Contrattazione di secondo livello Clausole campione

Contrattazione di secondo livello. Le parti, con il presente rinnovo contrattuale, hanno condiviso un modello di contrattazione di secondo livello finalizzato a far crescere il settore anche nell'ambito del confronto e delle relazioni sindacali. La titolarità della contrattazione di secondo livello viene esercitata dalle strutture territoriali delle XX.XX. nazionali stipulanti il c.c.n.l. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni territorialmente competenti delle Organizzazioni datoriali stipulanti cui sono iscritte o conferiscono mandato. La contrattazione di secondo livello ha la funzione di negoziare erogazioni economiche variabili correlate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti. Tali programmi avranno come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all'andamento economico della singola impresa. Il premio di risultato deve avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal presente c.c.n.l., come tassativamente indicate nel presente comma o dalla legge; deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati in altri livelli di contrattazione, secondo il principio del "ne bis in idem", salvo quanto espressamente previsto nel presente c.c.n.l.: - azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE n. 635/1984 e della legge n. 125/1991, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale; - azioni positive per la flessibilità di cui all'art. 9 della legge n. 53/2000; - accordi in materia di sviluppo della bilateralità, in coerenza ed entro il quadro convenuto in materia a livello nazionale; - differenti impegni formativi e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna degli apprendisti, ai sensi dell'art. 12 del presente c.c.n.l.; - monitoraggio del ricorso alle ore supplementari in coerenza con quanto previsto all'art. 33 del presente c.c.n.l.; - accordi specifici in materia di articolazione turni/orari anche per specifiche tipologie di appalto presenti sul territorio, nell'ottica di una migliore organizzazione del lavoro; - modalità esplicative di applicazione di regimi di ...
Contrattazione di secondo livello. 1. La contrattazione di secondo livello potrà aver luogo, di norma, in sede regionale (provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano) o aziendale, in quest'ultimo caso esclusivamente in unico ambito di contrattazione. In deroga a quanto sopra previsto, l’ambito territoriale della contrattazione di secondo livello potrà riferirsi anche alle città metropolitane di cui al D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e/o integrazioni.
Contrattazione di secondo livello. Dall'entrata in vigore del presente contratto, anche tramite Federazioni o Associazioni aderenti e autorizzate dalle OO. SS. firmatarie, può essere attivata la contrattazione collettiva territoriale o aziendale. Le materie oggetto di contrattazione sono quelle previste dal presente CCNL nei successivi articoli; Le Parti, nel confermare la contrattazione di secondo livello quale strumento di vantaggio, che apre opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e sui territori, individuano i seguenti criteri guida per l'esercizio di tale livello di confronto; La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte dal presente C.C.N.L. o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati a livello nazionale, secondo il principio del ne bis in idem; La contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro; Laddove la contrattazione aziendale o territoriale istituisca riconoscimenti economici di natura variabile (cosiddetti premi di produttività), questi dovranno avere come obiettivo incrementi di produttività, di redditività, di qualità, efficienza ed innovazione e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività e della produttività, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dal DM 25 marzo 2016 e della successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate del 15 giugno. A tal fine la contrattazione aziendale o territoriale dovrà prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che possono consistere, ad esempio, nell'aumento della produzione o nel risparmio di fattori produttivi, ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e deiservizi offerti, anche attraverso la riorganizzazione del lavoro. Il raggiungimento degli obiettivi prefissati dovrà essere verificabile in modo oggettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genereappositamente individuati nel contratto. Laddove la contrattazione di secondo livello istituisca indennità, emolumenti o premi fissi, tali somme non potranno accedere ai benefici di natura fiscale previsti dalla legge. È possibile definire appositi accordi aziendali che prevedano, a richiesta del lavoratore, la sostituzione intutto o in parte delle somme erogate a titolo di premio di produttività con servizi di welfare resi dal da...
Contrattazione di secondo livello. 1. La contrattazione di secondo livello fra le XX.XX. e le Associazioni datoriali fir- matarie del presente CCNL potrà riferirsi, di norma, ad ambito regionale ovvero provinciale per le province autonome di Trento e Bolzano. In deroga a quanto sopra previsto, l’ambito territoriale della contrattazione di se- condo livello potrà riferirsi anche alle città metropolitane.
Contrattazione di secondo livello. 1. La contrattazione di secondo livello ha la funzione di negoziare erogazioni economiche variabili correlate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti.
Contrattazione di secondo livello. La contrattazione di secondo livello troverà applicazione secondo criteri e modalità definiti nell’ambito della stessa.
Contrattazione di secondo livello. La contrattazione di secondo livello riguarda materie delegate in tutto o in parte dal CCNL e/o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati nel contratto collettivo nazionale di lavoro. Sono titolari della negoziazione per la contrattazione di secondo livello, negli ambiti, per le materie e con le procedure ed i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti e le R.S.U. costituite ai sensi dell’art.3 del presente ccnl. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle associazioni industriali terri- toriali cui sono iscritte o conferiscono mandato, nei limiti dello stesso. Gli accordi, hanno durata triennale e sono rinnovabili nel rispetto del princi- pio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale. Le richieste di rinnovo degli accordi dovranno essere presentate in tempo utile al fine di consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza dell’accordo. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscon- tro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Nei tre mesi successivi alla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dell’accordo e comunque per un periodo comples- sivamente pari a 4 mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette, a condizione che sia stata avviata la trattativa. Nel caso in cui un negoziato relativo alla contrattazione di secondo livello, venisse sospeso o interrotto senza la possibilità di giungere ad un accordo, le Associazioni Industriali e Sindacali territoriali competenti, trascorso il termine di cui al comma precedente potranno chiedere un incontro alle parti firmatarie del presente CCNL al fine di tentare di riavviare la trattativa interrotta o sospe- sa. Le parti si danno atto dell’opportunità di procedere, nella sede dell’Osservatorio Bilaterale Legno, alla rilevazione delle caratteristiche e degli andamenti della contrattazione di secondo livello, mediante un monitoraggio su tutto il territorio nazionale Le parti si danno reciproco impegno al rispetto delle disposizioni contrattua- li in materia di disciplina della contrattazione di 2° livello. Annualmente le parti si incontreranno per valutare l’andamento della con- trattazione aziendale e degli accordi in es...
Contrattazione di secondo livello. Fermo restando la validità delle intese e delle prassi in atto negli ambiti ove sia svolta la contrattazione di secondo livello le parti, in virtù dei principi stabi- liti dal presente articolo, convengono sulla definizione di linee guida che possa- no incentivare una maggiore diffusione della contrattazione di secondo livello a contenuto economico, per la costituzione di un premio di risultato collegato ad obiettivi condivisi e conseguiti nella realizzazione di programmi volti ad un miglioramento generale e complessivo per l’incremento della competitività aziendale, dell’efficienza, della qualità, della redditività e, in generale, per lo svi- luppo e la crescita economica dell’impresa, in conseguenza dei quali si possano individuare margini idonei per una redistribuzione dei risultati acquisiti nelle sedi aziendali.
Contrattazione di secondo livello. Le Parti condividono la volontà di dare piena attuazione e favorire la contrattazione di secon- do livello. La contrattazione di secondo livello ha durata triennale. Le piattaforme di stipula di accordi di II livello, dovranno essere inviate all’ azienda interessa- ta per la contrattazione di tipo aziendale o all’associazione territoriale di riferimento per la contrat- tazione di tipo territoriale, in tempo utile per l’apertura della trattativa. In caso di piattaforme per il rinnovo di accordi già in vigore, queste devono essere inviate tre mesi prima della scadenza ai titolari della contrattazione. La parte destinataria della piattaforma convocherà il primo incontro entro trenta giorni decor- renti dalla data di ricevimento della stessa. Per un periodo pari a quattro mesi dalla data di presentazione delle piattaforme rivendicative per il secondo livello, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. A tale scopo, ove nella fase iniziale o durante le trattative si riscontrino difficoltà, una delle parti potrà richiedere l’intervento del livello superiore per rendere effettivo il confronto. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o dalla legge e non potrà avere per oggetto mate- rie già definite in altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente stabilito dal presente Contratto. La contrattazione di secondo livello, non potrà aver luogo nell’arco di tempo intercorrente tra la data di ricezione della piattaforma di rinnovo del CCNL e i cinque mesi successivi alla scadenza del CCNL in essere.
Contrattazione di secondo livello. 1. Ai sensi del protocollo Governo - Parti sociali del 23 luglio 1993 è demandata alla contrattazione aziendale la negoziazione di contenuti economici, commisurati a parametri di produttività/ redditività e correlati a progetti diretti a incrementi di produttività, redditività, qualità e competitività con effetti positivi sull’andamento economico dell’azienda. La contrattazione di secondo livello o aziendale ha cadenza quadriennale ed è svolta dalla RSU unitamente alle corrispondenti strutture sindacali territoriali firmatarie del presente contratto. Queste ultime sono direttamente competenti al negoziato laddove non sia costituita la RSU. L’accordo aziendale ha durata quadriennale ed è rinnovabile nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali evitando sovrapposizioni con i rinnovi del C.C.N.L. Pertanto la contrattazione di secondo livello (oppure) aziendale può essere attivata solo dopo 12 mesi dal rinnovo del C.C.N.L., previa disdetta degli accordi in essere da inoltrarsi almeno 3 mesi prima della loro scadenza. Attuativa della funzione negoziale di secondo livello è la contrattazione aziendale del premio di produttività connesso a progetti aziendali di miglioramento della produttività e redditività aziendale. Rinviando, per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo, alla disciplina contrattuale dell’incentivo per la maggiore produttività di cui all’art. 65. Le Parti si danno atto che, ferma restando la contrattazione quadriennale, la verifica del livello di attuazione degli obiettivi concordati può effettuarsi annualmente e correlativamente può procedersi all’erogazione del premio sulla base del riscontrato miglioramento dell’andamento economico aziendale in funzione dell’incremento di produttività e redditività conseguito. Pertanto nel contratto quadriennale aziendale le Parti determinano, in relazione alle previsioni di incremento della produttività e redditività dell’impresa, il valore economico degli incentivi da attribuire ai lavoratori e gli indici economici di valutazione ed i parametri di misurazione dell’incremento medesimo cui correlare l’erogazione del premio. A quest’ultimo fine tra i vari indici economici per il riscontro della condizione di miglioramento della redditività aziendale è possibile fare riferimento alla variazione positiva del valore percentuale di M.O.L.