GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a base di gara e precisamente pari a Euro 57.358,04 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provviso- ria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microim- prese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen- te dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re- quisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provviso- ria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
a. in contanti oppure con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Sede di Piacenza, azienda di credito auto- rizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.
b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o inter- mediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il sog - getto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai se- guenti siti internet: • xxxx://xxx.xxxx...
GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussori...
GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,00% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” di cui all’articolo 106 del D.lgs. n. 385/1993), anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadro, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e n...
GARANZIA PROVVISORIA. La cauzione provvisoria dovrà essere presentata nella busta amministrativa, in alternativa: • in formato digitale originale pdf, firmato digitalmente tanto dal garante quanto dal garantito; • nel caso in cui il fidejussore sia impossibilitato a rilasciarla in modalità telematica, in formato cartaceo originale, allegandone sulla piattaforma MePA copia scansionata in formato pdf e firmata digitalmente dal concorrente. Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, i concorrenti dovranno produrre una cauzione provvisoria, a pena di esclusione, di € 1.920,00 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, da presentare in uno dei seguenti modi:
1. fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari, iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1/9/93 n.385, che svolgono in via esclusiva attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
2. versamento presso il Tesoriere Provinciale Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni - Succursale di Brescia - Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx, 22 - 25121 Brescia (ABI 05696 CAB 11200 C/C 13340/48 IBAN IT 68 C 00000 00000 000000000X00). In questo caso nella busta amministrativa inserire copia scansionata e firmata digitalmente della quietanza di versamento. Le concorrenti che effettueranno il versamento della cauzione tramite bonifico, dovranno allegare alla documentazione di gara copia, rilasciata dalla propria banca, dell’avvenuta esecuzione del bonifico sul conto succitato, fermo restando che l’effettivo introito da parte della Tesoreria Provinciale dovrà avvenire entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte, nonché indicare le proprie coordinate bancarie;
3. titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria Provinciale a favore della Provincia di Brescia. Qualora il deposito cauzionale venga costituito nei modi di cui ai punti 2) e 3), gli offerenti dovranno produrre una dichiarazione di istituto bancario o compagnia di assicurazioni o intermediario finanziario, iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs 1/9/93 n. 385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, e,a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa, come cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida sino all’approvazione del certificato di regolare esecuzione. La garanzia do...
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da:
a) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo a base di gara,
b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, a titolo di pegno a favore dell'Ulss n. 8 Berica, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. (IBAN: XX00X0000000000000000000000, Gara 9029519 CIG 9749978061)
b) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all’articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx La garanzia fideiussoria deve:
a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo ra...
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 1% dell’importo posto a base di gara (comprensivo degli oneri di sicurezza ed escluso l’importo relativo alle attività di progettazione) al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni. La garanzia è precisamente riportata per ogni lotto nelle tabelle sopra riportate;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
GARANZIA PROVVISORIA. (non richiesta in caso di affidamenti diretti ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a, d.lgs. 50/2016): Il concorrente dovrà presentare una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo a base di gara e con validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016. L'importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall'art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016.
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da:
a) una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base dell’appalto e precisamente di importo pari ad € 44.000,00. Si applicano le riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice;
b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico mediante versamento effettuato sul seguente IBAN XX00X0000000000000000000000 e causale “Procedura aperta per la fornitura di un sistema ibrido PET_TAC”;
b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all’articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: La garanzia fideiussoria deve:
a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
b) essere intestata a ...
GARANZIA PROVVISORIA. (non richiesta sotto i 20000 €):
GARANZIA PROVVISORIA. 1. Ai sensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria con le modalità e alle condizioni cui alla Documentazione di gara.