Factoring e centrale dei rischi Clausole campione
Factoring e centrale dei rischi. Nel gennaio 1994 è stata istituita, ad opera dell’Associazione Italiana per il factoring la “Centrale Rischi Factoring”, la quale appare aderire ai principi ispiratori della Centrale dei Rischi costituita da Banca Italia. Essa è stata progettata e pianificata sulla base delle specificità del contratto di factoring, e dei rischi creditizi che tale operazione comporta. Le società aderenti inviano, periodicamente, informazioni a tale centrale; la quale poi genererà un flusso di informazioni verso il factor: relativo alla clientela (cedenti e ceduti) già segnalata, ma anche ai potenziali clienti censiti dalla centrale. Le informazioni così raccolte e immesse in circolazione, consentono agli operatori aderenti di acquisire una visione uniforme e specifica dei rapporti di factoring, della connessa clientela e del grado di rischio che li contraddistingue. All’interno della Centrale dei Rischi, per quanto riguarda l’operazione di factoring, deve prendersi atto della presenza e dei ruoli fondamentali di due soggetti: il cedente ed il debitore ceduto. Le informazioni concernenti il primo soggetto si basano sull’anticipazione 70 Della stessa opinione appare la Cass., 10 gennaio 1992, n. 198, in Foro italiano, 1992, 4, fasc. I, p. 1110; affermando che l’attività di factoring fa conseguire all’impresa cedente: “ vantaggi notevoli quali la semplificazione della contabilità e dell’amministrazione aziendale, la eliminazione del rischio d’insolvenza dei clienti, l’acquisizione di una fonte supplementare di liquidità attraverso le anticipazioni pattuite, la garanzia di poter disporre di determinate somme in momenti prestabiliti e l’utilizzazione dell’opera di informazione e consulenza fornita dal factor”: cit. in: ▇.▇.▇▇▇▇▇▇, Le funzioni del contratto di factoring, in Rassegna di diritto civile, 1994, fasc. II, p. 250. corrisposta dal factor, il fido da questo concesso, e l’importo nominale dei crediti ceduti; mentre per le informazioni riguardanti il debitore deve essere individuato il valore nominale del credito ceduto, differenziato nelle componenti pro soluto e pro solvendo. L’oggetto della cessione è un credito commerciale non ancora scaduto, in tale ottica devono dunque considerarsi le scadenze di questi, le modalità e i tempi di adempimento delle controparti; il ritardo nella riscossione del credito, viene utilizzato come elemento informativo per la valutazione dell’andamento dell’operazione di factoring e per esprimere un giudizio sul rischio creditizio attinente ad...
