite la cd. Black Box per poter dare esecuzione al contratto; pertanto non è richiesto un suo specifico consenso al trattamento dei dati per tale finalità che è conseguente alla sua adesione al contratto stesso.
Resta inteso che, nell'ambito di questo trattamento, i dati telematici (quali le informazioni sui movimenti e localizzazioni del veicolo, i comportamenti di guida e i cosiddetti dati grezzi) sono necessari per dare esecuzione ai servizi assicurativi, che prevedono anche l'attribuzione automatica di specifici profili al fine di definire una tariffa personalizzata.
Inoltre, tale tipo di contratto comporta un processo decisionale automatizzato finalizzato alla determinazione dello sconto/premio applicabile (es. sulla base del numero di KM percorsi rilevati attraverso la cd. Black Box o sulla base del profilo del comportamento di guida del cliente). L'adesione a tale tipo di contratto comporta quindi la necessità di procedere ad una profilazione, in relazione ad esempio al comportamento di guida. Il processo decisionale automatizzato connesso, secondo il tipo di contratto, alla percorrenza chilometrica e/o alla profilazione, permette l'attribuzione automatica di una tariffa più aderente al comportamento di guida del singolo cliente, oltre che ad eventuali caratteristiche del territorio e della situazione meteorologica. La profilazione e decisione automatizzata comporta che una guida virtuosa può determinare dei benefici sul premio, determinati su parametri oggettivi rilevati dalla black box.
Viceversa, il consenso è richiesto per il trattamento delle categorie particolari di dati14, quali i dati inerenti essenzialmente alla sua salute (di seguito indicati anche come "dati sensibili"). Il consenso
13 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.
che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.
Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa"15 effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.
Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio, strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo nel quadro dei servizi al cliente e della verifica della qualità dei servizi stessi. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.
Evidenziamo, inoltre, che l'adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (es. tramite sito web o telefono) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale (es. gestione di eventuali richieste di deroghe assuntive) comporta un processo decisionale automatizzato, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa ed alla attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo cliente. Ciò consente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adottare decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo cliente e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.
Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta, in tutte le sue ampie esemplificazioni, la base giuridica che legittima il trattamento è in ogni caso la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine, il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l'attività assicurativa, incluse le attività di studio statistico, attività per individuare e gestire comportamenti fraudolenti e illeciti e di invio di comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo.
b) Finalità commerciali e di marketing
Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Tutto ciò avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, e pertanto non utilizzeremo dati sensibili16 per tali finalità.
14 Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del GDPR, si tratta di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
15 La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto
16 Cfr. nota 2.
Se lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:
• comprendere quali sono i suoi bisogni ed esigenze e le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
• effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
• attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni allo scopo di migliorare la nostra offerta per lei;
• realizzare ricerche di mercato;
• effettuare indagini statistiche;
• proporle prodotti e servizi che possano essere effettivamente di suo interesse;
• inviarle comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, APP, telefono, fax, sms, mms, social media o ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica);
• comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA o che collaborano con essa, avendo in ogni caso cura di evitare di far conoscere a tali soggetti i suoi dati;
• proporle prodotti e servizi sulla base dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.
In particolare, potremo provvedere alle seguenti attività:
• invio di materiale pubblicitario;
• vendita diretta;
• compimento di ricerche di mercato;
• comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
• inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.
Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.
Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, APP, sms, mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.
Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all'invio di materiale pubblicitario, effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo. Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.
Chiariamo, infine, che, anche senza un suo espresso consenso, potremo utilizzare il contatto di posta elettronica che ci ha fornito in occasione dell'acquisto di un nostro prodotto o servizio per la vendita diretta di nostri prodotti o servizi analoghi a quelli già acquistati. In tale caso, avrà sempre la possibilità di opporsi all'uso di tali dati anche in occasione dei messaggi di contatto che riceverà via posta elettronica.
Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.
Per l'utilizzo del contatto di posta elettronica che ci ha fornito in occasione dell'acquisto di un nostro prodotto o servizio per la vendita diretta di nostri prodotti o servizi analoghi a quelli già acquistati, la base giuridica è il legittimo interesse della Compagnia.
c) Trattamento dei dati personali per attività di profilazione
Inoltre, con suo specifico e separato consenso potremo svolgere attività di profilazione, attraverso l'analisi dei suoi dati personali, con lo scopo di rilevare i suoi comportamenti e preferenze anche in relazione a specifici prodotti e/o servizi, anche attraverso trattamenti e decisioni automatizzate, compresa la profilazione, per consentirle di accedere a vantaggi personalizzati, di ricevere proposte maggiormente in linea con i suoi bisogni e migliorare l'offerta dei nostri prodotti.
Per tali attività e finalità precisiamo che potremo utilizzare, unitamente ai suoi dati personali da lei forniti, anche:
• informazioni ottenute attraverso la consultazione di banche dati pubbliche quali, ad esempio, Catasto e i pubblici registri dell'Agenzia delle Entrate;
• informazioni elaborate anche da terzi come Xxxxxxxx o Responsabili del trattamento dei dati.
• Precisiamo, inoltre, che fornendo tale consenso, al solo scopo di assunzione del rischio assicurativo e per la determinazione di eventuali vantaggi, quali sconti/premi e tariffe personalizzate, a seconda del prodotto scelto, potremo utilizzare:
• informazioni sull'affidabilità creditizia (cd. credit scoring), basata su dati dell'interessato ed informazioni pubbliche allo stesso riferibili (es. presenza di eventi negativi, quali protesti o fallimenti sul soggetto valutato e sulle persone giuridiche ad esso collegate in base ai dati camerali quali carica sociale o partecipazioni). Tali informazioni sono elaborate anche da un soggetto terzo (che opera come Titolare autonomo o responsabile del trattamento dei dati sottesi al merito creditizio) per determinare, tramite attività di profilazione, un indicatore di rischio creditizio dell'interessato;
• dati prelevati da banche dati pubbliche afferenti il grado di rischiosità dell'interessato o del mezzo assicurato, a titolo di esempio non esaustivo i punti della patente, le sanzioni derivanti dalle violazioni del codice della strada, lo stato delle revisioni del veicolo, etc.
Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi.
Per maggiori informazioni sulla logica del processo di trattamento automatizzato connesso alla profilazione, sul credit scoring e sul fornitore che tratta i dati sottesi, visita la sezione Privacy del sito xxx.xxx.xx.
Base giuridica del trattamento: per le attività di profilazione, la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.
Modalità di trattamento
I suoi dati personali sono trattati17 da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità strettamente
necessarie per fornirle le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in suo favore ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali, attività di profilazione e di analisi, utilizzando modalità manuali e automatizzate, ivi comprese tecniche comunemente usate in ambito di data science nel rispetto del principio di minimizzazione. Sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.
17 Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
A chi sono comunicati i dati?
In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in
conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
• assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, contraente delle polizze, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
• società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
• società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), anche per finalità amministrativo- contabili e Cassa Assistenza Assicurazioni AXA per finalità assistenziali e di servizio;
• società partner, autonome titolari del trattamento:
o se applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all'esecuzione del contratto assicurativo (es. prevenzione rischi cyber; servizio di antifurto);
o per attività di studio statistico sulla base di clienti AXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti);
o ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV. FF; VV. UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea avverrà
sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR - Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica di della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.
Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.
Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento. Ilconsenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.
Per quanto tempo i dati vengono conservati?
I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con
l'interessato, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (es. codice civile), fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede in ogni caso alla cancellazione dei dati stessi.
Per le attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità commerciali (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato.
I dati relativi alla profilazione sono conservati per un periodo massimo di 12 mesi dalla loro raccolta.
Quali sono i diritti dell’interessato e come possono essere esercitati?
Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai suoi dati, farli
aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, di richiedere la portabilità dei dati, far valere il diritto all'oblio e, per il processo di decisione automatizzata, ottenere l'intervento umano da parte del Titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione. Per l'esercizio dei suoi diritti, lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: xxxxxxx@xxx.xx. Inoltre, Xxx potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Pixxxx Xxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx (x00) 00.000000; xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx
Permaggioriinformazioni,siinvita avisitare la sezioneprivacy del sito web xxx.xxx.xx
INFORMATIVA PRIVACY
SULL'USO DEI DATI BIOMETRICI CONNESSI ALLA FIRMA GRAFOMETRICA
La informiamo, inoltre, circa le modalità di trattamento dei Suoi dati biometrici (nel seguito anche "Dati") connessi all'utilizzo del servizio "Firma Grafometrica" a cui potrà liberamente aderire.
Tale informativa integra l'informativa generale sul trattamento dei dati personali sopra riportata.
I Dati da Lei gentilmente forniti saranno trattati da AXA Assicurazioni S.p.A. (nel seguito "AXA") mediante registrazione elettronica e verranno utilizzati secondo le finalità e con le modalità indicate nel documento che le spiega le caratteristiche del servizio (disponibile anche online nel sito di AXA) e, in particolare, per:
• Garantire o aumentare la sicurezza nei processi di sottoscrizione di documenti;
• Contribuire, attraverso le garanzie di autenticità, non ripudio e integrità dei documenti sottoscritti elettronicamente, a conferire maggiore certezza nei rapporti giuridici con Lei intercorrenti e ridurre il rischio di sostituzioni di persona e di frodi;
• Ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e/o dalla normativa comunitaria ed internazionale.
Il conferimento dei dati biometrici per le suddette finalità è facoltativo e un eventuale rifiuto al rilascio dei Dati o del consenso da parte Sua non comporta pregiudizio alcuno. L'unica conseguenza sarà l'impossibilità per AXA di erogare il servizio richiesto e di consentire l'utilizzo del sistema di firma grafometrica. Nei casi di mancanza di consenso al trattamento dei Dati, è stata prevista come misura alternativa la sottoscrizione dei documenti con firma tradizionale autografa su supporto cartaceo. La successiva revoca del consenso al trattamento dei Dati necessari per l'utilizzo del sistema di firma grafometrica determinerà la disattivazione del servizio stesso.
Base giuridica del trattamento: per la finalità sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.
I Dati saranno trattati mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente connesse alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge18 .
I Dati, in forma sempre criptata, saranno conservati presso AXA e/o presso le società appositamente nominate Responsabili esterne del trattamento dei dati nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente.
I Dati raccolti saranno trattati altresì da:
• società di servizi anche facenti parte del Gruppo AXA, in qualità di Responsabile del "Sistema di Conservazione" e di Responsabile esterno del trattamento;
• società delegate per la realizzazione materiale dei servizi di conservazione digitale a norma ("Conservatore") e in qualità di Responsabile esterno del trattamento.
In ogni caso il trattamento dei Dati che La riguardano avverrà con le logiche strettamente correlate alle finalità suddette e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Dati, infatti, saranno trattati con sistema di cifratura e saranno inaccessibili al personale e agli addetti alla manutenzione, essendo previsto un particolare procedimento per decifrarli.
18 Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali il 12 novembre 2014.
Lei ha diritto di ottenere la conferma ad accedere ai Suoi Dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione, di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, di richiedere la portabilità dei Dati e far valere il diritto all'oblio.
Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: xxxxxxx@xxx.xx. Inoltre, Xxx potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Pixxxx Xxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx (x00) 00.000000; xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx
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SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI
In conformità alla vigente normativa assicurativa abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle, in formato elettronico ed al contratto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.
Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.
PAGINA BIANCA
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Mod. 2312 – ed. febbraio 2023 – stampa 02/2023 – CAL
Il presente documento è aggiornato a febbraio 2023.
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)