Flussi informativi e monitoraggio. 1. Per consentire al Dipartimento il monitoraggio dello stato di realizzazione degli interventi previsti nel progetto, con decorrenza dalla data di avvio delle attività, la Regione deve trasmettere al Dipartimento, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, una relazione semestrale compilando l’apposita “Scheda di monitoraggio” (Allegato 2). 2. La relazione di cui al comma 1 del presente articolo deve essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Dipartimento xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx. 3. Le Parti si impegnano, comunque, ad intrattenere un rapporto continuo e diretto al fine di ottimizzare i flussi di informazione indispensabili per un efficace coordinamento. 4. Il Dipartimento si riserva di effettuare verifiche a campione, sulla base di modalità e termini concordati con il Coordinamento delle Regioni, anche attraverso l’analisi di documenti diversi da quelli di cui al comma 1. A seguito dei controlli effettuati, il Dipartimento può inviare alla Regione osservazioni e rilievi, unitamente ad eventuali prescrizioni alle quali la Regione deve uniformarsi.
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Flussi informativi e monitoraggio. 1. Per consentire al Dipartimento il monitoraggio dello stato di realizzazione degli interventi previsti nel progetto, con decorrenza dalla data di avvio delle attività, la Regione deve trasmettere al Dipartimento, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, una relazione semestrale compilando l’apposita “Scheda di monitoraggio” (Allegato 2).
2. La relazione di cui al comma 1 del presente articolo deve essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Dipartimento xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx.
3. Le Parti si impegnano, comunque, ad intrattenere un rapporto continuo e diretto al fine di ottimizzare i flussi di informazione indispensabili per un efficace coordinamento.
4. Il Dipartimento si riserva di effettuare verifiche a campione, sulla base di modalità e termini concordati con il Coordinamento delle Regioni, anche attraverso l’analisi di documenti diversi da quelli di cui al comma 1. A seguito dei controlli effettuati, il Dipartimento può inviare alla Regione osservazioni e rilievi, unitamente ad eventuali prescrizioni alle quali la Regione deve uniformarsi.
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