Forma di custodia Clausole campione

Forma di custodia. 1 Salvo istruzioni contrarie, la Banca è autorizzata a custodire i valori in deposito centralmente e secondo catego- rie nel proprio deposito collettivo o a farli custodire in depositi collettivi. Sono fatti salvi i valori in deposito che per la loro natura o per altri motivi devono essere custoditi separatamente. 2 La Banca è autorizzata a far custodire, singolarmente o in depositi collettivi, i valori in deposito presso una cen- trale di deposito collettivo terza di sua scelta in Svizzera o all’estero, a proprio nome ma per conto e a rischio del titolare del deposito. Se il deposito collettivo si trova in Svizzera, al titolare del deposito spetta un diritto di com- proprietà sulla consistenza del deposito collettivo in proporzione ai valori da lui depositati. Se il cliente prescrive alla Banca una centrale di deposito terza, che però non gli viene raccomandata dalla Banca stessa, quest’ultima non si assume alcuna responsabilità per l'operato di tale centrale di deposito. 3 Di norma, i valori in deposito negoziati esclusivamente o prevalentemente all’estero vengono depositati ed even- tualmente trasferiti nei rispettivi paesi per conto e a rischio del titolare del deposito. 4 I valori in deposito sorteggiabili possono essere custoditi in depositi collettivi. I valori in deposito oggetto di sor- teggio saranno distribuiti tra i titolari dei depositi per mezzo di un secondo sorteggio. Il metodo utilizzato al ri- guardo garantisce a tutti i titolari dei depositi la possibilità di essere presi in considerazione in modo equivalente al primo sorteggio. 5 I valori custoditi all’estero sottostanno alle leggi e alle usanze del luogo di custodia. Qualora la Banca avesse difficoltà o fosse impossibilitata a restituire i valori in deposito custoditi all’estero o a trasferire il ricavo della ven- dita a causa della legislazione estera o di interventi da parte delle autorità, essa è solo tenuta a procurare al cliente, presso una banca corrispondente di sua scelta, un diritto percentuale alla restituzione a condizione che un tale diritto sussista e sia trasferibile.