Fase dell’esecuzione Clausole campione

Fase dell’esecuzione. E’ il momento attuativo delle prestazioni pattuite dalle parti. In questa fase assume estrema importanza il ruolo del RESPONSABILE SCIENTIFICO, che è RUP del contratto (va nominato un responsabile per ciascuna parte). Di norma la commessa di ricerca si fonda sull'intuitu personae, cioè sulla conoscenza e fiducia riposta dall'impresa nei confronti di un particolare Ricercatore. Questi è responsabile dell'esecuzione delle attività e potrà avvalersi della collaborazione di altro personale. I nominativi per il personale di cui si avvale il Responsabile scientifico possono essere inseriti nell’Allegato tecnico, sia per condividere la responsabilità dell’esecuzione sia ai fini di certicare l’attività.
Fase dell’esecuzione. Il Responsabile del contratto si occuperà della stesura delle relazioni/rapporti tecnici, al cui rilascio può corrispondere il pagamento di una tranche del corrispettivo economico. • Al termine della attività va redatta una relazione o rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti, cui si collega l'erogazione a saldo del corrispettivo concordato. • Devono assumere la medesima forma scritta prevista per il contratto tutte le comunicazioni intermedie, relative alla gestione del contratto e allo svolgimento della prestazione pattuita; queste devono essere trasmesse via PEC per evitare contestazioni sull’adempimento della prestazione. Anche la relazione finale va inviata via PEC, meglio se si acquisisce una specifica approvazione da parte del committente.