Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore. 1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli artt. 108 e 110 del Codice dei contratti. 2. Qualora l’esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di un’impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del Codice dei contratti.
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Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore. 1. In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la Stazione stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto impregiudicati i diritti e azione le azioni a tutela dei propri interessi, della procedura prevista delle facoltà previste dagli artt. 108 136 e 110 138 del Codice codice dei contratti.
2. Qualora l’esecutore sia un raggruppamento temporaneoassociazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di un’impresa mandante una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 18 e 18 19 dell’art. 48 37 del Codice dei contrattiContratti.
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