Contrattazione di secondo livello Clausole campione
Contrattazione di secondo livello. Le parti, con il presente rinnovo contrattuale, hanno condiviso un modello di contrattazione di secondo livello finalizzato a far crescere il settore anche nell'ambito del confronto e delle relazioni sindacali. La titolarità della contrattazione di secondo livello viene esercitata dalle strutture territoriali delle XX.XX. nazionali stipulanti il c.c.n.l. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni territorialmente competenti delle Organizzazioni datoriali stipulanti cui sono iscritte o conferiscono mandato. La contrattazione di secondo livello ha la funzione di negoziare erogazioni economiche variabili correlate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti. Tali programmi avranno come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all'andamento economico della singola impresa. Il premio di risultato deve avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal presente c.c.n.l., come tassativamente indicate nel presente comma o dalla legge; deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati in altri livelli di contrattazione, secondo il principio del "ne bis in idem", salvo quanto espressamente previsto nel presente c.c.n.l.: - azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE n. 635/1984 e della legge n. 125/1991, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale; - azioni positive per la flessibilità di cui all'art. 9 della legge n. 53/2000; - accordi in materia di sviluppo della bilateralità, in coerenza ed entro il quadro convenuto in materia a livello nazionale; - differenti impegni formativi e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna degli apprendisti, ai sensi dell'art. 12 del presente c.c.n.l.; - monitoraggio del ricorso alle ore supplementari in coerenza con quanto previsto all'art. 33 del presente c.c.n.l.; - accordi specifici in materia di articolazione turni/orari anche per specifiche tipologie di appalto presenti sul territorio, nell'ottica di una migliore organizzazione del lavoro; - modalità esplicative di applicazione di regimi di ...
Contrattazione di secondo livello. Le parti con il presente accordo condividono un modello di contrattazione di secondo livello finalizzata da un parte all’adeguamento strutturale del settore, alle modificazioni del mercato e delle nicchie dello stesso, dall’altra a favorire la partecipazione fattiva dei lavoratori alle trasformazioni e ai programmi produttivi e di crescita dell’azienda. Quindi la contrattazione aziendale oltre ad avere un notevole spazio di deroga e di modifica delle norme del contratto che fanno riferimento all’organizzazione aziendale, consente, in quest’ambito, di concordare norme che consentono, in armonia con i CCNL, contratti individuali. Le aziende sono assistite, rappresentate, dalle associazioni territoriali competenti delle organizzazioni datoriali stipulanti cui sono iscritte o conferiscono mandato. I programmi che avranno l’obiettivo di salvaguardare l’occupazione o di incrementare la produttività, la qualità, la redditività, l’efficacia, l’innovazione, l’efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale che potranno nel primo caso derogare in peius su alcune voci retributive dello stesso CCNL o di modificarne natura e destinazione, ad eccezione fatta dei minimi tabellari, 13° mensilità e TFR; viceversa in caso di sviluppo e riorganizzazione potranno modificarne natura, destinazione, di voci salariali del CCNL ad eccezione di paga tabellare, 13° mensilità e TFR, con lo scopo di dare un rilevanza ed un peso remunerativo della stessa contrattazione aziendale. La contrattazione di secondo livello si esercita, in modo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti materie: modifica o aggiunta della classificazione delle mansioni nell’ambito della scala parametrale prevista dal CCNL; accordo su flessibilità dell’orario e adeguamento alle normative per quanto riguarda la tipologia di contratti; accordi specifici in materia di turni, orari, anche per specifiche tipologie di appalto, nell’ottica di una migliore organizzazione del lavoro; definizione di nuovi meccanismi e tipologie di cambi appalto con l’obiettivo di favorire la stabilizzazione dell’occupazione nella stessa azienda e di migliorare la qualificazione dei lavoratori; favorire lo sviluppo della Bialteralità in coerenza e nell’ambito degli accordi nazionali, con particolare riguardo alla formazione di lavoratori sia di tipo professionale si per ciò che riguarda la sicurezza sul lavoro; favorire l’ingresso di giovani anche con rapporti con le disposi...
Contrattazione di secondo livello. La contrattazione di secondo livello riguarda materie delegate in tutto o in parte dal CCNL e/o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati nel contratto collettivo nazionale di lavoro. Sono titolari della negoziazione per la contrattazione di secondo livello, negli ambiti, per le materie e con le procedure ed i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti e le R.S.U. costituite ai sensi dell’art.3 del presente ccnl. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle associazioni industriali terri- toriali cui sono iscritte o conferiscono mandato, nei limiti dello stesso. Gli accordi, hanno durata triennale e sono rinnovabili nel rispetto del princi- pio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale. Le richieste di rinnovo degli accordi dovranno essere presentate in tempo utile al fine di consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza dell’accordo. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscon- tro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Nei tre mesi successivi alla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dell’accordo e comunque per un periodo comples- sivamente pari a 4 mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette, a condizione che sia stata avviata la trattativa. Nel caso in cui un negoziato relativo alla contrattazione di secondo livello, venisse sospeso o interrotto senza la possibilità di giungere ad un accordo, le Associazioni Industriali e Sindacali territoriali competenti, trascorso il termine di cui al comma precedente potranno chiedere un incontro alle parti firmatarie del presente CCNL al fine di tentare di riavviare la trattativa interrotta o sospe- sa. Le parti si danno atto dell’opportunità di procedere, nella sede dell’Osservatorio Bilaterale Legno, alla rilevazione delle caratteristiche e degli andamenti della contrattazione di secondo livello, mediante un monitoraggio su tutto il territorio nazionale Le parti si danno reciproco impegno al rispetto delle disposizioni contrattua- li in materia di disciplina della contrattazione di 2° livello. Annualmente le parti si incontreranno per valutare l’andamento della con- trattazione aziendale e degli accordi in es...
Contrattazione di secondo livello. 1. La contrattazione di secondo livello potrà aver luogo, di norma, in sede regionale (provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano) o aziendale, in quest'ultimo caso esclusivamente in unico ambito di contrattazione. In deroga a quanto sopra previsto, l’ambito territoriale della contrattazione di secondo livello potrà riferirsi anche alle città metropolitane di cui al D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e/o integrazioni.
2. Essa potrà riguardare, per il livello territoriale, solo le materie indicate al successivo comma 3; per il livello aziendale, solo le materie diverse da quelle già definite a livello nazionale o territoriale, nonché quanto previsto all’art. 19, comma 4, lettera m) e all’art. 43, comma 4.
3. A livello territoriale le parti potranno stipulare accordi relativamente:
a) alla eventuale anticipazione e/o posticipazione del nastro orario di cui al successivo art. 39;
b) ad un frazionamento dell'orario giornaliero in più di due periodi, come indicato al successivo art. 40;
c) alle indennità per prestazioni non disciplinate né disciplinabili nazionalmente, quali ad esempio la spalatura della neve, la raccolta dei rifiuti ecc.;
d) alla identificazione degli usi e consuetudini locali;
e) ad eventuali altre indennità collegate al punto d);
f) ad una diversa distribuzione dell'orario settimanale e giornaliero dei portieri con profili professionali A1), A3), A5), A6) e A8), dell'art. 17, in conformità di quanto previsto dall'art. 48,comma 1;
g) alla eventuale determinazione delle indennità per il ritiro della posta straordinaria dei domiciliatari di cui all'art. 19, comma 4, lettera m);
h) alla fissazione delle ulteriori modalità operative ed organizzative dell'istituto della reperibilità così come previsto art. 43;
i) alla eventuale definizione delle specificità di cui al successivo art. 21;
Contrattazione di secondo livello. La contrattazione di secondo livello troverà applicazione secondo criteri e modalità definiti nell’ambito della stessa.
Contrattazione di secondo livello. 1. La contrattazione di secondo livello fra le XX.XX. e le Associazioni datoriali fir- matarie del presente CCNL potrà riferirsi, di norma, ad ambito regionale ovvero provinciale per le province autonome di Trento e Bolzano. In deroga a quanto sopra previsto, l’ambito territoriale della contrattazione di se- condo livello potrà riferirsi anche alle città metropolitane.
2. La contrattazione di cui al precedente comma avrà luogo presso l’Ebincolf, con la presenza e l’accordo di tutti i soggetti firmatari il presente CCNL.
3. Essa riguarderà esclusivamente le seguenti materie:
i. indennità di vitto e alloggio;
ii. ore di permesso per studio e/o formazione professionale.
4. Gli accordi stipulati a norma del presente articolo resteranno depositati, ai fini della loro efficacia, presso l’Ente bilaterale Ebincolf.
Contrattazione di secondo livello. 1. Ai sensi del protocollo Governo - Parti sociali del 23 luglio 1993 è demandata alla contrattazione aziendale la negoziazione di contenuti economici, commisurati a parametri di produttività/ redditività e correlati a progetti diretti a incrementi di produttività, redditività, qualità e competitività con effetti positivi sull’andamento economico dell’azienda. La contrattazione di secondo livello o aziendale ha cadenza quadriennale ed è svolta dalla RSU unitamente alle corrispondenti strutture sindacali territoriali firmatarie del presente contratto. Queste ultime sono direttamente competenti al negoziato laddove non sia costituita la RSU. L’accordo aziendale ha durata quadriennale ed è rinnovabile nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali evitando sovrapposizioni con i rinnovi del C.C.N.L. Pertanto la contrattazione di secondo livello (oppure) aziendale può essere attivata solo dopo 12 mesi dal rinnovo del C.C.N.L., previa disdetta degli accordi in essere da inoltrarsi almeno 3 mesi prima della loro scadenza. Attuativa della funzione negoziale di secondo livello è la contrattazione aziendale del premio di produttività connesso a progetti aziendali di miglioramento della produttività e redditività aziendale. Rinviando, per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo, alla disciplina contrattuale dell’incentivo per la maggiore produttività di cui all’art. 65. Le Parti si danno atto che, ferma restando la contrattazione quadriennale, la verifica del livello di attuazione degli obiettivi concordati può effettuarsi annualmente e correlativamente può procedersi all’erogazione del premio sulla base del riscontrato miglioramento dell’andamento economico aziendale in funzione dell’incremento di produttività e redditività conseguito. Pertanto nel contratto quadriennale aziendale le Parti determinano, in relazione alle previsioni di incremento della produttività e redditività dell’impresa, il valore economico degli incentivi da attribuire ai lavoratori e gli indici economici di valutazione ed i parametri di misurazione dell’incremento medesimo cui correlare l’erogazione del premio. A quest’ultimo fine tra i vari indici economici per il riscontro della condizione di miglioramento della redditività aziendale è possibile fare riferimento alla variazione positiva del valore percentuale di M.O.L.
Contrattazione di secondo livello. 1. La contrattazione di secondo livello ha la funzione di negoziare erogazioni economiche variabili correlate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti.
Contrattazione di secondo livello. Fermo restando la validità delle intese e delle prassi in atto negli ambiti ove sia svolta la contrattazione di secondo livello le parti, in virtù dei principi stabi- liti dal presente articolo, convengono sulla definizione di linee guida che possa- no incentivare una maggiore diffusione della contrattazione di secondo livello a contenuto economico, per la costituzione di un premio di risultato collegato ad obiettivi condivisi e conseguiti nella realizzazione di programmi volti ad un miglioramento generale e complessivo per l’incremento della competitività aziendale, dell’efficienza, della qualità, della redditività e, in generale, per lo svi- luppo e la crescita economica dell’impresa, in conseguenza dei quali si possano individuare margini idonei per una redistribuzione dei risultati acquisiti nelle sedi aziendali.
Contrattazione di secondo livello. Le Parti condividono la volontà di dare piena attuazione e favorire la contrattazione di secon- do livello. La contrattazione di secondo livello ha durata triennale. Le piattaforme di stipula di accordi di II livello, dovranno essere inviate all’ azienda interessa- ta per la contrattazione di tipo aziendale o all’associazione territoriale di riferimento per la contrat- tazione di tipo territoriale, in tempo utile per l’apertura della trattativa. In caso di piattaforme per il rinnovo di accordi già in vigore, queste devono essere inviate tre mesi prima della scadenza ai titolari della contrattazione. La parte destinataria della piattaforma convocherà il primo incontro entro trenta giorni decor- renti dalla data di ricevimento della stessa. Per un periodo pari a quattro mesi dalla data di presentazione delle piattaforme rivendicative per il secondo livello, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. A tale scopo, ove nella fase iniziale o durante le trattative si riscontrino difficoltà, una delle parti potrà richiedere l’intervento del livello superiore per rendere effettivo il confronto. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o dalla legge e non potrà avere per oggetto mate- rie già definite in altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente stabilito dal presente Contratto. La contrattazione di secondo livello, non potrà aver luogo nell’arco di tempo intercorrente tra la data di ricezione della piattaforma di rinnovo del CCNL e i cinque mesi successivi alla scadenza del CCNL in essere.