Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di prima fascia. 1. Presso ciascuna Amministrazione è confermato il fondo per la retribuzione di posizione (fissa e variabile) e di risultato dei dirigenti di prima fascia. 2. Il finanziamento del fondo di cui al comma 1 continua ad essere assicurato mediante l'utilizzo delle risorse storiche come determinate al 31 dicembre 2001 ai sensi dei precedenti contratti collettivi di riferimento, con le modalità ivi previste e precisamente: a) le risorse previste dall’art. 41, comma 2, lett. a) e c) del CCNL Area I del 5 aprile 2001; b) le risorse previste dall’art. 5 del CCNL Area I per il biennio economico 2000-2001 del 5 aprile 2001. 3. Per ciascun esercizio finanziario il fondo continua ad essere alimentato come segue: a) i compensi derivanti da incarichi aggiuntivi previsti di cui all’art. 24 comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001 e disciplinati dall’art. 26 (Incarichi aggiuntivi); b) l’importo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio; c) eventuali risorse aggiuntive derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della legge n. 449 del 1997. 4. In relazione al comma 3, lett. b), l’intero importo delle retribuzioni individuali di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio, confluisce, in via permanente, nel fondo a decorrere dall’esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Per l’anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dirigente cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a 15 giorni. L’importo accantonato confluisce nel fondo con decorrenza dall’anno successivo. 5. Il fondo è ulteriormente incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti importi annui lordi per ciascun dirigente di prima fascia, ivi compreso il rateo di tredicesima mensilità: ▪ □€ 2.626,00 a decorrere dal 01/01/2002; ▪ ulteriori € 3.744,00 a decorrere dal 01/01/2003. 6. Le risorse di cui al comma 5 concorrono interamente al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa di cui all’art. 53, comma 4 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia). 7. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazione organiche, le Amministrazioni nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 39, comma 1, della legge n. 449 del 1997, valutano anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e adeguano le disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.
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Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di prima fascia. 1. Presso ciascuna Amministrazione ciascun ente o agenzia è confermato il fondo per la retribuzione di posizione (fissa e variabile) e di risultato dei dirigenti di prima fascia.
2. Il finanziamento del fondo di cui al comma 1 continua ad essere assicurato mediante l'utilizzo delle risorse storiche come determinate al 31 dicembre 2001 ai sensi dei precedenti contratti collettivi di riferimentonazionali, con le modalità ivi previste e precisamente:
a) le risorse previste dall’art. 41, comma 2, lett. a) e c) del CCNL Area I del 5 aprile 2001;
b) le risorse previste dall’art. 5 del CCNL Area I per il biennio economico 2000-2001 del 5 aprile 2001previste.
3. Per ciascun esercizio finanziario il fondo continua ad essere alimentato come segue:
a) i compensi derivanti da incarichi aggiuntivi previsti di cui all’art. 24 comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001 e disciplinati dall’art. 26 (Incarichi aggiuntivi)61, comma 2;
b) l’importo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio;
c) eventuali risorse aggiuntive derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della legge n. 449 del 1997;
d) limitatamente alle agenzie fiscali, le risorse di cui all’art. 59, comma 4, lettera c), del d. lgs. 30 luglio 1999, n. 300, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della gestione;
e) altre eventuali risorse previste da specifiche disposizioni di legge, quali, ad esempio, quelle di cui all’art. 18 della legge n. 88/1989 per gli enti cui si applica tale disciplina.
4. In relazione al comma 3, lett. b), l’intero importo delle retribuzioni individuali di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio, confluisce, in via permanente, nel fondo a decorrere dall’esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Per l’anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dirigente cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a 15 giorni. L’importo accantonato confluisce nel fondo con decorrenza dall’anno successivo.
5. Il fondo è ulteriormente incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, incrementato dei seguenti importi annui lordi per ciascun dirigente percentuali, calcolati sul monte salari anno 2001 relativo ai dirigenti di prima fascia, ivi compreso il rateo di tredicesima mensilità: ▪ □€ 2.626,00 - 1,63% a decorrere dal 01/01/2002; ▪ ulteriori € 3.744,00 - ulteriore 2,33% a decorrere dal 01/01/2003.
6. Le risorse di cui al comma 5 concorrono interamente al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa di cui all’art. 5350, comma 4 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia)4.
7. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazione organiche, le Amministrazioni amministrazioni, nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 39, comma 1, della legge n. 449 del 1997, valutano anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e adeguano le disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.
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Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di prima fascia. 1. Presso ciascuna Amministrazione è confermato il fondo per la retribuzione di posizione (fissa e variabile) e di risultato dei dirigenti di prima fascia.
2. Il finanziamento del fondo di cui al comma 1 continua ad essere assicurato mediante l'utilizzo delle risorse storiche come determinate al 31 dicembre 2001 ai sensi dei precedenti contratti collettivi di riferimento, con le modalità ivi previste e precisamente:
a) le risorse previste dall’art. 41, comma 2, lett. a) e c) del CCNL Area I del 5 aprile 2001;
b) le risorse previste dall’art. 5 del CCNL Area I per il biennio economico 2000-2001 del 5 aprile 2001.
3. Per ciascun esercizio finanziario il fondo continua ad essere alimentato come segue:
a) i compensi derivanti da incarichi aggiuntivi previsti di cui all’art. 24 comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001 e disciplinati dall’art. 26 (Incarichi aggiuntivi);
b) l’importo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio;
c) eventuali risorse aggiuntive derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della legge n. 449 del 1997.
4. In relazione al comma 3, lett. b), l’intero importo delle retribuzioni individuali di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio, confluisce, in via permanente, nel fondo a decorrere dall’esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Per l’anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dirigente cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a 15 giorni. L’importo accantonato confluisce nel fondo con decorrenza dall’anno successivo.
5. Il fondo è ulteriormente incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti importi annui lordi per ciascun dirigente di prima fascia, ivi compreso il rateo di tredicesima mensilità: ▪ □€ .€ 2.626,00 a decorrere dal 01/01/2002; ▪ ulteriori € 3.744,00 a decorrere dal 01/01/2003.
6. Le risorse di cui al comma 5 concorrono interamente al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa di cui all’art. 53, comma 4 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia).
7. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazione organiche, le Amministrazioni nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 39, comma 1, della legge n. 449 del 1997, valutano anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e adeguano le disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.
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Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di prima fascia. 1. Presso ciascuna Amministrazione ciascun ente o agenzia è confermato il fondo per la retribuzione di posizione (fissa e variabile) e di risultato dei dirigenti di prima fascia.
2. Il finanziamento del fondo di cui al comma 1 continua ad essere assicurato mediante l'utilizzo delle risorse storiche come determinate al 31 dicembre 2001 ai sensi dei precedenti contratti collettivi di riferimentonazionali, con le modalità ivi previste e precisamente:
a) le risorse previste dall’art. 41, comma 2, lett. a) e c) del CCNL Area I del 5 aprile 2001;
b) le risorse previste dall’art. 5 del CCNL Area I per il biennio economico 2000-2001 del 5 aprile 2001previste.
3. Per ciascun esercizio finanziario il fondo continua ad essere alimentato come segue:
a) i compensi derivanti da incarichi aggiuntivi previsti di cui all’artall'art. 24 comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001 e disciplinati dall’artdall'art. 26 (Incarichi aggiuntivi)61, comma 2;
b) l’importo l'importo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio;
c) eventuali risorse aggiuntive derivanti dall’attuazione dell’artdall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449 del 1997;
d) limitatamente alle agenzie fiscali, le risorse di cui all'art. 59, comma 4, lettera c), del d. lgs. 30 luglio 1999, n. 300, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della gestione;
e) altre eventuali risorse previste da specifiche disposizioni di legge, quali, ad esempio, quelle di cui all'art. 18 della legge n. 88/1989 per gli enti cui si applica tale disciplina.
4. In relazione al comma 3, lett. b), l’intero l'intero importo delle retribuzioni individuali di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio, confluisce, in via permanente, nel fondo a decorrere dall’esercizio dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Per l’anno l'anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dirigente cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a 15 giorni. L’importo L'importo accantonato confluisce nel fondo con decorrenza dall’anno dall'anno successivo.
5. Il fondo è ulteriormente incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, incrementato dei seguenti importi annui lordi per ciascun dirigente percentuali, calcolati sul monte salari anno 2001 relativo ai dirigenti di prima fascia, ivi compreso il rateo di tredicesima mensilità: ▪ □€ 2.626,00 - 1,63% a decorrere dal 01/01/2002; ▪ ulteriori € 3.744,00 - ulteriore 2,33% a decorrere dal 01/01/2003.
6. Le risorse di cui al comma 5 concorrono interamente al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa di cui all’artall'art. 5350, comma 4 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia)4.
7. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazione organiche, le Amministrazioni nell’ambito amministrazioni, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’artall'art. 39, comma 1, della legge n. 449 del 1997, valutano anche l’entità l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e adeguano le disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.
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Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di prima fascia. 1. Presso ciascuna Amministrazione ciascun ente o agenzia è confermato il fondo per la retribuzione di posizione (fissa e variabile) e di risultato dei dirigenti di prima fascia.
2. Il finanziamento del fondo di cui al comma 1 continua ad essere assicurato mediante l'utilizzo delle risorse storiche come determinate al 31 dicembre 2001 ai sensi dei precedenti contratti collettivi di riferimentonazionali, con le modalità ivi previste e precisamente:
a) le risorse previste dall’art. 41, comma 2, lett. a) e c) del CCNL Area I del 5 aprile 2001;
b) le risorse previste dall’art. 5 del CCNL Area I per il biennio economico 2000-2001 del 5 aprile 2001previste.
3. Per ciascun esercizio finanziario il fondo continua ad essere alimentato come segue:
a) i compensi derivanti da incarichi aggiuntivi previsti di cui all’art. 24 comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001 e disciplinati dall’art. 26 (Incarichi aggiuntivi)61, comma 2;
b) l’importo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio;
c) eventuali risorse aggiuntive derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della legge n. 449 del 1997;
d) limitatamente alle agenzie fiscali, le risorse di cui all’art. 59, comma 4, lettera c), del d. lgs. 30 luglio 1999, n. 300, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della gestione;
e) altre eventuali risorse previste da specifiche disposizioni di legge, quali, ad esempio, quelle di cui all’art. 18 della legge n. 88/1989 per gli enti cui si applica tale disciplina.
4. In relazione al comma 3, lett. b), l’intero importo delle retribuzioni individuali di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio, confluisce, in via permanente, nel fondo a decorrere dall’esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Per l’anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dirigente cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a 15 giorni. L’importo accantonato confluisce nel fondo con decorrenza dall’anno successivo.
5. Il fondo è ulteriormente incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, incrementato dei seguenti importi annui lordi per ciascun dirigente percentuali, calcolati sul monte salari anno 2001 relativo ai dirigenti di prima fascia, ivi compreso il rateo di tredicesima mensilità: ▪ □€ 2.626,00 - 1,63% a decorrere dal 01/01/2002; ▪ ulteriori € 3.744,00 - ulteriore 2,33% a decorrere dal 01/01/2003.
6. Le risorse di cui al comma 5 concorrono interamente al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa di cui all’art. 5350, comma 4 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia)4.
7. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazione organiche, le Amministrazioni amministrazioni, nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 39, comma 1, della legge n. 449 del 1997, valutano anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e adeguano le disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.. CAPO III
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