GARANZIA PROVVISORIA Clausole campione

GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussori...
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da:
GARANZIA PROVVISORIA. In base all’art. 93, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’Impresa dovrà disporre di una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2% dell’importo complessivo dell'accordo quadro. Ai sensi del citato art. 93, comma 8, l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse contraente dell'accordo quadro. Tale impegno non si applica nei casi di cui al citato art. 93, comma 8, secondo periodo. La garanzia provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia provvisoria, realizzata sotto forma di cauzione o di fidejussione, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione.
GARANZIA PROVVISORIA. (non richiesta in caso di affidamenti diretti ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a, d.lgs. 50/2016): Il concorrente dovrà presentare una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo a base di gara e con validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016. L'importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall'art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016.
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 2% del prezzo base dell’appalto ai sensi dell’art. 93, comma 1 del Codice e precisamente di importo pari ad € 106.359,29 (centoseimilatrecentocinquantanove/ventinove), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valido fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato, secondo le seguenti modalità:
GARANZIA PROVVISORIA. 1. Ai sensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria con le modalità e alle condizioni cui alla Documentazione di gara.
GARANZIA PROVVISORIA. Il Concorrente è tenuto ad inserire, nell'area “Risposta amministrativa” della “Fase di Offerta”, la garanzia provvisoria sotto forma di fidejussione o di cauzione. La fidejussione, da presentare in originale (file) firmata digitalmente, potrà essere rilasciata da Istituti Bancari o assicurativi o da intermediari finanziari con le modalità e secondo il testo di cui allo schema Allegato X al presente Bando. In caso di fidejussione prestata da intermediari finanziari, il Concorrente produce il modulo di fidejussione contenente gli estremi dell'autorizzazione al rilascio di garanzie nei confronti del pubblico. L’ammontare della garanzia è di Euro 83.340,00 (Euro ottantremilatrecentoquaranta/00), pari al In caso di prestazione della garanzia in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato o presso Agenzia autorizzata, a titolo di pegno a favore di Xxxxxxxx S.p.A., l’operatore economico dovrà produrre, a comprova dell’avvenuto versamento, la copia scansionata del titolo accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 firmata digitalmente dal proprio Legale Rappresentante o Procuratore. Tale cauzione è, in ogni caso, assoggettata a norme giuridiche di contabilità di Stato. In caso di prestazione della cauzione in numerario, la relativa somma va versata a favore di Xxxxxxxx S.p.A. a mezzo bonifico bancario presso: Poste Italiane S.p.A. – IBAN XX00X0000000000000000000000 intestato a ITALFERR S.p.A. - via Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 71 - 00155 Roma, con la seguente causale: “Cauzione provvisoria relativa all’affidamento dei servizi di plottaggio e consegna file PDM - CIG:6847630B07” (RdA-32008).” La garanzia copre la mancata sottoscrizione dell’Accordo Quadro, dopo l’aggiudicazione, per fatto dell’Aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave. In caso di Riunioni di Imprese e di Consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del Codice Civile, formalmente non costituiti, devono essere indicate quali intestatarie della garanzia nel cui interesse questa è prestata tutte le Imprese che intendono costituire il Raggruppamento. Nell’ipotesi di subentro di un nuovo soggetto nella posizione di Concorrente nei casi descritti dalla Avvertenza relativa al punto 10.1 del presente Bando, deve essere novata o ripresentata ex novo la garanzia provvisoria di cui al presente punto, senza altra modifica che la sostituzione del...
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria, ritenuta essenziale da RFI S.p.A. ai sensi dell’art. 83, co. 9, D.Lgs. 50/2016, a garanzia della serietà dell’of- ferta, pari al 1% dell’importo posto a base di gara, costituita mediante una delle due seguenti opzioni:
GARANZIA PROVVISORIA. (non richiesta sotto i 20000 €):