SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA sono ammessi alla gara i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, incluse le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016. Tuttavia in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTI), i RTI e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale4. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti. Ai fini della partecipazione alla gara i soggetti sopra indicati dovranno possedere i requisiti di ordine generale e speciale indicati nel prosieguo. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti richiesti, i seguenti soggetti giuridici: − IMPRESE SINGOLE; − RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D’IMPRESE (ATI); − CONSORZI.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli Operatori Economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e, limitatamente ai servizi di progettazione, gli Operatori Eco- nomici di cui all’art. 46 del medesimo D.Lgs., nonché gli Operatori Economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in pos- sesso dei requisiti di ordine generale e speciale di seguito specificati. Per i predetti soggetti troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 45 (Operatori Economici), 46 (Operatori Economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegne- ria), 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti tem- poranei e consorzi ordinari di Operatori Economici) del D.Lgs. 50/2016. Avvertenze per i concorrenti plurisoggettivi È consentita la partecipazione dei soggetti plurisoggettivi di cui all’art. 45, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 per i lavori, e di cui all’art. 46, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 per i servizi di progetta- zione, anche se non ancora costituiti. Le imprese cooptate sono ammesse per la sola esecuzione di lavorazioni che richiedono il possesso della attestazione SOA, esclusivamente nell’ipotesi in cui l’offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, sia in possesso dei requisiti di esecuzione suffi- cienti per l’assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell’Operatore Economico cooptato, ai sensi dell’art. 92, co. 5, del d.P.R. n. 207/2010. Per dette imprese cooptate è richiesto: • il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, da comprovare a valle della aggiudicazione, previa richiesta scritta di RFI S.p.A.; • il possesso di almeno una attestazione SOA, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste nel Bando, comunque in misura almeno pari all’entità dei lavori ad esse affidate; • che eseguano mediante cooptazione i lavori nei limiti di legge, ovvero per un importo non superiore al 20% del totale delle lavorazioni SOA, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una. Gli eventuali Operatori Economici cooptati non devono sottoscrivere le offerte tecniche ed economiche, né presentare il DGUE, fermo restando che qualora a fronte di verifica risul- tassero privi dei requisiti sopra indicati gli stessi non potranno eseguire alcuna prestazione. Per l’esecuzione delle prestazioni che richiedono l’iscrizione nei Sistemi di Qualificazione RFI è vietata la c...
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. 2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi alla gara gli operatori economici, di cui all’art. 34, comma 1, del D.lgs. 163/2006, in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: - operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 34, comma 1, del Codice; - operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del Codice; - operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 47 del Codice nonché del presente disciplinare di gara. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice e all’art. 92 del Regolamento. Costituiscono requisiti per la partecipazione:
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli e dal capitolato speciale d’appalto. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice che non incorrono in alcuna delle cause di esclusione come determinate dall’art. 80 dello stesso Xxxxxx. In particolare, l'esclusione di cui sopra opera qualora la circostanza prevista riguardi: – il titolare e il direttore tecnico, se il concorrente è un'impresa individuale; – il socio e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; – i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; – i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, e il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando Di Gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx. Non è ammessa la partecipazione alla gara degli operatori economici per i quali sussistano: – le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 nonché di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto; – le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, di tipo orizzontale, le quote percentuali di apporto dei requisiti di qualificazione indicate dalle imprese facenti parte del raggruppamento, consorzio ordinario, non potranno essere inferiori a quelle minime previste dalla normativa vigente, ai sensi dell’art.92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 per ogni categoria in cui sia costituito il raggruppamento/consorzio sia la stessa prevalente e/o scorporabile. In caso di raggruppamento temporaneo, consorz...
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti: i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010 nonchè dagli artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del d.P.R. n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi. Ai raggruppamenti temporanei ed ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara. Si precisa che i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs.50/2016 se intendono eseguire le prestazioni con la propria struttura (ai sensi dell’art. 94, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010) devono dichiarare di eseguire, in caso di aggiudicazione, le prestazioni oggetto dell’appalto direttamente in proprio o, in alternativa, indicare la consorziata per cui concorrono. Per i Consorzi stabili, trova applicazione l’art. 47 comma 2 lett. c). I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), D.Lgs.50/2016, devono indicare per quali consorziati concorrono.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti richiesti, i seguenti soggetti giuridici: ⮚ Imprenditori individuali; società commerciali; società cooperative (art. 34 comma 1 lett. a) D. Lgs. 163/06); ⮚ Raggruppamenti temporanei d’imprese (A.T.I.) (art. 34 comma 1 lett. d) D. Lgs. 163/06); ⮚ Consorzi fra società cooperative, consorzi stabili e consorzi ordinari (artt. 34, 35, 36 e 37 D. Lgs. 163/06, così come modificati dal D. Lgs. 113 del 31/07/07 e dal D. Lgs. 152/08); ⮚ Xxxxxxxx che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), costituito ai sensi del D. Lgs. 23 luglio 1991 n. 240 (art. 34 comma 1 lett. f) D. Lgs. 163/06); ⮚ Operatori economici, ai sensi dell’art. 3, comma 22 del D. Lgs. 163/06, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi (ai sensi dell’art. 34 comma 1 lettera f-bis (lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera g), D. Lgs. 152/08) del D. Lgs. 163 /06). E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 163/06, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del D. Lgs. 163/06, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 37 del D. Lgs. 163/06, è vietata qualsiasi modificazione alla ...