Informazione Clausole campione

Informazione. 1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti.
Informazione. 1. L’informazione è disciplinata dall’art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
Informazione. Il diritto di informazione potrà essere esercitato dal RLS/RLST su tutta la materia concernente la valutazione del rischio in azienda. La documentazione inerente le assicurazioni sociali obbligatorie potrà, altresì, essere consultata, fatto salvo il diritto alla riservatezza dei lavoratori.
Informazione. 1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. Pertanto, essa è resa preventivamente e in forma scritta dagli Enti ai soggetti sindacali di cui all’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie) secondo quanto previsto dal presente articolo.
Informazione. 1. L’informazione si propone di xxxxxx sulla trasparenza decisionale e sulla prevenzione dei conflitti, pur nella distinzione dei ruoli, i comportamenti delle parti.
Informazione. L'azienda - allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali - informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art. 10 (pag. 31), comma 2, (Composizione delle delegazioni), del CCNL dell’8 giugno 2000, I biennio economico, sugli atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici, la gestione complessiva delle risorse umane e la costituzione dei fondi previsti dal presente contratto. • Nelle materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa o la concertazione e la consultazione, l'informazione è preventiva. Il contratto integrativo individuerà le altre materie in cui l' informazione dovrà essere preventiva o successiva. • Ai fini di una più compiuta informazione le parti, a richiesta, si incontrano comunque con cadenza almeno annuale ed, in ogni caso, in presenza di iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi ovvero per l'innovazione tecnologica nonché per gli eventuali processi di dismissione, esternalizzazione e trasformazione degli stessi.
Informazione. Al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza del servizio, l'ANINSEI e le scuole/istituti garantiscono una costante informazione preventiva alle XX.XX. della scuola firmatarie del presente CCNL, nazionali e territoriali, firmatarie e alle RSA sugli atti che riguardano il personale dipendente, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi e la gestione del personale.
Informazione. Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato e somministrazione di lavoro a tempo determinato dovrà ricevere, come i lavoratori assunti a tempo indeterminato, una informazione/for- mazione riferita alla tipologia dell’attività oggetto del contratto atta a prevenire i rischi specifici connessi all’esecuzione del lavoro. A tal fine le Parti individuano nell’EBIT, e nelle sue declinazioni territoriali, lo strumento attra- verso il quale possono essere realizzate tutte quelle iniziative che consentano, ai lavoratori a tempo determinato e somministrazione di lavoro a tempo determinato, di cogliere le opportunità di una for- mazione adeguata finalizzata ad aumentarne la qualificazione, promuoverne lo sviluppo e miglio- rarne la mobilità occupazionale. Inoltre le Parti individuano nell’Anagrafe, istituita presso l’ EBIT, lo strumento atto a fornire ai lavoratori a tempo determinato e somministrazione di lavoro a tempo determinato informazio- ni circa le possibilità di impiego a tempo indeterminato che si rendessero disponibili presso le imprese. In caso di assunzioni a tempo indeterminato, le imprese considereranno prioritariamente even- tuali domande presentate da lavoratori in forza con contratto a tempo determinato e somministra- zione di lavoro a tempo determinato.
Informazione. 1. Ciascuna amministrazione, nell'ambito della propria autonomia e delle distinte responsabilità fornisce informazioni ai soggetti sindacali di cui all'art. 6 in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
Informazione. 1. Ciascuna amministrazione, allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli di relazioni sindacali, fornisce, ai soggetti sindacali, di cui all'art. 8 della presente Parte prima, tutte le informazioni sugli atti di valenza generale concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane, inviando tempestivamente la documentazione necessaria.