GARANZIA PROVVISORIA Clausole campione

GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussori...
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da:
GARANZIA PROVVISORIA. In base all’art. 93, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’Impresa dovrà disporre di una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2% dell’importo complessivo dell'accordo quadro. Ai sensi del citato art. 93, comma 8, l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse contraente dell'accordo quadro. Tale impegno non si applica nei casi di cui al citato art. 93, comma 8, secondo periodo. La garanzia provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia provvisoria, realizzata sotto forma di cauzione o di fidejussione, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione.
GARANZIA PROVVISORIA. (non richiesta in caso di affidamenti diretti ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a, d.lgs. 50/2016): Il concorrente dovrà presentare una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo a base di gara e con validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016. L'importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall'art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016.
GARANZIA PROVVISORIA. L’impresa concorrente dovrà prestare, secondo le modalità previste dall’art. 93 D. Lgs. 50/2016, una garanzia provvisoria pari al 2% del valore per ciasucn Lotto. La garanzia provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore a 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa dovrà essere prestata: • in contanti, con assegno circolare o in titoli di Stato, depositati presso il Tesoriere dell’AO San Xxxxxxxx UNICREDIT Banca di Roma, Agenzia n. 79 Xxxx - XXX 00000 CAB 05186 CIN G IBAN XX00X0000000000000000000000 BIC/SWIFT UNICRITM1B46 – presso Ospedale S. Xxxxxxxx, Via dell’Amba Aradam n. 8, 00000 - Xxxx (Interno edificio – Sala Xxxxxxx) sul c/c 000400007365 intestato ad Azienda Ospedaliera X. Xxxxxxxx – Addolorata, specificando la causale del versamento e la data; ovvero • mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell’AO San Xxxxxxxx, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, c.c., − prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’AO San Xxxxxxxxx di ogni variazione inerente il fideiussore quale, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante. La garanzia provvisoria deve essere altresì corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; tale impegno deve risultare anche in caso di versamento mediante deposito cauzionale. In caso di prestazione della garanzia con fidejussione bancaria o polizz...
GARANZIA PROVVISORIA. 1. Ai sensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria con le modalità e alle condizioni cui alla Documentazione di gara.
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a al 2% del prezzo a base di gara e precisamente di importo pari ad:  per il lotto 1 € 128.040,05 (euro centoventottomilaquaranta/05);  per il lotto 2 € 107.309,83 (euro centosettemilatrecentonove/83);  per il lotto 3 € 95.594,86 (euro novantacinquemilacinquecentonovantaquattro/86). Ai sensi dell’art. 93, co. 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, co. 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, co. 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto ai sensi dell’art.103 del Codice, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai fini dell’esonero dall’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice, le imprese presentano, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, apposita dichiarazione relativa al possesso dei requisiti dimensionali dettati dalla no...
GARANZIA PROVVISORIA. (non richiesta sotto i 20000 €):
GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria, ritenuta essenziale da RFI S.p.A. ai sensi dell’art. 83, co. 9, D.Lgs. 50/2016, a garanzia della serietà dell’offerta, pari al 2% dell’importo posto a base di gara, costituita mediante una delle due seguenti opzioni: