Rapporti tecnici Clausole campione

Rapporti tecnici. Storia e applicazioni della legimatica, in “Codice di drafting”, Libro VI, sez. I, Produzione normativa e tecnologie dell’informazione, in “Tecniche Normative”, ISSN 1973-3313, 2008, (p.1-30).
Rapporti tecnici. 7.1 Il Centro Salute Globale sottoporrà relazioni tecniche di attuazione a COSPE dopo la realizzazione di ogni missione
Rapporti tecnici. Il Beneficiario si impegna a trasmettere al Coordinatore tutte le informazioni e la documentazione necessarie alla compilazione dei rapporti per EASME con la seguente tempistica: Progress Report 31/12/2020 Mid-term Report 30/06/2023 Final Report 30/12/2025 Il Coordinatore si impegna ad inviare una bozza di ciascuno dei rapporti previsti dal progetto al Beneficiario un mese prima della data ultima prevista per il ricevimento degli stessi da parte di EASME. Il Beneficiario si impegna a trasmettere al Coordinatore eventuali osservazioni su tali bozze entro dieci giorni dal ricevimento. Tipo di report Invio bozza alla Regione Calabria Invio osservazioni al Parco Nazionale dell'Aspromonte Progress Report 30/11/2020 10/12/2020 Mid-term Report 31/05/2023 10/06/2023 Final Report 30/11/2025 10/12/2025 Il Beneficiario, inoltre, fornirà tempestivamente eventuali informazioni integrative necessarie alla redazione dei rapporti o espressamente richieste da EASME in relazione ad essi.
Rapporti tecnici. Il Centro Salute Globale sottoporrà regolarmente relazioni tecniche di attuazione a COSPE così come di seguito descritto. - Il programma di rendicontazione è programmato in modo tale da consentire a COSPE di preparare i rapporti di attuazione del progetto generale richisti dall’ente finanziatore (AICS) secondo il contratto firmato tra AICS e COSPE. Pertanto, se delle variazioni interverranno tra COSPE e AICS modificando le date di rendicontazione, un addendum al presente accordo specificherà le nuove scadenze. - Rapporti narrativi e finanziari secondo il seguente programma (allegato 3): • 1a relazione: relativa alle attività espletate dalla stipula del presente Accordo ad aprile 2020, da presentare entro il 30/05/2020. • 2a relazione relativa alle attività da maggio a settembre 2020, da presentare entro il 31/10/2020, più un rapporto relativo alle attività per il mese di ottobre 2020 da presentare entro il 10/11/2020. • 3a relazione relativa alle attività da novembre 2020 a marzo 2021, da presentare entro il 31/04/2021, più un rappporto relativo alle attività per il mese di aprile 2021 saranno da presentare entro il 10/05/2021. • 4 ° rapporto relativo alle attività da maggio 2021 a settembre 2021, da presentare entro il 31/10/2022, più rapporto relativo alle attività per il mese di ottobre 2021 da presentare entro il 10/11/2021. • 5 ° rapporto relativo alle attività da novembre 2021 a marzo 2022, da presentare entro il 31/04/2022, più rapporto relativo alle attività per il mese di aprile 2022 da presentare entro il 10/05/2022. • 6 ° rapporto relativo alle attività da maggio 2021 a settembre 2022, da presentare entro il 31/10/2022, più rapporto relativo alle attività per il mese di ottobre 2022 da presentare entro il 10/11/2022. • Altri rapporti e documenti pertinenti, in caso venissero richiesti. Per la formazione, il Centro Salute Globale fornirà quanto segue: • CV e lettera di assegnazione del/dei formatore/i. • Buste paga del/dei formatore/i espatriati in missione. • Rapporti di formazione (entro 2 settimane dalla fine della formazione) (Allegato 4). Per le pezze giustificative in originale, sarà l’ufficio di Cospe a Dakar a richiederle direttamente al Distretto Sanitario di riferimento, in particolare: • Schede di partecipazione (inclusa la lista dei partecipanti in francese, firmata da ciuscun partecipante, riportante il numeor di carta d'identità e/o il numero di telefono) per ogni formazione e / o evento / iniziativa di sensibilizzazione realizzata....
Rapporti tecnici. Per ogni intervento, l’esecutore incaricato dalla ditta deve compilare un verbale di intervento riportante le seguenti informazioni minime: • data e numero di richiesta intervento da parte dell’Amministrazione; • data e luogo dell’intervento; • nome e cognome dell’esecutore; • motivazione dell’intervento; • tipologia di guasto ed anomalie riscontrate; • tipo di intervento effettuato; • esito dell’intervento; • eventuali componenti sostituiti o riparati; e, in caso di non risoluzione dell’intervento: • motivazione; • data prevista di risoluzione intervento. Il verbale di intervento deve essere firmato dall’esecutore e controfirmato dal personale presente nello stabile nel quale viene effettuato l’intervento. Entro 5 (cinque) giorni naturali consecutivi successivi all’intervento il verbale deve essere scansionato ed inviato per posta elettronica in formato pdf al personale del Servizio Impiantistica sportiva e comunale, all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx; trascorso inutilmente il suddetto termine, verrà applicata a carico dell’appaltatore una penale per ogni giorno di ritardo.
Rapporti tecnici. Il Beneficiario Associato deve fornire tutte le informazioni pertinenti al PNATE in tempo utile prima della presentazione delle relazioni alla Commissione e sarà disponibile con informazioni aggiuntive, qualora la Commissione ne faccia richiesta Il calendario di reporting per il progetto è il seguente: Tipo di Report Scadenza per la consegna dei report alla Commissione a cura del PNATE Scadenza per la consegna al PNATE della documentazione utile alla redazione dei report da parte del Beneficiario Associato Progress report 28/02/2021 31/01/2021 Midterm report 31/07/2022 30/05/2022 Progress report 30/11/2023 30/09/2023 Final report 30/12/2024 3/10/2024
Rapporti tecnici. Per ogni intervento, l’esecutore incaricato dalla ditta deve compilare un verbale di intervento riportante le seguenti informazioni … … e, in caso di non risoluzione dell’intervento: • motivazione; • data prevista di risoluzione intervento Ritardo rispetto all’eventuale data prevista di risoluzione intervento Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto alla data prevista di risoluzione verrà applicata una penale pari ad euro 50,00 (cinquanta).
Rapporti tecnici. 1. A fine incarico l’UNIVERSITA’ emetterà uno specifico Rapporto Tecnico Finale. I rapporti, le relazioni e tutta la corrispondenza dovranno essere inviati presso: Regione Lazio – Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, Area Attività Estrattive, Xxx Xxxx Xxxxxxxx Garibaldi, 7 - Roma

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  • Rapporto di lavoro a tempo parziale 1. Le amministrazioni possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante: a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni; b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessati. 2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità. 3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6. 4. L’amministrazione, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11, oppure nega la stessa qualora: a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2; b) l’attività di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità; c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione. 5. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008. 6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna. 7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali. 8. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi: a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015; b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche; c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità; d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno; e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti; f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero. 9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7. 10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. 11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10. 12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa. 13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno, decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.

  • Soggetti autorizzati al trattamento I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Rapporto di lavoro Al rapporto di formazione e lavoro si applicano tutte le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale ordinario salvo quanto diversamente previsto dalla presente lettera. La durata del periodo di prova sarà pari a: - 4 settimane di prestazione effettiva per i contratti di durata pari a 18 mesi; - 2 mesi di prestazione effettiva per i contratti sino a 24 mesi. In caso di trasformazione del contratto di formazione e lavoro in assunzione a tempo indeterminato, si intende assolto il periodo di prova. Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo di formazione-lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio, inclusi gli aumenti periodici di anzianità. Qualora il contratto di formazione e lavoro non sia trasformato alla sua scadenza in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, allo scopo di agevolare il reperimento di nuove opportunità di lavoro, al lavoratore, con contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, saranno corrisposte, in aggiunta alle spettanze di legge e di contratto, due mensilità retributive, composte da retribuzione tabellare e contingenza riferite al parametro retributivo attribuito per contratti di durata di ventiquattro mesi. Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e verrà calcolato nella misura di un ventiquattresimo di mese per ogni mese di durata del contratto. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro per le professionalità considerate intermedie ed elevate, il datore di lavoro, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Ministero del lavoro, trasmette agli uffici competenti per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori interessati. Per il limite di età di assunzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni in tema di contratto di formazione-lavoro, nonchè in materia di abilitazioni professionali. Per le limitazioni all'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali. La facoltà di assunzione mediante i contratti di formazione e lavoro non è esercitabile dalle aziende che, al momento della richiesta di avviamento, risultino non aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. Ai fini sopra indicati, non si computano, comunque, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova ovvero a iniziativa del lavoratore, per fatto da lui dipendente od a lui imputabile (ivi compreso il mancato conseguimento delle abilitazioni richieste), nonchè i contratti per i quali, al termine del rapporto, i lavoratori abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente paragrafo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di formazione e lavoro. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio anche i giovani per i quali il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo del Sistema. In ogni caso è indispensabile: a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema; b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema; c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS; d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: - un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digita le (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05); - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 9 1 0/14; - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni: I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro; II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100 1 4; III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

  • Trattamento di fine rapporto Oltre al preavviso di cui all’art.25, o, in difetto, alla corrispondente indennità di cui al penultimo comma dello stesso articolo, la lavoratrice ed il lavoratore assunta/o a tempo indeterminato avrà diritto, fino al 31 maggio 1982, sia in caso di licenziamento, sia in caso di dimissioni, ad una indennità commisurata ad una mensilità di retribuzione di cui all’art. 54 per ogni anno di servizio prestato per tutta la durata del rapporto di lavoro. Il calcolo dell'indennità va effettuato per tutto il personale e per l'intera anzianità sulla base della retribuzione di cui all’art.54, maggiorata dei ratei di 13° e 14° mensilità. Ai sensi dell'art. 2121 del C.C. modificato con legge 31 marzo 1977 n. 91, gli aumenti derivanti dall'indennità di contingenza maturati posteriormente al 31 gennaio 1977 sono esclusi dalla base di computo della indennità di anzianità. Non costituiscono accessori computabili agli effetti del presente articolo, i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario, l'aggiunta di famiglia, le gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili, e le indennità non continuative. Le frazioni di anno saranno conteggiate per 12° e la frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni sarà considerata mese intero. A partire dal 1 giugno 1982 trova piena applicazione la Legge 29 gennaio 1982 n. 297. L'indennità di anzianità deve essere versata entro 20 giorni dalla data di cessazione del servizio. In caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili alla lavoratrice od al lavoratore sarà conteggiato l'interesse legale con decorrenza dal giorno dell'effettiva cessazione del servizio. In caso di decesso della dipendente o del dipendente l'indennità di anzianità e quella sostitutiva di preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto secondo le norme contenute nel Codice Civile.

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • RELAZIONE TECNICA PREMESSA

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

  • Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale Parte terza - Disciplina dei rapporti di lavoro - Titolo XXXI - Norme disciplinari