Informazione Clausole campione

Informazione. 1. L’informazione si propone di xxxxxx sulla trasparenza decisionale e sulla prevenzione dei conflitti, pur nella distinzione dei ruoli, i comportamenti delle parti. 2. Ciascun Ente fornisce informazioni ai soggetti sindacali di cui all’articolo 41 in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro. 3. Gli enti sono tenuti a fornire un’informazione preventiva, facendo pervenire tempestivamente la documentazione necessaria, sulle seguenti materie: a) articolazione dell’orario di lavoro e di servizio; b) definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro laddove previsti e delle dotazioni organiche; c) verifica periodica della produttività delle strutture; d) stato dell’occupazione anche a tempo determinato e parziale; e) criteri generali di riorganizzazione degli uffici, di programmazione della mobilità, di innovazione e di sperimentazione gestionale; f) criteri generali riguardanti l’organizzazione del lavoro e le sue modifiche; g) modalità di realizzazione dei progetti e ambito delle professionalità da impiegare nei progetti di telelavoro; h) adozione di forme di lavoro flessibili, di cui all’art. 36, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001; i) bilancio preventivo e consuntivo. j) modalità di gestione delle eventuali eccedenze di personale secondo la disciplina e nei rispetto dei tempi e delle procedure dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001; k) modalità e cadenze delle verifiche ai fini del passaggio dei ricercatori e tecnologi dalla posizione stipendiale in godimento a quella immediatamente successiva. 4. Nelle seguenti materie l’informazione è successiva e ha per oggetto gli atti di gestione adottati e i relativi risultati: a) attuazione dei programmi di formazione del personale; b) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; c) andamento generale della mobilità del personale; d) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni; e) distribuzione complessiva delle risorse per la produttività collettiva e il miglioramento dei servizi, e per la qualità della prestazione individuale; f) andamento a consuntivo del ricorso al lavoro interinale; g) attuazione delle iniziative relative ai servizi sociali in favore del personale; h) attuazione delle materie oggetto di informazione preventiva. 5. Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato dall’amministrazione consenta la raccolta e l’utilizzo di dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei si...
Informazione. 1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. Pertanto, essa è data preventivamente e in forma scritta dalle Aziende o Enti ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 3, (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) secondo quanto previsto dal presente articolo. 2. Xxxxx restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l’informazione consiste nella preventiva trasmissione puntuale di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’Azienda o Ente, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla. 3. L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali gli articoli 6 (Confronto) e 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) nonché 7 (Confronto regionale) prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. 5. Sono altresì oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 165/2001 ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il diritto di informativa alle XX.XX. L’informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell’adozione degli atti. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 dell’Art. 6 (Confronto) per le materie oggetto di informazione di cui al comma 4. 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 4 (Informazione) del CCNL del 21 maggio 2018.
Informazione. 1. L’informazione è disciplinata dall’art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente. 2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce: a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4); a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4); b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1); c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2). 3. Il dirigente fornisce l’informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l’eventuale documentazione.
Informazione. 1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti. 2. Xxxxx restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente contratto, l’informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa previste nei successivi artt. 6 e 7. 3. L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte. 4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. 5. I soggetti sindacali ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro. 6. Nelle Istituzioni scolastiche ed educative l’informazione di cui al comma 4 è data dal dirigente scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico.
Informazione. Il diritto di informazione potrà essere esercitato dal RLS/RLST su tutta la materia concernente la valutazione del rischio in azienda. La documentazione inerente le assicurazioni sociali obbligatorie potrà, altresì, essere consultata, fatto salvo il diritto alla riservatezza dei lavoratori.
Informazione. 1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. 2. Xxxxx restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l’informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’Azienda o Ente, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla. 3. L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da assumere, prima della loro definitiva adozione, ed esprimere osservazioni e proposte. 4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli 5 (Confronto), 6 (Confronto regionale) e 8 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.
Informazione. 1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. 2. Xxxxx restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l’informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’amministrazione, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla. 3. L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all’art.7, comma 3, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte. 4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli 5 e 7 prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.
Informazione. Valutata la sempre crescente importanza che assume una informazione preventiva, coinvolgente e rapida nel processo di profondo rinnovamento delle relazioni interne, nel quale sono oggi coinvolte le Società Sara Assicurazioni e Xxxx Xxxx, la Direzione Aziendale si impegna a valorizzare i momenti di interazione con le rappresentanze dei Lavoratori. A tale scopo: a) nel corso di ciascun semestre e comunque entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno (informativa semestrale) ed il 15 marzo dell’anno successivo (informativa di bilancio), la Direzione effettuerà incontri con le RSA per fornire informazioni di carattere generale in merito all’andamento delle Società Sara Assicurazioni Spa e XXXX Xxxx Spa con particolare riferimento alle problematiche riguardanti i Lavoratori, anche in ordine alla organizzazione del lavoro, all’applicazione dei contratti vigenti, nonché ai programmi di formazione; b) entro il 15 novembre di ogni anno la Direzione fornirà i dati relativi ai bilanci semestrali delle suddette Società; c) altri incontri saranno indetti, a scopo di informazione preventiva, ogni qualvolta intervenissero modificazioni significative nell’ambito delle competenze attribuite a ciascun settore di lavoro; d) debbano essere fornite notizie sul Piano Industriale o su iniziative che potrebbero avere un impatto significativo sul bilancio presente e futuro delle suddette Società; e) debbano essere comunicate alle RSA, significative modificazioni di tipo organizzativo o razionalizzazioni. La data di ciascun incontro sarà comunicata con congruo anticipo alle RSA, le quali potranno far pervenire alla Direzione, in tempo utile, un elenco degli argomenti di pertinenza da loro proposti. In occasione di ogni incontro le RSA potranno peraltro esprimere valutazioni ed indicazioni intese a contribuire alla migliore soluzione dei problemi trattati. Potranno inoltre essere indette, in orario di lavoro e con la partecipazione di una delegazione RSA ristretta, riunioni di settore dei dipendenti ogni qualvolta intervenissero modificazioni di significativo rilievo nelle procedure di lavoro. E’ altresì facoltà delle RSA rappresentare alla Direzione, anche al di fuori degli incontri previsti nei commi precedenti, problemi e richiedere notizie specifiche in materia di: a. organizzazione di corsi aziendali di formazione e di partecipazione dei Lavoratori agli stessi; b. domande di rotazione delle mansioni ed accoglimento delle medesime; c. trasferimenti dei Lavoratori; d. inquadrament...
Informazione. 1. L’amministrazione - allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali - informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art. 13 (Composizione delle delegazioni), sugli atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro dei dirigenti, l’organizzazione degli uffici, la gestione complessiva delle risorse umane e la costituzione dei fondi previsti dal presente contratto. 2. Nelle materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa o la concertazione e la consultazione, l’informazione è obbligatoriamente preventiva. Il contratto integrativo individuerà le altre materie in cui l’informazione dovrà essere preventiva o successiva. 3. Ai fini di una più compiuta informazione le parti, su richiesta, si incontrano comunque con cadenza almeno annuale ed, in ogni caso, in presenza di iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi ovvero per l’innovazione tecnologica nonché per eventuali processi di dismissione, esternalizzazione e trasformazione degli stessi. 4. L’informazione preventiva è data, in particolare, sui criteri generali inerenti le seguenti materie: a) graduazione delle posizioni dirigenziali, correlate alle funzioni e alle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione dei dirigenti; b) conferimento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali, nonché le relative procedure; c) sistemi di valutazione dell’attività dei dirigenti; d) tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro; e) condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale; f) gestione delle iniziative socio-assistenziali a favore dei dirigenti; g) le implicazioni derivanti dai processi di riorganizzazione e ristrutturazione interni all’amministrazione.
Informazione. 1. L’Ente informa periodicamente e tempestivamente la RSU e le XX.XX territoriali di cui all’art. 10, comma 2, del CCNL del 1.4.1999 sugli atti di valenza generale anche di carattere finanziario concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane. 2. L’informazione deve essere preventiva e scritta nel caso in cui le materie sono previste dal contratto nazionale, dal presente contratto o da disposizioni di legge come oggetto di contrattazione, concertazione e consultazione. 3. Su richiesta di una delle parti, a cadenza almeno annuale, le parti si incontrano in presenza di iniziative concernenti: a. linee di organizzazione dei servizi; b. innovazione tecnologica degli stessi; c. processi di dismissione, esternalizzazione, trasformazione dei servizi. 4. Relativamente alla RSU l’informazione sarà indirizzata al suo coordinatore individuato dalla stessa previa comunicazione all’Amministrazione, fino a diversa comunicazione, che provvederà a dar conto dell’informazione necessaria agli altri componenti della RSU. Relativamente alle XX.XX. titolari l’informazione è effettuata a mezzo fax o posta elettronica certificata.