Monitoraggio Clausole campione

Monitoraggio. Il Fornitore si impegna a fornire alla Xx.Xx.Xx. alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed evasi e alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti secondo le modalità di seguito indicate. I flussi dovranno essere inviati con cadenza trimestrale entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di competenza. Il flusso concernente gli ordini evasi deve contenere almeno i seguenti campi: - lotto di riferimento - Codice Amministrazione contraente (riferimento alla codifica ministeriale) - codice prodotto; - data e quantitativo del dispositivo consegnato; - data e quantitativo eventuale apparecchiature consegnate a noleggio - numero e data dell’ordinativo di fornitura; - valore economico; - ogni altro eventuale dato utile a Xx.Xx.Xx. per svolgere l’attività di monitoraggio; Il file conterrà un numero di record pari alle tipologie di prodotti ordinati. Ogni file trimestrale dovrà essere nominato con la seguente regola: anno_trimestre_prodotto (esempio file del 4° trimestre del 2018 relativo al prodotto XXX assume come nome file: 2018_04_XXX).
Monitoraggio. In occasione dell'instaurazione di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato, le aziende sono tenute a darne comunicazione scritta all'apposita Commissione costituita presso l'Ente bilaterale territoriale e, su richiesta di questa, a fornire indicazione analitica delle tipologie dei contratti intervenuti. La Commissione, ove ritenga che venga a configurarsi un quadro di utilizzo anomalo degli istituti, ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente contratto.
Monitoraggio. Il Fornitore si impegna a fornire alla Xx.Xx.Xx. alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed evasi e alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti secondo le modalità di seguito indicate. I flussi dovranno essere inviati con cadenza mensile entro il giorno 20 del mese successivo. Il flusso concernente gli ordini evasi deve contenere almeno i seguenti campi: - Codice Amministrazione contraente (riferimento alla codifica ministeriale) - codice ISO del prodotto e numero di BD/RDM; - data e quantitativo consegnato; - numero e data dell’ordinativo di fornitura; - valore economico; - CIG relativo al contratto di fornitura; - ogni altro eventuale dato utile a Xx.Xx.Xx. per svolgere l’attività di monitoraggio; Il file conterrà un numero di record pari alle tipologie di prodotti ordinati. Ogni file mensile dovrà essere nominato con la seguente regola: anno_mese_prodotto (esempio file del 4° mese del 2017 relativo al prodotto XXX assume come nome file: 2017_04_XXX). L’Amministrazione contraente a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di accertata violazione di tali norme o disposizioni. Le penali saranno eventualmente applicate come segue: • In caso di mancata fornitura di prodotto conforme si applicherà una penale del 3% del valore dell’ordine per l’importo della merce non conforme, anche in caso di sostituzione di prodotto difforme per ogni giorno di ritardo (dall’ottavo giorno in poi) (competenza Amministrazione contraente). • In caso di reiterato ritardo nella consegna che si protragga oltre il quindicesimo giorno, l’Amministrazione contraente potrà approvvigionarsi prezzo terzi in danno del fornitore inadempiente (competenza Amministrazione contraente). • In caso di mancata tempestiva comunicazione relativa all’indisponibilità temporanea dei prodotti sarà applicata una sanzione pari al 3% del valore contrattuale, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. (competenza Amministrazione contraente). • Attività d supporto/assistenza resa in modo difforme da quanto previsto all’art. 5.2, sarà applicata penale di € 300 ((competenza Amministrazione contraente). • In caso di consegna di prodotto fornito con scadenza inferiore ai due terzi della validità complessiva il prodotto sarà respinto e si applicherà una penale del 10% del valore dell’ordine, salvo...
Monitoraggio. La Ditta aggiudicataria s’impegna a fornire a Xx.Xx.Xx. alcuni dati a fini reportistici, attraverso il “File Report Trimestrale”, con riguardo all’andamento dei consumi ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale e/o leggibile dai comuni software di produttività individuale, quali Ms Excel, Access, etc. I flussi dovranno essere inviati a Xx.Xx.Xx. con cadenza trimestrale entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di competenza. Ogni file attinente al Report Trimestrale dovrà essere nominato con la seguente regola: anno_trimestre di riferimento_lotto e dovrà contenere i dati dettagliati per mese. Il flusso concernente il servizio erogato deve contenere almeno i seguenti campi: ✓ Azienda Sanitaria; ✓ Codice identificativo del Fornitore, ✓ Codice identificativo prodotto del fornitore; ✓ Codice identificativo prodotto; ✓ Quantitativo ordinato; ✓ Quantitativo consegnato; ✓ Quantitativo consegnato, dettagliato per codice identificativo del prodotto; ✓ Valore economico; ✓ Data consegna; ✓ CIG derivato dell’Ordinativo di fornitura.
Monitoraggio. Il D.S.G.A. acquisirà le necessarie informazioni finalizzate a promuovere azioni di monitoraggio e controllo degli atti connessi con l’applicazione del presente regolamento per poter relazionare in sede di adunanza degli Organi Collegiali preposti. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte della Giunta Esecutiva, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e l’eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.
Monitoraggio. Il Collocamento Mirato provvede, con cadenza almeno annuale, a monitorare lo stato di avanzamento delle convenzioni sottoscritte ai sensi della presente convenzione quadro e a mettere a disposizione tali dati alle parti firmatarie della stessa e a Regione Lombardia. Il monitoraggio fa riferimento ai seguenti dati/informazioni che saranno esposti in maniera aggregata: • dati relativi ai datori di lavoro sottoscrittori • numero di disabili assunti in convenzione per tipologia di rapporto di lavoro (TI/TD) e orario settimanale • numero di disabili assunti in convenzione e tipo di disabilità • numero di disabili assunti per tipologia di contratto, e durata del contratto individuale di lavoro, per tipo di genere, età e tipo di disabilità • valore della commessa • durata della commessa • attività della commessa
Monitoraggio. 0.Xx Beneficiario provvede a fornire alla Regione i dati economici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Operazione, imputando gli stessi nel sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte con le credenziali ricevute unitamente alla notifica del Decreto di approvazione della Convenzione, ovvero attraverso l’utilizzo di appositi moduli di modelli messi a disposizione dalla Regione. 0.Xx Beneficiario si impegna a caricare nella sezione documentale del sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte tutti gli atti e la documentazione relativi all’Operazione, compresa l’intera documentazione giustificativa della spesa. 3.Entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza di ciascun bimestre (febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, dicembre), il Beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione i dati economici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Operazione, nonché gli atti e la documentazione progettuale relativi alla stessa, compresa l’intera documentazione giustificativa della spesa, con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, per garantire alla Regione il rispetto degli obblighi e impegni di monitoraggio nei confronti dello Stato e dell’UE. In assenza di avanzamento dei dati rispetto al bimestre precedente, il Beneficiario deve comunque comunicare la circostanza dell’assenza di ulteriore avanzamento e confermare i dati precedenti. 4.Nell’eventualità che per 12 (dodici) mesi consecutivi non sia stato registrato alcun avanzamento della spesa e non sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento, la Regione, previo invito a ottemperare agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2, procede all'avvio del procedimento di revoca del contributo finanziario e al recupero delle eventuali somme già versate. 0.Xx regolare trasmissione dei dati di monitoraggio di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 costituisce condizione necessaria per l’erogazione, da parte della Regione, delle quote del contributo finanziario così come disciplinato dall’art. 6 della presente Convenzione. 0.Xx trasmissione puntuale dei dati di monitoraggio di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, costituisce altresì condizione per accedere a eventuali istituti premiali previsti da successivi Avvisi, in rispondenza e conformità alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.
Monitoraggio. Con frequenza di norma trimestrale il Comune attiva la consultazione dei sottoscrittori, anche con incontri diretti, per la programmazione successiva delle attività e la valutazione di eventuali ambiti di miglioramento.
Monitoraggio. 1. Ai fini del monitoraggio di cui all'art. 9 del attuativo, l'istituzione formativa realizza, anche in relazione ai compiti istituzionali previsti dai rispettivi ordinamenti, apposite azioni di monitoraggio e autovalutazione dei percorsi di cui al presente protocollo.
Monitoraggio. Gli Aggiudicatari dell’Accordo Quadro, si impegnano a trasmettere alla Xx.Xx.Xx. un Report semestrale contenente informazioni utili per il monitoraggio della fornitura, con particolare riguardo alle informazioni inerenti l’installazione e collaudo. In ogni caso, il Fornitore si impegna a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni contraenti ed alla Xx.Xx.Xx., ciascuno per le proprie competenze, di monitorare la conformità dei termini di fornitura previsti nel presente Accordo Quadro e successivi Appalti Specifici. I dati da inviare dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo al periodo di pertinenza dei dati (ovvero i dati relativi al semestre N dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo al semestre N). Se non esistono dati relativi al semestre N da inviare, il Fornitore dovrà comunicare a Xx.Xx.Xx. tale assenza di dati.