Common use of EVENTUALE RIDUZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA Clause in Contracts

EVENTUALE RIDUZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA. L’importo della garanzia provvisoria potrà essere diminuito in ragione di quanto stabilito dall’art. 93, comma 7, del Codice, sulla base di riduzioni progressive, in ragione del/i requisito/i di cui il Concorrente sia in possesso. L’importo della garanzia è individuato con la seguente modalità: Ogni riduzione prevista dalla norma sopra citata si applica al valore della garanzia, che deriva dall’applicazione della riduzione precedente, in ragione della formula seguente: C = Cb x (1 - R1) x (1 – R2) x (1 – R3) x (1 – R4) dove: ▪ C = garanzia ▪ Cb = garanzia base ▪ R1 = riduzione del 50% in caso di rilascio da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. ▪ R2 = riduzione: - del 30% in caso di possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25.11.2009; - oppure del 20% se l’offerente è in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. ▪ R3 = riduzione del 20% per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del Contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 ▪ R4 = riduzione del 15% in caso di: - sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1; - oppure un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Si precisa che, in caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente valore di R1, R2, R3, R4 nella formula sopra riportata sarà posto pari a 0. L'importo della garanzia è ridotto del 30% (trenta per cento), non cumulabile con le riduzioni precedenti, nel caso in cui il Concorrente sia in possesso alternativamente di: ▪ rating di legalità; ▪ attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001; ▪ certificazione social accountability 8000; ▪ certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori; ▪ certificazione OHSAS 18001; ▪ certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia; ▪ certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici; ▪ certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. Si precisa inoltre che: ▪ nel caso di partecipazione come RTI orizzontale, nonché in caso di partecipazione come RTI di tipo misto o Consorzio ordinario di concorrenti costituendo, il Concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo laddove tutte le Imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il Consorzio ordinario siano in possesso delle/dei certificazioni/registrazioni/inventari/impronte/ /marchi /rating/ attestazioni indicate all’art. 93, comma 7, del Codice, attestato da ciascuna Impresa secondo le modalità di seguito previste; ▪ in caso di partecipazione come RTI di Imprese verticale, il Concorrente potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia laddove tutte le Imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso dei predetti requisiti, attestato da ciascuna Impresa secondo le modalità di seguito previste; laddove solo alcune tra le Imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso dei predetti requisiti, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna Impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; ▪ in caso di partecipazione come Consorzio ordinario di concorrenti costituito, il Concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo laddove tutte le Imprese indicate dal Consorzio ai fini della partecipazione siano in possesso dei predetti requisiti; ▪ in caso di partecipazione come Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, il Concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio o le consorziate esecutrici, sia/ano sia in possesso dei predetti requisiti. Ai fini della riduzione della garanzia il Concorrente dovrà inserire nel sistema: ▪ copia informatica delle/dei certificazioni/registrazioni/inventari/impronte/marchi/rating/ attestazioni indicate all’art. 93, comma 7, del Codice; ▪ (ove applicabile) dichiarazione, sottoscritta digitalmente, rilasciata dall’Ente competente attestante il possesso dei requisiti di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del documento, l’organismo che lo ha rilasciato/approvato, la data del rilascio/approvazione, la data di scadenza, l’attuale vigenza;

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Samples: Service Agreement

EVENTUALE RIDUZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA. L’importo della garanzia provvisoria potrà essere diminuito in ragione di quanto stabilito dall’art. 93, comma 7, del Codice, sulla base di riduzioni progressive, in ragione del/i requisito/i di cui il Concorrente l’Impresa concorrente sia in possesso. L’importo della garanzia è individuato con la seguente modalità: Ogni riduzione prevista dalla norma sopra citata si applica al valore della garanzia, che deriva dall’applicazione della riduzione precedente, in ragione della formula seguente: C = Cb x (1 - R1) x (1 – R2) x (1 – R3) x (1 – R4) dove: ▪ C = garanzia garanzia; ▪ Cb = garanzia base base; ▪ R1 = riduzione del 50% in caso di rilascio da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. 90002; ▪ R2 = riduzione: - del 30% in caso di possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25.11.2009; - oppure del 20% se l’offerente è in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. ; ▪ R3 = riduzione del 20% per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del Contratto contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 2009; ▪ R4 = riduzione del 15% in caso di: - sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1; - oppure un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Si precisa che, in caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente valore di R1, R2, R3, R4 nella formula sopra riportata sarà posto pari a 0. L'importo della garanzia è ridotto del 30% (trenta per cento), non cumulabile con le riduzioni precedenti, nel caso in cui il Concorrente l’Impresa concorrente sia in possesso alternativamente di: ▪ rating di legalitàlegalità e rating di impresa; ▪ attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001; ▪ certificazione social accountability 8000; ▪ certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori; ▪ certificazione OHSAS 18001; ▪ certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia; ▪ certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici; ▪ certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. Si precisa inoltre che: ▪ nel caso di partecipazione come RTI orizzontale, nonché in caso di partecipazione come RTI di tipo misto o Consorzio ordinario di concorrenti costituendo, il Concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo laddove tutte le Imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il Consorzio ordinario siano in possesso delle/dei certificazioni/registrazioni/inventari/impronte/ /marchi /rating/ attestazioni indicate all’art. 93, comma 7, del Codice, attestato da ciascuna Impresa secondo le modalità di seguito previste; ▪ in caso di partecipazione come RTI di Imprese verticale, il Concorrente potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia laddove tutte le Imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso dei predetti requisiti, attestato da ciascuna Impresa secondo le modalità di seguito previste; laddove solo alcune tra le Imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso dei predetti requisiti, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna Impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; ▪ in caso di partecipazione come Consorzio ordinario di concorrenti costituito, il Concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo laddove tutte le Imprese indicate dal Consorzio ai fini della partecipazione siano in possesso dei predetti requisiti; ▪ in caso di partecipazione come Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, il Concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio o le consorziate esecutrici, sia/ano sia in possesso dei predetti requisiti. Ai fini della riduzione della garanzia il Concorrente dovrà inserire nel sistema: ▪ copia informatica delle/dei certificazioni/registrazioni/inventari/impronte/marchi/rating/ attestazioni indicate all’art. 93, comma 7, del Codice; ▪ (ove applicabile) dichiarazione, sottoscritta digitalmente, rilasciata dall’Ente competente attestante il possesso dei requisiti di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del documento, l’organismo che lo ha rilasciato/approvato, la data del rilascio/approvazione, la data di scadenza, l’attuale vigenza;

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Materiale Informatico

EVENTUALE RIDUZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA. L’importo della garanzia provvisoria potrà essere diminuito in ragione di quanto stabilito dall’art. 93, comma 7, del Codice, sulla base di riduzioni progressive, in ragione del/i requisito/i di cui il Concorrente l’Impresa concorrente sia in possesso. L’importo della garanzia è individuato con la seguente modalità: Ogni riduzione prevista dalla norma sopra citata si applica al valore della garanzia, che deriva dall’applicazione della riduzione precedente, in ragione della formula seguente: C = Cb x (1 - R1) x (1 – R2) x (1 – R3) x (1 – R4) dove: ▪ C = garanzia garanzia; ▪ Cb = garanzia base base; ▪ R1 = riduzione del 50% in caso di rilascio da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. 90002; ▪ R2 = riduzione: - del 30% in caso di possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25.11.2009; - oppure del 20% se l’offerente è in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. ; ▪ R3 = riduzione del 20% per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del Contratto contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 2009; ▪ R4 = riduzione del 15% in caso di: - sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1; - oppure un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Si precisa che, in caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente valore di R1, R2, R3, R4 nella formula sopra riportata sarà posto pari a 0. L'importo della garanzia è ridotto del 30% (trenta per cento), non cumulabile con le riduzioni precedenti, nel caso in cui il Concorrente l’Impresa concorrente sia in possesso alternativamente di: ▪ rating di legalitàlegalità e rating di impresa; ▪ attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001; ▪ certificazione social accountability 8000; ▪ certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori; ▪ certificazione OHSAS 18001; ▪ certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia; ▪ certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici; ▪ certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. Si precisa inoltre che: ▪ che nel caso di partecipazione come RTI orizzontale, nonché in caso di partecipazione come RTI di tipo misto o Consorzio ordinario di concorrenti costituendo, il Concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo laddove tutte le Imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il Consorzio ordinario siano in possesso delle/dei certificazioni/registrazioni/inventari/impronte/ /marchi /rating/ attestazioni indicate all’art. 93, comma 7, del Codice, attestato da ciascuna Impresa secondo le modalità di seguito previste; ▪ in caso di partecipazione come RTI di Imprese verticale, il Concorrente potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia laddove tutte le Imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso dei predetti requisiti, attestato da ciascuna Impresa secondo le modalità di seguito previste; laddove solo alcune tra le Imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso dei predetti requisiti, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna Impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; ▪ in caso di partecipazione come Consorzio ordinario di concorrenti costituito, il Concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo laddove tutte le Imprese indicate dal Consorzio ai fini della partecipazione siano in possesso dei predetti requisiti; ▪ in caso di partecipazione come Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, il Concorrente l’Impresa concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio e/o le consorziate esecutrici, sia/ano sia in possesso dei predetti requisiti. Ai fini della riduzione della garanzia il Concorrente garanzia, l’Impresa concorrente dovrà inserire nel sistema: ▪ copia informatica delle/dei certificazioni/registrazioni/inventari/impronte/marchi/rating/ attestazioni indicate all’art. 93, comma 7, del Codice; ▪ (ove applicabile) dichiarazione, sottoscritta digitalmente, rilasciata dall’Ente competente attestante il possesso dei requisiti di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del documento, l’organismo che lo ha rilasciato/approvato, la data del rilascio/approvazione, la data di scadenza, l’attuale vigenza;

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Samples: Fornitura E Posa in Opera Di Arredi

EVENTUALE RIDUZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA. L’importo della garanzia provvisoria potrà essere diminuito in ragione di quanto stabilito dall’art. 93, comma 7, del Codice, sulla base di riduzioni progressive, in ragione del/i requisito/i di cui il Concorrente l’Impresa concorrente sia in possesso. L’importo della garanzia è individuato con la seguente modalità: Ogni riduzione prevista dalla norma sopra citata si applica al valore della garanzia, che deriva dall’applicazione della riduzione precedente, in ragione della formula seguente: C = Cb x (1 - R1) x (1 – R2) x (1 – R3) x (1 – R4) dove: ▪ C = garanzia garanzia; ▪ Cb = garanzia base base; ▪ R1 = riduzione del 50% in caso di rilascio da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. 90002; ▪ R2 = riduzione: - del 30% in caso di possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25.11.2009; - oppure del 20% se l’offerente è in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. ; ▪ R3 = riduzione del 20% per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del Contratto contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 2009; ▪ R4 = riduzione del 15% in caso di: - sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1; - oppure un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Si precisa che, in caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente valore di R1, R2, R3, R4 nella formula sopra riportata sarà posto pari a 0. L'importo della garanzia è ridotto del 30% (trenta per cento), non cumulabile con le riduzioni precedenti, nel caso in cui il Concorrente l’Impresa concorrente sia in possesso alternativamente di: ▪ rating di legalitàlegalità e rating di impresa; ▪ attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001; ▪ certificazione social accountability 8000; ▪ certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori; ▪ certificazione OHSAS 18001; ▪ certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia; ▪ certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici; ▪ certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. Si precisa inoltre che: ▪ nel caso di partecipazione come RTI orizzontale, nonché in caso di partecipazione come RTI di tipo misto o Consorzio ordinario di concorrenti costituendo, il Concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo laddove tutte le Imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il Consorzio ordinario siano in possesso delle/dei certificazioni/registrazioni/inventari/impronte/ /marchi /rating/ attestazioni indicate all’art. 93, comma 7, del Codice, attestato da ciascuna Impresa secondo le modalità di seguito previste; ▪ in caso di partecipazione come RTI di Imprese verticale, il Concorrente potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia laddove tutte le Imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso dei predetti requisiti, attestato da ciascuna Impresa secondo le modalità di seguito previste; laddove solo alcune tra le Imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso dei predetti requisiti, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna Impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; ▪ in caso di partecipazione come Consorzio ordinario di concorrenti costituito, il Concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo laddove tutte le Imprese indicate dal Consorzio ai fini della partecipazione siano in possesso dei predetti requisiti; ▪ in caso di partecipazione come Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, il Concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio o le consorziate esecutrici, sia/ano sia in possesso dei predetti requisiti. Ai fini della riduzione della garanzia il Concorrente dovrà inserire nel sistema: ▪ copia informatica delle/dei certificazioni/registrazioni/inventari/impronte/marchi/rating/ attestazioni indicate all’art. 93, comma 7, del Codice; ▪ (ove applicabile) dichiarazione, sottoscritta digitalmente, rilasciata dall’Ente competente attestante il possesso dei requisiti di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del documento, l’organismo che lo ha rilasciato/approvato, la data del rilascio/approvazione, la data di scadenza, l’attuale vigenza;

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Samples: Accordo Quadro

EVENTUALE RIDUZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA. L’importo della garanzia provvisoria potrà essere diminuito in ragione di quanto stabilito dall’art. 93, comma 7, del Codice, sulla base di riduzioni progressive, in ragione del/i requisito/i di cui il Concorrente concorrente sia in possesso. L’importo della garanzia è individuato con la seguente modalità: Ogni riduzione prevista dalla norma sopra citata si applica al valore della garanzia, che deriva dall’applicazione della riduzione precedente, in ragione della formula seguente: C = Cb x (1 - R1) x (1 – R2) x (1 – R3) x (1 – R4) dove: ▪ C = garanzia ▪ Cb = garanzia base ▪ R1 = riduzione del 50% in caso di rilascio da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. ▪ R2 = riduzione: - del 30% in caso di possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25.11.2009; - oppure del 20% se l’offerente è in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. ▪ R3 = riduzione del 20% per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del Contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 ▪ R4 = riduzione del 15% in caso di: - sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1; - oppure un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Si precisa che, in caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente valore di R1, R2, R3, R4 nella formula sopra riportata sarà posto pari a 0. L'importo della garanzia è ridotto del 30% (trenta per cento), non cumulabile con le riduzioni precedenti, nel caso in cui il Concorrente concorrente sia in possesso alternativamente di: ▪ rating di legalità; ▪ attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001; ▪ certificazione social accountability 8000; ▪ certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori; ▪ certificazione OHSAS 18001; ▪ certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia; ▪ certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici; ▪ certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. Si precisa inoltre che: ▪ nel caso di partecipazione come RTI orizzontale, nonché in caso di partecipazione come RTI di tipo misto o Consorzio ordinario di concorrenti costituendo, il Concorrente concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo laddove tutte le Imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il Consorzio ordinario siano in possesso delle/dei certificazioni/registrazioni/inventari/impronte/ /marchi /rating/ attestazioni indicate all’art. 93, comma 7, del Codice, attestato da ciascuna Impresa secondo le modalità di seguito previste; ▪ in caso di partecipazione come RTI di Imprese verticale, il Concorrente concorrente potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia laddove tutte le Imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso dei predetti requisiti, attestato da ciascuna Impresa secondo le modalità di seguito previste; laddove solo alcune tra le Imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso dei predetti requisiti, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna Impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; ▪ in caso di partecipazione come Consorzio ordinario di concorrenti costituito, il Concorrente concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo laddove tutte le Imprese indicate dal Consorzio ai fini della partecipazione siano in possesso dei predetti requisiti; ▪ in caso di partecipazione come Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, il Concorrente concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio o le consorziate esecutrici, sia/ano sia in possesso dei predetti requisiti. Ai fini della riduzione della garanzia il Concorrente concorrente dovrà inserire nel sistema: ▪ copia informatica delle/dei certificazioni/registrazioni/inventari/impronte/marchi/rating/ attestazioni indicate all’art. 93, comma 7, del Codice; ▪ (ove applicabile) dichiarazione, sottoscritta digitalmente, rilasciata dall’Ente competente attestante il possesso dei requisiti di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del documento, l’organismo che lo ha rilasciato/approvato, la data del rilascio/approvazione, la data di scadenza, l’attuale vigenza;

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Del Servizio Di Agenzia Viaggi E Del Servizio Di Gestione Integrata Delle Trasferte